Libera docenza
La libera docenza, nell'ordinamento universitario italiano, indicava un titolo abilitativo, il cui conseguimento autorizzava il titolare (libero docente) all'insegnamento, a titolo privato, in università e istituti di istruzione superiore.[1] La modalità contemporanea della libera docenza sussiste nella Abilitazione Scientifica Nazionale, con gli stessi fini di autorizzazione all’insegnamento universitario, d'accordo con l’articolo 16 della Legge 240 del 2010[2].
Storia
[modifica | modifica wikitesto]La libera docenza viene stabilita nella Legge Casati del 1859, promulgata nel Regno di Sardegna, in continuità giuridica con il Regno d'Italia.
Il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592[3] regolamentava la figura dei liberi docenti (artt. 118-128 del regolamento allegato al decreto), definendoli come laureati e studiosi che superavano un esame di abilitazione per titoli; con tale esame si conseguiva l'abilitazione all'insegnamento per una determinata disciplina, pur in mancanza di una cattedra. Era anche possibile da parte del Ministro per l'educazione nazionale abilitare alla libera docenza «persone che siano venute in alta fama di singolare perizia nella materia che debbono insegnare» (art. 122).
Gli esami per l'abilitazione alla libera docenza furono aboliti nel 1970[4]; l'istituto andò pertanto in disuso con il tempo.
Nel mondo
[modifica | modifica wikitesto]In alcuni paesi del mondo vi sono istituti analoghi, come ad esempio l'Habilitation vigente nei sistemi tedesco e austriaco, nonché in quello polacco, l'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), in uso in Francia, o la Livre-docência nel sistema brasiliano.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ docènza, Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia italiana
- ^ LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 (…) Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale) 1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori., su normattiva.it.
- ^ Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, su normattiva.it. URL consultato il 25 gennaio 2015.
- ^ Legge 30 novembre 1970, n. 924, su normattiva.it. URL consultato il 25 gennaio 2015.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
- Consiglio Universitario Nazionale
- Cultore della materia
- Facoltà universitaria
- Università in Italia
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