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Le medaglie, decorazioni e ordini cavallereschi italiani sia militari sia civili, comprendono i sistemi premiali ufficialmente adottati dalle varie espressioni istituzionali che si sono riconosciute nella definizione di Stato Italiano (Regno d'Italia, Repubblica sociale italiana e Repubblica Italiana) a partire dal 1861. Sono incluse anche le medaglie commemorative di grandi Unità[1] in guerra o quelle relative a campagne militari che pur non essendo ufficiali (ossia non regolamentate da provvedimenti legislativi) sono comunque state oggetto di ampia distribuzione e appaiono frequentemente nei medaglieri dei reduci. Ogni insegna è riconoscibile dal relativo nastrino.
Generalità
In Italia non esiste, al 2012, una norma di legge che definisca e articoli in modo univoco e complessivo il sistema premiale nazionale. L'ordine di precedenza tra le varie insegne, che è cambiato più volte nel corso degli anni, risulta infatti differentemente disciplinato in ambito civile[2] e in ambito militare, così come negli altri corpi dello Stato, dove è normato dai relativi regolamenti per la disciplina delle uniformi.[3]
La stessa suddivisione per categorie non è soggetta ad una normativa vincolante ed esaustiva, anche se l'uso consolidato dalla tradizione indica chiaramente una netta distinzione tra le onorificenze di tipo cavalleresco[4] e gli altri segni d'onore, tra i quali spiccano quelli conferiti per atti di valore o di merito dal resto delle insegne concesse per altre motivazioni.[5]
È comunque possibile una suddivisione dei vari segni d'onore nelle seguenti categorie[6]:
- le medaglie, l'insieme dei segni d'onore concessi per commemorare la generica partecipazione ad un determinato evento, o il conseguimento di determinati requisiti (per esempio l'anzianità di servizio), oppure concessi come benemerenze per atti meritevoli di minore rilevanza e/o svolti nei confronti o nell'ambito più ristretto di uno specifico ente;
- le decorazioni, i segni d'onore, accompagnati da motivazione, conferiti come riconoscimento per significativi atti di valore o di merito;
- le onorificenze cavalleresche, che conferiscono un titolo a chi ne è insignito.
Nota: di seguito la prima delle date che accompagnano ciascuna insegna, si riferisce all'istituzione originale della medaglia, decorazione od ordine cavalleresco, anche quando precedente la costituzione dello Stato italiano unitario; la seconda, quando indicata, si riferisce invece alla sua estinzione, cioè al momento in cui la medaglia, decorazione o l'ordine cavalleresco è uscita dal sistema premiale dello Stato italiano. In entrambi i casi le date sono quelle di promulgazione del relativo provvedimento legislativo.
Sintesi storica
Il sistema premiale italiano si è sviluppato a partire da quello del Regno di Sardegna e dagli ordini dinastici di Casa Savoia,[7] con l'assorbimento di un limitatissimo numero di medaglie di origine eterogenea legate alle vicende risorgimentali. Fino alla fine dell'ottocento il sistema si caratterizzò per una marcata sobrietà nel numero di tipologie disponibili: essenzialmente due ordini dinastici (Santissima Annunziata e Santi Maurizio e Lazzaro), tre ordini statuali (Militare di Savoia, Ordine civile di Savoia e Corona d'Italia), quattro decorazioni (al valor militare, al valor civile, al valor di marina e al merito agrario ed industriale) ed un limitatissimo numero di medaglie di lungo servizio, partecipazione e benemerenza.
Col novecento iniziò una progressiva e rapida espansione delle tipologie disponibili, legata in larga parte al susseguirsi di eventi bellici[8] (guerra di Libia, prima guerra mondiale, guerra d'Etiopia, guerra civile spagnola, seconda guerra mondiale), alla creazione di riconoscimenti specifici legati al potenziamento di settori in espansione della macchina statale (in particolare istruzione e sanità), al riconoscimento dei meriti acquisiti nel campo del lavoro, alle anzianità di servizio e benemerenze maturate sia da civili che da militari nell'amministrazione coloniale.[9]
Un numero consistente di insegne si aggiunse dagli anni '20 del - M - secolo con l'avvento del regime fascista (1922/1943) a seguito dell'integrazione delle organizzazioni politiche e combattentistiche del Partito Nazionale Fascista all'interno dell'organizzazione dello Stato. Durante la seconda guerra mondiale, a seguito dell'armistizio di Cassibile nel 1943 e della successiva nascita della Repubblica Sociale Italiana in contrapposizione al Regno d'Italia (1943-1945), venne mantenuta la linearità nei sistemi premiali, con l'abolizione delle sole insegne più marcatamente fasciste da parte del Regno d'Italia e di quelle dinastiche da parte della R.S.I., ambedue abolite nel dopoguerra da parte della Repubblica Italiana[10]. In particolare, la Repubblica sociale Italiana mantenne in vigore nel proprio ordinamento le principali decorazioni al valore e al merito del Regno, modificandone il disegno con l'abolizione dei simboli di casa Savoia, sostituiti vuoi col gladio delle forze armate repubblicane, vuoi coll'aquila repubblicana[11]. Le onorificenze, decorazioni e medaglie istituite e conferite dalla Repubblica sociale italiana non furono riconosciute dal Regno d'Italia[12], né lo sono dalla Repubblica Italiana.
Una meno omogenea espansione del sistema premiale si è avuta a partire dalla proclamazione della Repubblica Italiana, con un aumento marcato all'interno dei corpi dello Stato di medaglie di lungo servizio e decorazioni di merito e l'adozione di un numero consistente di medaglie legate a specifici interventi di tipo militare e umanitario da parte sia dello Stato sia da sue articolazioni periferiche (ministeri, dipartimenti, enti) con un insieme di norme incrociate tra i vari enti che hanno reso la legislazione autorizzativa spesso di difficile interpretazione.[13]
A questo si è successivamente aggiunta l'introduzione di sistemi premiali autonomi da parte di enti di governo territoriali (regioni, provincie e comuni) il cui profilo legale è ancora incerto e privo di una qualsiasi regolamentazione a livello nazionale.
Principali aspetti legali
La concessione e l'accettazione di onorificenze e ordini cavallereschi in Italia è regolamentata dagli articoli 7 e 8 della Legge n. 178 del 3 marzo 1951:[14]
«Articolo 7
I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri.
I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000.[15]»
«Articolo 8
L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.[16]
Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.[17]
Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000.[18]
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000.[19]
La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.»
Nel caso in cui un cittadino italiano usi nel territorio nazionale medaglie, decorazioni od onorificenze di ordini cavallereschi italiani cui non abbia titolo, si configura invece il reato di usurpazione di titoli e di onori, di cui all'art. 498 del codice penale.[20]
Per quanto riguarda gli appartenenti ai corpi dello Stato, l'uso di medaglie, decorazioni e onorificenze sulle uniformi è stabilito dai rispettivi regolamenti per la disciplina delle uniformi, e sono previste sanzioni in caso di uso improprio o illegittimo.
Precedenza portativa
Il porto delle decorazioni e l'ordine di precedenza, nel tempo è variato notevolmente. Di seguito è riportata una serie (parziale, che copre il periodo 1926-1943) della normativa ufficiale a riguardo:
- 1926: Uso delle decorazioni per il personale militare[21]
- 1927: Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato[22]
- febbraio 1928: Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato[23]
- novembre 1928: Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato[24]
- 1931: Approvazione del regolamento per le uniformi dei funzionari coloniali[25]
- 1936: Uso delle decorazioni da parte dei militari delle Forze armate dello Stato[26]
- 1938: Modificazioni alle norme che regolano l'uso delle decorazioni da parte dei militari delle Forze armate dello Stato[27]
- 1939: Aggiunta della "Stella al merito rurale" nell'elenco delle decorazioni stabilite dal R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1179[28]
- 1943: Ordine delle decorazioni il cui uso è consentito da parte dei militari delle Forze armate dello Stato[29]
Ordini cavallereschi
Ordine supremo della Santissima Annunziata (1362 – 3 marzo 1951)
- Cavaliere dell'Ordine supremo della Santissima Annunziata
- Conferito quale «suprema ricompensa di eminenti servigi che induceva una specie di religiosa e militare fraternità tra il capo e sovrano dell'Ordine ed i suoi compagni» (regio decreto 7 aprile 1889, n. 6050).
- Dopo il referendum istituzionale e la conseguente abolizione della monarchia l'Ordine non è stato più riconosciuto da parte della Repubblica italiana, che lo ha soppresso come ordine statuale con la legge 3 marzo 1951, n. 178[30]. Trattandosi di un ordine dinastico e non statuale, il suo conferimento è tuttavia legittimamente proseguito in modo indipendente ad opera di Casa Savoia.
Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1572 – 3 marzo 1951)
- dal 1855 al 2 giugno 1946 (de facto):
- Cavaliere di gran croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
- Grande ufficiale (fino al 1865 Commendatore di prima classe) dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
- Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
- Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
- Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
- dal 2 giugno 1946 (de facto) al 3 marzo 1951:
- Cavaliere di gran croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
- Grande ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
- Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
- Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
- Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
- Conferito per «rimunerare i lunghi e segnalati servizi e le benemerenze acquistate da funzionari dello Stato nelle carriere civili e militari, o da privati nelle industrie, nelle arti, nei commerci, nelle opere di beneficenza pubblica e privata, nello studio e nell'applicazione delle discipline economiche sociali, o con opere umanitarie e filantropiche nei campi della istruzione e cultura popolare, scientifica e tecnica» (Regio decreto 16 marzo 1911, n. 276).
- Dopo il referendum istituzionale e la conseguente abolizione della monarchia l'ordine è stato conservato dalla Repubblica Italiana come Ente ospedaliero. Il suo conferimento da parte della Repubblica Italiana è cessato dal 3 marzo 1951[30], comportandone di fatto la soppressione quale ordine statuale, consentendo tuttavia l'uso delle onorificenze già conferite escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie. Trattandosi di un ordine dinastico e non statuale, il suo conferimento è tuttavia legittimamente proseguito in modo indipendente ad opera di Casa Savoia.
Ordine militare di Savoia poi Ordine militare d'Italia (14 agosto 1815 – attuale)
- dal 14 agosto 1815 al 2 gennaio 1947:
- Cavaliere di gran croce dell'Ordine militare di Savoia
- Grande ufficiale dell'Ordine militare di Savoia
- Commendatore dell'Ordine militare di Savoia
- Ufficiale dell'Ordine militare di Savoia
- Cavaliere dell'Ordine militare di Savoia
- Conferito per «ricompensare i servigi distinti resi in guerra dalle Nostre truppe di terra e di mare» (regio decreto 28 marzo 1857, n. 2116).
- A seguito del referendum istituzionale e la conseguente abolizione della monarchia l'Ordine militare di Savoia non è stato più conferito e il 2 gennaio 1947 è stato rinominato in Ordine militare d'Italia[31].
- dal 2 gennaio 1947 ad oggi:
- Cavaliere di gran croce dell'Ordine militare d'Italia
- Grande ufficiale dell'Ordine militare d'Italia
- Commendatore dell'Ordine militare d'Italia
- Ufficiale dell'Ordine militare d'Italia
- Cavaliere dell'Ordine militare d'Italia
- Conferito per «ricompensare (...) le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore [e] per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, quando siano strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite» (Legge 9 gennaio 1956, n. 25).
Ordine civile di Savoia (29 ottobre 1831-2 giugno 1946 (de facto))
- Cavaliere dell'Ordine civile di Savoia
- Concesso a «quelli fra i Nostri amatissimi sudditi i quali, dedicatisi ad altre professioni non meno utili che quella delle armi, sono diventati con profondi e lunghi studi ornamento del Nostro Stato, ovvero hanno con le dotte loro fatiche giovato grandemente al servizio Nostro ed al comun bene» (regio decreto 1º ottobre 1850, n. 1100).
- Dopo il referendum istituzionale e la conseguente abolizione della monarchia l'ordine non è stato più riconosciuto da parte della Repubblica italiana. Pur trattandosi di un ordine statuale e non dinastico, il suo conferimento è proseguito in modo indipendente ad opera di Casa Savoia.
Ordine della Corona d'Italia (20 febbraio 1868 – 3 marzo 1951)
- dal 20 febbraio 1868 al 2 giugno 1946:
- Cavaliere di gran croce dell'Ordine della Corona d'Italia
- Grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
- Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
- Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
- Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia
- dal 2 giugno 1946 al 3 marzo 1951:
- Cavaliere di gran croce dell'Ordine della Corona d'Italia
- Grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
- Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
- Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
- Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia
- Conferito per «rimunerare le benemerenze più segnalate, tanto degli italiani che degli stranieri, e specialmente quelle che riguardano direttamente gl'interessi della Nazione» (regio decreto 20 febbraio 1868, n. 4251).
- Dopo il referendum istituzionale e la conseguente abolizione della monarchia l'Ordine non è stato più riconosciuto da parte della Repubblica italiana, che lo ha soppresso quale ordine statuale con la Legge il 3 marzo 1951, n. 178 consentendo tuttavia l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie[30]. Pur trattandosi di un ordine statuale e non dinastico, il suo conferimento è proseguito in modo indipendente ad opera di Casa Savoia.
Ordine al merito agrario, industriale e commerciale poi Ordine al merito del lavoro (9 maggio 1901 – attuale)
- dal 9 maggio 1901 al 20 marzo 1921:
- Cavaliere al merito agrario, industriale e commerciale
- Conferito «ai cittadini benemeriti nelle sottoindicate attività per aver creato o ampliato le stesse: [agricoltura, industria, commercio, turismo, servizi per le iniziative imprenditoriali, artigianato, attività creditizia e assicurativa]» (regio decreto 9 maggio 1901, n. 168)
- dal 20 marzo 1921 al 1944 (de facto):
- Cavaliere del lavoro
- Conferito «a coloro che si sono resi benemeriti segnalandosi: nell'agricoltura (...), nell'industria (...), nel commercio (...)» (regio decreto 20 marzo 1921, n. 350)
- dal 27 marzo 1952 ad oggi:
- Cavaliere del lavoro
- Conferito «ai cittadini italiani che si siano resi singolarmente benemeriti, segnalandosi: nell'agricoltura (...), nell'industria (...), nel commercio (...), nell'artigianato, nell'attività creditizia e assicurativa» (Legge 27 marzo 1952, n. 199)
Ordine coloniale della Stella d'Italia (18 gennaio 1914 – 1943 (de facto))
- Cavaliere di gran croce decorato di gran cordone dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia
- Grande ufficiale dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia
- Commendatore dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia
- Ufficiale dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia
- Cavaliere dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia
- Conferito per «premiare le pubbliche benemerenze dei sudditi indigeni, ed eccezionalmente, quelle dei cittadini italiani che, risiedendo nelle Colonie di diretto dominio dell'Italia, si siano resi benemeriti, e ai quali, per titolo di quelle medesime benemerenze, non siano state assegnate altre onorificenze di maggior importanza» (regio decreto 18 gennaio 1914).
- Il conferimento dell'Ordine è cessato dopo la perdita dei possedimenti coloniali italiani a seguito della Seconda guerra mondiale, comportandone di fatto l'estinzione.
Ordini cavallereschi del Regno d'Albania (16 aprile 1940 – 27 novembre 1943)
Ambedue gli ordini furono istituiti dalla Repubblica Albanese (1925-1928)[32]:
- il 3 dicembre 1925, l'Ordine di Skanderbeg
- il 22 dicembre 1926, l'Ordine della Besa
Essi, poi, furono conservati e riformati dal successivo Regno Albanese (1928-1943). A seguito dell'occupazione italiana (1939) e della proclamazione del Regno d'Albania (1939-1943), in unione personale con il Re d'Italia, Vittorio Emanuele III, essi furono nel 1940 conservati e riformati, rimanendone fino al 27 novembre 1943, ossia fino alla rinuncia al trono d'Albania da parte di Vittorio Emanuele III (delibera del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1943 e regio decreto-legge del 27 novembre 1943, n. 11/B). Essi rimasero nel sistema premiale del successivo Regno Albanese (1943-1944), per poi divenire un ordine dinastico del Casato di Zogu alla proclamazione, nel novembre 1944, del Governo Democratico d'Albania (1944-1946) che precedette la costituzione della Repubblica Popolare d'Albania (1946-1976).
Ordine della Besa o della Fedeltà (Urdhëri i Besës)
- Cavaliere di gran croce dell'Ordine della Besa (Kordon i Madh me Yll Urdhëri Besa)
- Grande ufficiale dell'Ordine della Besa (Oficer i Madh Urdhëri Besa)
- Commendatore dell'Ordine della Besa (Komandar Urdhëri Besa)
- Ufficiale dell'Ordine della Besa (Oficier Urdhëri Besa)
- Cavaliere dell'Ordine della Besa (Kalorës Urdhëri Besa)
- (regio decreto 16 aprile 1940, n. 390, in Fletorja Zyrtare Mbretnija Shqiptare (Bollettino ufficiale albanese) del 7 settembre 1940, n. 139; regio decreto 18 aprile 1940, n. 392 in Fletorja Zyrtare Mbretnija Shqiptare del 7 settembre 1940, n. 139)[33].
Ordine di Skanderbeg (Urdhëri i Skënderbeut)
- Cavaliere di gran croce dell'Ordine di Skanderbeg (Kordon i Madh me Yll Urdhëri i Skënderbeut)
- Grande ufficiale dell'Ordine di Skanderbeg (Oficer i Madh Urdhëri i Skënderbeut)
- Commendatore dell'Ordine di Skanderbeg (Komandar Urdhëri i Skënderbeut)
- Ufficiale dell'Ordine di Skanderbeg (Oficer Urdhëri i Skënderbeut)
- Cavaliere dell'Ordine di Skanderbeg (Kalorës Urdhëri i Skënderbeut)
- (regio decreto 16 aprile 1940, n. 391, in Fletorja Zyrtare Mbretnija Shqiptare (Bollettino ufficiale albanese) del 7 settembre 1940, n. 139; regio decreto 18 aprile 1940, n. 392 in Fletorja Zyrtare Mbretnija Shqiptare del 7 settembre 1940, n. 139)[33].
Ordine civile e militare dell'Aquila romana (14 marzo 1942 - 28 aprile 1945)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 14 marzo ad aprile 1942:
- Cavaliere di gran croce dell'Ordine dell'Aquila romana
- Grande ufficiale dell'Ordine dell'Aquila romana
- Commendatore dell'Ordine dell'Aquila romana
- Ufficiale dell'Ordine dell'Aquila romana
- Cavaliere dell'Ordine dell'Aquila romana
- (regio decreto 14 marzo 1942, n.172, artt. 4 e 5, Istituzione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana, in G. U. del Regno n. 65 del 20 marzo 1942, in vigore dal 4 aprile);
- da aprile 1942 al 24 agosto 1942 [senza fonte]:
- Cavaliere di gran croce dell'Ordine dell'Aquila romana
- Grande ufficiale dell'Ordine dell'Aquila romana
- Commendatore dell'Ordine dell'Aquila romana
- Ufficiale dell'Ordine dell'Aquila romana
- Cavaliere dell'Ordine dell'Aquila romana
- dal 10 ottobre 1942 al 3 gennaio 1945:
- Cavaliere di gran croce d'oro dell'Ordine dell'Aquila romana
- Cavaliere di gran croce d'argento dell'Ordine dell'Aquila romana
- Grande ufficiale dell'Ordine dell'Aquila romana
- Commendatore dell'Ordine dell'Aquila romana
- Cavaliere ufficiale dell'Ordine dell'Aquila romana
- Cavaliere dell'Ordine dell'Aquila romana
- Medaglia d'argento dell'Ordine dell'Aquila romana
- Medaglia di bronzo dell'Ordine dell'Aquila romana
- (regio decreto 24 agosto 1942, n. 1071, art. 2, Integrazione e modifica di alcune disposizioni del R. decreto 14 marzo 1942-XX, n. 172, sull'istituzione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana, in G. U. del Regno n. 226 del 25 settembre 1942, in vigore dal 10 ottobre).
- Conferito per «rendere particolare onore alle Nazioni alleate ed amiche [ed è] destinato ai cittadini stranieri che abbiano acquistato benemerenze verso l'Italia» (regio decreto 14 marzo 1942, n.172, premessa).
- L'Ordine esisteva nelle classi Militare e Civile e venne soppresso con decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 370, Soppressione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana istituito con R. decreto 14 marzo 1942, n. 172, in G. U. del Regno n. 96 del 19 dicembre 1944, in vigore dal 3 gennaio 1945, che ha abrogato i regi decreti 14 marzo 1942, n.172 e 24 agosto 1942, n. 1071.
- Repubblica sociale italiana (1° dicembre 1943 - 25 aprile 1945)
- dal 2 marzo 1944 al 25 aprile 1945:
- Cavaliere di gran croce dell'Ordine dell'Aquila romana
- Grande ufficiale dell'Ordine dell'Aquila romana
- Commendatore dell'Ordine dell'Aquila romana
- Cavaliere ufficiale dell'Ordine dell'Aquila romana
- Cavaliere dell'Ordine dell'Aquila romana
- Medaglia d'argento dell'Ordine dell'Aquila romana
- Medaglia di bronzo dell'Ordine dell'Aquila romano
- La Repubblica sociale italiana ne continuò autonomamente il conferimento, con insegne modificate ed epurate delle simbologie monarchiche
- (decreto legislativo della Repubblica sociale italiana 2 marzo 1944, n. 66).
Ordine dei Santi Patroni d'Italia (11 febbraio 1945 - 25 aprile 1945)
- Repubblica sociale italiana (1° dicembre 1943 - 25 aprile 1945)
- Ordine dei Santi Patroni d'Italia
- Relativamente a questo Ordine non sono reperibili fonti documentali certe ma solo fonti secondarie di tipo aneddotico, estremamente lacunose. Non sembrano essere mai state definite e ancor meno materialmente realizzate le insegne. Gli stessi colori del nastro sono talvolta indicati in modo diverso da quanto qui illustrato.
Ordine della Stella della solidarietà italiana (27 gennaio 1947 - 18 marzo 2011) poi Ordine della Stella d'Italia (3 febbraio 2011 - attuale)
- Ordine della Stella della solidarietà Italiana (27 gennaio 1947 - 18 marzo 2011)
- dal 6 agosto 1947 al 4 luglio 1948:
- L'Ordine della "Stella solidarietà italiana" fu istituito nel 1947 [34]:
- « destinato a dare una particolare attestazione agli Italiani residenti all'estero, che nelle attuali contingenze abbiano più meritato dalla Patria » (art. 1),
- « composto di una sola classe. La decorazione dell'Ordine conferisce il titolo di cavaliere » (art. 2).
- Prima dell'effettiva entrata in vigore, il decreto venne abrogato dalla successiva sottostante normativa, nel luglio 1948, che corresse inoltre la denominazione dell'Ordine e lo estese a tre classi;
- dal 4 luglio 1948 al 18 marzo 1949:
- 1ª Classe dell'Ordine della Stella solidarietà italiana
- 2ª Classe dell'Ordine della Stella solidarietà italiana
- 3ª Classe dell'Ordine della Stella solidarietà italiana
- Conferito quale «particolare attestato a favore di tutti coloro, italiani all'estero o stranieri, che abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione dell'Italia»
- (decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, art. 1, Nuove norme relative all'Ordine della "Stella della solidarietà italiana", in G. U. serie generale n. 152 del 3 luglio 1948 [35]).
- Le insegne furono inizialmente determinate con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, Norme per l'esecuzione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'istituzione dell'Ordine della "Stella della solidarietà italiana", in G. U. n. 63 del 17 marzo, in vigore dal giorno successivo, che prevedeva che le insegne di 2ª e 3ª classe fossero sostenute da «un nastro tricolore» (art. 1);
- dal 18 marzo 1949 al 21 settembre 2001:
- Grande ufficiale dell'Ordine della Stella della solidarietà italiana
- Commendatore dell'Ordine della Stella della solidarietà italiana
- Cavaliere dell'Ordine della Stella della solidarietà italiana
- (decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1965, n. 180, art. 1 [36]);
- dal 21 settembre 2001 al 16 marzo 2011:
- Grande ufficiale dell'Ordine della Stella della solidarietà italiana
- Commendatore dell'Ordine della Stella della solidarietà italiana
- Cavaliere dell'Ordine della Stella della solidarietà italiana
- « nastro (...) di rosso, bordato alle estremità da due liste affiancate, l'esterna di verde, l'altra di bianco »
- (decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 385, art. 1, c. 2 [37]).
- « L'uso delle insegne (...) conformi ai modelli precedenti (...) è consentito senza limitazione alcuna » (art. 1-bis).
- Ordine della Stella d'Italia (3 febbraio 2011 - attuale)
- dal 16 marzo 2011 - attuale:
- Gran croce d'onore dell'Ordine della Stella d'Italia (classe speciale)
- Cavaliere di gran croce dell'Ordine della Stella d'Italia
- Grande ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia
- Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia
- Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia
- Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia
- Conferito «quale attestato in favore di tutti coloro che, italiani o stranieri, hanno acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l'Italia»
- (legge 3 febbraio 2011, n. 13 [38]).
- « L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarietà italiana", conformi ai modelli precedenti (...), è consentito senza alcuna limitazione » (art. 1, c. 7).
Ordine al merito della Repubblica italiana (3 marzo 1951 – attuale)
- dal 3 marzo 1951 al 30 marzo 2001:
- Cavaliere di gran croce decorato di gran cordone dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
- Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
- Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
- Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
- Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
- Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
- (legge 3 marzo 1951, n. 178)
- dal 30 marzo 2001 ad oggi:
- Cavaliere di gran croce decorato di gran cordone dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
- Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
- Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
- Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
- Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
- Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
- (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, n. 173)
- Conferito per «dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione» (legge 3 marzo 1951, n. 178).
Ordine di Vittorio Veneto (18 marzo 1968 – 15 marzo 2010; 24 febbraio 2012 – attuale)
- Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto
- Conferito «a coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti (...) decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione» (legge 18 marzo 1968, n. 263).
- L'ordine, di fatto quiescente dal 26 ottobre 2008 con la morte dell'ultimo insignito,[39] è stato per breve tempo abolito dall'art. 2268, c. 1, alinea 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, successivamente modificato dall'art. 9, comma 1, lettera p, numero 5 e dall'art. 10, comma 8, lettera b, numero 2 del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 che ha disposto il venir meno dell'abrogazione del provvedimento istituente l'ordine, il quale resta quindi formalmente in vigore.
Decorazioni al valore
Medaglia al valor militare (26 marzo 1833 - attuale)
- Regno di Sardegna (1720-1861)
- mod. 1793, re Vittorio Amedeo III; mod. 1796, re Carlo Emanuele IV:
- Medaglia d'oro al valor militare
- Medaglia d'argento al valor militare
- Classi d'oro, d'argento.
- dal 27 giugno 1833 al ? 1848:
- Medaglia d'oro al valor militare
- Medaglia d'argento al valor militare
- Classi d'oro, d'argento.
- (regio viglietto del 26 marzo 1833, menzionato sulla Gazzetta Piemontese n. 76 del 27 giugno 1833);
- dal ? 1848 al 17 marzo 1861:
- Medaglia d'oro al valor militare
- Medaglia d'argento al valor militare
- File:NonFaleristica.png Menzione onorevole al valor militare
- Classi d'oro, d'argento, menzione onorevole.
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 17 marzo 1861 al 4 gennaio 1888:
- Medaglia d'oro al valor militare
- Medaglia d'argento al valor militare
- File:NonFaleristica.png Menzione onorevole al valor militare
- Classi d'oro, d'argento, menzione onorevole.
- dal 4 gennaio 1888 al 10 maggio 1943:
- Medaglia d'oro al valor militare
- Medaglia d'argento al valor militare
- Medaglia di bronzo al valor militare
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- «È istituita una medaglia in bronzo al valor militare (...); è, per dimensioni, forma e nastro, identica a quella d'oro e di argento (...)(art. 1). (...) è destinata a sostituire la menzione onorevole al valor militare ed è concessa per quegli atti di fermezza e di coraggio i quali, senza avere gli estremi richiesti per meritare la medaglia d'argento al valor militare, meritano tuttavia particolare distinzione (art. 2). Qualora un individuo, giå fregiato della medaglia di bronzo al valor militare, si rendesse meritevole di una seconda o terza medaglia di bronzo, esso riceverà bensì il relativo brevetto, ma in luogo di una seconda o terza medaglia porterà adattate al nastro una o due fascette di bronzo su cui sarà incisa la data dell'azione (art. 3, abrogato nel 1902). Tutti coloro ai quali dal 1848 al di d'oggi fu concessa la menzione onorevole al valor militare, potranno fregiarsi della medaglia di bronzo (...)(art. 6)»
- (regio decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, Che instituisce una medaglia in bronzo al valor militare, e del Regno d'Italia n. 298 del 20 dicembre 1887, in vigore dal 4 gennaio 1888; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Nel 1903 fu abolito per la Medaglia di bronzo al valor militare il limite dei conferimenti e della portabilità delle medaglie/nastrini:
- «È concessa facoltà di fregiarsi di tante medaglie di bronzo al valor militare per quante sono quelle conseguite»
- (regio decreto 28 dicembre 1902, n. 563, art. 1, Che concede di fregiarsi di più medaglie di bronzo al valore militare, in G. U. del Regno n. 24 del 30 gennaio 1903, in vigore dal 14 febbraio; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]);
- Nel 1915 fu introdotto per le Medaglie d'oro e d'argento al valor militare un limite massimo di tre conferimenti complessivi:
- «Nessuno potrà conseguire complessivamente più di tre medaglie d'oro o d'argento al valor militare. Le ulteriori azioni di segnalato valore, con cui si distinguano i decorati di tre medaglie al valor militare, siano esse d'oro o d'argento, saranno (...) prese in considerazione per quelli avanzamenti di grado od altre ricompense che (...) parranno più benevise»
- (regio decreto 25 maggio 1915, n. 753, art. unico, Col quale viene disposto che nessuno potrà conseguire complessivamente più di tre medaglie d'oro o d'argento al valore militare, in G. U. del Regno d'Italia n. 139 del 2 giugno 1915, in vigore da 17 giugno; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Il regio decreto 19 gennaio 1922, n. 295 [42], introdusse nuovamente la limitazione per le Medaglie d'oro e d'argento al valor militare complessivamente ad un massimo di tre conferimenti e la portabilità di tre medaglie/nastrini, per un'ulteriore quarta concessione Medaglie d'oro o d'argento al valor militare si concedeva una Medaglia di bronzo caricata di una croce di bronzo ridotta sul nastrino; il regio decreto 15 giugno 1922, n. 975 [43], abolì nuovamente le limitazioni alle Medaglie d'oro e d'argento al valor militare, prevedendo che potessero esserci illimitati conferimenti e la portabilità di illimitate medaglie/nastrini.
- Conferite «per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari (art. 1). Le decorazioni al valor militare sono: le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo; la croce di guerra al valor militare (art. 2). Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche. La concessione di dette decorazioni può aver luogo tuttavia solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato (art. 3). Le medaglie (...) possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, quando in esse ricorrano le caratteristiche di cui all'articolo precedente. La croce di guerra al valor militare non si conferisce altro che in tempo di guerra (art. 5). Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero (...). La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa (art. 16). Nulla è innovato per quanto riguarda le insegne (decorazioni e nastro) e i brevetti (art. 25)»
- (regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, in G. U. del Regno d'Italia n. 261 del 12 novembre 1932, in vigore dal 27 novembre; modificato dal regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]);
- dal 3 agosto 1943 al 2 giugno 1946 (de facto fino al 8 settembre 1949):
- Medaglia d'oro al valor militare
- Medaglia d'argento al valor militare
- Medaglia di bronzo al valor militare
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Nel 1943 furono previste le fronde di alloro sul nastrino della Medaglia d'oro al valor militare:
- «(...) il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi. Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste (...). Esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare e contrassegnato invece da una stellina a cinque punte di bronzo e di argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di bronzo e di argento. Per la medaglia d'oro al valor militare, il medesimo distintivo è contrassegnato da una stellina a cinque punte d'oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo»
- (regio decreto 10 maggio 1943, n. 629, art. unico [45]).
- Medaglie al valor militare per militari indigeni delle colonie italiane (1893 - al 2 giugno 1946, de facto fino al 8 settembre 1943):
- Medaglia d'argento al valor militare
- Medaglia di bronzo al valor militare
- Classi d'argento, di bronzo.
- Effige coronata di re Umberto I
- (Disposizione Ministeriale del 20 novembre 1893, Regolamento di disciplina per le truppe indigene d’Africa, art. 48, n. 190, lettere b) e c);
- Medaglia d'argento al valor militare
- Medaglia di bronzo al valor militare
- Classi d'argento, di bronzo.
- Effige di re Vittorio Emanuele III
- (Disposizione Ministeriale del 12 ottobre 1903, Regolamento di disciplina per i militari indigeni del Regio Corpo di Truppe coloniali).
- Medaglia d'oro al valor militare, modello sostitutivo "Oro alla Patria" (1935)
- Medaglia d'oro al valor militare
- Classe unica d'oro.
- Con barretta "18 NOVEMBRE 1935 . A. XIV" e stelletta dorata sul nastro.
- Repubblica sociale italiana (1° dicembre 1943 - 25 aprile 1945)
- Medaglia d'oro al valor militare
- Medaglia d'argento al valor militare
- Medaglia di bronzo al valor militare
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 15 ottobre 1949:
- in uso le decorazioni regie precedenti:
- dal 15 ottobre 1949 - attuale:
- Medaglia d'oro al valor militare
- Medaglia d'argento al valor militare
- Medaglia di bronzo al valor militare
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- «I modelli delle medaglie d'oro (...), d'argento (...), di bronzo al valor militare (...), della croce al valor militare (...) e della croce al merito di guerra (...) sono modificati secondo i disegni annessi al presente decreto (...). I colori e le dimensioni dei nastri restano immutati»
- (decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 773, art. unico, Modificazioni ai modelli delle decorazioni al valor militare e della croce al merito di guerra, in G. U. n. 251 del 31 ottobre 1949, in vigore dal 15 ottobre, con correzione sulla G. U. n. 255 del 7 novembre 1949; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]);
- «Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, a un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze militari (art. 1410). [Il] distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste (...). Esso è (...) contrassegnato (...) da una stellina a cinque punte di bronzo e di argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di bronzo e di argento. Per la medaglia d'oro al valor militare, il medesimo distintivo è contrassegnato da una stellina a cinque punte di oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo (art. 1412). Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere e all'onore, hanno affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche. La concessione di dette decorazioni ha luogo solo se l'atto compiuto è tale da poter costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato (art. 1413). Le medaglie (...) e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace (...)(art. 1414)»
- (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]);
- «(...) il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi. Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste (...). Esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare e contrassegnato invece da una stellina a cinque punte di bronzo e di argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di bronzo e di argento. Per la medaglia d'oro al valor militare, il medesimo distintivo è contrassegnato da una stellina a cinque punte di oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo (art. 754)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [46]).
Croce al valore militare (7 gennaio 1922 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 22 marzo 1922 al 12 novembre 1932:
- Croce al merito di guerra conferita (...) per atti specifici di valore
- Classe unica, di bronzo.
- Conferita per «ricompensare coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, sia terrestri e marittime ed aeree, una condotta militare che li renda degni di pubblico encomio»
- «Le croci al merito di guerra conferite, non per i titoli comuni (...), ma per atti specifici di valore, [sono] perciò considerate come ricompense al valor militare (...)(art. 1). Il numero delle concessioni di croci di guerra al valore militare, a differenza di quelle concesse per titoli comuni il cui numero massimo non potrà mai essere superiore a tre, sarà illimitato (art. 2, modificato nel 1938). (...) saranno portate distintamente sul petto per modo che al numero delle concessioni corrisponde un ugual numero di decorazioni: e saranno distinte dalle altre da uno speciale contrassegno di bronzo (...)(art. 3)»
- (regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195, Che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per i titoli comuni di cui al R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, in G. U. del Regno n. 55 del 7 marzo 1922, in vigore dal 22 marzo; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1, n. 35 [44]);
- dal 27 novembre 1932 al 29 gennaio 1942:
- Croce di guerra al valor militare
- Classe unica, di bronzo.
- Conferite «per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari (art. 1). Le decorazioni al valor militare sono: le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo; la croce di guerra al valor militare (art. 2). Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche. La concessione di dette decorazioni può aver luogo tuttavia solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato (art. 3). (...) La croce di guerra al valor militare non si conferisce altro che in tempo di guerra (art. 5). Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero (...). La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa (art. 16). Nulla è innovato per quanto riguarda le insegne (decorazioni e nastro) e i brevetti (art. 25)»
- (regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, in G. U. del Regno d'Italia n. 261 del 12 novembre 1932, in vigore dal 27 novembre; modificato dal regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]);
- «Il numero delle concessioni di croce di guerra al valor militare sarà illimitato»
- (regio decreto 21 marzo 1938, n. 538, art. 2, Integrazione dell'art. 8 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, concernente l'istituzione della croce al merito di guerra, in G. U. del Regno n. 115 del 21 maggio 1938, in vigore dal 5 giugno; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]);
- dal 29 gennaio 1942 al 3 agosto 1943:
- Croce di guerra al valor militare
- Classe unica, di bronzo.
- «L'insegna della croce al valor militare porterà sul verso la dicitura «croce al valor militare»
- (regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480, art. 3, Estensione al tempo di pace della concessione della croce al valor militare, in G. U. del Regno n. 10 del 14 gennaio 1942, in vigore dal 29 gennaio; articolo abrogato dal regio decreto 5 settembre 1942, n. 1273, art. 2; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]);
- «L'insegna della croce al valor militare porterà sul verso la dicitura «al valor militare»
- (regio decreto 5 settembre 1942, n. 1273, art. 1, Modificazione al R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1480, concernente la estensione al tempo di pace della concessione della croce al valor militare, in G. U. del Regno n. 267 dell'11 novembre 1942, in vigore dal 26 novembre; modificato dal regio decreto 10 maggio 1943, n. 629, art. unico; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]);
- dal 3 agosto 1943 al 2 giugno 1946 (de facto fino al 15 ottobre 1949):
- Croce di guerra al valor militare
- Classe unica, di bronzo.
- «L'art. 25 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, è sostituito dal seguente: «Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda le insegne metalliche ed i brevetti, il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi. Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri, esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare (...)»
- (regio decreto 10 maggio 1943, n. 629, art. unico, c. 1, Estensione dell'uso del nastro azzurro alla croce al valor militare, in G. U. del Regno n. 165 del 19 settembre 1943, in vigore dal 3 agosto; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]).
- Repubblica sociale italiana (1° dicembre 1943 - 25 aprile 1945)
- Croce di guerra al valor militare
- Classe unica, di bronzo.
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 15 ottobre 1949:
- in uso le decorazioni regie precedenti:
- dal 15 ottobre 1949 - attuale:
- Croce al valor militare / Croce di guerra al valor militare [durante lo stato di guerra, dal 2010]
- Classe unica, di bronzo.
- «I modelli delle medaglie d'oro (...), d'argento (...), di bronzo al valor militare (...), della croce al valor militare (...) e della croce al merito di guerra (...), sono modificati secondo i disegni annessi al presente decreto (...). I colori e le dimensioni dei nastri restano immutati»
- (decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 773, art. unico, Modificazioni ai modelli delle decorazioni al valor militare e della croce al merito di guerra, in G. U. n. 251 del 31 ottobre 1949, in vigore dal 15 ottobre, con correzione sulla G. U. n. 255 del 7 novembre 1949; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]);
- «Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, a un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze militari (art. 1410). La croce al valor militare assume la denominazione di croce di guerra al valor militare quando si conferisce per fatti compiuti durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale (art. 1411, c. 2)»
- (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]);
- «(...) il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi. Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste (...). Esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare (...)(art. 754)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [46]).
Medaglie al valore di Forza armata
Medaglia al valore dell'Esercito (26 luglio 1974 - attuale)
- dal 23 settembre 1976 al 9 ottobre 2010:
- Medaglia d'oro al valore dell'Esercito
- Medaglia d'argento al valore dell'Esercito
- Medaglia di bronzo al valore dell'Esercito [Nota: senza stelletta!]
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Concessa per premiare «Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze (...)(art. 1). (...) Nell'ordine di successione dalle insegne, la medaglia al valore dell'Esercito si inserisce subito dopo le corrispondenti medaglie al valore militare (art. 5, c. 3)»
- (legge 26 luglio 1974, n. 330, Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, in G. U. n. 211 del 12 agosto 1974, in vigore dal 26 agosto; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]); «La medaglia al valore dell'Esercito (...) è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con due filetti di colore giallo oro ai lati (...); si porta sulla sinistra del petto (...)(art. 1). (...) Sul nastrino della medaglia d'oro o d'argento viene applicata una stelletta a cinque punte, rispettivamente d'oro o d'argento (...)(art. 3)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, Norme di esecuzione della legge 26 luglio 1974, n. 330, istitutiva di ricompense al valore ed al merito dell'Esercito, in G. U. n. 252 del 22 settembre 1976, in vigore dal 23 settembre; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]);
- dal 9 ottobre 2010 - attuale:
- Medaglia d'oro al valore dell'Esercito
- Medaglia d'argento al valore dell'Esercito
- Medaglia di bronzo al valore dell'Esercito
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- conferita per premiare «Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché imprese e studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivate lustro e decoro all'Esercito italiano (art. 1433). Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Esercito italiano. La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita (art. 1434)»
- (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]);
- «(...) è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con due filetti di colore giallo oro ai lati (...); si porta sulla sinistra del petto (...)(art. 825, c. 1, lett. c) e d). Sul nastrino da portare in luogo delle medaglie al valore di Forza armata è applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o d'argento o di bronzo (...)(art. 829, c. 2)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [46]).
Medaglia al valor di Marina (1° marzo 1836 - attuale)
- Regno di Sardegna (1720-1861)
- dal 1° marzo 1836 al 25 marzo 1847:
- Medaglia d'oro al valor di Marina
- Medaglia d'argento al valor di Marina
- Classi d'oro, d'argento.
- Medaglia non portativa
- (sovrana determinazione del 1° marzo 1836);
- dal 25 marzo 1847 al 1° maggio 1860:
- Medaglia d'oro al valor di Marina
- Medaglia d'argento al valor di Marina
- Classi d'oro, d'argento.
- Medaglia non portativa
- (sovrana determinazione del 25 marzo 1847, con cui fu concessa l'autorizzazione ai decorati di fregiarsi delle medaglie);
- dal 1° maggio 1860 al 17 marzo 1861:
- Medaglia d'oro al valor di Marina
- Medaglia d'argento al valor di Marina
- File:NonFaleristica.png Menzione onorevole al valor di Marina [post 1860, dalla relazione al R.D. 4072/1860]
- File:NonFaleristica.png Attestato ufficiale di soddisfazione, poi di benemerenza [post 1860, dalla relazione al R.D. 4072/1860]
- Medaglia commemorativa d'oro [post 1860, dalla relazione al R.D. 4072/1860]
- Medaglia non portativa
- Medaglia commemorativa d'argento [post 1860, dalla relazione al R.D. 4072/1860]
- Medaglia non portativa
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo, menzione d'onore, attestato ufficiale di soddisfazione [poi di benemerenza], medaglie commemorative nelle classi d'oro, d'argento.
- Conferita per «(...) ricompensare gli individui che si distinguono per atti di coraggio e col rischio della propria vita verso di persone pericolanti mare (...)»
- (regio decreto del Regno di Sardegna, 15 aprile 1860, n. 4072, Concernente le ricompense al valor di marina, preceduto dalla relativa Relazione a S. M. il Re, in G.U. del Regno di Sardegna n. 105 del 2 maggio 1860).
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 17 marzo 1861 al 13 aprile 1888:
- Medaglia d'oro al valor di Marina
- Medaglia d'argento al valor di Marina
- File:NonFaleristica.png Menzione onorevole al valor di Marina
- File:NonFaleristica.png Attestato ufficiale di benemerenza
- Medaglia commemorativa d'oro
- Medaglia non portativa
- Medaglia commemorativa d'argento
- Medaglia non portativa
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo, menzione d'onore, attestato ufficiale di soddisfazione [poi di benemerenza], medaglie commemorative nelle classi d'oro, d'argento
- (valgono le norme precedenti dell'ex Regno di Sardegna);
- dal 13 aprile 1888 al 18 settembre 1938:
- Medaglia d'oro al valor di Marina
- Medaglia d'argento al valor di Marina
- Medaglia di bronzo al valor di Marina [Nota: senza stelletta!]
- File:NonFaleristica.png Attestato ufficiale di benemerenza
- Medaglia commemorativa d'argento
- Medaglia non portativa
- Medaglia commemorativa di bronzo
- Medaglia non portativa
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo, attestato ufficiale di benemerenza, medaglie commemorative nelle classi d'oro, d'argento.
- Riforma delle concessioni al valore di Marina con l'istituzione della classe in bronzo e conversione degli encomi solenni e dell'attestato ufficiale di benemerenza.
- «Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a coloro che nel compiere gli atti di coraggio hanno evidentemente arrischiata la propria vita; quella d'oro è però riservata per ricompensare le azioni più segnalate (art. 4). La medaglia di bronzo al valor di marina è destinata a ricompensare gli atti di coraggio compiuti senza evidente pericolo di vita (art. 5). Le medaglie commemorative di argento e di bronzo sono riservate a ricompensare, quando non sia il caso di concedere quelle al valor di marina, le persone che si distinguono nel soccorrere gli equipaggi dei bastimenti naufragati, o in pericolo di affondare, durante la navigazione, e quelle che compiono atti altamente umani verso naufraghi. Esse non si potranno portare appese al petto (art. 6). Gli attestati ufficiali di benemerenza sono da concedersi negli altri casi meritevoli di speciale considerazione ma non tali da far luogo al conferimento della medaglia al valore di marina (art. 7). Qualora uno, già fregiato della medaglia di bronzo al valor di marina, si rendesse meritevole di un'altra medaglia di bronzo, egli ne riceverà il certificato, ma in luogo di un'altra medaglia porterà al nastro una o più fascette di bronzo, a seconda del numero dei certificati conferiti dopo quello corrispondente alla medaglia di bronzo primieramente accordatagli. Su tali fascette sarà incisa la data dell'azione alla quale si riferisce la nuova ricompensa (art. 14). Coloro che alla pubblicazione del presente decreto si trovassero insigniti della menzione onorevole al valor di marina, potranno chiedere che sia cambiata colla medaglia di bronzo (art. 15)»
- (regio decreto 8 marzo 1888, n. 5275, Concernente le ricompense al valor di marina, preceduto dalla relativa Relazione a S. M. il Re, in G. U. del Regno n. 75 del 29 marzo 1888, in vigore dal 13 aprile; abrogato dal regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324 e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]);
- dal 18 settembre 1938 al 2 giugno 1946 (de facto fino al 30 gennaio 1951):
- Medaglia d'oro al valor di Marina
- Medaglia d'argento al valor di Marina
- Medaglia di bronzo al valor di Marina [Nota: senza stelletta!]
- File:NonFaleristica.png Encomio al valor di Marina
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo, encomio.
- Conferita per «premiare atti di coraggio volti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze; attività e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina Militare italiana; singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui siano derivati lustro e decoro alla marineria italiana (art. 1). Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto pericolo. Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado. La medaglia di bronzo e l'encomio sono, invece, destinati a ricompensare atti di coraggio compiuti con perizia marinaresca, ma senza manifesto pericolo di vita (art. 2). Sul nastrino delle medaglie d'oro e d'argento è applicata una stella a cinque punte rispettivamente di oro e di argento (art. 6, c. 2)»
- (regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, Riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, in G. U. del Regno n. 201 del 3 settembre 1938, in vigore dal 18 settembre; modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]).
- Repubblica italiana (1946 - attuale):
- de facto dal 2 giugno 1946 al 30 gennaio 1951:
- in uso le decorazioni regie precedenti;
- dal 30 gennaio 1951 al 9 ottobre 2010:
- Medaglia d'oro al valor di Marina
- Medaglia d'argento al valor di Marina
- Medaglia di bronzo al valor di Marina
- File:NonFaleristica.png Encomio al valor di Marina
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo, encomio.
- Il modello della medaglia fu modificato nel 1950
- (decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081, Modificazioni agli articoli 5 e 8 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, relativo alla concessione di ricompense al valore di marina, in G. U. n. 11 del 15 gennaio 1951, in vigore dal 30 gennaio; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269 [44]);
- dal 9 ottobre 2010 - attuale:
- Medaglia d'oro al valor di Marina [Nota: stelletta entro fronde d'alloro d'oro!]
- Medaglia d'argento al valor di Marina
- Medaglia di bronzo al valor di Marina
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Conferita per premiare «Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attività e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina militare italiana, nonché le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana (...)(art. 1436). Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto pericolo. Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado. La medaglia di bronzo è, invece, destinata a ricompensare atti di coraggio compiuti con perizia marinaresca, ma senza manifesto pericolo di vita (art. 1437)»
- (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]);
- «La medaglia al valor di Marina militare (...) si porta sulla sinistra del petto, e il nastro di colore azzurro ha due piccoli filetti in bianco ai lati (...)(art. 826). Sul nastrino da portare in luogo delle medaglie al valore di Forza armata è applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o d'argento o di bronzo; per le medaglie d’oro al valore di Marina, Aeronautico e dell’Arma dei Carabinieri la stelletta a cinque punte è inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo (art 829, c. 2)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [46]).
Medaglia al valore aeronautico (27 novembre 1927 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 3 gennaio 1928 al 25 maggio 1932:
- Medaglia d'oro al valore aeronautico
- Medaglia d'argento al valore aeronautico
- Medaglia di bronzo al valore aeronautico
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- «Le medaglie d'oro e d'argento al valore aeronautico sono destinate a ricompensare coloro che, in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita, durante il volo, ad eccezionale pericolo. Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado, e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore alla Aeronautica italiana. La medaglia di bronzo è destinata a ricompensare atti di coraggio e perizia compiuti senza grave e manifesto pericoIo di vita (art. 2). La medaglia è portata appesa sulla sinistra del petto, ed il nastro di colore azzurro ha due piccoli filetti in rosso ai lati (...)(art. 3, c. 3). (...) Sul nastrino della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo, viene applicata un'elica aerea (...) rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo (art. 4, c. 4, poi modificato con R.D. 24 marzo 1932, n. 433)»
- (regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, Istituzione della medaglia al valore aeronautico e di quella commemorativa d'imprese aeronautiche, in G. U. del Regno n. 292 del 19 dicembre 1927, in vigore dal 3 gennaio 1928; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269 [44]);
- dal 25 maggio 1932 al 2 giugno 1946 (de facto fino al 27 maggio 1953):
- Medaglia d'oro al valore aeronautico
- Medaglia d'argento al valore aeronautico
- Medaglia di bronzo al valore aeronautico [Nota: senza stelletta!]
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- «Sul nastrino della medaglia al valore aeronautico d'oro e d'argento viene applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o d'argento, delle dimensioni uguali alle stellette da applicarsi sulle medaglie al valor militare. Nulla dovrà essere apposto sul nastrino della medaglia di bronzo»
- (regio decreto 24 marzo 1932, n. 433, art. unico, Modifica dell'art. 4 del R. decreto 27 novembre 1927, n. 2297, riguardante l'istituzione della medaglia al valore aeronautico, in G. U. del Regno n, 107 del 10 maggio, in vigore dal 25 maggio; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269 [44]);
- successivamente, concessa anche per premiare «atti ed imprese di singolare coraggio compiuto a bordo di aeromobili in volo (art. 1). Sul nastrino della medaglia al valore aeronautico d'oro e d'argento viene applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o di argento, delle dimensioni uguali alle stelle da applicarsi sulle medaglie al valor militare. Nulla dovrà essere apposto sul nastrino della medaglia di bronzo (art. 5)»
- (regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1848, Modificazione alle norme vigenti sulla concessione della medaglia al valore aeronautico e su quella commemorativa d'imprese aeronautiche, in G. U. del Regno n. 295 del 21 dicembre 1939, in vigore dal 5 gennaio 1940; entrambi abrogati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269 [44]).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 27 maggio 1953:
- in uso le decorazioni regie precedenti;
- dal 27 maggio 1953 al 9 ottobre 2010:
- Medaglia d'oro al valore aeronautico
- Medaglia d'argento al valore aeronautico
- Medaglia di bronzo al valore aeronautico [Nota: senza stelletta!]
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Modifica del modello della medaglia
- (decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331, art. unico, Modificazione dei modelli del distintivo di onore per i mutilati di guerra, della croce per anzianità di servizio, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione, in G. U. n. 108 del 12 maggio 1953, in vigore dal 27 maggio; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]);
- dal 9 ottobre 2010 - attuale:
- Medaglia d'oro al valore aeronautico [Nota: stelletta entro fronde d'alloro d'oro!]
- Medaglia d'argento al valore aeronautico
- Medaglia di bronzo al valore aeronautico
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Concessa «Per atti e imprese di singolare coraggio e perizia compiuti a bordo di aeromobili in volo (...)(art. 1439). Le medaglie d'oro e d'argento al valore aeronautico sono concesse: a) ai militari e ai civili che in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita durante il volo a eccezionale pericolo; b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi e agli enti che partecipando collettivamente a imprese aviatorie particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana. Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere le imprese e gli atti compiuti meritevoli e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale che ne è derivato grande onore all'Aeronautica militare. La medaglia di bronzo al valore aeronautico è concessa ai militari e ai civili per atti di singolare coraggio e perizia, o ai predetti reparti, comandi ed enti per imprese particolarmente commendevoli (art. 1440)»
- (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]);
- «La medaglia al valore Aeronautico (...) è portata appesa sulla sinistra del petto, e il nastro di colore azzurro ha due piccoli filetti in rosso ai lati (...)(art. 827). Sul nastrino da portare in luogo delle medaglie al valore di Forza armata è applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o d'argento o di bronzo; per le medaglie d’oro al valore di Marina, Aeronautico e dell’Arma dei Carabinieri la stelletta a cinque punte è inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo (art 829, c. 3)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [46]).
Medaglia al valore dell'Arma dei Carabinieri (5 ottobre 2000 - attuale)
- dal 24 ottobre 2000 - attuale:
- Medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri [Nota: stelletta entro fronde d'alloro d'oro!]
- Medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri
- Medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Conferita per «premiare gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Arma dei Carabinieri diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma dei Carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Arma dei Carabinieri»
- (decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, art. 31, Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in G. U. n. 248 del 23 ottobre 2000, S. O. n. 173, in vigore dal 24 ottobre; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, c. 1 [44]);
- «Le medaglie d’oro e d’argento al valore dell’Arma dei Carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche ed in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per: a) salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro; b) garantire l’applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani; c) tenere alti il nome ed il prestigio dell’Arma dei Carabinieri, anche all'estero. Per l’attribuzione della medaglia d’oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l’atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Arma dei Carabinieri. La medaglia di bronzo è concessa per atti ed imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita (art. 2). Sul nastrino della medaglia d’oro, d’argento e di bronzo al valore viene applicata una stelletta a cinque punte, rispettivamente, d’oro, d’argento e di bronzo. Per il nastrino della medaglia d’oro al valore, la stelletta a cinque punte è inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo (art. 13, c. 2)»
- (decreto Ministro della difesa, 8 ottobre 2001, n. 412, Regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei Carabinieri, in G. U. n. 275 del 26 novembre 2001, in vigore dal 11 dicembre; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, c. 1 [44]);
- Concessa per premiare: «Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Arma dei Carabinieri diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze (...)(art. 1441). Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche e in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per: a) salvare persone esposte a imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro; b) garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani; c) tenere alti il nome e il prestigio dell'Arma dei Carabinieri, anche all'estero. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne è derivato grande onore all'Arma dei Carabinieri. La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita (art. 1442)»
- (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]);
- «La medaglia al valore dell'Arma dei Carabinieri (...) è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con al centro tre filetti; quelli esterni, di colore bianco (...) mentre quello interno [è] di colore rosso (...) si porta sulla sinistra del petto (...) (art. 828). Sul nastrino da portare in luogo delle medaglie al valore di Forza armata è applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o d'argento o di bronzo; per le medaglie d'oro al valore (...) la stelletta a cinque punte è inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo (art. 829, c. 2)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [46]).
Medaglia al valore della Guardia di Finanza (19 marzo 2001 - attuale)
- dal 26 febbraio 2003 - attuale:
- Medaglia d'oro al valore della Guardia di Finanza
- Medaglia d'argento al valore della Guardia di Finanza
- Medaglia di bronzo al valore della Guardia di Finanza
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Conferita «Per premiare gli atti di singolare coraggio compiuti in attività d'istituto svolte dalla Guardia di Finanza, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché imprese e studi volti allo sviluppo e al progresso del Corpo ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro alla Guardia di Finanza»
- (decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, art. 65, Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in G. U. n. 71 del 26 marzo 2001, S. O. n. 59, in vigore dal 27 marzo);
- «Le medaglie d'oro e d'argento al valore della Guardia di Finanza sono conferite a coloro che, in attività d'istituto ed in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per: a) salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo di vita oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro; b) garantire l'applicazione della normativa nazionale, nonché di quella di fonte internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani ed alla salvaguardia degli interessi economico finanziari dello Stato e dell'Unione europea; c) tenere alti il nome ed il prestigio della Guardia di Finanza, anche all'estero. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore al Corpo della Guardia di Finanza. La medaglia di bronzo è conferita per atti ed imprese di particolare coraggio e perizia (art. 1). La medaglia al valore del Corpo della Guardia di Finanza (...) è sostenuta da un nastro azzurro con all'estremità, in posizione simmetrica rispetto al centro del nastro, quattro filetti gialli (...); si porta sulla sinistra del petto (...). Sul nastrino della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valore viene applicata una stelletta a cinque punte, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo (art. 12)»
- (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 novembre 2002, n. 315, Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, in G. U. n. 46 del 25 febbraio 2003, in vigore dal 26 febbraio).
Medaglia al valor civile (30 aprile 1851 - attuale)
- Regno di Sardegna (1720-1861)
- dal 30 aprile 1851 al 17 marzo 1861:
- Medaglia d'oro al valor civile
- Medaglia d'argento al valor civile
- File:NonFaleristica.png Menzione onorevole al valor civile
- Classi d'oro, d'argento, menzione onorevole.
- Conferita «a chi avrà evidentemente arrischiata la propria vita per salvare quella di persone esposte ad imminente o grave pericolo, per impedire o diminuire il danno d'un grave disastro pubblico o privato, per ristabilire l'ordine pubblico ove fosse gravemente turbato e per mantenere forza alla legge, per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori che infestassero il paese»
- (regio decreto del Regno di Sardegna, 30 aprile 1851, n. 1168, concernente la creazione di un distintivo d'onore per rimeritare le azioni al valor civile).
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 17 marzo 1861 al 10 maggio 1888:
- Medaglia d'oro al valor civile
- Medaglia d'argento al valor civile
- File:NonFaleristica.png Menzione onorevole al valor civile
- Classi d'oro, d'argento, menzione onorevole
- (il riferimento normativo è il regio decreto dell'ex Regno di Sardegna istitutivo dell'onorificenza);
- dal 10 maggio 1888 al 2 giugno 1946 (de facto fino al 18 febbraio 1958):
- Medaglia d'oro al valor civile
- Medaglia d'argento al valor civile
- Medaglia di bronzo al valor civile
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- «La Medaglia in bronzo al valor civile è destinata a sostituire la Menzione onorevole al valor civile ed è concessa per quegli atti di filantropia e di coraggio, i quali senza aver raggiunto gli estremi richiesti per meritare la Medaglia d'oro e di argento, meritano tuttavia una particolare distinzione» (art. 2). Qualora un individuo già fregiato della Medaglia di bronzo al valore civile si rendesse meritevole di una seconda o terza Medaglia di bronzo, egli riceverà bensì il relativo decreto; ma in luogo di una seconda o terza medaglia, porterà adattate al nastro una o due fascette di bronzo, su cui sarà incisa la data dell'azione alla quale si riferisce la nuova ricompensa ottenuta (art. 4)»
- (regio decreto 29 aprile 1888, n. 5380, che istituisce una Medaglia in bronzo al Valor civile in sostituzione delta concessa Menzione onorevole, in G. U. del Regno n. 106 del 4 maggio 1888, in vigore dal 10 maggio; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 18 febbraio 1958:
- in uso le decorazioni regie precedenti;
- dal 18 febbraio 1958 al 20 gennaio 1961:
- Medaglia d'oro al valor civile
- Medaglia d'argento al valor civile
- Medaglia di bronzo al valor civile
- File:NonFaleristica.png Attestato di pubblica benemerenza al valor civile
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo, attestato di pubblica benemerenza.
- Conferita per «premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore (art. 1). Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compirono gli atti di cui all'art. 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo: per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; pel progresso della scienza od in genere pel bene dell'umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria (art. 3). Gli atti di valore civile, se reiterati, possono essere premiati ciascuno con un'appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero (...)(art. 4). Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per l'interno. L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro per l'interno (art. 10)»
- (legge 2 gennaio 1958, n. 13, Norme per la concessione di ricompense al valore civile, in G. U. n. 29 del 3 febbraio 1958, in vigore dal 18 febbraio, vigente);
- dal 20 gennaio 1961 - attuale:
- Medaglia d'oro al valor civile
- Medaglia d'argento al valor civile
- Medaglia di bronzo al valor civile
- File:NonFaleristica.png Attestato di pubblica benemerenza al valor civile
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo, attestato di pubblica benemerenza.
- «La medaglia (...) si porta sul petto, a sinistra, appesa al nastro composto da una striscia tricolore (...). In luogo della medaglia può portarsi un nastrino (...) della stessa foggia del nastro, sul quale è applicata una stella a cinque punte, rispettivamente di oro, di argento o di bronzo»
- (decreto del Presidente delle Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616, art. 6, Regolamento di esecuzione della legge 2 gennaio 1958, n. 13, contenente norme per la concessione di ricompense al valor civile, in G. U. n. 4 del 5 gennaio 1961, in vigore dal 20 gennaio).
Medaglia al valore del Regno d'Albania (16 aprile 1939 - 27 novembre 1943)
- Medaglia d'oro al valore (Medalja e Artë e Trimërisë)
- Medaglia d'argento al valore (Medalja e Argjend e Trimërisë)
- Medaglia di bronzo al valore (Medalja e Bronz e Trimërisë)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- La medaglia fu istituita nel 1928 dal Regno Albanese (1928-1939). A seguito dell'occupazione italiana e della proclamazione del Regno d'Albania (1939-1943) in unione personale con il Re d'Italia, essi passarono come decorazioni del Regno d'Albania (1939-1943), ed in disponibilità di Vittorio Emanuele III in qualità di Re d'Albania fino al 27 novembre 1943, quando egli rinunciò al trono d'Albania [47].
Decorazioni al merito
Croce al merito di guerra (19 gennaio 1918 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 11 al 11 aprile 1918:
- Croce al merito di guerra, 3ª concessione
- Croce al merito di guerra, 2ª concessione
- Croce al merito di guerra, 1ª concessione
- [Nota: questo nastro è stato sostituito con il modello successivo prima dell'effettiva concessione della decorazione!]
- Classe unica, di bronzo.
- «È istituita una croce al merito di guerra (art. 1). Essa sarà di bronzo (...). La croce si porterà al lato sinistro del petto, appesa ad un nastro (...) formato di undici righe verticali di uguale larghezza, dai colori turchino-celeste e bianco alternati (art. 2). La croce al merito di guerra sarà concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, sia terrestri sia marittime od aeree, una condotta militare che li renda degni di pubblico encomio. Potranno, quindi, essere proposti per tale distinzione quanti più lungamente, e, in ogni caso, per non'meno di un anno cumulativamente, siano stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico, o siano stati feriti in combattimento, quando la ferita dia diritto al conferimento dell'apposito distintivo, o abbiano onorevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza; coloro che si siano abituali mente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare; coloro che abbiano conseguito una promozione o una nomina per merito di guerra (art. 3, poi modificato dal R.D. 30 maggio 1918, n. 813, art. 2). La concessione della croce al merito di guerra potrà essere ripetuta quando il decorato, acquisti nuovi titoli di benemerenza. Non si potrà però mai oltrepassare il numero di tre concessioni. Queste, poi, saranno sempre rappresentate da un'unica decorazione, apponendo successivamente sul relativo nastro o nastrino una corona reale di bronzo nel mezzo o due laterali, secondo che si tratti di una seconda, o terza concessione (art. 8, poi sostituito dal R.D. 21 marzo 1938, n. 538, art. 1). Il presente decreto che si estende alle colonie, è applicabile anche alle benemerenze acquistate prima della sua pubblicazione purché non anteriori al 24 maggio 1915 (art. 10)»
- (regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, Istituzione di una croce al merito di guerra, in G. U. del Regno n. 73 del 27 marzo 1918, in vigore dal 11 aprile [48]; modificato dal regio decreto 10 marzo 1918, n. 356, art. unico; e sostituito nell'8, c. 2, dall'art. 1 del regio decreto 21 marzo 1938, n. 538; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]);
- dal 11 aprile 1918 al 20 febbraio 1943:
- Croce al merito di guerra, 3ª concessione
- Croce al merito di guerra, 2ª concessione
- Croce al merito di guerra, 1ª concessione
- Classe unica, di bronzo.
- Una croce per ciascuna guerra.
- «Il capoverso dell'art. 2 del (...) decreto 19 gennaio 1918, col quale si istituisce una croce al merito di guerra, è modificato nel senso, che il nastro relativo alla detta decorazione è formato da tre righe turchino-celesti (...), alternate con due righe bianche (...)»
- (regio decreto 10 marzo 1918, n. 356, art. unico, Modifica al capoverso dell'art. 2 del R. D. 19 gennaio 1918, n. 205, concernente l'istituzione di una croce al merito di guerra, in G. U. del Regno n. 73 del 27 marzo 1918, in vigore dal 11 aprile [48]; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]).
- «La croce al merito di guerra (...) potrà essere concessa anche a coloro i quali abbiano ottenuto, per azioni guerresche anteriori al [24 maggio 1915], un encomio solenne per decreto Sovrano, oppure siano in esse rimasti feriti ed abbiano per tal titolo ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dell'apposito distintivo (art. 1). Le disposizioni (...) sono modificate nel senso che le promozioni o nomine per merito di guerra non costituiscono di per sé sole titolo per la concessione della croce al merito di guerra (art. 2)»
- (regio decreto 30 maggio 1918, n. 813, Che apporta modificazioni a quello 19 gennaio 1918, n. 205, relativo alla istituzione di una croce al merito di guerra, in G. U. del Regno n. 148 del 24 giugno 1918, in vigore dal 9 luglio; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]).
- La concessione fu successivamente estesa «A decorrere dal 1° gennaio 1925 (...) in Tripolitania, al personale militare e civile (...)»
- (regio decreto 16 novembre 1922, n. 1769, art. 1 [49]);
- nel 1927 al personale della Regia Aeronautica [50]; nel 1936 a chi prese parte ad operazioni militari [51] e di grande polizia coloniale (dal 1937) [52] in Africa Orientale.
- Nel 1938 [53] fu abrogato il limite della concessione di oltre tre conferimenti totali:
- «Non si potrà, però, mai superare per ogni guerra il numero di tre concessioni; tale numero nemmeno potrà essere superato quando, trattandosi di guerra coloniale, le operazioni militari siano seguite da cicli operativi di grande polizia coloniale. Le concessioni, poi, saranno sempre rappresentate da un'unica decorazione, per ogni guerra ed eventuali successivi cicli d'operazioni, apponendo sul relativo nastro o nastrino una corona Reale di bronzo, nel mezzo, o due laterali, secondo che si tratti di una seconda o terza concessione»
- (regio decreto 21 marzo 1938, n. 538, art. 1, Integrazione dell'art. 8 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, concernente l'istituzione della croce al merito di guerra, in G. U. del Regno n. 115 del 21 maggio 1938, in vigore dal 5 giugno; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]);
- dal 20 febbraio 1943 al 2 giugno 1946 (de facto fino al 12 ottobre 1947):
- Croce al merito di guerra, dalla 10ª concessione
- Croce al merito di guerra, 9ª concessione
- Croce al merito di guerra, 8ª concessione
- Croce al merito di guerra, 7ª concessione
- Croce al merito di guerra, 6ª concessione
- Croce al merito di guerra, 5ª concessione
- Croce al merito di guerra, 4ª concessione
- Croce al merito di guerra, 3ª concessione
- Croce al merito di guerra, 2ª concessione
- Croce al merito di guerra, 1ª concessione
- Classe unica, di bronzo.
- Nel dicembre 1942 la concessione fu estesa ai combattenti e assimilati della guerra in corso (1940-1945) e venne nuovamente stabilito il limite ad indossare una singola croce, con i successivi conferimenti indicati da coroncine reali:
- «La concessione della croce al merito di guerra può essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenza. Non si potrà però mai conferire più di una croce per ciascun periodo di dodici mesi consecutivi di partecipazione alla guerra, anche se in tale periodo siano stati realizzati più titoli. Gli insigniti di più croci al merito di guerra portano un solo nastrino e una sola insegna, anche se decorati di altre croci al merito di guerra conseguita per campagne precedenti. Le diverse concessioni sono distinte da una fino a tre corone reali applicato sul nastrino, di bronzo, di argento e di oro, a seconda del numero delle croci al merito di guerra che stanno a rappresentare»
- (regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, art. 4, Concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 10 giugno 1940, abbia partecipato ad operazioni militari nella guerra in corso, in G. U. del Regno n. 29 del 5 febbraio 1943; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44][54]).
- Repubblica sociale italiana (1° dicembre 1943 - 25 aprile 1945)
- Croce al merito di guerra, dalla 1ª concessione
- Classe unica, di bronzo.
- Repubblica Italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 12 ottobre 1947:
- in uso le decorazioni regie precedenti;
- dal 12 ottobre 1947 - attuale:
- Croce al merito di guerra, dalla 3ª concessione
- Croce al merito di guerra, 2ª concessione
- Croce al merito di guerra, 1ª concessione
- Classe unica, di bronzo.
- «La concessione della croce al merito di guerra può essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenze. Non si potrà però mai conferire più di una croce per ciascun periodo di dodici mesi consecutivi di partecipazione alla guerra, anche se in tale periodo siano stati realizzati più titoli, né si potranno conferire più di tre croci al merito di guerra, per ciascun conflitto, anche se di durata superiore ai 36 mesi. Gli insigniti di più croci al merito di guerra conseguite nella guerra 1940-1945 e nelle precedenti, portano un nastrino ed una insegna per ciascuna guerra. Le concessioni successive alla prima che si riferiscono alla stessa guerra vengono distinte con una o più stellette di bronzo a cinque punte del diametro di sei millimetri, applicate sui nastrino»
- (decreto del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 931, art. unico, Variante al regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, relativo alla concessione della croce al merito di guerra, in G. U. n. 221 del 26 settembre 1947, in vigore dal 12 ottobre; abrogato dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2., c.1 [55]; abrogazione confermata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1, n. 66 [44]);
- «I modelli delle medaglie d'oro (...) d'argento (...) di bronzo al valor militare (...), della croce al valor militare (...) e della croce al merito di guerra (...) sono modificati secondo i disegni annessi al presente decreto (...). I colori e le dimensioni dei nastri restano immutati»
- (decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 773, art. unico, Modificazioni ai modelli delle decorazioni al valor militare e della croce al merito di guerra, in G. U. n. 251 del 31 ottobre 1949, con correzione sulla G. U. n. 255 del 7 novembre 1949; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]);
- «Fatti salvi i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell’Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell’apposito Albo, la croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio. Possono essere proposti per tale distinzione coloro che: a) per non meno di un anno, cumulativamente, sono stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico; b) sono stati feriti in combattimento, se la ferita dà diritto al conferimento dell'apposito distintivo; c) hanno onorevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, art. 1454 [46]; decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 1454 [44]).
Decorazioni al merito di forza armata
Croce al merito dell'Esercito (26 luglio 1974 - attuale)
- dal 23 settembre 1976 al 9 ottobre 2010:
- Croce d'oro al merito dell'Esercito
- Croce d'argento al merito dell'Esercito
- Croce di bronzo al merito dell'Esercito
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Concessa per premiare «(...) imprese e studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Esercito italiano (...)(art. 1). La croce al merito dell'Esercito è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito italiano, da cui siano derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta (...)(art. 4). (...) Nell'ordine di successione dalle insegne (...) la croce al merito dell'Esercito [si inserisce] subito dopo la croce al merito di guerra (art. 5, c. 1 )»
- (legge 26 luglio 1974, n. 330, Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, in G. U. n. 211 del 12 agosto 1974, in vigore dal 26 agosto; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]);
- «La croce al merito dell'Esercito (...) è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con due filetti (...) esterni (...) di colore giallo oro, quelli interni (...) di colore vermiglione scarlatto; si porta sul petto (...)(art. 2). (...) Sul nastrino della croce al merito dell'Esercito, d'oro o di argento, indossato in luogo delle insegne secondo le disposizioni in vigore, viene applicata rispettivamente una corona d'oro o d'argento (art. 3)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, Norme di esecuzione della legge 26 luglio 1974, n. 330, istitutiva di ricompense al valore ed al merito dell'Esercito, in G. U. n. 252 del 22 settembre 1976, in vigore dal 23 settembre; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]);
- dal 9 ottobre 2010 - attuale:
- Croce d'oro al merito dell'Esercito
- Croce d'argento al merito dell'Esercito
- Croce di bronzo al merito dell'Esercito [Nota: con corona turrita di bronzo!]
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Conferita per premiare «Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché imprese e studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivate lustro e decoro all'Esercito italiano (art. 1433). (...) destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, da cui sono derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta (art. 1435)»
- (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]);
- «(...) è sostenuta da un nastro di colore azzurro con due filetti, di cui quelli esterni (...) di colore giallo oro, quelli interni (...) di colore vermiglione scarlatto (art. 825, c. 2, lett. c). Sul nastrino da portare in luogo delle croci o delle medaglie al merito di Forza armata è applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo (art. 829, c. 3)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [46]).
Medaglia al merito di Marina (16 luglio 1997 - attuale)
- dal 11 novembre 1997 - attuale:
- Medaglia d'oro al merito di Marina
- Medaglia d'argento al merito di Marina
- Medaglia di bronzo al merito di Marina
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- «(...) Destinata a ricompensare coloro che hanno svolto attività e studi finalizzati allo sviluppo e al progresso della Marina militare italiana, ovvero coloro che hanno compiuto singole azioni, caratterizzate da notevole perizia, da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza dei risultati conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta»
- (decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361, art. 2, Regolamento recante modificazioni al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, riguardante la riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, in G. U. n. 251 del 27 ottobre 1997, in vigore dal 11 novembre; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269 [44]; ora regolato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 1438 -identico testo- [44]);
- «è sostenuta da un nastro di colore azzurro con due filetti di colore rosso ai lati (...) ed è portata sulla sinistra del petto (art. 826, c. 2., lett. c). Sul nastrino da portare in luogo delle croci o delle medaglie al merito di Forza armata è applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo (art. 829, c. 3)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, artt. 1436 e 1438 [46]).
- Ha convertito e sostituito la Medaglia di benemerenza marinara istituita nel 1938.
- «Le medaglie di benemerenza marinara (...) conferite fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono convertite in medaglie al merito di marina. Coloro i quali sono stati insigniti di medaglie di benemerenza marinara sono autorizzati a fregiarsi della medaglia e del nastrino al merito di marina»
- (decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361, art. 11).
Medaglia al merito aeronautico (11 maggio 1966 - attuale)
- dal 26 giugno 1966 al 9 ottobre 2010:
- Medaglia d'oro al merito aeronautico
- Medaglia d'argento al merito aeronautico
- Medaglia di bronzo al merito aeronautico
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- «È istituita la medaglia al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui sia derivato lustro e decoro all'aviazione italiana (art. 1, c. 1). (...) è coniata in oro, argento e bronzo secondo la diversa importanza delle attività o delle azioni (...). La medaglia è sostenuta da un nastro di colore azzurro recante due filetti di colore rosso e bianco ai lati (...) ed è portata sulla sinistra del petto (art. 2)»
- (legge 11 maggio 1966, n. 367, Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, in G. U. n. 142 del 11 giugno 1966, in vigore dal 26 giugno; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269[44]);
- dal 9 ottobre 2010 - attuale:
- Medaglia d'oro al merito aeronautico
- Medaglia d'argento al merito aeronautico
- Medaglia di bronzo al merito aeronautico [Nota: con corona turrita di bronzo!]
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- «È istituita la medaglia (d'oro, d'argento e di bronzo) al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui è derivato lustro e decoro all'aviazione italiana. Le medaglie al merito aeronautico possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri, a comandi, corpi o enti (art. 1439, c. 2 e 3)»
- (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
- «è sostenuta da un nastro di colore azzurro recante due filetti di colore rosso e bianco ai lati, ciascuno, (...) ed è portata sulla sinistra del petto (art. 827, c. 2, lett. d). Sul nastrino da portare in luogo delle croci o delle medaglie al merito di Forza armata è applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo (art. 829, c. 3)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [46]).
Croce al merito dell'Arma dei Carabinieri (15 marzo 2000 - attuale)
- dal 9 ottobre 2010 - attuale:
- Croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri
- Croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri
- Croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri [Nota: con corona turrita di bronzo!]
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Conferita per «ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma dei Carabinieri, da cui siano derivati a quest'ultima spiccato lustro e decoro. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta»
- (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 1443 [44]);
- «(...) è sostenuta da un nastro di colore rosso, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore azzurro (...), mentre quello interno [è], di colore bianco (...); si porta sulla sinistra del petto (art 828, c. 2, lett. c) e d). Sul nastrino da portare in luogo delle croci o delle medaglie al merito di Forza armata è applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo (art. 829, c. 3)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [46]).
Croce al merito della Guardia di Finanza (19 marzo 2001 - attuale)
- dal 26 febbraio 2003 - attuale:
- Croce d'oro al merito della Guardia di Finanza
- Croce d'argento al merito della Guardia di Finanza
- Croce di bronzo al merito della Guardia di Finanza
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Conferita «Per premiare gli atti di singolare coraggio compiuti in attività d'istituto svolte dalla Guardia di Finanza, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché imprese e studi volti allo sviluppo e al progresso del Corpo ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro alla Guardia di Finanza»
- (decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, art. 65, Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in G. U. n. 71 del 26 marzo 2001, S. O. n. 59, in vigore dal 27 marzo);
- «La croce al merito della Guardia di Finanza è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese, studi di segnalata importanza ed azioni caratterizzate da somma perizia, volti allo sviluppo ed al progresso del Corpo della Guardia di Finanza, da cui siano derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta (...)(art. 3). La croce al merito della Guardia di Finanza (...) è sostenuta da un nastro azzurro, con all'estremità, in posizione simmetrica rispetto al centro del nastro, due filetti gialli (...) e due filetti verdi (...); si porta sulla sinistra del petto (...). Sul nastrino della croce d'oro e d'argento viene applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro e d'argento (art. 13)»
- decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 novembre 2002, n. 315, Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, in G. U. 25 febbraio 2003, n. 46, in vigore dal 26 febbraio).
Insegna d'onore della Casa Militare del Presidente della Repubblica (19 gennaio 2001 - attuale)
- Insegna d'onore della Casa Militare del Presidente della Repubblica
- Classe unica, metallo dorato.
- istituita con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2001, n. 21.
- Concessa al personale delle Forze armate che presta o ha prestato servizio presso la Casa Militare del Presidente della Repubblica per un periodo continuativo non inferiore a 18 mesi, con altissimo senso del dovere, esemplare motivazione al lavoro e irreprensibile comportamento disciplinare, compresi «I militari in servizio nel Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, compresi quelli inquadrati nel Reggimento Corazzieri, costituiscono, secondo la tradizione la “Casa Militare del Presidente della Repubblica"»
- (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2007 n. 5/N, art. 12).
Decorazione del merito agrario ed industriale e medaglia d'onore al lavoro (1º maggio 1898 - de facto fino al 4 giugno 1901, de jure abrogate il 16 dicembre 2010)
- Medaglia al merito agrario
- Medaglia al merito industriale
- Classe unica, d'oro.
- Medaglia d'onore al lavoro
- Classe unica, d'argento.
- «Sono istituite una decorazione del merito agrario ed industriale ed una medaglia d'onore, destinata a rimunerare coloro che abbiano acquistati titoli di segnalate benemerenze nell'Agricoltura, nell'Industria e nel Commercio (art. 1). La decorazione consiste in una medaglia d'oro di forma ovale, sormontata dalla Corona Reale (...)(art. 2). La decorazione potrà portarsi all'occhiello dell'abito, appesa ad un nastro bianco e verde a righe verticali minute. Il nastro può essere portato senza la decorazione (art. 3). La decorazione è conferita a coloro che si sieno acquistate singolari benemerenze nell'Agricoltura (...) e nell'Industria (...)(art. 4). La medaglia d'onore sarà di argento (...). La medaglia d'onore potrà portarsi all'occhiello dell'abito, appesa ad un nastro verde e rosso a larghe righe orizzontali (art. 9). La medaglia d'onore potrà essere conferita ai Direttori di grandi aziende agrarie; ai Capi fabbrica, ai sorveglianti ed agli operai di opifici industriali, che abbiano prestato lodevole e non interrotto servizio per un periodo di trent'anni, nelle aziende agrarie o negli opifici posti nel territorio dello Stato, od in opifici italiani all'estero. La medaglia potrà anche essere conferita, senza limiti di tempo, alle persone di cui sopra, lo quali abbiano resi servizi segnalati all'Agricoltura od all'Industria (art. 10)»
- (regio decreto 1º maggio 1898, n. 195, Che istituisce decorazioni al merito agrario ed industriale, in G. U. del Regno n. 130 del 4 giugno 1898, in vigore dal 19 giugno; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Il conferimento delle onorificenze cessò nel 1901, sostituite di fatto dall'istituzione dell'Ordine al merito agrario, industriale e commerciale, poi Ordine al merito del lavoro (1921), seppur non espressamente abolite. Furono abrogate solo nel 2010.
Stella al merito del lavoro (30 dicembre 1923 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 27 febbraio 1924 al 7 marzo 1925:
- Stella al merito del lavoro
- Classe unica, d'argento.
- «È istituita la decorazione della «Stella al merito del lavoro». La decorazione (...) è conferita esclusivamente ai lavoratori d'ambo i sessi occupati nelle industrie, nel commercio e nell'agricoltura, i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta morale. La decorazione è riservata ai lavoratori manuali. Essa non può, essere conferita né a funzionari, né ad impiegati o impiegate pubblici o privati di nessuna categoria (art. 1). Può essere concessa soltanto ai lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 1 e che siano stati occupati ininterrottamente per un periodo di almeno 25 anni se operai delle industrie e del commercio, di 35 anni se lavoratori agricoli presso la stessa azienda (art. 3, c. 1). La decorazione sara portata al lato sinistro del vestito, appesa ad una nastro di color giallo oro. Il nastro può essere portato senza la stella (art. 3)»
- Stella al merito del lavoro, nuovi titoli di benemerenza
- Classe unica, d'argento.
- «La decorazione (...) potrà essere conferita una seconda volta, quando il decorato o la decorata acquisti nuovi titoli di benemerenza, e a condizione che siano trascorsi almeno 15 anni dal conferimento della prima. In tale caso il conferimento della seconda decorazione sarà rappresentato mediante apposizione di una fascetta d'argento sul nastro della prima decorazione (art. 6)»
- (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, Istituzione della decorazione della «Stella al merito del lavoro», in G. U. del Regno n. 36 del 12 febbraio 1924, in vigore dal 27 febbraio; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]);
- dal 7 marzo 1925 de facto al 8 settembre 1943:
- Stella al merito del lavoro
- Classe unica.
- Stella al merito del lavoro, nuovi titoli di benemerenza
- Classe unica.
- Nuovo modello e nastrino.
- «La decorazione sarà portata al lato sinistro del vestito, appesa ad un nastro listato di una banda di color verde chiaro fra due bande di color giallo oro. Il nastro può essere portato senza la Stella (art. 1, c. 4). La decorazione ed il nastro saranno distribuiti gratuitamente anche ai decorati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, previo ritiro delle insegue del modello annesso al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, lo quali fossero già state distribuite (art. 2)»
- (regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120, Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, concernente la istituzione della decorazione della «Stella al Merito del Lavoro», in G. U. del Regno n. 42 del 20 febbraio 1925, in vigore dal 7 marzo; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]);
- dal 20 ottobre 1927 de facto al 8 settembre 1943:
- Stella al merito del lavoro per gli italiani all'estero
- Classe unica.
- «La decorazione della «Stella al merito del Lavoro» (...) potrà essere conferita anche ai lavoratori italiani residenti all'estero (art. 1, c. 1). Le decorazioni, alla cui leggenda a tergo si aggiungono le parole «all'estero», vengono conferite (...) in numero non superiore a trecento all'anno (art. 2)»
- (regio decreto 4 settembre 1927, n. 1785, Concessione della decorazione «Stella al merito del Lavoro» a favore dei lavoratori italiani residenti all'estero, in G. U. del Regno n. 230 del 5 ottobre 1927, in vigore dal 20 ottobre; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Repubblica Italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 15 gennaio 1953:
- in uso le decorazioni regie precedenti;
- dal 15 gennaio 1953 al 30 maggio 1967:
- Stella al merito del lavoro [56]
- Classe unica.
- «è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese private o da imprese cooperative, anche se soci di queste ultime, i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale (art. 1). (...) comporta il titolo di "Maestro del lavoro" (art. 4). (...) consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco (...)(art. 9, c. 1)(...) sarà portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di uguale larghezza, di colore giallo oro. Il nastro può essere portato senza la Stella (art. 9, c. 4 e 5)»
- Stella al merito del lavoro, nuovi titoli di benemerenza [56]
- Classe unica.
- «Decorsi quindici anni dal conferimento della decorazione (...), il decorato o la decorata che abbiano acquisito nuovi titoli di benemerenza potranno essere autorizzati (...), ad apporre una fascetta d'argento sul nastro della prima decorazione» (art. 8)
- Stella al merito del lavoro per i lavoratori italiani residenti all'estero [56]
- Classe unica.
- «Per i lavoratori italiani residenti all'estero sul tergo della Stella saranno aggiunte le parole "all'estero" (art. 9, c. 3)»
- (legge 18 dicembre 1952, n. 2389, combinazione disposta artt. 3 e 9, Riordinamento delle norme relative alla decorazione della "Stella al merito del lavoro", in G. U. n. 302 del 31 dicembre 1952, in vigore dal 15 gennaio 1953; abrogata dalla legge 1 maggio 1967, n. 316, Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro", in G. U. n. 133 del 29 maggio 1967, in vigore dal 30 maggio);
- al 30 novembre 1965 - attuale:
- Stella al merito del lavoro alla memoria [56]
- Classe unica.
- «La decorazione della "Stella al merito del lavoro" può essere concessa (...) per onorare la memoria dei lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati»
- (legge 29 ottobre 1965, n. 1230, art. unico, Norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro" ai lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da rischi connessi alla prestazione di lavoro, in G. U. n. 285 del 15 novembre 1965, in vigore dal 30 novembre):
- dal 30 maggio 1967 - attuale:
- Stella al merito del lavoro [56]
- Classe unica.
- «La decorazione della "Stella al merito del lavoro" (...) è concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonché da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale. La decorazione comporta il titolo di "Maestro del lavoro"»
- (legge 1 maggio 1967, n. 316, art. 1, Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro", in G. U. n. 133 del 29 maggio 1967, in vigore dal 30 maggio).
Medaglia al merito civile (20 giugno 1956 - attuale)
- dal 31 luglio 1956 - attuale:
- Medaglia d'oro al merito civile
- Medaglia d'argento al merito civile
- Medaglia di bronzo al merito civile
- File:NonFaleristica.png Attestato di pubblica benemerenza al merito civile [dal 11 marzo 1965]
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo, attestato di pubblica benemerenza.
- Conferita per «premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno (art. 1). (...) Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta, ed agli effetti conseguiti (art. 2)»
- (legge 20 giugno 1956, n. 658, Istituzione di una ricompensa al merito civile, in G. U. n. 175 del 16 luglio 1956, in vigore dal 31 luglio).
- L'Attestato di pubblica benemerenza al merito civile fu istituito nel 1965:
- «La ricompensa consiste in una medaglia d'oro o di argento o di bronzo, o di un attestato di pubblica benemerenza (art. 1, c. 1). L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro per l'interno (art. 2.c. 2). L'attestato di pubblica benemerenza ai merito civile ha le caratteristiche indicate nel quadro annesso alla presente legge (art. 3)»
- (legge 15 febbraio 1965, n. 39, Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di benemerenza al merito civile, in G.U. n. 48 del 24 febbraio 1965, in vigore dal 11 marzo).
Medaglie di lungo comando e anzianità di servizio delle Forze armate
Medaglia Mauriziana pel merito militare di dieci lustri (19 luglio 1839 - 22 maggio 1954)
- Regno di Sardegna (1720-1861)
- dal 19 luglio 1839 al 17 marzo 1861:
- Medaglia Mauriziana pel merito militare di dieci lustri per ufficiali generali
- Medaglia Mauriziana pel merito militare di dieci lustri per ufficiali inferiori
- Classe unica, d'oro, in due formati
- (istituita nel Regno di Sardegna con Regie Magistrali Patenti del 19 luglio 1839).
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 17 marzo 1861 al 2 giugno 1946 (de facto fino al 22 maggio 1954):
- Medaglia Mauriziana pel merito militare di dieci lustri per ufficiali generali
- Medaglia Mauriziana pel merito militare di dieci lustri per ufficiali inferiori
- Classe unica, d'oro, in due formati
- (regio decreto 21 dicembre 1924).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 22 maggio 1954:
- in uso le decorazioni regie precedenti.
Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare (dal 22 maggio 1954 - attuale)
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- dal 22 maggio 1954 al 8 febbraio 1984:
- Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare per gli ufficiali generali ed ammiragli
- Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare per gli ufficiali dei gradi inferiori [dal 30 novembre 1956 estesa ai Sottufficiali]
- Classe unica, d'oro, in due formati.
- «La medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri (…) assume la denominazione di "medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare" (art. 1). (…) è concessa (…) agli ufficiali che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare (…) (art. 2, poi modificato dalla legge 8 novembre 1956, n. 1327, art. 1)»
- (legge 7 maggio 1954, n. 203, Cambiamento della denominazione della medaglia mauriziana per merito militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per il conferimento della decorazione, in G. U. n. 116 del 21 maggio 1954, in vigore dal 5 giugno; abrogata con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268 [44]);
- «(…) è coniata in oro nelle dimensioni di millimetri 50 e millimetri 35, rispettivamente per gli ufficiali generali ed ammiragli e per gli ufficiali dei gradi inferiori, ed è sostenuta da un nastro di seta color verde (…)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470, art. unico, Nuove caratteristiche della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, in G. U. n. 133 dell'11 giugno 1955, in vigore dal 26 giugno; abrogato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268 [44]).
- Fu successivamente estesa anche ai Sottufficiali e alle pari ruoli della Guardia di Finanza e delle allora Guardie di Pubblica Sicurezza:
- «(...) può essere concessa (…) agli ufficiali e ai sottufficiali della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare (…) (art. 1). Le dimensioni e il conio della medaglia per i sottufficiali sono quelli stabiliti per gli ufficiali inferiori (art. 2, poi sostituito dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 693)»
- (legge 8 novembre 1956, n. 1327, Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in G. U. n. 303 del 30 novembre 1956, in vigore dal 15 dicembre; abrogata con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268 [44]);
- dal 8 febbraio 1984 - attuale:
- Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare
- Classe unica, d'oro [in metallo dorato dal 1° gennaio 2015].
- Modello unico per Ufficiali e Sottufficiali.
- «È coniata in oro in un unico formato di millimetri 35 per tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e Corpi armati dello Stato»
- (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1983, n. 811, art. unico, Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470, sulle nuove caratteristiche della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, in G. U. n. 23 del 24 gennaio 1984, in vigore dal 8 febbraio; abrogato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269 [44]);
- «La medaglia, unica per tutto il personale militare per dimensioni e conio, ha il diametro di millimetri 35 (…)» (legge 8 ottobre 1984, n. 693, art. unico, Modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana, in G. U. n. 290 del 20 ottobre 1984; abrogata con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268 [44]).
- A seguito della smilitarizzazione della Polizia di Stato nel 1981, la medaglia non è più concessa da allora agli appartenenti al corpo.
- Attuale normativa vigente:
- «Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza può essere concessa la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare (art. 1459). Nel regolamento sono stabilite: a) le caratteristiche della medaglia, che comunque non è coniata in oro [lettera così modificata dall'art. 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 1068]; b) le disposizioni esecutive delle norme della presente sezione (art. 1461)»
- (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare [44]);
- «è coniata in oro in un unico formato di millimetri 35 per tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e Corpi armati dello Stato»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, art. 838 [46]).
- Dal 1° gennaio 2015 non è più coniata in oro ma in metallo dorato
- (legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, c. 1068, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), in G. U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S. O. n. 99, in vigore dal 1° gennaio 2015).
Medaglia militare al merito di lungo comando (13 maggio 1935 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 18 giugno 1935 al 2 giugno 1946 (de facto fino al 27 maggio 1953):
- Medaglia militare al merito di lungo comando d'oro (o di 1° grado, 30 anni di comando)
- Medaglia militare al merito di lungo comando di d'argento (o di 2° grado, 20 anni di comando)
- Medaglia militare al merito di lungo comando di bronzo (o di 3° grado, 15 anni di comando)
- «È istituita la «Medaglia militare al merito di lungo comando (art. 1). (...) potrà essere d'oro (o di 1 grado), d'argento (o di 2 grado) e di bronzo (o di 3 grado) (...). La medaglia si porterà al lato sinistro del petto (...) appesa ad un nastro (...), formato di diciannove righe verticali di uguale larghezza, dai colori azzurro e bianco alternati (art. 2). (...) è conferita agli ufficiali del Regio Esercito, in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo, che abbiano raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti anche in più riprese, i (...) periodi minimi di comando di reparto [sopraindicati]. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore (art. 3)»
- (regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, Istituzione della «Medaglia militare al merito di lungo comando», in G. U. del Regno n. 142 del 18 giugno 1935, in vigore dal 18 giugno; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269 [44]).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 27 maggio 1953:
- in uso le decorazioni regie precedenti;
- dal 27 maggio 1953 - attuale:
- Medaglia militare al merito di lungo comando d'oro (o di 1° grado, 20 anni di comando [30 anni fino al 15 novembre 1957])
- Medaglia militare al merito di lungo comando d'argento (o di 2° grado, 15 anni di comando [20 anni fino al 15 novembre 1957])
- Medaglia militare al merito di lungo comando di bronzo (o di 3° grado, 10 anni di comando [15 anni fino al 15 novembre 1957])
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Modifica del modello della medaglia
- (decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331, art. unico, Modificazione dei modelli del distintivo di onore per i mutilati di guerra, della croce per anzianità di servizio, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione, in G. U. n. 108 del 12 maggio 1953, in vigore dal 27 maggio; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110, art. 1 [57] ha modificato i periodi minimi di comando come sopra indicati
- (entrambi i decreti abrogati con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269 [33]).
- «La medaglia, 1° grado d’oro, 2° grado d’argento o 3° grado di bronzo, si porta al lato sinistro del petto, appesa a un nastro (...), formato di diciannove righe verticali di uguale larghezza, dai colori azzurro e bianco alternati (art. 840, c. 3). La medaglia (...) è conferita agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate, in servizio o in congedo, che hanno raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti, anche in più riprese, i [sopra indicati] (...) periodi minimi di comando di reparto (...)(art. 841)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [46]).
Medaglia di onore per lunga navigazione compiuta (27 novembre 1904 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 7 gennaio 1905 al 15 aprile 1945:
- Medaglia di onore per lunga navigazione compiuta (22/24 anni di navigazione)
- Classe unica, d’argento.
- «È istituita una medaglia di onore per lunga navigazione compiuta. Essa sarà di argento (...), e verrà portata al petto con un nastro di seta di colore azzurro tramezzato da una lista bianca in palo (art. 1). (...) sarà conferita a quei militari della R. Marina che abbiano compiuti 22 anni di navigazione su Regie navi in armamento o in riserva ed agli iscritti della gente di mare di prima categoria che abbiano compiuti 24 anni di navigazione su mercantili nazionali, compresa la navigazione da essi fatta su Regie navi (art. 2)»
- (regio decreto 27 novembre 1904, n. 656, che istituisce la medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta, in G. U. del Regno n. 298 del 23 dicembre 1904, in vigore dal 7 gennaio 1905; abrogato con decreto luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 127).
- Commutata a domanda in Medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta di 1° grado
- (decreto luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 127, art. 6);
- dal 15 aprile 1945 de facto al 2 giugno 1946:
- Medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta di 1° grado (d'oro, 20 anni di navigazione)
- Medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta di 2° grado (d'argento, 15 anni di navigazione)
- Medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta di 3° grado (di bronzo, 12 anni di navigazione)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Riformata ed estesa nelle tre classi dal 1945.
- «È istituita la medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta. Essa è di 1° grado (d'oro), di 2° grado (argento) e di 3° grado (bronzo) (art. 1). Essa è sostenuta da un nastro di seta di colore azzurro tramezzato da una lista bianca in palo (art. 2, c. 2). (...) conferita ai militari della R. Marina che abbiano compiuto su Regie navi in armamento o in riserva [i sopra indicati periodi] di navigazione (...). La medaglia grado superiore sostituisce quella di grado inferiore. Essa è, inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare [con gli stessi anni di imbarco] (art. 3). I decorati della medaglia d'onore di lunga navigazione conferita sotto l'impero delle disposizioni che vengono abrogate, possono ottenere, a loro domanda in commutazione di tale decorazione, la medaglia d'onore di lunga navigazione di 1° grado prevista dal presente decreto (art. 6)»
- (decreto luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 127, Istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione, in G. U. del Regno n. 45 del 14 aprile 1945, in vigore dal giorno successivo; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 25 agosto 1954:
- in uso le decorazioni regie precedenti;
- dal 25 agosto 1954 - attuale:
- Medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta di 1° grado (d'oro, 20 anni di navigazione)
- Medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta di 2° grado (d'argento, 15 anni di navigazione)
- Medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta di 3° grado (di bronzo, 10 anni di navigazione [12 anni fino al 15 dicembre 1957])
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- «Conferita ai militari della Marina militare ed a quelli del Corpo della Guardia di finanza nonché agli iscritti nelle matricole della gente di mare che abbiano compiuto, rispettivamente, su navi in armamento od in riserva, su unità di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero delle finanze, su navi mercantili nazionali, [gli anni di] navigazione [sopra indicati]. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore (art. 2)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, Nuove norme sulla medaglia d'onore per lunga navigazione, in G. U. n. 180 del 9 agosto 1954, in vigore dal 25 agosto [nuove insegne ed estensione delle concessioni anche ai marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali]);
- «Il periodo di navigazione previsto (…) per il conferimento della Medaglia (…) di 3° grado è ridotto a 10 anni»
- (decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110, Modifiche al regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, istitutivo della medaglia militare al merito di lungo comando e al decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, istitutivo della medaglia d'onore per lunga navigazione, art. 2, in G. U. n. 295 del 30 novembre 1957, in vigore dal 15 dicembre; entrambi i decreti abrogati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [33]).
- «La medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta si distingue in: a) 1° grado (d'oro); b) 2° grado (argento); c) 3° grado (bronzo). (...) Essa è sostenuta da un nastro di seta di colore azzurro tramezzato da una lista bianca in palo (art. 843, c. 1 e 3). (...) è conferita ai militari dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza che hanno compiuto su navi in armamento o in riserva, su unità di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero dell’economia e delle finanze [i sopra indicati periodi] di navigazione (...). Essa è, inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che hanno compiuto su navi mercantili nazionali [gli stessi anni di imbarco, ad eccezione della medaglia di 3° grado, con 12 anni] (...). La medaglia è conferita ai militari dell'Esercito italiano e dell’Arma dei Carabinieri imbarcati sulle unità di tali Forze armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato (art. 844, c. 1-3)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [46]).
Medaglia militare aeronautica (9 luglio 1926 - 31 agosto 1928)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 10 settembre 1926 al 31 agosto 1928:
- Medaglia militare aeronautica di 1° grado (d'oro, 25 anni di servizio aeronavigante)
- Medaglia militare aeronautica di 2° grado (d'argento, 15 anni di servizio aeronavigante)
- Medaglia militare aeronautica di 3° grado (di bronzo, 10 anni di servizio aeronavigante)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- La medaglia «(...) di 1° grado (d'oro), di 2 grado (d'argento), di 3° grado (di bronzo), è appesa ad un nastro di seta color celeste chiaro recante al centro un'aquila, rispettivamente d'oro, d'argento o di bronzo (...)(art. 1). (...) conferita ai militari di qualunque grado, muniti di brevetto militare aeronautico, che abbiano compiuto [i sopra indicati periodi] di servizio aeronavigante presso reparti militari o Comandi aeronautici, nonché ai militari divenuti permanentemente inabili al volo, mutilati o deceduti in seguito a servizio aeronavigante. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore (art. 3)»
- (regio decreto 9 luglio 1926, n. 1376, Istituzione della «Medaglia militare aeronautica», in G. U. del Regno n. 198 del 26 agosto 1926, in vigore dal 10 settembre; abrogato dal regio decreto 31 agosto 1928, n. 2098, art. 12).
- Abrogata e sostituita retroattivamente dal 10 settembre 1926 dalla successiva Medaglia militare aeronautica per lunga navigazione aerea.
Medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea (31 agosto 1928 - 9 ottobre 2010) ora Medaglia di lunga navigazione aerea (dal 9 ottobre 2010 - attuale) già Medaglia militare aeronautica (1926-1928)
- Medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 31 agosto 1928 (retroattivamente dal 10 settembre 1926) al 2 giugno 1946 (de facto fino al 10 febbraio 1953):
- Medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea di 1° grado (d'oro, 20 anni di servizio aeronavigante)
- Medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea di 2° grado (d'argento, 15 anni di servizio aeronavigante)
- Medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea di 3° grado (di bronzo, 10 anni di servizio aeronavigante)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- La medaglia «(...) di 1° grado (d'oro), di 2° grado (d'argento), di 3° grado (di bronzo), è appesa ad un nastro di color celeste chiaro recante al centro un'aquila rispettivamente d'oro, d'argento o di bronzo (...)(art. 2). (...) è conferita ai militari di qualunque grado, siano essi in servizio effettivo o in congedo, muniti di brevetto militare aeronautico (...) che abbiano compiuto globalmente, anche in più riprese [i sopra indicati periodi] di servizio aeronavigante (...). La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore (art. 3). Possono avere il conferimento (...) i militari (...) che posseggano uno dei brevetti militari aeronautici: a) pilota militare; b) osservatore militare di aeroplano o di idrovolante; c) ufficiale di bordo di dirigibile» (art. 4)»
- (regio decreto 31 agosto 1928, n. 2098, Istituzione della Medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, in G. U. del Regno n. 225 del 27 settembre 1928, in vigore retroattivamente dal 10 settembre 1926;
- abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 10 febbraio 1953:
- in uso le decorazioni regie precedenti;
- dal 10 febbraio 1953 - attuale:
- Medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea di 1° grado (d'oro, 20 anni di servizio aeronavigante)
- Medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea di 2° grado (d'argento, 15 anni di servizio aeronavigante)
- Medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea di 3° grado (di bronzo, 10 anni di servizio aeronavigante)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Modifica del modello della medaglia
- (decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331, art. unico, Modificazione dei modelli del distintivo di onore per i mutilati di guerra, della croce per anzianità di servizio, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione, in G. U. n. 108 del 12 maggio 1953, in vigore dal 27 maggio; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]);
- Medaglia di lunga navigazione aerea
- dal 9 ottobre 2010 - attuale:
- Medaglia di lunga navigazione aerea di 1° grado (d'oro, 20 anni di servizio aeronavigante)
- Medaglia di lunga navigazione aerea di 2° grado (d'argento, 15 anni di servizio aeronavigante)
- Medaglia di lunga navigazione aerea di 3° grado (di bronzo, 10 anni di servizio aeronavigante)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- «La medaglia di lunga navigazione aerea si distingue in: a) 1° grado (d'oro); b) 2° grado (d'argento); c) 3° grado (di bronzo). (...) Essa è sostenuta da un nastro di seta celeste chiaro recante al centro un'aquila rispettivamente d'oro, d'argento o di bronzo (...)(art. 849, c. 1 e 3). La medaglia (...) è conferita ai militari di qualunque grado, in servizio o in congedo, muniti di brevetto militare aeronautico (...), che hanno compiuto globalmente, anche in più riprese [i sopra indicati periodi] di servizio aeronavigante (...). Ai militari in servizio, la medaglia è concessa se hanno compiuto nel suindicato periodo (...) il numero minimo di ore di volo stabilite dal Ministero della difesa (...). La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore (art. 850). Possono avere il conferimento (...) i militari in servizio o in congedo che posseggano uno dei seguenti brevetti militari aeronautici: a) pilota o navigatore militare; b) osservatore militare di velivolo (art. 851)»
- (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]).
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (2010 - attuale)
- Medaglia d'oro al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (20 anni di volo)
- Medaglia d'argento al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (15 anni di volo)
- Medaglia di bronzo al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (10 anni di volo)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- (2010-)
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (2010 - attuale)
- Medaglia d'oro al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (15 anni)
- Medaglia d'argento al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (10 anni)
- Medaglia di bronzo al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (5 anni)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- (2010-)
Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia Guardia di Finanza (13 luglio 1936 - 2 giugno 1946) ora Medaglia militare al merito di lungo comando per la Guardia di Finanza (2 giugno 1946 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia Guardia di Finanza
- dal 28 agosto 1936 al 2 giugno 1946 (de facto fino al 3 dicembre 1954):
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali della Regia Guardia di Finanza d'oro (o di 1° grado, 30 anni di comando per gli ufficiali e 20 anni di comando per i sottufficiali)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali della Regia Guardia di Finanza d'argento (o di 2° grado, 20 anni di comando per gli ufficiali e 15 anni di comando per i sottufficiali)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali della Regia Guardia di Finanza di bronzo (o di 3° grado, 15 anni di comando per gli ufficiali e 10 anni di comando per i sottufficiali)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Conferita come «speciale distintivo onorifico agli ufficiali e sottufficiali della Regia Guardia di Finanza che si rendono benemeriti per il lungo esercizio del comando» (premessa). Tale medaglia potrà essere d'oro (o di 1° grado), d'argento (o di 2° grado), e di bronzo (o di 3° grado) (...). La medaglia si porterà al lato sinistro del petto, (...) appesa ad un nastro (...), formato da undici righe verticali di uguale larghezza, dal colori azzurro e bianco alternati. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado interiore (art. 2) (...) è conferita: a) agli ufficiali [e ai sottufficiali], in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo, che abbiano raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti, anche a più riprese, [i sopra indicati periodi] di comando di reparto (...)(art. 3)
- (regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, Istituzione della «Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia Guardia di Finanza», in G. U. del Regno n. 199 del 28 agosto 1936, in vigore da questa data, vigente).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per la Guardia di Finanza
- de facto dal 2 giugno 1946 al 3 dicembre 1954:
- in uso le decorazioni regie precedenti;
- dal 3 dicembre 1954 al 5 dicembre 1958:
- Medaglia militare al merito di lungo comando per la Guardia di Finanza d'oro (o di 1° grado, 30 anni di comando per gli ufficiali e 20 anni di comando per i sottufficiali)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per la Guardia di Finanza d'argento (o di 2° grado, 20 anni di comando per gli ufficiali e 15 anni di comando per i sottufficiali)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per la Guardia di Finanza di bronzo (o di 3° grado, 15 anni di comando per gli ufficiali e 10 anni di comando per i sottufficiali)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Modifica del modello della medaglia
- «I modelli della croce al merito di servizio e della medaglia militare al merito di lungo comando sono modificati secondo i disegni annessi al presente decreto»
- (decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, art. unico, Modificazione dei modelli della croce al merito di servizio e della medaglia militare al merito di lungo comando per i militari della Guardia di Finanza, in G. U. n. 265 del 18 novembre 1954, in vigore dal 3 dicembre, vigente);
- dal 5 dicembre 1958 - attuale:
- Medaglia militare al merito di lungo comando per la Guardia di Finanza d'oro (o di 1° grado, 20 anni di comando)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per la Guardia di Finanza d'argento (o di 2° grado, 15 anni di comando)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per la Guardia di Finanza di bronzo (o di 3° grado, 10 anni di comando)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Modifica e uniformazione tra ufficiali e sottufficiali dei periodi minimi di comando come sopra indicati
- (decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1010, Modifiche al regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, istitutivo della medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, in G. U. n. 279 del 20 novembre 1958, in vigore dal 5 dicembre, vigente).
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (12 novembre 1992 - attuale)
- Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (25 anni di attività)
- Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (15 anni di attività)
- Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (10 anni di attività)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Concessa per «tributare un riconoscimento al personale militare che abbia svolto continuativamente attività aviolancistica»
- (decreto del Ministro della difesa 12 novembre 1992).
Croce per anzianità di servizio (8 novembre 1900 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 25 novembre 1900 al 15 agosto 1912:
- Croce per anzianità di servizio d'oro con corona reale (per ufficiali, 40 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio d'oro (per ufficiali, 25 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio d'argento (per militari di truppa, 16 anni di servizio)
- Classi d'oro, d'argento.
- Conferita come «segno speciale [che] distingua i militari di ogni grado, i quali siansi resi benemeriti per lunghi e lodevoli servizi prestati nell'Esercito e nell'Armata (premessa). (...) sarà coniata in oro o in argento (art. 2). Saranno autorizzati a fregiarsi della Croce d'argento i militari di truppa che abbiano servito nell'Esercito o nell'Armata per 16 anni e più; della Croce d'oro gli ufficiali che abbiano prestato servizio attivo per 25 anni o più; della stessa Croce d'oro, sormontata da Corona Reale, gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio attivo (art. 3). La Croce si porterà appesa al petto con un nastro di seta di color verde, tramezzato da una lista bianca in palo (art. 4). Il nastro non potrà portarsi senza la Croce (art. 5)»
- (regio decreto 8 novembre 1900, n. 358, con il quale si istituisce una Croce per anzianità di servizio coniata in oro e argento pei militari ed ufficiali dell'Esercito e dell'Armata, in G. U. del Regno n. 260 del 10 novembre 1900, in vigore dal 25 novembre; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1. [44]);
- dal 15 agosto 1912 al 2 giugno 1946 (de jure fino al 27 maggio 1953):
- Croce per anzianità di servizio d'oro con corona reale (per ufficiali, 40 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio d'oro (per ufficiali, 25 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio d'argento con corona reale (per militari di truppa, 25 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio d'argento (per militari di truppa, 16 anni di servizio)
- Classi d'oro, d'argento.
- Aggiunta «della (...) croce d'argento, sormontata da corona reale, [per] i militari di truppa che abbiano prestato 25 anni di servizio attivo»
- (regio decreto 15 giugno 1912, n. 822, art. unico, portante una aggiunta al regio decreto 8 novembre 1900, n. 358, col quale viene istituita una croce per anzianità di servizio, in G. U. del Regno n. 183 del 3 agosto 1912, in vigore dal 15 agosto; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1. [44]).
- La medaglia fu successivamente estesa ai militari della Regia Aeronautica [senza fonte].
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 27 maggio 1953:
- in uso le decorazioni regie precedenti;
- dal 27 maggio 1953 al 10 maggio 1972:
- Croce per anzianità di servizio d'oro con stelletta (per ufficiali, 40 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio d'oro (per ufficiali, 25 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio d'argento con stelletta (per sottufficiali, 25 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio d'argento (per sottufficiali, 16 anni di servizio)
- Classi d'oro, d'argento.
- Modifica del modello della medaglia
- (decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331, art. unico e allegata tavola 1), Modificazione dei modelli del distintivo di onore per i mutilati di guerra, della croce per anzianità di servizio, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione, in G. U. n. 108 del 12 maggio 1953, in vigore dal 27 maggio; modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 403; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]);
- dal 10 maggio 1972 - attuale:
- Croce per anzianità di servizio d'oro con stelletta (per ufficiali e sottufficiali, 40 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio d'oro con corona turrita (per ufficiali e sottufficiali, 25 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio d'argento con stelletta (per [graduati, dal 2010] e militari di truppa, 25 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio d'argento (per ufficiali, sottufficiali, [graduati, dal 2010] e militari di truppa, 16 anni di servizio)
- Classi d'oro, d'argento.
- «La tavola n. 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331, riproducente i modelli della croce per anzianità di servizio (...), è sostituita dalla tavola annessa [al decreto]»
- (decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 403, art. unico e allegata tavola n. 1), Modificazione dei modelli della croce per anzianità di servizio da conferirsi ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in G. U. n. 208 del 10 agosto 1972, in vigore dal 25 agosto; abrogato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]);
- «La croce per anzianità di servizio si distingue in: a) d'oro; b) d'argento (...). Essa è sostenuta da un nastro di seta di colore verde tramezzato da una lista bianca in palo (art. 857). Conferita ai militari delle Forze armate che hanno compiuto i seguenti periodi minimi di servizio [sopra indicati] (art. 858)]»
- (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [46]).
Croce al merito di servizio nella Regia Guardia di Finanza (26 agosto 1905 - 2 giugno 1946) poi Croce al merito di servizio nella Guardia di Finanza (2 giugno 1946 - 23 luglio 1990) ora Croce per anzianità di servizio nella Guardia di Finanza (23 giugno 1990 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- Croce al merito di servizio nella Regia Guardia di Finanza (1905-1946)
- dal 25 ottobre 1905 al 6 giugno 1907:
- Croce al merito di servizio per la Regia Guardia di Finanza d'oro (per ufficiali, 25 anni di servizio)
- Croce al merito di servizio per la Regia Guardia di Finanza d'oro (per sottufficiali e guardie, 20 anni di servizio)
- Classe unica, d'oro.
- Conferita come «(...) speciale onorifica insegna [per compensare] i lunghi e distinti servizi prestati nel Corpo della R. Guardia di Finanza (...)(premessa...). È istituita pel corpo della Guardia di Finanza una «croce al merito di servizio» (art. 1). La croce sarà coniata in oro (...). Si porterà appesa sul petto con un nastro di seta di color verde scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo (art. 2). Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene durante la permanenza nel corpo gli ufficiali dopo 25 anni e i sottufficiali e guardie dopo 20 anni di servizio effettivo nel corpo stesso, i quali abbiano serbato ottima condotta, risultino d'ineccepibili qualità morali o siansi distinti per meriti di servizio od atti di valore (art. 3). Potranno conseguirla eccezionalmente, all'infuori del requisito della anzianità, gli ufficiali, sottufficiali e guardie per replicati atti di valore compiuti e premiati durante il servizio nel corpo (art. 4)»
- (regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, Concernente l'istituzione di una croce al merito di servizio per le guardie di finanza, in G. U. del Regno n. 236 del 10 ottobre 1905, in vigore dal 25 ottobre; modificato dal regio decreto 16 maggio 1907, n. 283; abrogato dal regio decreto 16 maggio 1907, n. 283 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 195, art. 7, fatta salva la disposizione istitutiva dell'onorificenza);
- dal 6 giugno 1907 al 16 giugno 1929:
- Croce al merito di servizio per la Regia Guardia di Finanza d'oro (per ufficiali, 25 anni di servizio)
- Croce al merito di servizio per la Regia Guardia di Finanza d'argento (per sottufficiali, appuntati [dal 1910] e guardie, 20 anni di servizio)
- Classi d'oro, d'argento.
- «La croce (...) sarà coniata in oro per gli ufficiali e in argento pel personale di truppa. Si porterà appesa sul petto con un nastro di seta color verde-scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo (art. 2). Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene anche dopo la cessazione dal servizio gli ufficiali dopo 25 anni e i sottufficiali e le guardie dopo 16 anni di effettivo servizio prestato complessivamente nel Corpo, nell'esercito e nell'armata, sempreché abbiano serbato ottima condotta, risultino di ineccepibili qualità morali e siansi distinti per merito di servizio od atti di valore. L'onorificenza potrà essere conferita anche agli ufficiali, sottufficiali e guardie che anteriormente alla pubblicazione del presento decreto riunivano i requisiti ora stabiliti per conseguirla, anche se essi siano stati collocati a riposo, purché la loro cessazione dal servizio non sia anteriore al 26 agosto 1905 (art. 6)»
- (regio decreto 16 maggio 1907, n. 283, Modificazioni al R. decreto col quale fu istituita una Croce al merito di servizio per i componenti la Guardia di finanza, in G. U. del Regno n. 132 del 6 giugno 1907, vigente);
- la concessione fu successivamente estesa agli appuntati nel 1910
- (regio decreto 24 febbraio 1910, n. 120, art. unico, che approva le norme pel conferimento della croce al merito di servigio pel corpo della Guardia di finanza, in G. U. del Regno n. 71 del 26 marzo 1910, vigente);
- dal 16 giugno 1929 al 2 giugno 1946 (de facto fino al 31 luglio 1954):
- Croce al merito di servizio per la Regia Guardia di Finanza d'oro con corona reale (per ufficiali, 40 anni di servizio)
- Croce al merito di servizio per la Regia Guardia di Finanza d'oro (per ufficiali, 25 anni di servizio)
- Croce al merito di servizio per la Regia Guardia di Finanza d'argento con corona reale (per sottufficiali, appuntati e guardie, 25 anni di servizio)
- Croce al merito di servizio per la Regia Guardia di Finanza d'argento (per sottufficiali, appuntati e guardie, 16 anni di servizio)
- Classi d'oro, d'argento.
- «La croce (...) sarà coniata in oro per gli ufficiali e in argento ed in argento per i sottufficiali e per i militari di truppa (art. 1). Si porterà appesa al petto con un nastro di seta color verde scuro (...) tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo. Il nastro potrà portarsi senza la croce (art. 2). La croce d'oro sarà sormontata da corona Retale per gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio, e la croce d'argento parimenti da corona Reale per i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano prestato 25 anni di servizio, computato nel modo predetto (art. 4)
- (regio decreto 8 aprile 1929, n. 739, Modifiche alle norme per il conferimento della Croce al merito di servizio per la Regia guardia di finanza, in G. U. del Regno n. 127 del 1 giugno 1929, in vigore dal 16 giugno, modificato dal D.P.R. 27 gennaio 1968, n. 734, vigente).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- Croce al merito di servizio nella Guardia di Finanza (1946-1990)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 3 dicembre 1954:
- in uso le decorazioni regie precedenti;
- dal 3 dicembre 1954 al 10 luglio 1968:
- Croce al merito di servizio per la Guardia di Finanza d'oro (per ufficiali, 40 anni di servizio)
- Croce al merito di servizio per la Guardia di Finanza d'oro (per ufficiali, 25 anni di servizio)
- Croce al merito di servizio per la Guardia di Finanza d'argento (per sottufficiali, appuntati e guardie, 25 anni di servizio)
- Croce al merito di servizio per la Guardia di Finanza d'argento (per sottufficiali, appuntati e guardie, 16 anni di servizio)
- Classi d'oro, d'argento..
- Modifica del modello della medaglia
- «I modelli della croce al merito di servizio e della medaglia militare al merito di lungo comando sono modificati secondo i disegni annessi al presente decreto»
- (decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, art. unico, Modificazione dei modelli della croce al merito di servizio e della medaglia militare al merito di lungo comando per i militari della Guardia di Finanza, in G. U. n. 265 del 18 novembre 1954, in vigore dal 3 dicembre, vigente);
- dal 10 luglio 1968 al 22 luglio 1978:
- Croce al merito di servizio per la Guardia di Finanza d'oro (per ufficiali e sottufficiali, 40 anni di servizio)
- Croce al merito di servizio per la Guardia di Finanza d'oro (per ufficiali e sottufficiali, 25 anni di servizio)
- Croce al merito di servizio per la Guardia di Finanza d'argento (per militari di truppa, 25 anni di servizio)[Nota: con stella d'argento]
- Croce al merito di servizio per la Guardia di Finanza d'argento (per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, 16 anni di servizio)
- Classi d'oro, d'argento..
- «La croce (...) sarà coniata in oro ed in argento. Si porterà appesa a petto con un nastro di seta color verde scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo (...). Il nastro potrà portarsi senza croce (art. 1). Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio: Ufficiali e sottufficiali: croce d'oro, 25 anni; croce d'argento: 16 anni; Militari di truppa: croce d'argento, 16 anni. Il nastro della croce d'oro sarà sormontato da una stelletta d'oro per gli ufficiali ed i sottufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio; il nastro della croce d'argento sarà sormontato di una stelletta di argento per i militari di truppa che abbiano compiuto 25 anni di servizio. Per gli ufficiali ed i sottufficiali l'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore (art. 2)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1968, n. 734, Norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari del Corpo della Guardia di Finanza, in G. U. n. 160 del 25 giugno 1968, in vigore dal 10 luglio);
- dal 22 luglio 1978 al 23 luglio 1990:
- Croce al merito di servizio per la Guardia di Finanza d'oro (40 anni di servizio)
- Croce al merito di servizio per la Guardia di Finanza d'argento (25 anni di servizio)[Nota: con stella d'argento]
- Croce al merito di servizio per la Guardia di Finanza d'argento (16 anni di servizio)
- Classi d'oro, d'argento.
- Dal 1978 i periodi minimi di servizio furono uniformati per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa come segue: «(...) croce d'oro: 25 anni; croce d'argento: 16 anni (...). Il nastro della croce d'oro sarà sormontato da una stelletta d'oro al compimento del quarantesimo anno di servizio. L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore»
- (decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1978, n. 422, Modificazioni alle norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari del Corpo della Guardia di Finanza, in G. U. n. 219 del 7 agosto 1978, in vigore dal 22 luglio).
- Croce per anzianità di servizio nella Guardia di Finanza (23 giugno 1990 - attuale)
- dal 23 luglio 1990 - attuale:
- Croce per anzianità di servizio nella Guardia di Finanza d'oro (40 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio nella Guardia di Finanza d'oro (25 anni di servizio) [l'aggiunta della corona turrita è [senza fonte]]
- Croce per anzianità di servizio nella Guardia di Finanza d'argento (16 anni di servizio)
- Classi d'oro, d'argento.
- «La croce al merito di servizio (...) assume la denominazione di croce per anzianità di servizio» (art. 1). La croce (...) è coniata in oro ed in argento (...). Si porta appesa al petto con un nastro di seta color verde scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo (...). Il nastro può portarsi senza croce (art. 2). Hanno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali e gli appartenenti al ruolo dei finanzieri ed appuntati che abbiano compiuto i (...) periodi minimi di servizio [sopra indicati]. L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore» (art. 3)
- (decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 195, Regolamento recante modificazioni alle norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari del Corpo della Guardia di Finanza, in G. U. n. 170 del 23 luglio 1990).
Stella al merito per i militari indigeni delle colonie italiane (18 marzo 1923 - de facto fino al 8 settembre 1943, de jure abrogata dal 16 dicembre 2010)
- Stella al merito per i militari indigeni delle colonie italiane (15 anni di servizio ed eccezionali benemerenze)
- Stella al merito per i militari indigeni delle colonie italiane (15 anni di servizio)
- Classe unica, d'argento.
- Concessa ai «militari indigeni che abbiano compiuto 15 anni di servizio, mantenuto buona condotta e dato prova di fedeltà e zelo, ed inoltre si erano in modo speciale distinti».
- La decorazione con corona poteva essere concessa ai «militari indigeni che, oltre a trovarsi nelle anzidette condizioni, abbiano acquistato benemerenze di eccezionale importanza»
- (regio decreto 18 marzo 1923, n. 898, art. 3, Che istituisce una decorazione di merito per i militari indigeni delle Colonie Italiane, in G. U. del Regno n. 107 del 7 maggio; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
Anzianità di servizio nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (23 gennaio 1933 - de facto fino 9 dicembre 1943, de jure abrogate dal 2010)
- Croce di anzianità di servizio nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (20 anni di servizio)
- (regio decreto 28 gennaio 1943 n. 349, Concessione di uno speciale distintivo per coloro che raggiungono i 20 anni di servizio nella M.V.S.N., in G. U. del Regno n. 114 del 17 maggio, in vigore dal 1° giugno; abrogato dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c. 1, in G. U. n. 292, del 15 dicembre 2010, S.O. n. 276).
- Croce di anzianità di servizio nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (10 anni di servizio con 5 anni di servizio in un battaglione Camicie Nere)
- (regio decreto 23 gennaio 1933 n. 8, Istituzione della «Croce di anzianità di servizio» per la M.V.S.N., in G. U. del Regno n. 24 del 30 gennaio 1933, in vigore dal 1° febbraio; abrogato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [44]).
- Croce di anzianità di servizio nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (10 anni di servizio, servizio in A.O.I.)
- (regio decreto 10 maggio 1938 n. 1099, Computo del periodo passato in A.O.I. agli effetti della concessione della Croce di anzianità nella M.V.S.N., in G. U. del Regno n. 171 del 29 luglio 1938, in vigore dal 13 agosto; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, art. 1, c. 1, in G. U. n. 20 del 26 gennaio 2011, S. O. n. 18).
- Croce di anzianità di servizio nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (10 anni di servizio)
- (regio decreto 23 gennaio 1933 n. 8).
- Classe unica, di bronzo.
- La MVSN fu sciolta con provvedimento del Governo Badoglio con regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, in vigore dal 9 dicembre successivo. I provvedimenti relativi all'istituzione delle croci di anzianità del corpo furono abrogati ufficialmente solo nel 2010.
Medaglie di benemerenza e commemorative
Benemerenze per i volontari di guerra
- Regno d'Italia (1861-1946)
- Distintivo d'onore per gli ex irredenti volontari di guerra (1ª versione, 20 dicembre 1921-2 marzo 1922)
- Concesso «agli ex irredenti italiani che nell'ultima guerra contro l'Austria Ungheria, si arruolarono volontari nell' (...) esercito e nella (...) marina da guerra»
- (regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1626, art. 1, che istituisce un distintivo d'onore, del quale saranno autorizzati a fregiarsi gli ex irredenti italiani, i quali, nell'ultima guerra contro l'Austria-Ungheria, si arruolarono volontari nel nostro esercito e nella nostra marina da guerra, in G. U. del Regno n. 284 del 5 dicembre 1921, in vigore dal 20 dicembre; modificato dal regio decreto 7 gennaio 1922, n. 38; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Il distintivo, originariamente, andava applicato o ricamato nella parte superiore del nastro della medaglia commemorativa della guerra 1915-918 oppure si portava come nastrino subito dopo quello relativo a detta medaglia
- [Nota: nel modello allegato al decreto istitutivo, la rappresentazione del nastro differisce da quella rappresentata, gli stemmi dorati sono in posizione invertita, Trieste e Trento].
- Distintivo d'onore per gli ex irredenti volontari di guerra (2ª versione, 16 febbraio 1922-9 novembre 1923)
- «Sul distintivo d'onore, per gli ex-irredenti italiani (...), oltre agli stemmi di Trento e Trieste, vi sarà pure ricamato lo stemma di Zara»
- (regio decreto 7 gennaio 1922, n. 38, art. unico, Che modifica il distintivo d'onore per gli ex-irredenti italiani, istituito con R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1626, in G. U. del Regno n. 38 del 15 febbraio 1922; modificato al regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2180; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Il distintivo andava applicato o ricamato nella parte superiore del nastro della medaglia commemorativa della guerra 1915-1918 oppure si portava come nastrino subito dopo quello relativo a detta medaglia
- [Nota: nel modello allegato al decreto istitutivo, la rappresentazione del nastro differisce da quella rappresentata, gli stemmi dorati sono in posizione invertita, Trieste e Trento].
- Medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918 [1923-2010]
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa «ai volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918 (art. 1); ai cittadini delle terre già soggette al nemico che si arruolarono nell'esercito o nell'armata italiana (art. 2); anche a coloro i quali abbiano partecipato alle operazioni belliche in modo degno di encomio (art. 3)»
- (regio decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-918, in G. U. del Regno n. 134 del 6 giugno 1923; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-918 con distintivo d'onore per gli ex irredenti [1923-2010]
- Classe unica, di bronzo.
- «agli ex irredenti italiani cui verrà concessa la medaglia dei volontari e che già sono autorizzati a fregiarsi del distintivo d'onore (...) porteranno, a parziale modifica (...) ricamati o applicati in oro (...) gli stemmi di Trieste, di Trento e di Zara nella parte superiore del nastro della medaglia volontari anziché su quello della medaglia commemorativa della (...) guerra. La striscia in seta bianca (...) è così abolita»
- (regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2180, art. 3, Segni caratteristici della medaglia di benemerenza istituita per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918, in G. U. del Regno n. 251 del 25 ottobre 1923; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Senza la medaglia esso era indossato come nastrino subito dopo quello relativo a detta medaglia.
- Medaglia di benemerenza per i volontari della campagna dell'Africa Orientale 1935-1936 [1939-2010]
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa «a colore che sono partiti per l'Africa Orientale in seguito a domanda o richiesta (...) durante il periodo 3 ottobre 1935-5 maggio 1936 aver partecipato alle operazioni belliche oppure compiuti servizi in mare od in volo connessi con la campagna A. O. in modo degno di encomio»
- (regio decreto 26 ottobre 1939, n. 2163, art. 3, Estensione ai volontari della campagna dell'Africa Orientale della concessione della Medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18, in G. U. del Regno n. 37 del 14 febbraio 1940; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Medaglia di benemerenza per i volontari della campagna di Spagna (1936-1939) [1940-2010]
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa «a colore che hanno partecipato volontariamente alla campagna di Spagna in modo degno di encomio»
- (regio decreto 6 giugno 1940, n. 1244, art. 6, Concessione e istituzione di distintivi di guerra a favore del personale che ha partecipato alla campagna di Spagna, in G. U. del Regno n. 216 del 14 settembre 1940; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248[40]).
- Medaglia di benemerenza per i volontari della guerra 1943-45 e attraversamento linee nemiche [1944-2010]
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa «al personale militare e militarizzato ed ai civili che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano abbandonato volontariamente il territorio della loro abituale residenza, occupato dal nemico, per recarsi nei territori liberati e mettersi a disposizione del Governo nazionale»
- (regio decreto legge 27 gennaio 1944, n. 54, art. 1, Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo nazionale, in G. U. del Regno (serie speciale), n. 9 del 23 febbraio 1944; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248[40]).
- Distintivo d'onore per i patrioti "Volontari della libertà" (1943-1945) (22 luglio 1945 - attuale)
- Concesso «ai patrioti "Volontari della Libertà" che abbiano partecipato alla lotta armata contro i tedeschi e contro i fascisti» (art. 1), «che abbiano fatto per non meno di tre mesi ininterrottamente, di formazioni riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale, o che siano rimasti feriti in combattimento»
- (decreto legge luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, art. 2, Istituzione di un distintivo onorifico per i patrioti e « Volontari della Libertà », in G. U. del Regno n. 144 del 7 luglio 1945, vigente).
- Il conferimento fu poi esteso, nel 1977, «ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre 1943 (denominati ex internati militari in Germania) che rinunciarono alla liberazione, e, non collaborando comunque volontariamente né con i tedeschi né con i fascisti, contribuirono alla lotta della Resistenza» [58].
- Il distintivo andava portato sul lato sinistro del petto.
- Anche se il distintivo consisteva nel solo nastrino, spesso venne usato, in via non ufficiale, sul nastro e sul nastrino della medaglia per i volontari di guerra.
- Medaglia di benemerenza per i volontari della Guerra 1940-1943 (non ufficiale)
- Repubblica Italiana (1946 -)
- Medaglia di benemerenza per i volontari della Guerra 1940-45 [1948-2010]
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa «a coloro che, durante la seconda guerra mondiale (10 giugno 1940-8 maggio 1945) si siano trovati in entrambe le seguenti condizioni: a) aver chiesto ed ottenuto, senza esservi obbligati per legge o per disposizioni di richiamo, di arruolarsi in una delle Forze armate dello Stato o di essere incorporati in reparti ed unità operanti; b) aver partecipato, presso reparti ed unità operanti ad operazioni di guerra ed aver riportato una delle seguenti decorazioni o distinzioni: ricompense al valor militare; promozione od avanzamento per merito di guerra, o trasferimento nei ruoli del servizio permanente per merito di guerra; distintivo di ferito o mutilato di guerra; croce al merito di guerra»
- (decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054, art. 1, Riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale, in G. U. n. 185 del 11 agosto 1948; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, c. 1 [44]).
Medaglie commemorative per campagne di guerra e operazioni militari
Guerre del Risorgimento (1848-1870)
- Regno di Sardegna (1720-1861)
- Medaglia commemorativa della guerra di Crimea (1853-1856)
- Classe unica, d'argento.
- (Disposizione a pag. 773 del Giornale Militare del 1856).
- Regno d'Italia (1861-1946)
- Medaglia commemorativa dei 1000 di Marsala (1860)
- Classe unica, d'argento.
- (circolare del Ministero della guerra 14 luglio 1861).
- Medaglia commemorativa della Liberazione di Sicilia (1860)
- (decreto legge luogotenenziale 12 dicembre 1860, n.10).
- Medaglia commemorativa delle Guerre combattute nel 1848, 1849, 1859, 1860 e 1861 per l'indipendenza e l'unità d'Italia [1865-2010]
- Classe unica, d'argento.
- «Hanno diritto alla Medaglia tutti i Militari, i Funzionari e impiegati amministrativi addetti all'Armata di terra e di mare, i quali abbiano annotata sul loro stato di servizio, una delle campagne [autorizzate], e tutti coloro che appartenendo alla Guardia Nazionale od ai Corpi Volontari, abbiano fatto uso delle armi per la Causa Nazionale»
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia: "1848", "1849", "1855-56", "1859", "1860-61", "1866", "1867", "1870"
- (regio decreto 4 marzo 1865, n. 2174, art. 5, Col quale è istituita una Medaglia commemorativa delle guerre combattute negli anni 1848, 1849, 1859, 1860 e 1861 per l'indipendenza e l'unità d'Italia, in G. U. del Regno n. 59 del 9 marzo 1865; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Medaglia civica commemorativa della Presa di Roma (1870)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia: "1848", "1849", "1867" , "1870"
- (decreto del Ministero della guerra 25 marzo 1911).
- Medaglia commemorativa della Campagna del 1870 (non ufficiale)
- Medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia 1848-1870 [1883-2010]
- Classe unica, d'argento.
- Concessa «a tutti coloro che hanno preso parte a qualcuna delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia combattute nel 1848, 1849, 1859, 1860-1861, 1866 e 1870; alle campagne d'Oriente negli anni 1855-1856; alla spedizione di Sapri nel 1857, ed all'impresa dell'Agro romano nel 1867»
- (regio decreto 26 aprile 1883, n. 1294, art. 5, Che istituisce una medaglia a ricordo dell'unità d'Italia, in G. U. del Regno n. 100 del 28 aprile 1883; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
Campagne coloniali (1882-1913)
- Campagne d'Africa:
- dal 24 novembre 1894 al 3 novembre 1923:
- Medaglia a ricordo delle Campagne d'Africa [1894-1923]
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa a «quei militari dell'esercito e dell'armata che potranno comprovare di trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) aver ottenuto il riconoscimento di una o più campagne d'Africa, oppure aver servito nella zona d'influenza italiana in Africa per un periodo di tempo continuato di almeno un anno [elevato a due anni, dal 1906]; b) aver esercitato la carica di: Governatore; [Vice Governatore, dal 1906]; Comandante superiore delle truppe; (Comandante in secondo, fino al 1906); Comandante marittimo; c) aver appartenuto alla spedizione del 1887; d) Aver preso parte ad una delle spedizioni per la occupazione di: Cheren (giugno 1889) ; Asmarà (agosto 1889); Adua (gennaio 1890); e) aver preso parte ad uno dei seguenti fatti d'armi: Saati, 25 gennaio 1887; Dogali, 26 gennaio 1887; Saganeiti, 5 agosto 1888; Agordat I, 27 giugno 1890; Halat, 22 febbraio 1891; Serobeti, 16 giugno 1892; Agordat II, 21 dicembre 1893; Kassala, 17 luglio 1894 (art. 5). Gli indigeni delle truppe coloniali e delle bande assoldate, potranno ottenere di fregiarsi della medaglia soltanto ove si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5, Iettera e) (...) (art. 6). Coloro che hanno preso parte ad uno o più dei fatti d'armi (...) avranno diritto a portare sul nastro altrettante fascette d'argento, con incisavi l'indicazione del fatto d'armi (...) (art. 7). Avranno pure diritto alla medaglia d'Africa i militari dell'esercito e dell'armata, i funzionari del Governo centrale e coloniale ed i cittadini italiani che siano stati inviati come residenti in un territorio che trovasi nella Nostra zona d'influenza in Africa, o vi abbiano eseguite esplorazioni, o ricognizioni, o missioni riconosciute importanti per i Nostri interessi e pel buon funzionamento dei servizi coloniali (art. 8)»
- (regio decreto 3 novembre 1894, n. 463, Che istituisce una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa, in G. U. del Regno n. 263 del 9 novembre 1894; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Le modalità di concessione furono riviste nel 1906. La medaglia fu estesa, inoltre, al personale civile (...) e gli indigeni appartenenti al R. Corpo di truppe coloniali «Africa», elevando il limite di permanenza per tutti a due anni; a chi avesse, inoltre, esercitato la carica di Vice Governatore, ma non più al Comandante in secondo, e furono riviste le campagne per le quali la medaglia era attribuibile come segue: «c) aver appartenuto alla spedizione imbarcatasi nel gennaio 1885; d) aver preso parto alle campagne del 1887-88, aver preso parte alla campagna 1895-90, aver preso parte alla campagna 1897 contro i dervisci; e aggiunti fatti d'arme di Halai - 19 dicembre 1894 e Coatit - 13 e 14 gennaio 1895 (art. 3).
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia:
- campagne del 1887-88
- campagna 1895-96
- campagna del 1897 contro i dervisci
- Cheren - giugno 1889
- Asmara - agosto 1889
- Adua - gennaio 1890
- Sahati, 25 gennaio 1887
- Dogali, 26 gennaio 1887
- Saganèiti, 5 agosto 1888
- Agordat - I, 27 giugno 1890
- Halat, 22 febbraio 1891
- Serobeiti, 16 giugno 1892
- Agordat - II, 21 dicembre 1893
- Cassala, 17 luglio 1894
- Halai, 19 dicembre 1894
- Coatit, 13 e 14 gennaio 1895
- (regio decreto 5 ottobre 1906 n. 562, Riguardante le modificazioni ed aggiunte al R. decreto n. 463 del 3 novembre 1894, in G. U. del Regno, n. 262 del 10 novembre 1906).
- La medaglia fu ridenominata con il nome seguente;
- dal 3 novembre 1923 al 3 ottobre 1935:
- Medaglia a ricordo delle campagne e del servizio prestato nelle colonie italiane dell'Africa Orientale e nelle relative zone d'influenza [1923-1935]
- Classe unica, di bronzo.
- La concessione della medaglia fu estesa al «(...) personale civile di ruolo addetto ai servizi civili dipendenti dai Governi (...), personale della R. Marina (...) a bordo delle Regie navi stazionarie o a terra, o nei sultanati protetti della Somalia, oppure oltre il confine delle Colonie stesse, partecipando, in quest'ultimo caso, ad esplorazioni, ricognizioni o spedizioni militari, alla dipendenza del rispettivo Governo coloniale, [anche per il] (...) servizio in Eritrea ed in Somalia dei militari italiani dei Regi corpi di truppe delle due Colonie, e di quelli imbarcati su Regie navi colà stazionarie (...); ai militari [rimpatriati] definitivamente». Furono modificate le cariche nella Colonie, come segue: governatore; segretario generale; comandante delle truppe; comandante superiore navale. Furono estesi i fatti d'arme alla Somalia: Lafolè, 25 novembre 1896; Gelib, 26-27 agosto 1905; Danane, 9 e 10 febbraio 1907; Bagallei, 15 dicembre 1907; Dongab, 2 marzo 1908; Mcllet, 11 e 12 luglio 1908; Ararè, 24 settembre 1908; Bullalò, 23 settembre 1908; Buloburti, 27 marzo 1916 (art. 1, II).
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia -oltre le precedenti-:
- Lafolè, 25 novembre 1896
- Gelib, 26-27 agosto 1905
- Danane, 9 e 10 febbraio 1907
- Bagallei, 15 dicembre 1907
- Dongab, 2 marzo 1908
- Mcllet, 11 e 12 luglio 1908
- Ararè, 24 settembre 1908
- Bullalò, 23 settembre 1908
- Buloburti, 27 marzo 1916
- (regio decreto 27 agosto 1923 n. 2067, Modificazioni al R. decreto 3 novembre 1894 n. 463, riguardante il conferimento della medaglia col motto «Campagna d'Africa», in G. U. del Regno n. 246 del 19 ottobre 1923, in vigore dal 3 novembre; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Il conferimento fu poi esteso al personale militare e civile impiegato nell'occupazione effettiva dell'Oltre Giuba (1924-1926) e della Somalia settentrionale (1925-1927), con le relative fascette aggiuntive:
- Oltre Giuba
- Somalia Settentrionale 1925-21
- (regio decreto 12 agosto 1927, n. 1898, artt. 1 e 2, Facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa col motto «Campagna d'Africa» al personale che ha preso parte alla occupazione effettiva dell'Oltre Giuba, in G. U. del Regno n. 244 del 21 ottobre 1927; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Abrogata retroattivamente dal 3 ottobre 1935 (regio decreto 10 maggio 1937, n. 2463, Aggiornamento del R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1150, e del R. decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, riguardanti la concessione della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale Italiana, in G. U. del Regno n. 36 del 14 febbraio 1938).
- Campagne in Cina
- Medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina 1900-1901) [1901-2010]
- Classe unica, di bronzo.
- Leggenda: CINA 1900-1901.
- Concessa «al personale militare della Regia Marina imbarcato sulle navi della forza navale oceanica ed operanti al Nord del 28° grado di latitudine settentrionale, nei mari della Cina; (...) alle truppe del Regio Esercito; (...) al personale civile addetto alla truppe; (...) ai cittadini italiani che (...) abbiano concorso alla difesa delle Legazioni, o d'altri luoghi (...)»
- Fascetta autorizzata sul nastro della medaglia: CINA 1900-1901 [dal 1908 [59]]
- (regio decreto 23 giugno 1901, n. 338, artt. 5 e 6, Col quale viene istituita una medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina), in G. U. del Regno n. 172 del 19 luglio 1901; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Medaglia commemorativa della Campagna in Cina ed Estremo Oriente (Cina 1901-1908) [1903, conferimento cessato nel 1908; abrogata nel 2010]
- Classe unica, di bronzo.
- Leggenda: CINA.
- Concessa «ai militari del R. Esercito e della R. Marina, nonché i componenti il personale civile aggregato, i quali furono destinati a prestar servizio su territorio civile dopo il 31 dicembre 1901»
- (regio decreto 23 aprile 1903, n. 176, art. unico, Concernente autorizzazione per fregiarsi della medaglia istituita con R. decreto 23 giugno 1901 n. 328, in G. U. del Regno n. 115 del 16 maggio 1903; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Conferita fino al 1° aprile 1908.
- Medaglia commemorativa della Guerra Italo-turca (1911-1912) [1913-2011]
- Classe unica, di bronzo.
- Leggenda: GUERRA ITALO-TURCA 1911-1912.
- Concessa ai «militari del R. Esercito e delle RR. Truppe coloniali, ed personale non militare addetto alle truppe mobilitate, effettivamente sbarcati in Libia od in territorio dipendente dall'Impero Ottomano (…), [al] personale militare e civile della R. Marina imbarcato (…) oppure sbarcato (…), per operazioni attinenti alla guerra, [al] personale militarizzato (…) addetto alla truppe mobilitate e che sia sbarcato effettivamente per ragioni di guerra»
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia: "1911", "1911-12", "1912", anche se in alcuni casi potevano essere aggiunte le barrette per la Campagna di Libia.
- (regio decreto 21 novembre 1912, n. 1342, art. 5, Col quale viene istituita una medaglia commemorativa della guerra italo-turca, in G. U. del Regno n. 305 del 28 dicembre 1912, in vigore dal 12 gennaio 1913; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Medaglia commemorativa delle Campagne di Libia (1912-1931) [1913-2011]
- Classe unica, di bronzo.
- Leggenda: LIBIA.
- Concessa ai «(...) personali specificati nell'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342, lettera a) [militari del R. Esercito e delle RR. Truppe coloniali, ed personale non militare addetto alle truppe mobilitate, effettivamente sbarcati in Libia od in territorio dipendente dall'Impero Ottomano, per operazioni attinenti la guerra] e c) [personale militarizzato dipendente da altri Ministeri o appartenente a corpi o reparti ausiliari, addetto alle truppe mobilitate e che sia sbarcato effettivamente in Libia od in territorio dipendente dall'Impero ottomano per ragioni di guerra], e nell'art. 1, lettera a), n. 2 del R. Decreto 6 ottobre 1911, n. 1112 , art. 1, lettera a) n. 2) [personale della R. Marina che eventualmente sbarcasse sui territori dello Stato nemico per ragioni di guerra] i quali per la prima volta, abbiano prestato servizio a terra in Libia o nell'Egeo dopo il ottobre 1912 od abbiano a prestarlo in seguito, fino a che sia tolto lo stato di guerra in quelle località».
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia: "1912", "1912-13", "1913", "Fezzan/913", "1913-14", "Fezzan/913-914", "1914", "Fezzan/914", "1914-15", "1915", "Tripolitania/1915", "1915-16", "1916", "1916-17", "1917", "1917-18", "1918", "1918-19", "1919", "1919-20", "1920", "1920-21", "1921", "1922", "1923", "1924", "1925", "1926", "1927", "Tripolitania 1927-1928", "1928", "1929", "Tripolitania 1929-1930", "1930", "1931" [senza fonte]
- (regio decreto 6 settembre 1913, n. 1144, art. unico, Col quale sono autorizzati alcuni personali del R. esercito e della R. marina a fregiarsi della medaglia commemorativa creata col R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342, portante però nel verso il motto «Libia», in G. U. del Regno n. 231 del 4 ottobre 1913, in vigore dal 19 ottobre; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
Prima guerra mondiale (1915-1918)
- Distintivo speciale per i militari ed assimilati che sopportano le fatiche dell'attuale guerra (1915-1918) [1916-1920; decreto di istituzione abrogato nel 2011]
- con sovrapposta una stelletta d'argento per ogni anno di campagna:
- 4 anni di campagna
- 3 anni di campagna
- 2 anni di campagna
- 1 anno di campagna
- meno di 12 mesi al fronte
- Concesso a «colore che appartenendo all'esercito a alla marina o ai corpi militarizzati, abbiano (…) sopportato fatiche di guerra nell'attuale campagna» (art. 1); (…) il nastrino si porterà sul lato sinistro del petto e, siccome, per ora, ad esso non corrisponde una medaglia, potrà essere portato con tutte le uniformi, tranne quella di parata (art. 2, c. 2)»
- (regio decreto 21 maggio 1916, n. 641, Col quale viene istituito un distintivo speciale per i militari ed assimilati che sopportano le fatiche dell'attuale guerra, in G. U. del Regno n. 129 del 2 giugno 1916, in vigore dal 4 giugno; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Abolito con regio decreto 29 luglio 1920, n. 1241, art. 8 e assorbito dalla successiva medaglia.
- Medaglia commemorativa della guerra 1915-918 per il compimento dell'unità d'Italia [1920-2011]
- con sovrapposta una fascetta di bronzo sul nastro ed una stelletta d'argento sul nastrino per ogni anno di campagna:
- 4 anni di campagna
- 3 anni di campagna
- 2 anni di campagna
- 1 anno di campagna
- meno di 12 mesi al fronte
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa «ai militari, militarizzati ed assimilati, e al personale dei corpi e reparti ausiliari (Croce Rossa, Sovrano Ordine Militare di Malta, ecc.) che abbiano acquistato diritto al riconoscimento di uno o più anni di campagna nella guerra 1915-918; a quanti altri siano stati autorizzati a fregiarsi del distintivo per le fatiche di guerra (...) o abbiano prestato servizio per almeno 4 mesi in zona di giurisdizione delle armate, stando a disposizione immediata delle autorità militari e collaborando direttamente coll'esercito operante».
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia: "1915", "1916", "1917", "1918", "Albania 1919", "Albania 1920" (art. 7)
- (regio decreto 29 luglio 1920, n. 1241, art. 6, Che istituisce una medaglia commemorativa della guerra 1915-918 per il compimento dell'unità d'Italia, in G. U. del Regno n. 222 del 18 settembre 1920, in vigore dal 3 ottobre; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Medaglia commemorativa della guerra 1915-1918 per il compimento dell'unità d'Italia, con distintivo d'onore per gli ex irredenti (1ª versione, 20 dicembre 1921-2 marzo 1922)
- [vedi sopra distintivo d'onore per gli ex irredenti].
- Medaglia commemorativa della guerra 1915-1918 per il compimento dell'unità d'Italia, con distintivo d'onore per gli ex irredenti (2ª versione, 16 febbraio 1922-9 novembre 1923)
- [vedi sopra distintivo d'onore per gli ex irredenti].
- Distintivo speciale per gli equipaggi delle navi mercantili nazionali che si esposero ai rischi e sopportarono i disagi inerenti all'esercizio della navigazione durante la guerra (1915-1918) [1918-1923; decreto di istituzione abrogato nel 2011]
- Il distintivo speciale era «destinato come pubblico attestato di benemerenza degli inscritti della gente di mare, i quali, facendo parte di equipaggi di navi mercantili nazionali, si esposero ai rischi e sopportarono i disagi inerenti all'esercizio del navigazione nell'attuale stato di guerra (art. 1); (…) i quali, almeno per dodici mesi, appartennero dopo il 24 maggio 1915 agli equipaggi di navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato, oppure dopo l'8 febbraio 1916 fecero parte di equipaggi di altre navi mercantili nazionali (art. 3); (…) può essere accordata l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo speciale anche a quelle persone, le quali, pur non essendo inscritte alla gente di mare appartennero, in conformità di legge, agli equipaggi di navi mercantili, per il periodo di tempo e nelle condizioni previste dall'art. 3 (art. 4); (…) il distintivo speciale (…) deve essere portato dall'insignito al lato sinistro del petto (art. 2)»
- (regio decreto 17 gennaio 1918, n. 150, Che istituisce un distintivo speciale per le fatiche di guerra, da conferirsi agli equipaggi delle navi mercantili nazionali, in G. U. del Regno n. 47 del 25 febbraio 1918; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Abolito e assorbito dalla successiva medaglia (regio decreto 15 luglio 1923, n. 1786, art. 5).
- Medaglia di benemerenza pel personale della marina mercantile, che sopportò i disagi ed i rischi della guerra (1915-1918) [1923-2011]
- con sovrapposta una fascetta di bronzo sul nastro ed una stelletta d'argento sul nastrino per ogni anno di campagna:
- 4 anni di campagna
- 3 anni di campagna
- 2 anni di campagna
- 1 anno di campagna
- meno di 12 mesi al fronte
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa «per gli inscritti della gente di mare, i quali, facendo parte degli equipaggi delle navi mercantili nazionali si esposero ai rischi e sopportarono i disagi inerenti all'esercizio della navigazione durante la guerra 1915-1918 (art. 1), (…) che, non avendo acquistato il diritto alla medaglia commemorativa nazionale 1915-1918 ed a quella dell'unità per effetto di militarizzazione o imbarco su navi requisite o noleggiate, abbiano tuttavia ottenuto, o si trovino nelle condizioni richieste per ottenere il distintivo di benemerenza istituito per le gente di mare (art. 3)».
- La medaglia è «in tutto identica alla medaglia commemorativa 1915-1918», salvo per il nastro, nei colori sopra riportati (art. 1, c. 2).
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia: "1915", "1916", "1917", "1918" (art. 4)
- (regio decreto 15 luglio 1923, n. 1786, Istituzione di una medaglia di benemerenza pel personale della marina mercantile, che sopportò i disagi ed i rischi della guerra, in G. U. del Regno n. 197 del 22 agosto 1923; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Distintivo speciale per gli agenti delle ferrovie dello Stato, i quali furono esposti ai rischi ed ai disagi inerenti al servizio delle linee ferroviarie più a contatto colle operazioni di guerra (1915-1918) [1918-2011]
- Fu «(…) destinato a valere come pubblico attestato di benemerenza degli agenti delle ferrovie dello Stato, i quali furono esposti ai rischi ed ai disagi inerenti al servizio delle linee ferroviarie più a contatto colle operazioni di guerra (art. 1) (…) che, a far tempo dal 1° maggio 1916, abbiano risieduto e prestato servizio per almeno 12 mesi, dei quali almeno 6 dal 1° ottobre 1917 in poi, sulle linee Peri-Ala-Schio-Vicenza-Padova-Venezia e sulle altre al nord di esse, nonché gli agenti pure residenti su dette linee che, senza aver compiuto il detto periodo di servizio, ebbero a dare prestazioni eccezionali meritevoli di speciale considerazione. Tale diritto potrà essere esteso agli agenti che (…) abbiano risieduto e prestato servizio su altre linee che venissero in seguito eventualmente designate (…); saranno considerati come residenti anche gli agenti in missione continuativa per disposizione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il distintivo non può essere comunque portato da quegli agenti delle ferrovie dello Stato che hanno già od avranno il diritto di portare lo speciale distintivo per le fatiche di guerra (…) (art. 3)»
- (regio decreto 3 maggio 1918, n. 665, Che istituisce un distintivo speciale di guerra per gli agenti delle ferrovie dello Stato, in G. U. del Regno n. 123 del 25 maggio 1918; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Distintivo speciale per gli agenti addetti alle ferrovie concesse ed alle tramvie a trazione meccanica, esistenti in zona di guerra (1915-1918)
- Fu «(…) destinato a valere come pubblico attestato di benemerenza per gli agenti addetti alle ferrovie concesse ed alle tramvie a trazione meccanica, esistenti in zona di guerra ed esercitate dalla Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, dalla Società anonima per la ferrovia Padova-Piazzola, nonché dalla Società anonima per le tranvie vicentine (art. 1) (…) che, a far tempo dal 1° marzo 1916 abbiano risieduto e prestato servizio per almeno dodici mesi, dei quali almeno sei dal 1° ottobre 1017 in poi, su linee a nord delle ferrovie Peri-Ala-Schio-Vicenza, Padova-Venezia, nonché gli agenti pure residenti sulle accennate linee concesse all'industria privata che, senza avere compiuto il detto periodo di servizio, diedero prestazioni eccezionali, meritevoli di speciale considerazione. Il distintivo non può essere conferito a quegli agenti delle tre aziende (...), che abbiano già od avranno il diritto di portare speciale distintivo per le fatiche di guerra (…)»
- (regio decreto 27 luglio 1919, art. 2, in G. U. del Regno n. 257 del 29 ottobre 1919 e n. 306 del 29 dicembre 1919).
- Medaglia della Vittoria, commemorativa della grande guerra per la civiltà (1918) [1920-2010]
- Classe unica, "coniata col bronzo nemico".
- Fu «(…) coniata col bronzo delle artiglierie nemiche (…) (art. 2); concessa ai militari, militarizzati e assimilati, che abbiano ottenuto il distintivo delle fatiche di guerra (…) o che abbiano, in ogni caso, prestato servizio per almeno quattro mesi in zona di giurisdizione delle armate stando a disposizione delle autorità mobilitate e collaborando direttamente con l'esercito operante (art. 6)»
- (regio decreto 16 dicembre 1920, n. 1918, che istituisce la medaglia della Vittoria commemorativa della grande guerra per la civiltà, in G. U. del Regno n. 21 del 26 gennaio 1921; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c. 1. [41]).
- Medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia 1848-1918 [1922-2010]
- Classe unica, "coniata col bronzo nemico".
- Concessa «a tutti i combattenti ai quali è stata o sarà concessa la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918 per il compimento dell'Unità d'Italia (…), acquistata a spese dei decorati interessati (art. 1); coniata nel bronzo nemico (…) (art. 2)»
- (regio decreto 19 gennaio 1922, n. 1229, Che estende a tutti i combattenti, ai quali è stata o sarà concessa la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-918, l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo dell'unità d'Italia, con R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294, in G. U. del Regno n. 217 del 14 settembre 1922; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c. 1 [41]).
Periodo tra le due guerre mondiali (1919-1939)
- Medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale 1935-1936 [1936-2011]
- ruoli combattenti
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa «ai militari, militarizzati ed assimilati che abbiano fatto parte delle Forzo armate dello Stato operanti e sopportato fatiche di guerra in Africa Orientale a datare dal 3 ottobre 1935, nonché ai civili inquadrati nelle centurie lavoratori o comunque a seguito di reparti operanti per lavori imposti da esigenze militari (art. 3, c. 1); sul nastro sarà sovrapposto un gladio romano (art. 2, c. 4)»
- (regio decreto 27 aprile 1936, n. 1150, Istituzione della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale, in G. U. del Regno n. 146, del 25 giugno 1936; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- ruoli non combattenti
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa «(...), sotto condizioni da determinarsi (...), anche a coloro i quali abbiano efficacemente contribuito alla preparazione e alla organizzazione politica e militare delle operazioni suddette. In questo caso il nastro sarà privo, però, del gladio romano»
- (regio decreto 27 aprile 1936, n. 1150, art. 3, c. 2).
- L'uso del gladio romano per i ruoli non combattenti fu abolito nel 1936 [60] e successivamente ripristinato nel 1937 [61] ed esteso anche ad alcune categorie di personale in servizio nelle Isole italiane dell'Egeo e in Libia, oltreché a quello militare in servizio in A.O.I., ed ad alcune categorie del personale civile.
- Le norme di concessione della medaglia furono meglio definite ed estese nel 1937 [61] e fu prevista, inoltre, l'apposizione per ogni anno di campagna o di permanenza in Africa Orientale, sul nastro della medaglia, di una fascetta d'argento con incise le indicazioni delle campagne o delle operazioni di grande polizia coloniale o dell'anno di permanenza (art. 8, vedi nota n. 54).
- Medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale 1935-1936 (Fronte Sud) (non ufficiale)
- ruoli combattenti
- ruoli non combattenti
- Classe unica, di bronzo.
- Medaglia commemorativa della campagna di Spagna (1936-1939) [1940-2011]
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa «ai componenti del Corpo di truppe volontarie, della Missione navale e dell'Aviazione legionaria in Spagna ed inoltre ai militarizzati od assimilati, nonché ai civili al seguito di reparti operanti ed ai volontari italiani arruolati nel «Tercio extranjero» (art. 8, c. 1.); (…) al personale della Regia marina ed al personale della Regia aeronautica che, per servizi connessi con la campagna di Spagna, sia stato imbarcato (...), in acque spagnole, su Regie navi o su navi noleggiate o comunque adibite ai trasporti per esigenze della campagna dì Spagna, o abbia compiuto almeno tre missioni in mare (…) o (…) di volo; (...) a coloro che (…) siano stati nominati o promossi per merito di guerra, decorati al valor militare, o feriti o insigniti della croce al merito di guerra; (…) ai marittimi imbarcati (...) in acque spagnole su navi mercantili (…); al personale delle linee aeree civili della rete di Spagna che abbia prestato servizio di linea (…) fra l'Italia e la Spagna (…) (art. 8)»
- (regio decreto 6 giugno 1940, n. 1244, Concessione e istituzione di distintivi di guerra a favore del personale partecipato campagna Spagna, in G. U. del Regno n. 216 del 14 settembre 1940; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Medaglia commemorativa della spedizione in Albania (1939) [1940-2011]
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa per «il personale del Corpo di spedizione, della Regia marina a bordo o a terra dislocato in Albania e della Regia aeronautica mobilitato per la speciale esigenza, nonché il personale della Marina mercantile, i militarizzati ed i civili al seguito delle truppe, che abbiano partecipato alla spedizione stessa nel periodo compreso fra il 7 ed il 16 aprile 1939»
- (regio decreto 7 marzo 1940, n. 683, art. 5, Concessione di alcune distinzioni onorifiche di guerra ai personali che hanno partecipato alla spedizione in Albania ed ai loro congiunti, in G. U. del Regno n. 152 del 1° luglio 1940; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia 1848-1922 [1940-2010]
- Classe unica, d'argento.
- «L'autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo dell'Unità d'Italia (…) è estesa anche a coloro che sono insigniti della medaglia commemorativa della spedizione di Fiume o della Marcia su Roma. Detta medaglia sarà acquistata a spese dei decorati interessati»
- (regio decreto 18 agosto 1940, n. 1375, art. 1, Estensione della concessione della medaglia dell'Unità d'Italia agli insigniti della medaglia commemorativa della spedizione di Fiume o della Marcia su Roma, in G. U. del Regno n. 240 del 12 ottobre 1940; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c. 1. [41]).
Seconda guerra mondiale (1940-1945)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 11 giugno 1940 al 8 settembre 1943:
- Distintivo della guerra in corso (1940-1943) [1941-1948]
- con una stelletta in metallo brunito per ogni anno di campagna:
- 4 anni di campagna
- 3 anni di campagna
- 2 anni di campagna
- 1 anno di campagna
- meno di 1 anno di campagna
- (circolare del Ministero della guerra 4 novembre 1941, n. 97100).
- Assorbito dalla successiva Medaglia commemorativa della guerra 1940–43.
- Non ufficiali
- Medaglia commemorativa della battaglia del fronte alpino occidentale (1940)
- Medaglia commemorativa dell'occupazione della Grecia (1940-1941)
- Croce commemorativa del Corpo di Spedizione Italiano in Russia (1941-1942)
- Medaglia commemorativa della campagna italo-tedesca in Africa (1943-1943)
- Repubblica italiana (1946 -)
- dal 17 novembre 1948 al 6 maggio 1959:
- Distintivo del periodo bellico 1940-1943 [1949 - attuale]
- con una stelletta in metallo brunito per ogni anno di campagna:
- 4 anni di campagna
- 3 anni di campagna
- 2 anni di campagna
- 1 anno di campagna
- meno di 1 anno di campagna.
- Concesso «ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato; agli appartenenti alla Guardia di finanza; al personale della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta; agli assimilati ed ai civili; che a datare dal 11 giugno 1940 e fino alle ore 20 dell'8 settembre 1943, siano caduti in guerra ovvero si siano trovati in [alcune] condizioni»
- (decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590, art. 4, Istituzione di un distintivo del periodo bellico 1940-43 e di un distintivo della guerra di liberazione, in G. U. serie generale n. 27 del 3 febbraio 1949).
- Assorbito dalla successiva medaglia istituita a complemento del nastrino.
- Medaglia commemorativa della guerra 1940–43 [6 maggio 1959 - attuale]
- dal 9 luglio 1959 - attuale:
- con sovrapposta una fascetta di bronzo sul nastro ed una stelletta di bronzo sul nastrino per ogni anno di campagna:
- 4 anni di campagna
- 3 anni di campagna
- 2 anni di campagna
- 1 anno di campagna
- meno di 1 anno di campagna.
- Classe unica, di bronzo.
- «La medaglia commemorativa del periodo bellico 1940-43 [corrisponde] (...) al distintivo del periodo bellico 1940-43 (...) (art. 1); (...) [è portata] dal personale militare, militarizzato, assimilato e civile che abbia ottenuto od ottenga l'autorizzazione a fregiarsi del corrispondente distintivo (art. 3».
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia: "1940", "1941", "1942", "1943" (art. 2, c. 2)
- (decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1959, n. 399, Medaglie commemorative del periodo bellico 1940-43 e della guerra di liberazione, in G. U. serie generale n. 148 del 24 giugno 1959, in vigore dal 9 luglio, vigente).
Guerra di liberazione (1943-1945)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 8 settembre 1943 al 25 aprile 1945:
- Distintivo della guerra in corso contro i tedeschi (1943-1945)
- con una stelletta in metallo brunito per ogni anno di campagna:
- 4 anni di campagna [non in uso]
- 3 anni di campagna
- 2 anni di campagna
- 1 anno di campagna
- meno di 1 anno di campagna
- (circolare del Ministero della guerra 21 aprile 1945, n. 182).
- Assorbito dalla successiva Medaglia commemorativa della guerra di liberazione (1943-1945), istituita a complemento del nastrino.
- Repubblica Italiana (1946 -)
- Medaglia commemorativa della guerra di liberazione (1943-1945) [6 maggio 1959 - attuale]
- dal 9 luglio 1959 - attuale:
- con sovrapposta una fascetta di bronzo sul nastro ed una stelletta di bronzo sul nastrino per ogni anno di campagna:
- 4 anni di campagna [non in uso]
- 3 anni di campagna
- 2 anni di campagna
- 1 anno di campagna
- meno di 1 anno di campagna.
- Classe unica, di bronzo.
- «La medaglia commemorativa della guerra di liberazione [corrisponde] (...) al distintivo della guerra di liberazione (...) (art. 1); (...) [è portata] dal personale militare, militarizzato, assimilato e civile che abbia ottenuto od ottenga l'autorizzazione a fregiarsi del corrispondente distintivo (art. 3)».
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia: "1943", "1944", "1945", "1946" [quest'ultima mai prodotta] (art. 2, c. 2)
- (decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1959, n. 399, Medaglie commemorative del periodo bellico 1940-43 e della guerra di liberazione, in G. U. serie generale n. 148 del 24 giugno 1959, in vigore dal 9 luglio, vigente).
Operazioni militari
- Medaglia commemorativa "per la libertà di navigazione" (1988 - 2017)
- Medaglia commemorativa per il personale della Marina Militare impegnato nel Golfo Persico (1987/1988) [1988-2017]
- Classe unica, dorata.
- (decreto del Ministro della difesa 23 agosto 1988; abrogo con decreto del Ministro della difesa 6 febbraio 2017).
- La medaglia è stata sostituita dalla successiva.
- Medaglia commemorativa per le operazioni antipirateria (6 febbraio 2017 - attuale)
- oltre 3 missioni
- 3 missioni
- 2 missioni
- 1 missione
- Classe unica, in metallo argentato.
- «È istituita la medaglia commemorativa, con nastrino e diploma, per il personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, impiegato in operazioni di antipirateria per la salvaguardia della libertà di navigazione, non svolte nei mari prospicienti la penisola italiana, imbarcato su unità navali nazionali od estere, ovvero assegnato presso sedi di "Comando e Controllo" o supporto logistico dell'operazione, dislocate fuori dal territorio nazionale, nell'area geografica in cui svolge l'operazione stessa (...) per un periodo non inferiore a 30 giorni complessivi (art. 1)», nel periodo compreso tra l’inizio delle operazioni (6 agosto 2005) e il termine delle operazioni. «Il riconoscimento è concesso una sola volta nella stessa area geografica e nello stesso momento storico, anche in caso di partecipazione a più operazioni. Coloro che hanno ottenuto più volte il riconoscimento, portano: a) una sola insegna, completa di tante fascette di bronzo quante sono le decorazioni ottenute; b) un solo nastrino completato rispettivamente da una o due stellette di bronzo o una stelletta d’argento se le decorazioni ottenute sono, rispettivamente, due, tre o più di tre (art. 1)»
- (decreto del Ministro della difesa 6 febbraio 2017).
- Fascette di bronzo autorizzate sul nastro della medaglia (determinazione del Capo di stato maggiore della difesa del 11 maggio 2017 [62]):
- OPERAZIONE MARE SICURO (6 agosto – 25 novembre 2005)
- OPERAZIONE MEDAL (1° febbraio – 10 maggio 2008)
- OPERAZIONE ALLIED PROVIDER (15 ottobre – 31 dicembre 2008)
- OPERAZIONE ALLIED PROTECTOR (24 marzo – 31 dicembre 2009)
- OPERAZIONE OCEAN SHIELD (17 agosto 2009 – 15 dicembre 2014)
- OPERAZIONE EUNAVFOR ATALANTA (7 marzo 2009 – in corso)
- OPERAZIONE NMP (Nuclei Militari di Protezione) (28 ottobre 2011 – 1° giugno 2015)
- OPERAZIONE ENDURING FREEDOM (7 ottobre 2001 – in corso)
- OPERAZIONE BMIS GIBUTI (1° dicembre 2012 – in corso).
- Croce commemorativa per le operazioni militari nell'area del Golfo Persico (24 agosto 1990 - 16 gennaio 1991 e 13 aprile 1991 - 2 agosto 1991) [1990 - attuale]
- Classe unica.
- Croce commemorativa per le operazioni militari nell'area del Golfo Persico (17 gennaio 1991 - 12 aprile 1991) [1991 - attuale]
- Classe unica
- (decreto interministeriale dei Ministri della difesa e della marina mercantile 5 novembre 1991).
- Croce commemorativa per le operazioni militari in Somalia (1992-1993) [1993 - attuale]
- Classe unica
- (decreto del Ministro della difesa 23 novembre 1993).
- Croce commemorativa "per la sicurezza" relativa alle operazioni militari multinazionali in Afghanistan per il personale del Ministero della Difesa (2003) [2003 - attuale]
- Classe unica, in metallo argentato.
- Sul nastro è apposta una fascetta metallica di color argento, raffigurante un serto d'olivo raccolto da un cartiglio sul quale è sinteticamente iscritta, in rilievo, la denominazione dell'operazione per la quale la croce è stata concessa
- (decreto del Ministro della difesa 15 gennaio 2003).
- Con decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2013, la concessione della croce è stata estesa al personale del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana [63].
- Croce commemorativa per il personale della Guardia di finanza che abbia concorso alle attività di mantenimento della sicurezza internazionale nell'ambito delle operazioni militari in Afghanistan (2007) [2007 - attuale]
- Classe unica, in metallo argentato.
- «Per le benemerenze acquisite dal personale della Guardia di finanza in relazione alle operazioni di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale nell'ambito delle operazioni militari in Afghanistan (...), è istituita la Croce commemorativa, con nastrino e diploma (art. 1). La decorazione (...) è attribuita al personale della Guardia di finanza che, a decorrere dal 1° novembre 2006 e fino al termine dell'operazione, abbia partecipato per un periodo continuativo di almeno quindici giorni alle attività di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale, equiparato per gli equipaggi di volo a 5 missioni o 70 ore di volo nella zona di operazioni. Al personale impiegato in tempi successivi nella stessa operazione è conferita una sola decorazione (...). La decorazione (...) è attribuita anche al personale che, in Patria, abbia curato le predisposizioni necessarie allo svolgimento delle missioni, ivi compreso il personale di altre Forze armate che presti servizio nella Guardia di finanza (art. 2). Il Comandante generale della Guardia di finanza definisce, con propria determinazione, l'iscrizione da apporre sulla fascetta d'argento (art. 4)»
- (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 ottobre 2007).
- Sul nastro è apposta una fascetta metallica di color argento sul quale è sinteticamente iscritta, in rilievo, la denominazione dell'operazione per la quale la croce è stata concessa.
Operazioni di pace
- Croce commemorativa per le missioni di pace UNIFIL, Sinai e Libano (4 novembre 1982 - 6 ottobre 1986)
- Nastrino del primo tipo (4 novembre 1982 - 12 maggio 1983)
- Classe unica, in metallo argentato
- (decreto del Ministro della difesa 4 novembre 1982, n. 776).
- Nastrino del secondo tipo (12 maggio 1983 - 6 ottobre 1986)
- Classe unica, in metallo argentato
- (decreto del Ministro della difesa 12 maggio 1983, n. 538).
- La croce recava sul recto la dicitura "Per la Pace" ed al verso la dicitura "UNIFIL" o "Sinai" o "Libano".
- Abolita dal decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle finanze 6 ottobre 1986, n. 1046 e sostituita dalla Croce commemorativa unificata per le missioni di pace all'estero.
- Croce commemorativa per il personale delle Forze Armate e della Guardia di Finanza in servizio per conto delle Nazioni Unite nelle zone d'intervento indicate dallo Stato Maggiore della Difesa (4 giugno 1984 - 6 ottobre 1986)
- oltre 3 missioni
- 3 missioni
- 2 missioni
- 1 missione
- Classe unica, in metallo argentato
- (decreto interministeriale dei Ministri difesa e delle finanze 4 giugno 1984).
- La concessione è stata successivamente estesa anche al Corpo Militare Volontario e al Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana (decreto del Ministro della difesa 22 maggio 1985, n. 412).
- Abolita dal decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle finanze 6 ottobre 1986, n. 1046 e sostituita dalla Croce commemorativa unificata per le missioni di pace all'estero.
- Croce commemorativa per la missione di pace e sicurezza nel Mar Rosso (20 maggio 1985 - 6 ottobre 1986)
- Croce commemorativa per la missione di pace e sicurezza nel Mar Rosso
- Classe unica, in metallo argentato
- (decreto del Ministro della difesa 20 maggio 1985, n. 411).
- La croce recava sul recto la dicitura "Per la Pace" ed al verso la dicitura "Mar Rosso".
- Abolita dal decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle finanze 6 ottobre 1986, n. 1046 e sostituita dalla Croce commemorativa unificata per le missioni di pace all'estero.
- Croce commemorativa unificata per le missioni di pace all'estero (6 ottobre 1986 - attuale)
- oltre 3 missioni
- 3 missioni
- 2 missioni
- 1 missione
- Classe unica, in metallo argentato
- (decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle finanze 6 ottobre 1986, n. 1046).
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia (le date si riferiscono all'anno della missione):
- MEDIO ORIENTE (1958-)
- AIRONE (1991)
- JUGOSLAVIA (1991-)
- SAHARA (1991-)
- CAMBOGIA (1992-1993)
- MOZAMBICO (1993-1994)
- DANUBIO (1993-)
- HEBRON (1994-)
- MINURGA (1994-1997)
- BOSNIA (1995-2004; 2004-)
- KOSOVO (1999-)
- TIMOR-EST (1999-2000)
- ETIOPIA-ERITREA (2000-2005)
- SUDAN (2005)
- AIRONE
- CIPRO
- CONGO
- COREA
- ISRAELE
- LAOS
- LIBANO
- MAR ROSSO
- PALESTINA
- PAKISTAN
- SINAI
- SOMALIA
- UNIFIL
- YEMEN
- Ha sostituito tutte le precedenti medaglie per operazioni di pace.
Croce commemorativa per le operazioni di cooperazione internazionale (20 giugno 2017 - attuale)
- oltre 3 missioni
- 3 missioni
- 2 missioni
- 1 missione
- Classe unica, in metallo argentato.
- Concessa al «(...) per le benemerenze acquistate dal personale militare e civile del Ministero della Difesa, del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, nonché da selezionato personale straniero, benemerito dello Stato italiano, che abbia partecipato a operazioni internazionali di cooperazione con autorità governative locali al di fuori del territorio nazionale, in Paesi che sono stati interessati da conflitti, disordini socio-politici, ovvero sia stato assegnato presso sedi di “Comando e Controllo” o supporto logistico dell’operazione dislocate fuori dal territorio nazionale, nell'area geografica in cui svolge l'operazione stessa (...)(art. 1), (...) per un periodo continuativo non inferiore a 45 giorni (...). La decorazione è concessa una sola volta, per l'impiego nella stessa area geografica, al raggiungimento dei limiti di tempo o del numero di missioni di volo previste (...). Al nastro a cui è appesa la decorazione è sovrapposta una fascetta di bronzo che riporta la denominazione dell'area geografica o della nazione in cui ha avuto luogo l'intervento (art. 3). ll personale che, avendo partecipato a più forze o missioni, ha ottenuto più volte il riconoscimento, porta: a) una sola insegna completata di tante fascette di bronzo quante sono i riconoscimenti ottenuti; b) un solo nastrino, completato rispettivamente da una o due stellette di bronzo o una stelletta d’argento se i riconoscimenti ottenuti sono, rispettivamente, due, tre o più di tre (art. 4)»
- (decreto del Ministro della difesa 20 giugno 2017).
- Fascette di bronzo autorizzate sul nastro della medaglia (determinazione del Capo di stato maggiore della difesa del 3 aprile 2018):
- EUBAM (Libia, 9 gennaio 2013 - in corso)
- IPPOCRATE (Libia, 11 agosto 2016 - 31 dicembre 2017)
- Missione Militare Italiana in Libia (Libia, 6 settembre 2013 - 31 dicembre 2013)
- Nucleo di collegamento presso il Ministero della Difesa Libico (Libia 3 settembre 2016 – in corso)
- NAURAS (Libia, 2 agosto 2017 – 31 dicembre 2017)
- EUTM – SOMALIA (Somalia, 25 gennaio 2010 – in corso)
- MIADIT – SOMALIA (Somalia 12 gennaio 2013 – in corso)
- RESTORE HOPE (Somalia, 4 maggio 1993 – 21 marzo 1994)
- EUTM - MALI (Mali, 11 gennaio 2013 – in corso)
- EUCAP SAHEL MALI (Mali, 15 gennaio 2015 – in corso)
- MINUSMA (Mali, 1° luglio 2013 – in corso)
- EUCAP SAHEL NIGER (Niger, 16 luglio 2012 – in corso)
- UNOCA (Afghanistan, 30 marzo 1989 – 14 ottobre 1990)
- RESOLUTE SUPPORT MISSION (Afghanistan, 1° gennaio 2015 – in corso)
- EUPOL (Afghanistan, 1° gennaio 2015 – 31 maggio 2015)
- EUNAVFOR SOPHIA (Mediterraneo, 20 aprile 2015 – in corso)
- EUCAP NESTOR (Somalia/Kenya, 16 luglio 2012 – in corso)
- EUPOL RD CONGO (Congo, 1° luglio 2007 – 1° marzo 2012)
- EUMM GEORGIA (Georgia, 15 settembre 2008 – in corso)
- MIADIT - PALESTINA (Palestina, 19 marzo 2014 – in corso)
- Missione Militare Bilaterale italiana in Libano (Libano, 31 ottobre 2014 – in corso)
- INHERENT RESOLVE/PRIMA PARTHICA/CENTURIA (Iraq, 28 agosto 2014 – in corso)
- NATO Training And Capacity Building IRAQ (Iraq, 15 gennaio 2017 – in corso)
- EULEX (Kosovo, 9 dicembre 2008 – in corso)
- MINUSTAH HAITI (Haiti, 12 gennaio 2010 – 15 ottobre 2017)
- MIASIT LIBIA (Libia, 1° gennaio 2018 – in corso)
Medaglia d'onore interforze dello Stato Maggiore della Difesa (12 novembre 1992 - attuale)
- Medaglia d'onore interforze dello Stato Maggiore della Difesa (12 novembre 1992 - attuale)
- Classe unica, in metallo dorato.
- «(...) conferita “ad honorem” dal Capo di Stato Maggiore della Difesa al personale militare e civile, nazionale o straniero di ogni ordine e grado che con intelligenza, lodevole iniziativa, perizia senso di responsabilità e coraggio o con grave manifesto rischio personale o con atti eccezionali, abbia contribuito alla riuscita di un’operazione o di un’attività di carattere militare di singolare importanza e di notevole utilità accrescendo il prestigio dell’Istituzione militare».
- Presso lo Stato Maggiore della Difesa è istituito un'apposito Albo d’Onore degli insigniti
- (decreto del Ministro della difesa 12 novembre 1992).
Medaglie commemorative delle Grandi Unità in guerra (non ufficiali)
Prima guerra mondiale (1915-1918)
- Medaglia commemorativa della 1ª Armata
- Croce commemorativa della 1ª Armata
- Croce commemorativa della 2ª Armata
- Croce commemorativa della 3ª Armata
- Medaglia commemorativa della 4ª Armata
- Croce commemorativa della 4ª Armata
- Croce commemorativa della 6ª Armata (Armata degli Altipiani)
- Croce commemorativa della 7ª Armata
- Croce commemorativa della 8ª, 9ª e 10ª Armata
- Croce commemorativa del II Corpo d'Armata
- Croce commemorativa del VI Corpo d'Armata (Croce di Gorizia)[64]
- Croce commemorativa del Corpo di spedizione dell'oriente balcanico
Guerra d'Etiopia (1935-1936)
- Croce commemorativa del I Corpo d'armata
- Croce commemorativa del II Corpo d'armata
- Croce commemorativa del III Corpo d'armata
- Croce commemorativa del IV Corpo d'armata
- Croce commemorativa del Corpo d'armata eritreo
- Medaglia commemorativa della 19ª Divisione Gavinana
- Medaglia commemorativa della 24ª Divisione Gran Sasso
- Croce commemorativa della 65ª Divisione Granatieri di Savoia
- Medaglia commemorativa della 2ª Divisione CC.NN. "XXVIII Ottobre"
Guerra di Spagna (1936-1939)
Seconda guerra mondiale (1940-1945)
- Croce commemorativa del Gruppo Armate Ovest
- Croce commemorativa della 1ª Armata
- Medaglia commemorativa della 2ª Armata
- Croce commemorativa dell'8ª Armata - Armata Italiana in Russia ARMIR
- Medaglia commemorativa della 9ª Armata, due classi: d'argento e di bronzo
- Croce commemorativa dell'11ª Armata
- Croce commemorativa per il IV Corpo d'armata sul fronte greco-albanese
- Croce commemorativa del Corpo di Spedizione Italiano in Russia CSIR
- Medaglia commemorativa della 132ª Divisione Corazzata Ariete
- Medaglia commemorativa della I Brigata coloniale "Elefante"
Medaglie specifiche dell'era fascista (1922-1945)
Medaglie e croci commemorative
- Medaglia commemorativa della spedizione di Fiume
- Coniatura non ufficiale della Reggenza del Carnaro (1919), con il nome di Medaglia commemorativa della Marcia di Ronchi, successivamente autorizzata per gli ufficiali della Milizia volontaria sicurezza nazionale
- (regio decreto 31 gennaio 1926, n. 273, art 8, Uso delle decorazioni per il personale militare, in G. U. del Regno n. 49 del 1 marzo 1926; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c. 1 [41])
- e i membri delle Forze Armate
- (regio decreto 15 luglio 1938, n. 1179, art. 1, n. 26, Modificazioni alle norme che regolano l'uso delle decorazioni da parte dei militari delle Forze armate dello Stato, in G. U. del Regno n. 179, del 8 agosto 1938; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Sono noti otto esemplari conferiti in oro.
- Medaglia per le campagne fasciste 1919-1922 (non ufficiale)
- Classe unica.
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia: "1919, "1920", "1921", "1922".
- Medaglia per le campagne nazionaliste 1920-1923 (non ufficiale)
- Classe unica.
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia: "1920", "1921", "1922", "1923".
- Medaglia commemorativa della Marcia su Roma (28 ottobre 1922)
- Classi d'oro (4 conferimenti noti), d'argento (19 conferimenti noti), di bronzo.
- Conferita ai membri del Partito nazionale fascista che avevano partecipato anche non direttamente alla Marcia su Roma tra il 27 ottobre ed il 1º novembre 1922.
- Coniatura non ufficiale (ottobre 1923), concessioni fino al 1940.
- Con Foglio d'Ordini della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale del 31 dicembre 1923, n. 99 fu prescritto l'uso del solo nastrino agli appartenenti alla Milizia, poi esteso anche alla medaglia per gli ufficiali con regio decreto 31 gennaio 1926, n. 273, art. 8.
- Il successivo regio decreto 1º novembre 1928, n. 2485, art. 1, c. 2, Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato, in G. U. del Regno n. 272 del 22 novembre 1928, abrogato dal regio decreto 14 agosto 1936, n. 1851, stabilì la concessione a fregiarsi della medaglia per gli appartenenti alle Forze Armate che alla data del 28 ottobre 1922 non prestavano servizio effettivo nelle Forze Armate dello Stato.
- Tale concessione fu poi estesa a tutti gli appartenenti alle Forze Armate (regio decreto 15 luglio 1938, n. 1179, art. 1, n. 26).
- Croce commemorativa della Marcia su Roma (28 ottobre 1922) (non ufficiale)
- Classi in bronzo argentato, di bronzo.
- Croce commemorativa messa in vendita da un "Comitato promotore" di Genova, i cui proventi erano destinati alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per aiutare le famiglie più bisognose dei caduti per la causa del fascismo. La croce in bronzo era destinata alla truppa e il modello in bronzo argentato per gli ufficiali. Se ne conoscono anche versioni in argento (coniate su ordinazione).
Medaglie di benemerenza per funzionari e dirigenti delle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista
- Istituite per premiare il personale ispettivo, direttivo, insegnante e sanitario dell'organizzazione. Le medaglie erano conferite nelle tre classi d'oro (10 anni di servizio), d'argento (5 anni di servizio) e di bronzo (3 anni di servizio).
- Opera nazionale Balilla per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù (od Opera nazionale Balilla, in acronimo ONB, 3 aprile 1926 - 4 giugno 1939)
- Medaglia di benemerenza dell'Opera nazionale Balilla
- dal 10 marzo 1928 al 4 giugno 1939:
- Medaglia di benemerenza
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- «L'Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera»
- (legge 3 aprile 1926, n. 2247, art. 11, c. 7 [previsione delle benemerenze], Istituzione dell'Opera nazionale «Balilla» per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù, in G. U. del Regno n. 7 del 11 gennaio 1927, in vigore dal 12 marzo; abrogato dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2, c.1[55]).
- «A coloro che, appartenendo al personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, svolgano, con particolare efficacia, proficua attività a favore dell'Opera nazionale «Balilla» e dell'Opera nazionale del «Dopolavoro» possono essere conferiti diplomi di benemerenza. Secondo che tale attività sia svolta ininterrottamente per dieci, cinque o tre anni, il diploma è di prima, seconda o terza classe» (art. 1, [istituzione delle benemerenze]). A coloro, cui sono conferiti i diplomi (...), è data facoltà di fregiarsi di una medaglia rispettivamente d'oro, d'argento o di bronzo (...) portate sul petto, a sinistra, appese ad un nastro nero. Quest'ultimo (...) ha nel centro una striscia verticale tricolore (...) (art. 2)»
- (regio decreto 19 gennaio 1928, n. 201, Istituzione di diplomi di benemerenza da conferirsi al personale direttivo e insegnante di scuole e istituti di ogni ordine e grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che svolga proficua attività a favore dell'Opera nazionale «Balilla» e dell'Opera nazionale del «Dopolavoro», in G. U. del Regno n. 46 del 24 febbraio 1928, in vigore dal 10 marzo; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c.1 [41]).
- La benemerenza fu poi estesa anche al personale sanitario meritevole.
- «I diplomi e le corrispondenti medaglie ai benemeriti dell'Opera nazionale Balilla (…), possono essere conferiti anche ai sanitari che svolgano, con particolare efficacia, proficua attività a favore di quell'Opera nazionale. Secondo che tale attività sia svolta ininterrottamente per dieci, cinque o tre anni, il diploma è di prima, seconda o terza classe»
- (regio decreto 14 novembre 1929, n. 2194, art. 1, Conferimento di distinzioni onorifiche ai sanitari benemeriti dell'Opera nazionale Balilla, in G. U. del Regno n. 11 del 15 gennaio 1930, in vigore dal 30 gennaio; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c.1 [41]).
- Croci al merito dell'Opera nazionale Balilla
- dal 28 marzo al 27 ottobre 1933:
- Croce al merito per Avanguardisti e Giovani Italiane
- Classe unica.
- Croce al merito per Balilla e Piccole Italiane
- Classe unica
- (delibera presidenziale dell'Opera nazionale Balilla 28 marzo 1933).
Organizzazione fascista delle «Piccole e Giovani italiane»
- dal 27 novembre 1928 al 4 giugno 1939:
- Medaglia alle benemerite delle Piccole e Giovani Italiane
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- «A coloro che, appartenendo al personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, svolgano, con particolare efficacia, proficua attività a favore delle organizzazioni fasciste «Piccole e Giovani italiane», possono essere conferiti diplomi di benemerenza (…) (art. 1). Coloro, ai quali sono conferiti i diplomi (...), hanno facoltà di fregiarsi di una medaglia rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo (art. 2)»
- (regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2379, Istituzione di diplomi di benemerenza da conferire al personale direttivo ed insegnante di scuole ed istituti, che svolga proficua attività a favore delle organizzazioni fasciste «Piccole e Giovani italiane», in G. U. del Regno n. 263 del 12 novembre 1928, in vigore dal 27 novembre; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c.1 [41]).
Gioventù italiana del littorio (27 ottobre 1937 - 1° giugno 1944)
- dal 4 giugno 1939 de facto al 25 luglio 1943 (de jure al 1° giugno 1944):
- Medaglia di benemerenza della Gioventù italiana del Littorio
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- «La Gioventù italiana del Littorio assegna diplomi di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano presentato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini della Gioventù italiana del Littorio»
- (regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, art. 9, c. 10 [istituzione delle benemerenze], Istituzione della Gioventù italiana del Littorio, in G. U. del Regno n. 262 del 12 novembre 1937, in vigore dal giorno stesso;
- convertito dalla legge 23 dicembre 1937, n. 2566, Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, riguardante l'istituzione della Gioventù Italiana del Littorio, in G. U. del Regno n. 28 febbraio 1938, n. 48, in vigore dal giorno stesso; entrambe le norme abrogate dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2, c. 1[55]);
- «A coloro che, appartenendo al personale ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, comprese le scuole rurali e l'Ente nazionale dell'insegnamento medio, svolgano, con particolare efficacia la loro attività a favore della Gioventù italiana del Littorio o dell'Opera nazionale del Dopolavoro, possono essere conferiti diplomi di benemerenza. Secondo che tale attività sia svolta ininterrottamente per dieci, cinque o tre anni, il diploma è di prima, seconda o terza classe (art. 1). I diplomi e le corrispondenti medaglie (…) possono essere conferiti anche ai sanitari che svolgano una proficua attività a favore della Gioventù italiana del Littorio (art. 2). A coloro cui sono conferiti i diplomi suddetti è data la facoltà di fregiarsi di una medaglia, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo. La medaglia d'oro viene sostituita con altra simile di metallo dorato. Tali medaglie (…) sono portate sul petto, a sinistra, appese ad un nastro di colore amaranto [con al] centro una striscia verticale tricolore (…) (art. 3)»
- (regio decreto 8 aprile 1939, n. 704, Norme per il conferimento di diplomi di benemerenza per proficua attività spiegata a favore della «Gioventù italiana del Littorio» e dell'«Opera nazionale Dopolavoro», in G. U. del Regno n. 118 del 20 maggio 1939, in vigore dal 4 giugno; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c.1 [41]).
- La GIL fu ridenominata Gioventù Italiana nel 1944 (decreto del Capo del Governo, 6 maggio 1944, nella premessa, in G. U. del Regno, serie speciale, n. 28 del 17 maggio 1944, in vigore dal 1° giugno, vigente), a sua volta soppressa nel 1976 (legge 18 novembre 1975, n. 764, Soppressione dell'ente "Gioventù italiana", in G. U. n. 13 del 16 gennaio 1976, in vigore dal giorno successivo).
- Croce al merito della Gioventù italiana del Littorio [senza fonte]
- dal 27 ottobre 1933 de facto al 25 luglio 1943 (de jure al 1° giugno 1944):
- Croce al merito per Giovani Fascisti e Giovani Fasciste
- Classe unica.
- Croce al merito per Avanguardisti
- Classe unica.
- Croce al merito per Giovani Italiane
- Classe unica.
- Croce al merito per Balilla
- Classe unica.
- Croce al merito per Piccole Italiane
- Classe unica.
- Repubblica sociale italiana (1943-1945)
- Medaglie di benemerenza per gli iscritti alle organizzazioni giovanili del Partito fascista repubblicano (in acronimo PFR)
- dal 23 gennaio 1944 al 28 aprile 1945:
- Croce al merito dell'Opera Balilla per Balilla
- Classe unica
- Croce al merito dell'Opera Balilla per Piccole Italiane
- Classe unica.
- (decreto legislativo della Repubblica sociale italiana 23 gennaio 1944, n. 38).
Opera nazionale del dopolavoro (1° maggio 1925 - 14 settembre 1945)
- Medaglia di benemerenza
- dal 10 marzo 1928 al 4 giugno 1939:
- Medaglia di benemerenza (modello 1928-1938)
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- «A coloro che, appartenendo al personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, svolgano, con particolare efficacia, proficua attività a favore dell'Opera nazionale «Balilla» e dell'Opera nazionale del «Dopolavoro» possono essere conferiti diplomi di benemerenza. Secondo che tale attività sia svolta ininterrottamente per dieci, cinque o tre anni, il diploma è di prima, seconda o terza classe» (art. 1, [istituzione delle benemerenze]). A coloro, cui sono conferiti i diplomi (...), è data facoltà di fregiarsi di una medaglia rispettivamente d'oro, d'argento o di bronzo (...) portate sul petto, a sinistra, appese ad un nastro nero. Quest'ultimo (...) ha un filetto tricolore, in ciascun lato (...) (art. 2)»
- (regio decreto 19 gennaio 1928, n. 201, Istituzione di diplomi di benemerenza da conferirsi al personale direttivo e insegnante di scuole e istituti di ogni ordine e grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che svolga proficua attività a favore dell'Opera nazionale «Balilla» e dell'Opera nazionale del «Dopolavoro», in G. U. del Regno n. 46 del 24 febbraio 1928; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c.1 [41]);
- dal 4 giugno 1939 de facto al 8 settembre 1943 (de jure al 14 ottobre 1945):
- Medaglia di benemerenza (modello 1938-1945) [nota: il nastrino era amaranto!]
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- «A coloro che, appartenendo al personale ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, comprese le scuole rurali e l'Ente nazionale dell'insegnamento medio, svolgano, con particolare efficacia la loro attività a favore della Gioventù italiana del Littorio o dell'Opera nazionale del Dopolavoro, possono essere conferiti diplomi di benemerenza. Secondo che tale attività sia svolta ininterrottamente per dieci, cinque o tre anni, il diploma è di prima, seconda o terza classe (art. 1). I diplomi e le corrispondenti medaglie (…) possono essere conferiti anche ai sanitari che svolgano una proficua attività a favore della Gioventù italiana del Littorio (art. 2). A coloro cui sono conferiti i diplomi suddetti è data la facoltà di fregiarsi di una medaglia, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo. La medaglia d'oro viene sostituita con altra simile di metallo dorato. Tali medaglie (…) sono portate sul petto, a sinistra, appese ad un nastro di colore amaranto [con] un filetto tricolore, in ciascun lato (…) (art. 3)»
- (regio decreto 8 aprile 1939, n. 704, Norme per il conferimento di diplomi di benemerenza per proficua attività spiegata a favore della «Gioventù italiana del Littorio» e dell'«Opera nazionale Dopolavoro», in G. U. del Regno n. 118 del 20 maggio 1939, in vigore dal 4 giugno; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c.1 [41]).
Medaglia d'onore per le madri di famiglie numerose (22 maggio 1939 - de facto fino al 8 settembre 1943; de jure abrogata il 21 febbraio 2009)
- dal 21 luglio 1939 de facto al 8 settembre 1943:
- Medaglia d'onore per le madri di famiglie numerose
- Classe unica, di bronzo.
- «È istituita una «medaglia d'onore» a favore delle madri di famiglie numerose. S'intendono per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi. I figli caduti in guerra o per la causa nazionale si considerano viventi (...) (art. 1). Sul nastro è applicato, per ciascun figlio, un fregio di metallo bianco a forma di fiocco, della larghezza di 12 millimetri. Qualora il numero dei figli sia superiore a dieci; il nastro sarà portato a forma, di «V» (art. 2, c. 4)»
- (regio decreto 22 maggio 1939, n. 917, Istituzione di una «medaglia d'onore» per le madri di famiglie numerose, in G. U. del Regno n. 156 del 6 luglio 1939, in vigore dal 21 luglio; abrogato dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2., c.1 [55]).
Distintivo di benemerenza per le dirigenti delle organizzazioni femminili del Partito nazionale fascista e della Croce Rossa Italiana (1942)
dal 1942 de facto al 25 luglio 1943:
- Distintivo di benemerenza per le dirigenti delle organizzazioni femminili del Partito nazionale fascista e della Croce Rossa Italiana
- Classe unica.
Medaglie pubbliche di benemerenza
Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (in acronimo ONMI, 8 maggio 1925 - 15 gennaio 1976)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 8 maggio 1926 de facto al 8 settembre 1943 (de jure al 2 giugno 1946):
- Medaglia di benemerenza
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- File:NonFaleristica.png Diploma di benemerenza
- Gradi I e II.
- «L'Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che, in altro modo, abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera»
- (legge 10 dicembre 1925, n. 2277, art. 3, c. 7, Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia, in G.U. del Regno n. 4 del 7 gennaio 1926, in vigore dal 8 maggio [abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c. 1 [41]]; modificato dalla legge 13 aprile 1933, n. 298, art. 3, c. 9, Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in G.U. del Regno n. 97 del 26 aprile 1933, in vigore dal 11 maggio; abrogato dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2, c. 1[55]).
- «Le medaglie di benemerenza (...), sono, secondo il grado di merito, d'oro, di argento o di bronzo (...) (art. 76). I diplomi di benemerenza (...), sono di due gradi e vengono concessi dalla Giunta esecutiva alle persone e agli enti che, pur non essendo ritenuti meritevoli di una medaglia, siano tuttavia riconosciuti benemeriti (...) (art. 77)»
- del Regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia
- (regio decreto 15 aprile 1926, n. 718, Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, in G.U. del Regno n. 104 del 5 maggio 1926, in vigore dal 20 maggio, vigente).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 15 gennaio 1976:
- Medaglia di benemerenza
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- File:NonFaleristica.png Diploma di benemerenza
- Gradi I e II
- (regio decreto 15 aprile 1926, n. 718).
- L'ONMI fu soppresso il 15 gennaio 1976
- (legge 23 dicembre 1975, n. 698, Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in G.U. n. 343 del 31 dicembre 1975, in vigore dal 15 gennaio 1976).
Distinzione al merito rurale (17 novembre 1932 - 16 dicembre 2010)
- dal 27 gennaio 1933 de facto al 8 settembre 1943 (de jure al 2 giugno 1946):
- Stella d'oro al merito rurale
- Stella d'argento al merito rurale
- Stella di bronzo al merito rurale
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «Al merito rurale».
- «La distinzione onorifica «Al merito rurale» può essere accordata a tutti coloro che, essendo proprietari o affittuari, enfitenti, mezzadri, coloni, direttori di azienda, abbiano prestato effettiva attività nella conduzione o direzione di aziende agricole o forestali, compiendo opere notevoli di miglioramento nel regime fondistico o nell'ordinamento aziendale o nella tecnica delle colture e industrie agricole o forestali, con prestazioni personali e con notevoli sacrifici finanziari, che costituiscano manifestazione esemplare e contributo efficace al progresso dell’agricoltura. La distinzione onorifica può essere accordata anche a mezzadri e coloni, quando essi, con lavoro tenace ed esemplare, abbiano contribuito al progresso agricolo»
- (regio decreto 17 novembre 1932, n. 1715, art. 3, Istituzione di una «Distinzione onorifica al merito rurale», in G. U. del Regno n. 9 del 12 gennaio 1933; abrogata con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]; decreto del Capo del Governo 31 gennaio 1933, Norme concernenti il conferimento della «Distinzione onorifica al merito rurale», in G. U. del Regno d'Italia n. 36 del 13 febbraio 1933).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 16 dicembre 2010:
- Stella d'oro al merito rurale
- Stella d'argento al merito rurale
- Stella di bronzo al merito rurale
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «Al merito rurale»
- (regio decreto 17 novembre 1932, n. 1715; abrogata con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
Benemeriti della salute pubblica (13 settembre 1854 - attuale)
- Regno di Sardegna (1720-1861)
- dal 13 settembre 1854 al 17 marzo 1861:
- Medaglia ai benemeriti della salute pubblica
- Classe unica, d'argento dorato o d'argento.
- Concessa per «premiare le persone che si resero in modo eminente benemerite nella recente invasione di colera»
- (regio decreto 13 settembre 1854).
- Le medaglie furono rese successivamente portative, dopo la proclamazione d'Italia, con un nastro identico a quello previsto per la medaglia successiva
- (regio decreto 3 maggio 1868, n. 4394).
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 12 settembre 1867 al 2 giugno 1946 (de facto fino al 5 luglio 1952):
- Medaglia d'oro ai benemeriti della salute pubblica
- Medaglia d'argento ai benemeriti della salute pubblica
- Medaglia di bronzo ai benemeriti della salute pubblica
- File:NonFaleristica.png Attestazioni di benemerenza della salute pubblica [dal 11 dicembre 1884])
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo, attestazione di benemerenza.
- Leggenda: «Ai benemeriti della salute pubblica».
- Concesse alle persone «che si rend[o]no in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso sia prodigando personalmente cure ed assistenze agli infermi, sia provvedendo ai servigi igienici ed amministrativi, ovvero ai bisogni materiali o morali delle popolazioni travagliate dal morbo e massimamente quando non ne correva loro per ragione d'ufficio o di professione un obbligo assoluto e speciale (art. 1). Secondo i gradi di merito la medaglia sarà d'oro, d'argento o di bronzo (...) (art. 2). La medaglia (...) si porterà alla parte sinistra del petto appesa ad un nastro di color celestro orlato di nero (...) (art. 3)»
- (regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, Per la coniazione di una medaglia destinata a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso, in G. U. del Regno n. 235 del 28 agosto 1867, in vigore dal 12 settembre, vigente).
- Le attestazioni di benemerenza della salute pubblica conferite «a favore di quelle persone, i cui titoli non siano tali da potere ottenere la medaglia» furono istituite nel 1884
- (regio decreto 11 novembre 1884, n. 2773, Che istituisce una Commissione centrale con incarico di dar parere sulle proposte delle Commissioni circondariali per la concessione delle medaglie ai benemeriti della pubblica salute durante l'invasione colerica nel 1884, in G. U. del Regno n. 294 del 27 novembre 1884, in vigore dal 11 dicembre; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]),
- e confermate nel 1886:
- «alle ricompense stabilite col detto Reale decreto del 28 agosto 1867 è aggiunta la «attestazione di benemerenza»
- (regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706, art. unico, Col quale si aggiunge l'attestazione di benemerenza alle ricompense stabilite dal R. decreto 28 agosto 1867, in G. U. del Regno n. 58 del 11 marzo 1886, in vigore dal 26 marzo, vigente).
- Il conferimento è stato successivamente esteso:
- «(...) alle persone che si siano rese in modo eminente benemerite con cospicue elargizioni a favore di istituzioni che interessano la igiene e sanità pubblica»
- (decreto luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1711, art. unico, Riguardante il conferimento delle ricompense ai benemeriti della salute pubblica, in G. U. del Regno n. 302 del 11 dicembre 1915, in vigore dal 26 dicembre, vigente), e, infine:
- «(...) alle persone che si siano rese, in modo eminente, benemerite della pubblica salute per l'assistenza sanitaria ai militari feriti od ammalati»
- (decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 624, Concernente disposizioni per il conferimento delle ricompense istituite con i RR. decreti 28 agosto 1867, n. 3872, e 25 febbraio 1886, n. 3706, ai benemeriti della salute pubblica per l'assistenza sanitaria ai militari feriti ed ammalati, in G. U. del Regno n. 126 del 29 maggio 1916, in vigore dal 13 giugno, vigente).
- Medaglia ai benemeriti della salute pubblica [concessioni fino al 1854, rese portative dal 1868]
- dal 24 giugno 1868 al 2 giugno 1946 (de facto fino alla scomparsa dell'ultimo insignito in vita; abrogata nel 2010):
- Medaglia ai benemeriti della salute pubblica [concessioni fino al 1854, rese portative dal 1868]
- Classe unica, di bronzo.
- «Sono dichiarate portabili le medaglie state da Noi [Vittorio Emanuele II] assegnate ai benemeriti della salute pubblica per effetto del nostro decreto del 13 settembre 1854 (art. 1). La medaglia si porterà dalla parte sinistra del petto, appesa ad un nastro di celestro bordato di nero (...) (art. 2)»
- (regio decreto 3 maggio 1868, n. 4394, Col quale sono dichiarate portabili le medaglie state assegnate ai benemeriti della salute pubblica per effetto del R. Decreto 13 settembre 1854, in G. U. del Regno n. 156 del 9 giugno 1868, in vigore dal 24 giugno; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c.1 [41]).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 5 luglio 1952:
- in uso le decorazioni regie precedenti:
- «Le medaglie e l'attestazione di "benemerenza" (...) sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di una Commissione centrale permanente incaricata di esaminare il merito delle azioni da premiare. Con la stessa procedura sono conferite le medaglie e l'attestazione al merito della sanità pubblica (art. 1)»
- (decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, Conferimento di ricompense ai benemeriti dell'igiene e della salute pubblica, in G. U. n. 272 del 29 novembre 1946, in vigore dal giorno successivo);
- dal 5 luglio 1952 - attuale:
- Medaglia d'oro ai benemeriti della salute pubblica
- Medaglia d'argento ai benemeriti della salute pubblica
- Medaglia di bronzo ai benemeriti della salute pubblica
- File:NonFaleristica.png Attestazione di benemerenza della salute pubblica
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo, attestazione di benemerenza.
- Leggenda: «Ai benemeriti della salute pubblica».
- «La medaglia ai benemeriti della salute pubblica (...) è coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo (...)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637, art. 1, Nuove caratteristiche delle medaglie ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica e modificazione della Commissione consultiva per il loro conferimento, in G. U. n. 141 del 20 giugno 1952, in vigore dal 5 luglio, vigente).
Merito della sanità pubblica (7 luglio 1918 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 18 luglio 1918 al 2 giugno 1946 (de facto fino al 5 luglio 1952):
- Medaglia d'oro al merito della sanità pubblica
- Medaglia d'argento al merito della sanità pubblica
- Medaglia di bronzo al merito della sanità pubblica
- Onorificenza non faleristica Attestazione al merito della sanità pubblica [dal 26 gennaio 1930]
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo, attestazione.
- Leggenda: «Al merito della sanità pubblica».
- «Sarà coniata una medaglia destinata a premiare le persone, i corpi, gli uffici che abbiano resi, con cospicue elargizioni o con prestazioni, segnalati servigi nel campo delle opere che interessano la igiene e la sanità pubblica (...) (art. 1). La medaglia (...) [si] porterà alla parte sinistra del petto, appesa ad un nastro in seta, (...) a undici righe verticali di uguale larghezza alternate di colore cilestro e nero. A seconda dei gradi di merito sarà d'oro, d'argento e di bronzo (art. 2)»
- (decreto legge luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, Che istituisce una medaglia al merito della sanità pubblica, in G. U. del Regno n. 183 del 3 agosto 1918, in vigore dal 18 agosto, vigente; con rettifica per errata corrige con Comunicato relativo al decreto Luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1918, n. 183, in G. U. del Regno n. 200 del 24 agosto 1918);
- «Alle «ricompense» al merito della sanità pubblica (...) è aggiunta l'«attestazione al merito della sanità pubblica»
- (regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193, art. 2, Modifiche alla composizione della Commissione centrale permanente per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica e istituzione dell’«attestazione al merito della sanità pubblica», in G. U. del Regno n. 8 del 11 gennaio 1930, in vigore dal 26 gennaio 1930, vigente).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 5 luglio 1952:
- in uso le decorazioni regie precedenti:
- «Le medaglie e l'attestazione di "benemerenza" (...) sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di una Commissione centrale permanente incaricata di esaminare il merito delle azioni da premiare. Con la stessa procedura sono conferite le medaglie e l'attestazione al merito della sanità pubblica»
- (decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, art. 1, Conferimento di ricompense ai benemeriti dell'igiene e della salute pubblica, in G. U. n. 272 del 29 novembre 1946, in vigore dal giorno successivo, vigente);
- dal 5 luglio 1952 - attuale:
- Medaglia d'oro al merito della sanità pubblica
- Medaglia d'argento al merito della sanità pubblica
- Medaglia di bronzo al merito della sanità pubblica
- File:NonFaleristica.png Attestazione al merito della sanità pubblica
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo, attestazione.
- Leggenda: «Al merito della sanità pubblica».
- «La medaglia al merito della salute pubblica (...), è coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo (...)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637, art. 2, Nuove caratteristiche delle medaglie ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica e modificazione della Commissione consultiva per il loro conferimento, in G. U. n. 141 del 20 giugno 1952, in vigore dal 5 luglio, vigente).
Benemeriti della popolare istruzione (10 luglio 1866 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- Medaglia d'onore per gli insegnanti elementari benemeriti (10 luglio 1866 - 21 marzo 1891)
- Medaglia d'onore per gli insegnanti elementari benemeriti
- Classi d'argento, di bronzo, menzione onorevole.
- Medaglia non portativa.
- Conferita «agli insegnanti elementari più meritevoli di ciascuna provincia del Regno»
- (circolare (N. 193, Div. 5) del Ministero della istruzione pubblica del 10 luglio 1866).
- Sostituita con la seguente Medaglia per i benemeriti della popolare istruzione.
- Medaglia per i benemeriti della popolare istruzione (29 gennaio 1891 - 28 ottobre 1904)
- dal 21 marzo 1891 al 4 luglio 1895:
- Medaglia d'onore per gli insegnanti elementari benemeriti
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo, menzione onorevole.
- Medaglia non portativa.
- Conferita agli «insegnanti elementari, fra gli altri segnalati ed alle persone che avranno in singolar modo mostrato di favorire l'istruzione e l'educazione popolare» (art. 11, c. 1), la medaglia d'oro era prevista solo «in casi di singolare munificenza dimostrata a beneficio dell'istruzione e dell'educazione del popolo» (art. 11, c. 4). Le medaglie portavano inciso il nome della persona o dell'istituto a cui erano conferite (art. 11, c. 5),
- secondo il Regolamento per la distribuzione del sussidi all'istruzione primaria e popolare
- (regio decreto 29 gennaio 1891, n. 63, Che istituisce un Comitato per la distribuzione dei sussidi alla istruzione primaria e popolare, e approva l'unito regolamento per la distribuzione dei sussidi stessi, in G. U. del Regno n. 54 del 6 marzo 1891, in vigore dal 21 marzo; l'art. 11 fu abrogato dal regio decreto 28 ottobre 1904, n. 633, art. 7; provvedimento abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c.1 [41]).
- Rese portabili con la successiva disposizione;
- dal 4 luglio 1895 al 1° gennaio 1905:
- Medaglia per i benemeriti della popolare istruzione (modello 1895)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo, menzione onorevole.
- Leggenda: «ai benemeriti della popolare istruzione».
- «Le persone alle quali sono state o saranno concesse medaglie di benemerenza per l'istruzione e per l'educazione popolare, sono autorizzate a fregiarsi pubblicamente del segno d'onore ottenuto (art. 1). Le medaglie ai benemeriti della istruzione e della educazione del popolo (...) si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta di color verde orlato di rosso (...) (art. 2)»
- (regio decreto 2 giugno 1895, n. 358, Che autorizza le persone benemerite dell'istruzione e dell'educazione popolare a fregiarsi della medaglia loro concessa in segno di onore, in G. U. del Regno n. 143 del 19 giugno 1895, in vigore dal 4 luglio; abrogato dal regio decreto 28 ottobre 1904, n. 633 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c.1 [41]).
- Abolita con regio decreto 28 ottobre 1904, n. 633 e sostituita con la seguente Medaglia per i benemeriti della popolare istruzione.
- Medaglia di benemerenza per otto lustri d'insegnamento elementare (27 febbraio 1902 - 1° gennaio 1905)
- dal 11 aprile 1902 al 1° gennaio 1905:
- Medaglia di benemerenza per otto lustri d'insegnamento elementare
- Classe unica, d'oro.
- Leggenda: «Per otto lustri d'insegnamento elementare».
- Concessa per premiare i «maestri i quali abbiano lodevolmente compiuti quarant'anni di non interrotto servizio nelle pubbliche Scuole elementari maschili e femminili (art. 1). La medaglia (...) si porterà dalla parte sinistra del petto, appesa ad un nastro di seta dai colori nazionali (art. 2)»
- (regio decreto 27 febbraio 1902, n. 80, Col quale è istituita una speciale medaglia d'oro da conferirsi ai maestri che abbiano lodevolmente compiuti 40 anni di non interrotto servizio, in G. U. del Regno n. 72 del 27 marzo 1902, in vigore dal 11 aprile; abrogato dal regio decreto 28 ottobre 1904, n. 633 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c.1 [41]).
- Abolita con regio decreto 28 ottobre 1904, n. 633 e sostituita con la seguente Medaglia per i benemeriti della popolare istruzione.
- Medaglia per i benemeriti della popolare istruzione (28 ottobre 1904 - 19 luglio 1928)
- dal 1° gennaio 1905 al 19 luglio 1928:
- Medaglia per i benemeriti della popolare istruzione (modello 1904)
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «Ai benemeriti della popolare Istruzione».
- Concessa «Ai direttori e alle direttrici didattiche delle pubbliche scuole elementari, ai maestri e alle maestre delle scuole stesse, alle direttrici, alle insegnanti degli asili e giardini d'infanzia, appartenenti a Comuni o ad altri Enti morali, alle persone segnalate per singolari prestazioni o per motivo di notevoli elargizioni a vantaggio dell'istruzione primaria e dell'educazione infantile potranno essere conferiti diplomi di benemerenza di 1ª, di 2ª o di 3ª classe (art. 1). Coloro cui saranno conferiti gli anzidetti diplomi, avranno facoltà di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo. Tali medaglie (...) si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali (art . 2). Coloro che abbiano compiuto 40 anni di lodevole servizio, attestato dal Consiglio provinciale scolastico, o che abbiano conseguito le pensioni di benemerenza (...) avranno diritto al diploma di 1ª classe, qualora non lo avessero ottenuto precedentemente (art. 3) [65]»
- (regio decreto 28 ottobre 1904, n. 633, Col quale si accordano diplomi di benemerenza alle persone che si prestarono a vantaggio della istruzione primaria e della educazione infantile, in G. U. del Regno n. 293 del 17 dicembre 1904, in vigore dal 1° gennaio 1905; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c.1 [41]).
- Sostituita ma non ufficialmente abolita con la seguente Medaglia di benemerenza dell'istruzione elementare e materna dal 19 luglio 1928.
- Medaglia di benemerenza dell'istruzione elementare e materna (19 luglio - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 19 luglio 1928 - de facto al 8 settembre 1943:
- Medaglia di benemerenza dell'istruzione elementare e materna
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro [di metallo dorato, dal 30 luglio 1939], d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «Ai benemeriti della popolare istruzione».
- Concessa «al personale direttivo ed insegnante delle pubbliche scuole elementari e degli asili e giardini d'infanzia, in riconoscimento dell'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore della istruzione popolare possono essere conferiti diplomi di benemerenza di 1ª, 2ª e 3ª classe (…); al personale medesimo o ad altre persone estranee alla scuola per non comuni e gratuite prestazioni o per notevoli elargizioni a vantaggio dell'istruzione elementare e dell'educazione infantile (art. 384). I diplomi (…) danno diritto a fregiarsi, rispettivamente, di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo (…) appese ad un nastro di seta dai colori nazionali (art. 385). (...) Ai direttori ed ai maestri che abbiano compiuto 40 anni di servizio, qualificato almeno buono, o che abbiano conseguito le pensioni od assegni di benemerenza (...), è conferito il diploma di benemerenza di prima classe, indipendentemente dal limite stabilito (...) (art. 388)»,
- secondo il Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare
- (regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, n G. U. del Regno n. 167 del 19 luglio 1928, S.O. n. 167, in vigore dal 3 agosto, vigente);
- «(...) l'oro dovrà essere sostituito con altro metallo dorato»
- (legge 22 giugno 1939, n. 975, art. 10, Conferimento di diplomi di benemerenza e istituzione della stella al merito della scuola, in G. U. del Regno n. 164 del 15 luglio 1939, in vigore dal 30 luglio; abrogata dalla legge 16 novembre 1950, n. 1093, art. 9).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 1° febbraio 1951:
- in uso le decorazioni regie precedenti;
- dal 1° febbraio 1951 - attuale:
- Medaglia di benemerenza dell'istruzione elementare e materna
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro [di metallo dorato], d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «Ai benemeriti della popolare istruzione».
- La medaglia è stata concessa con le stesse modalità precedenti dalla Repubblica italiana, modificandone le insegne.
- «Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 384 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per quanto riguarda il conferimento dei diplomi di benemerenza per l'istruzione popolare»
- (legge 16 novembre 1950, n. 1093, art. 4, Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, in G. U. n. 13 del 17 gennaio 1951, in vigore dal 1° febbraio, vigente).
Benemeriti della pubblica istruzione (28 ottobre 1919 - 1° febbraio 1951)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- Medaglia ai benemeriti della pubblica istruzione (21 settembre 1919 - 7 marzo 1936)
- dal 28 ottobre 1919 al 7 marzo 1936:
- Medaglia ai benemeriti della pubblica istruzione
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «Ai benemeriti della popolare istruzione».
- «Potranno essere conferiti diplomi di benemerenza, di 1ª , 2ª e 3ª classe a chi si sia reso benemerito della diffusione ed elevazione della cultura, della pubblica istruzione e dell'educazione nel Regno (art. 1). Coloro cui saranno conferiti i diplomi (…) avranno facoltà di fregiarsi, rispettivamente, di medaglia d'oro, d'argento, di bronzo (…) [che] si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali (art. 3)»
- (regio decreto 21 settembre 1919, n. 1795, Relativo al conferimento di diplomi ai benemeriti della istruzione e dell'educazione nel Regno, in G. U. del Regno n. 243 del 13 ottobre 1919, in vigore dal 28 ottobre; abrogato con regio decreto 27 gennaio 1936, n. 2096 e con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c.1 [41]).
- Sostituita dalla seguente Medaglia ai benemeriti della educazione nazionale.
- Medaglia ai benemeriti della educazione nazionale (27 gennaio 1936 - de facto al 8 settembre 1943, de jure al 1° febbraio 1951)
- dal 7 marzo 1936 al 30 luglio 1939:
- Medaglia ai benemeriti della educazione nazionale (modello 1936)
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «Ai benemeriti dell'Educazione Nazionale».
- «Potranno essere conferiti diplomi alle persone e agli Enti che si siano resi benemeriti della diffusione ed elevazione della cultura e dell'educazione nazionale con segnalati servigi o con cospicue prestazioni ed elargizioni (art.1). I diplomi di benemerenza (...) potranno essere di prima, di seconda e di terza classe, e daranno facoltà, a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo (art. 3). (...) Si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali (…) bordato da ciascuna parte da una banda di colore nero (art. 4, c. 2)»
- (regio decreto 27 gennaio 1936, n. 209, Norme per il conferimento di diplomi a persone ed Enti che si siano resi benemeriti della diffusione ed elevazione della cultura e della educazione nazionale, in G. U. del Regno n. 43 del 21 febbraio 1936, in vigore al 7 marzo; abrogato dalla legge 22 giugno 1939, n. 975, Conferimento di diplomi di benemerenza e istituzione della Stella al merito della scuola, in G. U. del Regno n. 164 del 15 luglio 1939, in vigore dal 30 luglio [legge abrogata dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2, c.1 [55]] e dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c.1 [41]).
- Abolita il 30 luglio 1939 e sostituita dalla seguente;
- dal 30 luglio 1939 de facto al 8 settembre 1943 (de jure al 1° febbraio 1951):
- Medaglia ai benemeriti della educazione nazionale (modello 1939)
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro [di metallo dorato], d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «Ai benemeriti dell'educazione nazionale».
- «Potranno essere conferiti diplomi alle persone e agli Enti che, con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi e con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza: a) nella diffusione ed elevazione della cultura e dell'educazione nazionale; b) nelle arti e nella tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione (art. 1). I diplomi di benemerenza (...) potranno essere di prima, di seconda e di terza classe e daranno facoltà, a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo (art. 2). Le medaglie si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali (…) bordato da ciascuna parte da una banda di colore nero (…) (art. 3, c. 2); (...) l'oro dovrà essere sostituito con altro metallo dorato (art. 10)»
- (legge 22 giugno 1939, n. 975, Conferimento di diplomi di benemerenza e istituzione della Stella al merito della scuola, in G. U. del Regno n. 164 del 15 luglio 1939, in vigore dal 30 luglio; abrogata dalla legge 16 novembre 1950, n. 1093, art. 9, Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, in G. U. n. 13 del 17 gennaio 1951, in vigore dal 1° febbraio, e dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2, c.1 [55]).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 1° febbraio 1951:
- Medaglia ai benemeriti della educazione nazionale (modello 1939)
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro [di metallo dorato], d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «Ai benemeriti dell'educazione nazionale».
- Abolita con legge 16 novembre 1950, n. 1093, art. 9 e sostituita dalla Medaglia ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte.
Stella al merito della scuola (30 luglio 1939 - 1° febbraio 1951)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 30 luglio 1939 de facto al 8 settembre 1943:
- Stella al merito della scuola
- Classi d'oro [di metallo dorato], d'argento e di bronzo.
- Leggenda: «Al merito della scuola».
- La decorazione era «concessa a coloro che comunque si [segnalassero] per l'opera particolarmente efficace svolta a favore della scuola (art. 5); (...) [poteva] essere d'oro, d'argento e di bronzo (...); si [portava] appesa ad un nastro di seta lilla, tramezzato da una doga bianca (art. 6); (...) l'oro dovrà essere sostituito con altro metallo dorato (art. 10)»
- (legge 22 giugno 1939, n. 975, Conferimento di diplomi di benemerenza e istituzione della Stella al merito della scuola, in G. U. del Regno n. 164 del 15 luglio 1939, in vigore dal 30 luglio; abrogata dalla legge 16 novembre 1950, n. 1093, art. 9, Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, in G. U. n. 13 del 17 gennaio 1951, in vigore dal 1° febbraio, e dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2, c.1 [55]).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 1° febbraio 1951:
- Stella al merito della scuola
- Classi d'oro [di metallo dorato], d'argento e di bronzo.
- Leggenda: «Al merito della scuola»
- (legge 22 giugno 1939, n. 975).
- Abolita con legge 16 novembre 1950, n. 1093, art. 9 e sostituita dalla Medaglia ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte.
Scuole italiane all'estero e nelle Colonie
- Regno d'Italia (1861-1946)
- Medaglia per meriti nelle scuole italiane all'estero (dal 1902 al ?)
- Classe unica
- (regio decreto ? 1902).
- Medaglia ai benemeriti della cultura italiana all'estero (23 giugno 1920, de facto fino al 8 settembre 1943, abrogata il 27 gennaio 2011)
- Diploma di benemerenza di 1°, di 2°, di 3° grado con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «ai benemeriti della cultura italiana all'estero»
- «Al personale dirigente e insegnante nelle scuole secondarie, elementari e degli asili infantili, dipendenti dal Governo, alle colonie, alle Società, a privati, come pure alle persone le quali con cospicue elargizioni fatte a vantaggio di scuole italiane o con altre straordinarie prestazioni a favore della lingua e della cultura italiana fuori del Regno, siansi maggiormente segnalate potranno essere conferiti diplomi di benemerenza con medaglie di 1°, 2° e 3 grado (d'oro, d'argento, di bronzo) (art. 1). Queste medaglie (...) potranno essere portate sul petto, a sinistra, appese ad un nastro di colore verde e bianco orlato di rosso (art. 2)»
- (regio decreto 6 maggio 1920, n. 693, Che autorizza il conferimento di diplomi e di medaglie ai benemeriti della lingua e della cultura italiana all'estero, in G. U. del Regno n.134 del 8 giugno 1920, in vigore dal 23 giugno; abrogato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [40]).
- Il conferimento delle medaglie è cessato dopo la perdita dei possedimenti coloniali italiani a seguito della seconda guerra mondiale, comportandone di fatto l'estinzione già dal 1943, ma la formale abrogazione risale solo al 2011.
- Medaglia di benemerenza per le scuole italiane all'estero (dal 1902 al ?)
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo
- (regio decreto ? 1902).
- Medaglia ai benemeriti dell'istruzione in Colonia (18 novembre 1932, de facto fino al 8 settembre 1943, abrogata il 16 dicembre 2010)
- Diploma di benemerenza di 1°, di 2°, di 3° grado con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «Ai benemeriti dell'istruzione in Colonia».
- Concessa al «personale ispettivo, direttivo e insegnante delle pubbliche scuole Coloniali di ogni tipo e grado, in riconoscimento dell'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'istruzione nelle Colonie possono essere conferiti diplomi di benemerenza di 1°, 2° e 3 grado. Gli stessi diplomi possono essere conferiti a società e a privati per per cospicue elargizioni e per altre non comuni prestazioni a vantaggio delle scuole coloniali (art. 1). I diplomi (...) danno diritto a fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo. Queste medaglie (...) potranno essere portate sul petto, a sinistra, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali (art. 2)»
- (regio decreto 19 agosto 1932, n. 1386, Istituzione di diplomi di benemerenza per il personale delle scuole coloniali, in G. U. del Regno n. 254 del 3 novembre 1932, in vigore dal 18 novembre; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Il conferimento della medaglia è cessato dopo la perdita dei possedimenti coloniali italiani a seguito della seconda guerra mondiale, comportandone di fatto l'estinzione già dal 1943, ma la formale abrogazione risale solo al 2010.
Benemeriti delle arti (22 giugno 1939 - 1° febbraio 1951)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 30 luglio 1939 de facto al 8 settembre 1943 (de jure al 1° febbraio 1951):
- Medaglia ai benemeriti delle arti
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «Ai benemeriti delle arti».
- «Potranno essere conferiti diplomi alle persone e agli Enti che, con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi e con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza: a) nella diffusione ed elevazione della cultura e dell'educazione nazionale; b) nelle arti e nella tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione (art. 1). I diplomi di benemerenza (...) potranno essere di prima, di seconda e di terza classe e daranno facoltà, a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo (art. 2). Le medaglie si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali (…) bordato da ciascuna parte da una banda di colore nero (…)(art. 3, c. 2)»
- (legge 22 giugno 1939, n. 975, Conferimento di diplomi di benemerenza e istituzione della Stella al merito della scuola, in G. U. del Regno n. 164 del 15 luglio 1939, in vigore dal 30 luglio; abrogata dalla legge 16 novembre 1950, n. 1093, art. 9, Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, in G. U. n. 13 del 17 gennaio 1951, in vigore dal 1° febbraio, e dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2, c.1 [55]).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 1° febbraio 1951:
- Medaglia ai benemeriti delle arti
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «Ai benemeriti delle arti»
- (legge 22 giugno 1939, n. 975).
- Abolita con legge 16 novembre 1950, n. 1093, art. 9 e sostituita dalla Medaglia ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte.
Benemeriti della cultura (16 novembre 1950 - attuale)
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- dal 28 maggio 1953 - attuale:
- Medaglia ai benemeriti della cultura
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «Ai benemeriti della cultura».
- «Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza nel campo dell'educazione, della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura (art. 1). I diplomi di benemerenza (...) sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno facoltà, a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo» (art. 2)».
- (legge 16 novembre 1950, n. 1093, Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, in G. U. n. 13 del 17 gennaio 1951, in vigore dal 1° febbraio, vigente);
- «Le medaglie (...) si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali (...), bordato da una banda di colore viola (...) (art. 8)»
- del Regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte
- (decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 4553, Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 novembre 1950, n. 1093, per il conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, in G. U. n. 109 del 13 maggio 1953, in vigore dal 28 maggio, vigente).
- Nata come Medaglia per i Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte in occasione della suddivisione delle specifiche competenze tra diversi Ministeri la medaglia è stata rinominata in diverse categorie, comunque identiche nelle insegne: Benemeriti della cultura e dell'arte; Benemeriti della scienza e della cultura; Benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte
Benemeriti della finanza pubblica (3 marzo 1955 - 26 marzo 2001)
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- dal 27 novembre 1959 al 26 marzo 2001:
- Medaglia per i benemeriti della finanza pubblica (per civili)
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- Medaglia per i benemeriti della finanza pubblica per ufficiali della Guardia di Finanza d'oro
- Medaglia per i benemeriti della finanza pubblica per ufficiali della Guardia di Finanza d'argento
- Medaglia per i benemeriti della finanza pubblica per ufficiali della Guardia di Finanza di bronzo
- [dal 14 settembre 1967]
- Leggenda: «Ai benemeriti della finanza pubblica».
- «Possono essere conferiti diplomi di benemerenza: a) alle persone ed agli enti che con studi o ricerche di riconosciuto valore o con la partecipazione od organizzazione di convegni od organismi di studio o con la direzione di riviste o collane di studi, abbiano contribuito nel campo nazionale od internazionale al progresso degli studi in materia di finanza pubblica; b) alle persone che abbiano acquistato particolari benemerenze partecipando a commissioni di studio o collaborando in qualsiasi modo con l'Amministrazione finanziaria per il perfezionamento del sistema tributario, nonché ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria ed agli appartenenti alle Commissioni di contenzioso tributario che si siano resi particolarmente benemeriti o per avere per lungo tempo lodevolmente adempiuto i loro doveri o per aver reso servizi di eccezionale importanza (art. 1). I diplomi di benemerenza (...) sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno diritto, a coloro cui saranno concessi, rispettivamente al conferimento di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo (...)(art. 2)»
- (legge 3 marzo 1955, n. 405, Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale date agli studi di finanza pubblica, in G. U. n. 117 del 23 maggio 1955; abrogata con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107).
- «Le medaglie (...) si portano sul petto, a sinistra, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali, disposti in senso verticale (...), bordato da bande di colore giallo (...) (art. 8)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 3 maggio 1955, n. 405, per la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e l'istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica, in G. U. n. 273 del 12 novembre 1959, in vigore dal 27 novembre).
- «Il nastrino relativo alle medaglie concesse ad ufficiali della Guardia di Finanza avrà nella parte mediana una stelletta d'oro per la medaglia d'oro, una stelletta di argento per la medaglia d'argento o una stelletta di bronzo per la medaglia di bronzo (art 8, c. 2)»
- (comma così aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica, 24 maggio 1967, n. 759, Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, concernente norme di esecuzione della legge 3 maggio 1955, n. 405, istitutiva di diplomi e premi per benemerenze e studi in materia di finanza pubblica, in G. U. n. 217 del 30 agosto 1967, in vigore dal 14 settembre).
Merito silvano (2 giugno 1910 - 25 giugno 2008)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 23 giugno 1910 de facto al 8 settembre 1943 (de jure al 25 giugno 2008):
- Medaglia al merito silvano
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- «Il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà (...) concedere medaglie al merito silvano»
- (legge 2 giugno 1910, n. 277, art. 30, c. 2, Riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura, in G. U. del Regno n. 134 del 8 giugno 1910, in vigore dal 23 giugno;
- abrogato con decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 24, c. 1 [66]);
- «Le medaglie al merito silvano saranno conferiti dal Ministero di agricoltura, sia di propria iniziativa, sia su proposta degli ispettori superiori di compartimento, udito il comitato tecnico compartimentale»
- (regio decreto 19 febbraio 1911, n. 188, art. 148, Regolamento generale per l'esecuzione della legge 2 giugno 1910, n. 277 contenente provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura, in G. U. del Regno n. 88 del 14 aprile 1911, in vigore dal 29 aprile; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 25 giugno 2008:
- Medaglia al merito silvano
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo
- (legge 2 giugno 1910, n. 277, art. 30, c. 2, Riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura, in G. U. del Regno n. 134 del 8 giugno 1910, in vigore dal 23 giugno;
- abrogato con decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 24, c. 1 [66]).
Benemeriti dell'ambiente (3 novembre 1989 - attuale)
- dal 7 gennaio 1990 - attuale:
- Medaglia d'oro per i benemeriti dell'ambiente
- Medaglia d'argento per i benemeriti dell'ambiente
- Medaglia di bronzo per i benemeriti dell'ambiente
- Diploma di benemerenza di 1ª, di 2ª, di 3ª classe con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- Leggenda: «Ai benemeriti dell'ambiente».
- «Possono essere conferiti diplomi di benemerenza a cittadini italiani e stranieri, nonché ad enti, associazioni, fondazioni, corpi civili e militari dello Stato che, con iniziative ed opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o significative elargizioni, abbiano acquisito particolari meriti nel campo della salvaguardia e della conservazione dell'ambiente (art. 1). (...) di prima, seconda e terza classe ed implicano il conferimento, rispettivamente, della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al merito dell'ambiente (art. 2). La medaglia è sostenuta da un nastro (...) di colore verde, con due filettini laterali (...) di colore azzurro (art. 3, c. 2)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406, Regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie, in G. U. n. 299 del 23 dicembre 1989, in vigore dal 7 gennaio 1990).
Benemeriti della Protezione civile (22 ottobre 2004 - attuale)
- Attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile (dal 22 ottobre 2004 al 19 dicembre 2008), poi:
- Attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile, classe di eccellenza (dal 19 dicembre 2008 al 20 marzo 2015), poi:
- Attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile (dal 20 marzo 2015 - attuale):
- Attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile di prima classe (medaglia d'oro)
- Attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile di seconda classe (medaglia d'argento)
- Attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile di terza classe (medaglia di bronzo)
- Attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile, classe di merito (dal 19 dicembre 2008 al 20 marzo 2015):
- Attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile di prima classe (medaglia d'oro), classe di merito.
- Attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile di seconda classe (medaglia d'argento), classe di merito.
- Attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile di terza classe (medaglia di bronzo), classe di merito.
- Concessa per «tributare un giusto riconoscimento a quanti hanno prestato attività di soccorso, di assistenza e di solidarietà nelle operazioni di protezione civile in zone interessate da eventi calamitosi di rilevante gravità, in Italia e all'estero»
- (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004).
- Inizialmente prevista in tre classi, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, è stata suddivisa in due tipologie, ossia una "di Eccellenza" ed una più prestigiosa "di Merito" (suddivise ciascuna in tre classi, la terza delle quali - per la sola tipologia "di eccellenza" - articolata in tre fasce). A seguito del decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2015 le due tipologie sono state nuovamente unificate (in tre classi) e le insegne "di Merito" sono state abolite.
- Il colore di fondo del nastro era originariamente arancione, modificato in blu con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2008 (prima dell'effettiva distribuzione delle medaglie). Sovrapposta al centro del nastrino era originariamente prevista una stella (per il personale militare) o una corona (per il personale civile), poi sostituite con il simbolo della Protezione civile sia per i civili sia per i militari con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2009 (prima dell'effettiva distribuzione su vasta scala delle insegne).
Benemeriti del turismo (23 maggio 2011 - attuale)
- Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia[67]
- Classe unica.
- Concessa per «tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale ... hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo»
- (decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 [68]).
- Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero [67]
- Classe unica.
- Concessa per «tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti all'estero che per il loro impegno e valore professionale (...) hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese»
- (decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 [68]).
Benemerenze per cause belliche
- Regno d'Italia (1861-1946)
- Distintivo d'onore per le madri dei caduti in guerra (24 maggio 1919 - 9 maggio 2010)
- Classe unica, "coniata col bronzo nemico".
- «È istituito un distintivo di onore da concedersi, come attestazione della gratitudine della patria, alle madri italiane che perdettero uno o più figli durante la presente guerra. Il distintivo consisterà in una medaglia (…) fusa nel bronzo dei cannoni tolti al nemico (art. 1). Il distintivo sarà concesso solo se risulterà in maniera indubitabile che il militare sia caduto in combattimento, o in seguito a ferite riportate in combattimento (art. 2). Al distintivo hanno diritto sia le madri legittimo del militare, sia quelle naturali, che avessero riconosciuto il figliolo caduto» (art. 3)
- (regio decreto 24 maggio 1919, n. 800, Che istituisce un distintivo di onore per le madri dei caduti nella presente guerra, in G. U. del Regno n. 129 del 31 maggio 1919, in vigore dal 15 giugno).
- La concessione della medaglia fu poi estesa alle madri dei caduti della Campagna in Africa Orientale, Spagna, Albania, Guerra 1940-1943 e Guerra di Liberazione 1943-1945.
- La medaglia fu rinominata successivamente Medaglia di gratitudine nazionale per le madri dei Caduti (decreto interministeriale 10 gennaio 1943, n. 75).
- Abolita con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44].
- Medaglia ai benemeriti degli uffici notifiche alle famiglie dei militari (1919 - ?)
- 4 anni di campagna
- 3 anni di campagna
- 2 anni di campagna
- 1 anno di campagna
- meno di 12 mesi al fronte
- Classi d'oro, d'argento e di bronzo.
- Sul nastrino è applicata una stelletta metallica per ogni anno di servizio.
- (decreto del Ministero della guerra 9 marzo 1919).
- Medaglia di benemerenza per i cappellani militari (1915-1918) [1920 - ?]
- Classe unica.
- (decreto del Ministero della marina 27 febbraio 1920, Atto n. 167).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- Medaglia ricordo in d'oro della guerra 1915-18 e delle guerre precedenti [17 aprile 1968 - attuale]
- Classe unica, d'oro, in formato ridotto.
- «A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti è concessa una medaglia ricordo in oro»
- (legge 18 marzo 1968, n. 263, art. 1, c. 1, Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, in G. U. n. 86 del 2 aprile 1968).
- La medaglia è associata all'Ordine di Vittorio Veneto, di fatto quiescente dal 26 ottobre 2008 con la morte dell'ultimo insignito,[39] che è stato per breve tempo abolito dall'art. 2268, c. 1, alinea 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, [44], successivamente modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20[69] che ha disposto il venir meno dell'abrogazione del provvedimento istituente l'Ordine, il quale, assieme alla medaglia restano quindi formalmente in vigore.
- Medaglia commemorativa "Giorno del Ricordo" per i congiunti degli infoibati [28 aprile 2004 - attuale]
- Classe unica.
- Concessa «Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati (…) e agli assimilati»
- (legge 30 marzo 2004, n. 92, art. 3, Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, in G. U. n. 86 del 13 aprile 2004, in vigore dal 28 aprile).
- Medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra [1° gennaio 2007 - attuale]
- Classe unica.
- Concessa «ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra (...), e ai familiari dei deceduti (...)»
- (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1272, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006, S. O. n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2007).
- Medaglia commemorativa al valore morale alle famiglie dei caduti nel primo conflitto mondiale [21 luglio 2011 - attuale]
- Classe unica
- (decreto del Ministero della difesa 21 luglio 2011).
Benemerenze marinare
- Regno d'Italia (1861-1946)
- Medaglia commemorativa per atti di filantropia compiuti in mare (seconda metà del XIX secolo - 18 settembre 1938)
- Medaglia commemorativa per atti di filantropia compiuti in mare
- Classe unica.
- Medaglia non portativa.
- Istituita nella seconda metà del XIX secolo fu abrogata nel 1938:
- «Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano quelle sinora in vigore in materia di concessione di ricompense per atti di coraggio e di filantropia compiuti in mare»
- (regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, art. 20, Riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, in G. U. del Regno n. 201 del 3 settembre 1938, in vigore dal 18 settembre; modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]).
- Medaglia di benemerenza marinara (12 luglio 1938 - 11 novembre 1997)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 18 settembre 1938 de facto al 2 giugno 1946 (de jure al 30 gennaio 1951):
- Medaglia di benemerenza marinara
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Medaglia non portativa.
- «Gli atti (...) di filantropia e di perizia (...) compiuti in mare, sono premiati con le seguenti ricompense: B) (...) 1) medaglia d'oro di benemerenza marinara; 2) medaglia d'argento di benemerenza marinara; 3) medaglia di bronzo di benemerenza marinara (art. 1). Le medaglie di benemerenza marinara sono riservate a ricompensare azioni filantropiche compiute in mare, con perizia marinaresca, sia verso persone isolate, sia verso equipaggi di bastimenti naufragati o in pericolo di perdersi; o per impedire o diminuire comunque il danno di altro grave disastro pubblico o privato in mare; oppure per ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace prestato da chiunque faccia parte dell'equipaggio di una nave, durante un'impresa marittima di segnalata importanza. La medaglia d'argento è concessa per fatti di maggiore rilievo e quella d'oro per fatti di eccezionale importanza (art. 7). La medaglia di benemerenza marinara, di un diametro maggiore di quella al valor di marina (...), non può portarsi appesa al petto (art. 8) (...) le medaglie di benemerenza di argento e di bronzo sono (..) concesse dal Ministro per la marina (art. 9, c. 2)»
- (regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, Riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, in G. U. del Regno n. 201 del 3 settembre 1938, in vigore dal 18 settembre; modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 30 gennaio 1951:
- in uso le decorazioni regie precedenti;
- al 30 gennaio 1951 al 11 novembre 1997:
- Medaglia di benemerenza marinara
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Medaglia non portativa.
- Modifica delle insegne.
- «La medaglia di benemerenza marinara ha il diametro di 68 millimetri. Sopra un lato è effigiato l'emblema araldico della Marina militare (...), con intorno la leggenda "benemerenza marinara"; sull'altro lato sono incisi il nome del premiato, la data e la località del fatto che ha dato luogo alla concessione, nonché un breve cenno del fatto stesso con intorno la leggenda "Marina militare". La medaglia di benemerenza marinara non può portarsi appesa al petto»
- (decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081, art. unico, commi 3 e 4, Modificazioni agli articoli 5 e 8 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, relativo alla concessione di ricompense al valore di marina, in G. U. n. 11 del 15 gennaio 1951, in vigore dal 30 gennaio; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269 [44]).
- Le medaglie di benemerenza marinara furono abolite convertite in medaglie al merito di marina nel 1997:
- «Le medaglie di benemerenza marinara (...) conferite fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono convertite in medaglie al merito di marina. Coloro i quali sono stati insigniti di medaglie di benemerenza marinara (...) sono autorizzati a fregiarsi della medaglia e del nastrino al merito di marina (...)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361, art. 11, Regolamento recante modificazioni al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, riguardante la riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, in G. U. n. 251 del 27 ottobre 1997, in vigore dal 11 novembre; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269[44]; ora regolato dall'art. 1438 -identico testo-).
Benemerenze aeronautiche
- Medaglia commemorativa d'imprese aeronautiche (27 novembre 1927 - 26 giugno 1966)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 3 gennaio 1928 de facto al 2 giugno 1946 (de jure al 26 giugno 1966):
- Medaglia commemorativa d'imprese aeronautiche
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- Medaglia non portativa.
- Concessa per «ricompensare (...) il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace prestato da chiunque faccia parte dell'equipaggio di un aeromobile durante un'impresa aeronautica di segnalata importanza»
- (regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, art. 6, Istituzione della medaglia al valore aeronautico e di quella commemorativa d'imprese aeronautiche, in G. U. del Regno n. 292 del 19 dicembre 1927, in vigore dal 3 gennaio 1928; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269 [44]);
- successivamente, «riservata a compensare, secondo la diversa importanza dell'atto compiuto: a) il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace prestato durante una impresa aeronautica di segnalata importanza da chiunque faccia parte dell'equipaggio di un aeromobile ad essa impresa partecipante; b) i reparti non inferiori alle squadriglie, i Comandi od Enti che abbiano partecipato collettivamente ad imprese aeronautiche di segnalata importanza od abbiano intelligentemente ed efficacemente concorso alla realizzazione d'imprese aeronautiche di segnalata importanza»
- (regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1848, art. 4, Modificazione alle norme vigenti sulla concessione della medaglia al valore aeronautico e su quella commemorativa d'imprese aeronautiche, in G. U. del Regno n. 295 del 21 dicembre, in vigore dal 5 gennaio 1940; entrambi abrogati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269 [44]).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 26 giugno 1966:
- Medaglia commemorativa d'imprese aeronautiche
- Classi d'oro, d'argento e di bronzo.
- Medaglia non portativa
- (regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1848).
- Soppressa nel 1966:
- «La medaglia commemorativa di imprese aeronautiche (...) è soppressa»
- (legge 11 maggio 1966, n. 367, art. 5, Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, in G. U. n. 142 del 11 giugno 1966, in vigore dal 26 giugno; abrogata con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]).
- Medaglia commemorativa della crociera aerea del Decennale (13 agosto 1933 - 16 dicembre 2010)
- Medaglia commemorativa della Crociera aerea del Decennale (1933)
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa «a coloro che avevano partecipato alla Crociera aerea del Decennale assumendo responsabilità per il disimpegno delle proprie mansioni oltre che in volo anche nelle basi ed a bordo delle navi, nonché a quanti avevano acquisito particolari benemerenze nella preparazione ed attuazione della Crociera (art. 3); (...) [e] alla memoria di coloro che avevano perduto la vita nel corso della Crociera stessa (art. 5)»
- (regio decreto 13 agosto 1933, n. 1748, Istituzione di una medaglia di bronzo commemorativa della Crociera aerea del Decennale, in G. U. del Regno n. 1 del 2 gennaio 1934, in vigore dal 17 gennaio; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Medaglia al merito per il conseguimento di primati aeronautici (1935 - ?)
- Medaglia al merito per il conseguimento di primati aeronautici
- Classe unica.
- Medaglia non portativa
- (regio decreto ? 1935).
- Medaglia di benemerenza per i Pionieri dell'Aeronautica (18 giugno 1941 - quiescente)
- Medaglia di benemerenza per i Pionieri dell'Aeronautica
- Classe unica, d'argento.
- Concessa «Riconosciuta l'opportunità di dare un attestato di benemerenza nazionale a coloro che per primi avevano prestato la loro opera per la conquista del cielo (premessa); ai Pionieri iscritti nell'Albo ufficiale dell'associazione «Pionieri dell'Aeronautica (art. 2)»
- (regio decreto 18 aprile 1941, n. 429, Istituzione della medaglia di benemerenza per i Pionieri dell'Aeronautica, in G. U. del Regno n. 129 del 3 giugno 1941, vigente).
Vittime del terrorismo
- Medaglia ricordo in oro di "Vittima del terrorismo" (1° dicembre 2007 - attuale)
- Medaglia ricordo in oro di "Vittima del terrorismo"
- Classe unica, d'oro.
- Concessa «Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'Ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale (art. 2-bis); vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado (art. 2-ter)»
- (decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, Recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, così come modificato dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 34, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, in G. U. n. 279 del 30 novembre 2007, S.O. n. 249, in vigore dal 1° dicembre):
- «(...) sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»
- (legge 3 agosto 2004, n. 206, art. 1, c. 1, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, in G. U. n. 187 del 11 agosto 2004, così come sostituito dalla legge 159/2007, art. 34, c. 3, lett. a).
- per militari
- per civili
- Classe unica, d'oro.
- Concessa al «personale militare e civile delle amministrazioni dello Stato, nonché per il personale funzionalmente dipendente dal Ministero della difesa, compreso il personale della Croce Rossa italiana (art. 1, c. 1), (...) che sia deceduto ovvero abbia subito una invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di atti comunque ostili commessi in suo danno all'estero durante lo svolgimento di operazioni militari e civili autorizzate dal Parlamento (art. 1, c. 4)»
- (legge 10 ottobre 2005, n. 207, Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero, in G. U. n. 239 del 13 ottobre 2005, in vigore dal 14 ottobre).
Altre benemerenze
- Regno d'Italia (1861-1946)
Città Benemerite del Risorgimento nazionale (30 settembre 1898 - 16 dicembre 2010)
- Medaglia d'oro alle città Benemerite del Risorgimento nazionale
- Classe unica, d'oro.
- Concessa a 27 città per «rimeritare le azioni altamente patriottiche compiute dalle città italiane nel periodo del risorgimento nazionale»
- (regio decreto 4 settembre 1898, n. 395, Col quale si crea un distintivo d'onore, consistente in una medaglia d'oro, per rimeritare le azioni altamente patriottiche compiute dalle città italiane nel periodo del risorgimento nazionale, in G. U. del Regno n. 214 del 15 settembre 1898, in vigore dal 30 settembre; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Conferita solo a 27 città. Il 27 gennaio 1941 Piacenza fu l'ultima città ad essere decorata con questa medaglia che non venne più concessa in seguito. Fu abolita ufficialmente solo nel 2010.
Medaglia ricordo della Real Casa (1902 - ?)
Benemeriti della redenzione sociale (19 ottobre 1922 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 2 dicembre 1922 al 8 settembre 1923:
- File:NonFaleristica.png Diploma al merito della redenzione sociale
- Gradi I, II e III.
- «È istituito il diploma al merito della redenzione sociale (art. 1); di tre gradi, e potrà conferirsi, con quello di terzo grado, gli Enti o le persone che si siano particolarmente distinti nello svolgere opera per la emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e del minorenni traviati, e per l'assistenza ai liberati dal carcere, quello di secondo grado, gli Enti o le persone, che nello svolgimento dell'opera predetta si siano distinti in modo speciale, e quello di primo grado, coloro Enti o persone, che in detta opera si siano distinti in modo eminente (art. 2)»
- (regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, Istituzione di un diploma al merito della redenzione sociale, in G. U. del Regno n. 269 del 17 novembre 1922, in vigore dal 2 dicembre; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Al diploma fu poi affiancata la relativa medaglia successiva;
- dal 8 settembre 1923 de facto al 8 settembre 1943:
- Medaglia al merito della redenzione sociale
- Diploma di benemerenza di 1°, di 2°, di 3° grado con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- «Gli insigniti del diploma [al merito della redenzione sociale] avranno la facoltà di fregiarsi rispettivamente di una medaglia d'oro, di argento e di bronzo (...); si porteranno alla parte sinistra del petto appese sul un nastro di seta di color rosso vivo avente in mezzo una fascia coi colori nazionali orlati da una linea bianca»
- (regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890, art. 24, Norme circa l'amministrazione delle carceri e dei riformatori e gli agenti di custodia, in G. U. del Regno n. 212 dell'8 settembre 1923, in vigore dal giorno stesso; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Repubblica italiana (1946 -)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 24 giugno 1951:
- in uso le decorazioni regie precedenti;
- dal 24 giugno 1951 - attuale:
- Medaglia al merito della redenzione sociale
- Diploma di benemerenza di 1°, di 2°, di 3° grado con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.
- Le insegne furono modificate nella forma repubblicana nel 1951, rimanendo immutate le norme di conferimento precedenti, salvo l'adattazione al regime repubblicano.
- «Gli insigniti del diploma [al merito della redenzione sociale] avranno la facoltà di fregiarsi rispettivamente di una medaglia d'oro, di argento e di bronzo. Tali medaglie porteranno da un lato l'emblema della Repubblica con la scritta all'intorno "Repubblica italiana" e dall'altro una corona di alloro con la leggenda "al merito della redenzione sociale"; (...) si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta di colore rosso vivo avente in mezzo una fascia coi colori nazionali orlata di una linea bianca»
- (legge 11 maggio 1951, n. 375, art. unico, Numero dei diplomi al merito della redenzione sociale da conferirsi annualmente e caratteristiche delle medaglie di cui gli insigniti possono fregiarsi, in G. U. n. 129 del 9 giugno 1951, in vigore dal 24 giugno).
Istituto nazionale per la guardia d'onore alle reali tombe del Pantheon (INGORTP, dal 1878 - )[70]
- Medaglia di benemerenza dell'Istituto nazionale per la guardia d'onore alle reali tombe del Pantheon
- Classe unica.
- Concessa dal Presidente dell'Istituto ai soci che abbiano lungamente dato prova di esemplare attività o che si siano distinti per aver contribuito all’incremento e al prestigio dell’Istituto, trascorsi due anni dal conferimento della qualifica di “Guardia d’Onore”
- (Art. 28 dello Statuto dell'Istituto vigente; regio decreto 14 luglio 1879; regio decreto 1º gennaio 1880; regio decreto 23 gennaio 1910; regio decreto 14 agosto 1920; Circolare ministeriale n. 721 del 14 dicembre 1920; regio decreto 31 gennaio 1926, n. 273; regio decreto 24 settembre 1936, n. 1850; regio decreto 10 maggio 1940, n. 6493).
- Medaglia al merito di servizio di guardia d'onore
- Classe unica.
- La medaglia al merito di servizio ha lo scopo primario di riconoscere un attestato di merito, con relativa particolare insegna di distinzione, alle Guardie d'Onore che hanno adempiuto ai loro doveri d'Istituto, dimostrando speciale zelo e dedizione nell'effettuare, anche con sacrificio personale, il maggior numero di servizi.
- Storicamente furono concesse dall'Istituto, inoltre, le seguenti medaglie:
- Medaglia d'argento ai veterani 1848-1849 per la guardia d'onore alla tomba del Re[71]
- Medaglia di bronzo ai veterani 1848-1849 per la guardia d'onore alla tomba del Re[72]
- Medaglia commemorativa per il pellegrinaggio al Pantheon (29 luglio 1901)[73]
- Medaglia commemorativa per il pellegrinaggio al Pantheon (1903)[74]
- Medaglia d'argento ai veterani e reduci, guardia d'onore alle tombe dei Re[75]
- Medaglia di bronzo ai veterani e reduci, guardia d'onore alle tombe dei Re[76]
- Repubblica italiana (1946 -)
Medaglia del Senato della Repubblica
- Conio battuto dal Senato della Repubblica e conferito per altissimi riconoscimenti o premi a discrezione del Presidente del Senato della Repubblica. Una consuetudine - che risale al ruolo fondatore della Mostra rivestito dal Giuseppe Volpi - ne vede un'assegnazione annuale ad uno dei film premiati alla Mostra del cinema di Venezia.
- Altra consuetudine era quella che ne contemplava l'assegnazione al senatore in carica, a vita o di diritto, il giorno del suo novantesimo compleanno: in tale qualità fu attribuita a Francesco De Martino, Norberto Bobbio, Araldo di Crollalanza, Leo Valiani. Non pare che la consuetudine si sia estesa ai successivi decennati: l'unico senatore in vita ad aver raggiunto il centesimo anno, Rita Levi-Montalcini non era ancora stata nominata senatrice a vita nel giorno del suo novantesimo compleanno e non l'ha ricevuta nel giorno del suo centesimo.
Attestato d'Onore di "Alfiere della Repubblica" (22 febbraio 2010 - attuale)
- File:NonFaleristica.png Attestato d'Onore per le benemerenze acquisite nel campo della cultura, della scienza, dell'arte, dello sport e del volontariato "Alfiere della Repubblica"
- «benemerenza riservata ai cittadini italiani (...) minori (...) e ai cittadini stranieri residenti nel nostro Paese (...) conferita al fine di mettere in luce eccezionali benemerenze nel campo dello studio, della cultura, della scienza, dell'arte, dello sport nonché del volontariato e con singoli atti o comportamenti ispirati ad altruismo e solidarietà che possano proporre modelli di comportamento positivi delle nuove generazioni»
- (decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 2010, n. 55/N)
Attestato d'Onore "Alfiere del Lavoro" (2 giugno 1961 - attuale)
- Attestato d'Onore "Alfiere del Lavoro"
- Medaglia non portativa.
- Si tratta di una benemerenza semi-statale, istituita dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro concessa annualmente ai 25 migliori studenti d'Italia, tra quelli diplomati nelle scuole secondarie di secondo grado, quale riconoscimento dell'impegno e della motivazione dimostrati nello studio e per sottolineare la continuità dell'impegno nello studio e nella vita.
Pubbliche calamità e operazioni umanitarie
- Regno d'Italia (1861-1946)
- Medaglia di benemerenza per il terremoto calabro-siculo (1908) [10 luglio 1909 - 16 dicembre 2010]
- Medaglia di benemerenza, nastrino del primo tipo (10 luglio 1909 - 2 dicembre 1909)
- Medaglia di benemerenza, nastrino del secondo tipo (dal 2 dicembre 1909)
- File:NonFaleristica.png Attestato di Menzione d'onore
- Istituita in due formati: uno grande per gli enti, ed uno per le persone in tre classi: d'oro, d'argento e di bronzo.
- «È istituita una medaglia per gli enti e per le persone che, in modo eminente, in occasione del terremoto avvenuto in Calabria ed in Sicilia il 8 dicembre 1908, hanno acquistato titolo di pubblica benemerenza; sia prodigando personalmente assistenza, cure, od aiuto ai superstiti; o concorrendo con cospicue elargizioni in loro favore, sia provvedendo ai servizi di salvataggio, o sanitari, od amministrativi, ovvero ai bisogni materiali o morali dei danneggiati dal disastro (art. 1). La medaglia sarà d'oro, d'argento o di bronzo, secondo il grado di merito. Se questo non sia tale da essere ricompensato con medaglia, potrà al benemerito essere concesso un attestato di menzione onorevole» (art. 2)
- (regio decreto 6 maggio 1909, n. 338, Istituzione di attestati di benemerenza in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e in Sicilia, in G. U. n. 148, del 25 giugno 1909, in vigore dal 10 luglio; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Il nastro originario fu modificato successivamente:
- «La medaglia (...) avrà un nastro di color verde con due filetti in bianco ai lati»
- (regio decreto 21 ottobre 1909, n. 719, art. unico, che modifica il primo capoverso dell'art. 3 dell'altro decreto in data 6 maggio 1909, n. 338, sulla istituzione di una medaglia da conferirsi ai benemeriti nei soccorsi ai danneggiati dal terremoto, in G. U. del Regno n. 269 del 17 novembre 1909, in vigore dal 2 dicembre; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Medaglia commemorativa per il terremoto calabro-siculo 28 dicembre 1908 [22 marzo 1910 - 16 dicembre 2010]
- Nastrino del primo tipo (22 marzo 1910 - 14 agosto 1910)
- Nastrino del secondo tipo (dal 14 agosto 1910)
- Classe unica, d'argento.
- «È istituita una medaglia commemorativa dell'opera soccorritrice e delle azioni generose e filantropiche, compiute nei luoghi devastati dal terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria ed in Sicilia (art. 1). Tale medaglia sarà coniata in argento (...) (art. 2). La medaglia sarà portata appesa al lato sinistro del petto con un nastro di seta di colore azzurro cupo (...), con una fascia verticale bianca nello spazio centrale (...) (art. 3). Avranno diritto di fregiarsi della medaglia tutte le persone nazionali e straniere che nei luoghi devastati dal terremoto e nel periodo di tempo dal 28 dicembre 1908 a tutto marzo 1909 prestarono opera soccorritrice (...)» (art. 4)
- (regio decreto 20 febbraio 1910, n. 79, Che istituisce una medaglia commemorativa dell'opera soccorritrice e delle azioni generose e filantropiche compiute nei luoghi devastati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in G. U. n. 54 del 7 marzo 1910, in vigore dal 22 marzo; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Il nastro originario fu modificato successivamente.
- «La medaglia sarà portata appesa al lato sinistro del petto con un nastro di seta di color verde (...), con tre fasce bianche verticali (...) di cui due ai lati ed una nello spazio centrale del nastro medesimo»
- (regio decreto 7 luglio 1910, n. 497, art. unico, modificante l'art. 3 del R.D. 78/1910, Che modifica l'articolo 3 del R. decreto relativo alla istituzione di una medaglia commemorativa pei benemeriti del terremoto calabro-siculo, in G. U. n. 178 del 30 luglio 1910, in vigore dal 14 agosto; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Medaglia di benemerenza per il terremoto del 13 gennaio 1915 (Avezzano) [9 settembre 1915 - quiescente]
- Medaglia di benemerenza
- Classi d'oro, d'argento, di bronzo.
- File:NonFaleristica.png Attestato di Menzione onorevole [dal 6 giugno 1916]
- «È istituita una medaglia per gli enti e per le persone, che, in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915, hanno acquistato titolo di pubblica benemerenza, prestando comunque opera soccorritrice ai superstiti e concorrendo con cospicue elargizioni in loro favore, sia provvedendo ai servizi di salvataggio, sanitari o amministrativi, sia ai bisogni materiali o morali dei danneggiati (...) (art. 1). La medaglia sarà d'oro, d'argento o di bronzo, secondo il grado di merito (art. 2). Le persone decorate porteranno la medaglia al lato sinistro del petto. Il nastro sarà di seta color rosso scarlatto orlato di nero (...) (art. 3). Le medaglie potranno essere conferito a tutte le persone o enti che dal 13 gennaio 1915 a tutto giugno 1915 prestarono opera soccorritrice (...)» (art. 4)
- (decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1339, Col quale è istituita una medaglia per i benemeriti per opera di soccorso in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915, in G. U. del Regno n. 224 del 9 settembre 1915, in vigore dal 24 settembre, vigente).
- L'attestato di menzione onorevole fu istituito successivamente:
- «Se il grado di merito non sia tale da dover essere ricompensato con medaglia, potrà essere concesso un attestato di menzione onorevole» (art. 2)
- (decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1339, così come modificato dal decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 574, art. 1, Col quale viene modificato il decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1339, che istituisce una medaglia per i benemeriti per opere di soccorso in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915, in G. U. del Regno n. 120 del 22 maggio 1926, in vigore dal 6 giugno, vigente).
- Repubblica italiana (1946 -)
- Medaglia commemorativa delle operazioni di soccorso in Friuli (Terremoto del 1976) (24 gennaio 1976 - attuale)
- Nastrino del primo tipo (24 gennaio 1977 - 15 giugno 1982)
- Nastrino del secondo tipo (come modificato con Foglio d'Ordine del Ministero della difesa-Esercito n. 7 del 15 giugno 1982).
- Classe unica, di bronzo
- (ordinanza del Commissario straordinario di Governo 24 gennaio 1977, n. 179).
- Medaglia commemorativa per la partecipazione alle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del 1980 (Campania – Basilicata) (1980-1981) (21 giugno 1981 - attuale)
- Medaglia commemorativa per la partecipazione alle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del 1980 (Campania – Basilicata)
- Classe unica, di bronzo
- (ordinanza del Commissario straordinario di Governo 21 giugno 1981, n. 335).
- Medaglia commemorativa degli interventi per pubbliche calamità (15 ottobre 1983 - attuale)
- oltre 3 concessioni
- 3 concessioni
- 2 concessioni
- 1 concessione
- [Nota: nastrini caricati da una stelletta d'argento per più di tre concessioni, due stellette di bronzo per tre concessioni, una stelletta di bronzo per due concessioni].
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa per «tributare un tangibile riconoscimento al personale delle Forze Armate italiane che (...) si è prodigato nel soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali»
- (decreto del Ministero della difesa 15 ottobre 1983, n. 683).
- Successivamente l'uso è stato esteso alla Guardia di Finanza (decreto del Ministero delle finanze 29 agosto 1984, n. 67), alla Croce Rossa Italiana e al personale civile del Ministero della difesa (decreto ministeriale 24 giugno 1985).
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia:
- Polesine (alluvione, 1951)
- Centro Sud Italia (nevicate, 1956)
- Cosenza (alluvione 1959)
- Irpinia (sisma, 1962)
- Vajont (frana, 1963)
- Tagliamento (alluvione, 1965)
- Nord Italia (alluvione, 1965)
- Firenze (alluvione, 1966)
- Belice (sisma, 1968)
- Piemonte (alluvione, 1968)
- Liguria (alluvione, 1970)
- Pozzuoli (bradisismo, 1970)
- Tuscania (sisma, 1971)
- Centro Italia (sisma, 1972)
- Valnerina (sisma, 1979)
- Civitavecchia (alluvione, 1981)
- Ancona (frana, 1982)
- Parma (sisma, 1983)
- Centro Italia (sisma, 1984)
- Zafferana Etnea (sisma, 1984)
- Val Stava (frana, 1985)
- Valtellina (alluvione, 1987)
- Nord Italia (alluvione, 1987)
- Liguria e Toscana (alluvione, 1992)
- Polina (sisma)
- Nord Italia (alluvione, 1994)
- Foggia (emergenza, 1995)
- Centro Sud (1995)
- Lucca e Massa (emergenza, 1996)
- Cuneo (1996)
- Emilia Romagna (1996)
- Umbria - Marche (sisma, 1997)
- Perugia (1997)
- Reggio Emilia - Modena (1996)
- Campania (1998)
- Potenza e Cosenza (1998)
- Avellino (1999)
- Piemonte/Liguria/Valle d'Aosta (2000)
- Nastrino del primo tipo (30 dicembre 1989-19 dicembre 1990)
- Nastrino del secondo tipo (come modificato con il decreto 19 dicembre 1990, n. 1225, identico a quello della Medaglia commemorativa per il terremoto in Irpinia e Basilicata).
- Classe unica, di bronzo
- (decreto del Ministro per il coordinamento della Protezione civile 30 dicembre 1989, n. 1264).
- Medaglia di benemerenza per l'emergenza Etna (1991-1992) (20 giugno 1992 - attuale)
- Medaglia di benemerenza per l'emergenza Etna
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa per «tributare un tangibile riconoscimento a quanti sono stati impiegati nella predetta eruzione prodigandosi con vivo spirito di sacrificio ed abnegazione»
- (decreto del Ministro per il coordinamento della Protezione civile 20 giugno 1992).
- Medaglia di benemerenza per l'emergenza in Umbria e Marche (1997) (3 luglio 1998 - attuale)
- Medaglia di benemerenza per l'emergenza in Umbria e Marche
- Classe unica, di bronzo.
- (decreto del Ministro dell'interno 3 luglio 1998).
- Medaglia commemorativa delle operazioni di soccorso - Alluvione mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 (10 maggio 2001 - attuale)
- Medaglia commemorativa delle operazioni di soccorso - Alluvione mesi di settembre, ottobre e novembre 2000
- Classe unica, di bronzo
- (decreto del Ministro dell'interno del 10 maggio 2001).
- Croce commemorativa "Pro humanitate" delle operazioni di soccorso umanitario all'estero (27 novembre 1996 - attuale)
- oltre 3 operazioni
- 3 operazioni
- 2 operazioni
- 1 operazione
- Classe unica, di bronzo.
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia (le date si riferiscono all'anno della missione):
- ALBANIA 1 (1991-1993)
- ALBANIA 2 (1997)
- MACEDONIA (1998-1999)
- PAKISTAN (1949-)
- IRAQ (2003-2006)
- AFGHANISTAN (1993)
- (decreto interministeriale 27 novembre 1996).
- Croce commemorativa per operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni e di mantenimento dell'ordine pubblico (11 aprile 2003 - attuale)
- oltre 3 operazioni
- 3 operazioni
- 2 operazioni
- 1 operazione
- Classe unica, di bronzo.
- Fascette autorizzate sul nastro della medaglia:
- FORZA PARIS
- VESPRI SICILIANI
- TESTUGGINE
- RIACE
- PARTENOPE
- SALENTO
- DOMINO
- STRADE SICURE
- (decreto del Ministero dell'interno 11 aprile 2003).
Decorazioni e medaglie degli altri Corpi dello Stato
- Onorificenze storiche
- Decorazioni al merito della Croce Rossa Italiana (1913 - 30 novembre 1917)
- -servizi in zona di guerra
- Medaglia d'oro al merito della Croce Rossa Italiana
- Medaglia d'argento al merito della Croce Rossa Italiana
- Medaglia di bronzo al merito della Croce Rossa Italiana
- Croce al merito della Croce Rossa Italiana
- [Nota: alla palma delle medaglie d'oro e d'argento è sovrapposta una stella dei relativi metalli, mentre alla palma della croce è sovrapposta una corona reale del relativo metallo, differentemente da quanto illustrato sopra];
- -servizi territoriali
- Medaglia d'oro al merito della Croce Rossa Italiana
- Medaglia d'argento al merito della Croce Rossa Italiana
- Medaglia di bronzo al merito della Croce Rossa Italiana
- Croce al merito della Croce Rossa Italiana
- Croce al merito della Croce Rossa Italiana
- dal 30 novembre 1917 al 1958:
- Croce d'oro al merito con palma della Croce Rossa Italiana (servizi in zona di guerra)
- Croce d'oro al merito della Croce Rossa Italiana (servizi territoriali)
- Croce d'argento con palma al merito della Croce Rossa Italiana (servizi in zona di guerra)
- Croce d'argento al merito della Croce Rossa Italiana (servizi territoriali)
- Croce di bronzo con palma al merito della Croce Rossa Italiana (servizi in zona di guerra)
- Croce di bronzo al merito della Croce Rossa Italiana (servizi territoriali)
- (notificazione della Croce Rossa Italiana del 30 novembre 1917, n. 365).
- Medaglia al merito della Croce Rossa Italiana (1913 - ?)
- Medaglia d'oro al merito della Croce Rossa Italiana per servizio di guerra
- Medaglia d'oro al merito della Croce Rossa Italiana
- Medaglia d'argento al merito della Croce Rossa Italiana
- Medaglia di bronzo al merito della Croce Rossa Italiana
- Diploma al merito della Croce Rossa Italiana
- Medaglie per anzianità di servizio della Croce Rossa Italiana (1914 - ?)
- Croce di anzianità di servizio per ufficiali della Croce Rossa Italiana (25 anni di servizio, per i Corpi militari)
- Croce di anzianità di servizio per sottufficiali e truppa della Croce Rossa Italiana (25 anni di servizio, per i Corpi militari
- Medaglia di anzianità di servizio della Croce Rossa Italiana (25 anni di servizio, per civili)
- Altre medaglie
- Medaglia per le Dame della Croce Rossa Italiana (1888 - 1908)
- Medaglia per le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana (1908 - ?)
- Grande medaglia di benemerenza della Croce Rossa Italiana (1897 - ?)
- Classi d'oro con diploma d'onore, d'argento speciale, d'argento e di bronzo.
- Medaglia di benemerenza della Croce Rossa Italiana per i soccorsi dopo il terremoto calabro-siculo (1908)
- (delibera del comitato centrale della Croce Rossa Italiana del 21 aprile 1909).
- Medaglia d'oro di propaganda della Croce Rossa Italiana (1916)
- Classi d'oro, d'argento e di bronzo.
- Medaglia di benemerenza per i prigionieri di guerra della Croce Rossa Italiana (1919)
- Classi d'oro [77], d'argento e di bronzo.
- Onorificenze attuali [78]
- Gran croce al merito della Croce Rossa Italiana (1958 - attuale)
- Gran croce al merito della Croce Rossa Italiana assegnata per servizi resi in tempo di guerra in zona di operazioni
- [Nota: al ramo d'alloro dorato è sovrapposta una corona turrita dorata, differentemente da quanto illustrato sopra].
- Gran croce al merito della Croce Rossa Italiana
- Viene conferita, per specialissimo riguardo e importanza dell’azione e dell’opera svolta, ai Capi di Stato, ai regnanti, ai Principi di Case Reali, alle altissime cariche dello Stato, ai rappresentanti delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
- Medaglia al merito della Croce Rossa Italiana (17 settembre 2000 - attuale)
- Medaglia d'oro al merito della Croce Rossa Italiana assegnata per servizi resi in tempo di guerra in zona di operazioni
- Medaglia d'oro al merito della Croce Rossa Italiana
- Medaglia d'argento al merito della Croce Rossa Italiana assegnata per servizi resi in tempo di guerra in zona di operazioni
- Medaglia d'argento al merito della Croce Rossa Italiana
- Medaglia di bronzo al merito della Croce Rossa Italiana assegnata per servizi resi in tempo di guerra in zona di operazioni
- Medaglia di bronzo al merito della Croce Rossa Italiana
- Diploma al merito della Croce Rossa Italiana assegnata per servizi resi in tempo di guerra in zona di operazioni
- Diploma al merito della Croce Rossa Italiana
- [Nota: alla palma delle medaglie al merito assegnate per servizi resi in tempo di guerra in zona di operazioni è sovrapposta una stelletta dei relativi metalli, differentemente da quanto illustrato sopra].
- Conferita «in tempo di pace per particolari meriti o azioni personali, per l'impegno sociale e capacità organizzativa. Nei servizi di guerra per chi si sia particolarmente distinto o adoperato in favore dell'Associazione nelle operazioni di supporto alla pace ed umanitarie a sostegno delle popolazioni interessate da conflitti armati»
- (delibera del comitato centrale della Croce Rossa Italiana del 17 settembre 2000, n. 134).
- I Diplomi al merito non comportano l'assegnazione di una medaglia.
- Medaglia associata al diploma di benemerenza della Croce Rossa Italiana (17 settembre 2000 - attuale)
- Classi I d'oro, II d'argento e III di bronzo.
- Concessa al personale dell'Associazione per premiare «il costante e lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri e/o per elevato rendimento in servizio, nel lavoro quotidiano, nell'assolvimento dei compiti, delle mansioni e degli obiettivi affidati, che abbia dimostrato non comune solerzia, impegno ed abbia improntato a particolare efficienza i comportamenti propri e dei collaboratori» e a terzi estranei che «in maniera diversa sovvengano al soddisfacimento delle sue necessità attraverso lo svolgimento di attività, servizi, prestazioni di collaborazione o lasciti donazioni oblazioni e sovvenzioni» oppure che «tramite la promozione dei suoi ideali abbiano contribuito ad accrescere o sviluppare determinati rami dell'attività dell'Associazione»
- (delibera del comitato centrale della Croce Rossa Italiana del 17 settembre 2000, n. 134).
- Croci di anzianità ed eccellenza della Croce Rossa Italiana (? - attuale)
- Croce di anzianità ed eccellenza di I classe per 50 anni di attività per il personale mobilitabile
- Croce di anzianità ed eccellenza di I classe per 50 anni di attività per il personale non mobilitabile
- Croce di anzianità ed eccellenza di II classe per 35 anni di attività per il personale mobilitabile
- Croce di anzianità ed eccellenza di II classe per 35 anni di attività per il personale non mobilitabile
- Croce di anzianità di I classe per 25 anni di attività per il personale mobilitabile
- Croce di anzianità di I classe per 25 anni di attività per il personale non mobilitabile
- Croce di anzianità di II classe per 15 anni di attività per il personale mobilitabile
- Croce di anzianità di II classe per 15 anni di attività per il personale non mobilitabile
- Medaglia per le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana (1908 - attuale)
- Medaglia per le Infermiere Volontarie di grado superiore della Croce Rossa Italiana (? - attuale)
- Medaglie e croci commemorative
- Medaglia commemorativa della Croce Rossa Italiana per le operazioni in Albania (1999 - attuale)
- Classe unica, di bronzo.
- Medaglia commemorativa della Croce Rossa Italiana per le operazioni di soccorso nell'alluvione del Piemonte (1994) (2 novembre 2005 - attuale)
- Classe unica, di bronzo
- (ordinanza commissariale della Croce Rossa Italiana del 2 novembre 2005, n. 1544).
- Croce commemorativa della Croce Rossa Italiana per la missione internazionale in Iraq (2003 - 2005) (7 dicembre 2005 - attuale)
- Classe unica, di bronzo
- (ordinanza commissariale della Croce Rossa Italiana del 7 dicembre 2005 n. 1579).
- Medaglia commemorativa della Croce Rossa Italiana per le operazioni di soccorso nel terremoto nelle provincie di Campobasso - Foggia (2002) (9 dicembre 2005 - attuale)
- Classe unica, di bronzo
- (ordinanza commissariale della Croce Rossa Italiana del 9 dicembre 2005, n. 1599).
- Croce commemorativa per le operazioni di soccorso, di solidarietà, di assistenza e di emergenza a popolazioni colpite da eventi calamitosi della Croce Rossa Italiana (31 marzo 2007 - attuale)
- dal 4° conferimento
- 3° conferimento
- 2° conferimento
- 1° conferimento
- Classe unica, di bronzo.
- Qualora la croce venisse conferita più volte si usa sempre una sola insegna caricata con più fasce in bronzo (centrate rispetto la linea mediana del nastro e ponendo la fascia con l'operazione più recente sopra quella immediatamente precedente) riportanti il nome delle diverse operazioni per cui sono avvenuti i conferimenti. Dal quinto conferimento si porta un'unica fascia, in argento, identica per fattezze a quella in bronzo, ma recante al centro, in lettere capitarie romane, il numero di conferimento.
- Fascette in bronzo autorizzate sul nastro della medaglia:
- "(numero)" (dal 5° conferimento, d'argento)
- SUD EST ASIATICO 2004
- SISMA ABRUZZO 2009
- SISMA HAITI 2010
- (delibera del comitato centrale della Croce Rossa Italiana del 31 marzo 2007, n. 184).
- Medaglia delle donazioni di sangue della Croce Rossa Italiana
- (modelli per la 40ª, 20ª, 10ª e 1ª donazione).
Polizia di Stato e corpi di polizia predecessori
- Regno d'Italia (1861-1946)
- Corpo delle guardie di città (1890-1919)
- Medaglia al merito di servizio del Corpo della guardie di città [79]
- dal 31 luglio 1906 al 2 ottobre 1919:
- Medaglia al merito di servizio del Corpo della guardie di città (per gli Ufficiali con 20 anni di servizio, per i graduati e le guardie con 15 anni di servizio)
- Classe unica, di bronzo.
- «Avranno diritto a conseguirla e a fregiarsene i graduati e le guardie di città che abbiano prestato quindici anni di servizio effettivo nel corpo (...). Gli ufficiali, dopo venti anni»
- (regio decreto 8 luglio 1906, n. 318, art. 3, Modificazioni ai ruoli organici dei funzionari di pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di città e miglioramenti economici, in G. U. del Regno n. 165 del 16 luglio 1906 in vigore dal 31 luglio; abrogato dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2., c.1 [55]).
- Il Corpo, istituito nel 1890, fu sciolto e confluito nel seguente corpo nel 1919.
- Corpo della Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza (1919-1923) [79]
- dal 2 ottobre 1919 al 15 giugno 1923:
- Medaglia al merito di servizio del Corpo della guardie di città (per gli Ufficiali con 20 anni di servizio, per i graduati e le guardie con 15 anni di servizio).
- Classe unica, di bronzo.
- Il Corpo, istituito nel 1919, fu sciolto e confluito nell'Arma dei Carabinieri Reali nel 1923.
- Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (1925-1944)
- Medaglia al merito di servizio per gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza
- dal 17 giugno 1926 al 3 gennaio 1931:
- Medaglia d'oro al merito di servizio per gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (20 anni di servizio)
- Medaglia d'argento al merito di servizio per i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (15 anni di servizio)
- «(…) coniata in argento (…), è istituita per gli agenti che abbiano prestato 15 anni di servizio effettivo nei corpi di Polizia (…); alla stessa medaglia, coniata però in oro, hanno diritto anche gli ufficiali che abbiano compiuto, sempre nei corpi di Polizia, venti anni di servizio (art. 147). Il Sottufficiale già fregiato della medaglia d'argento al merito di servizio, se venga promosso Ufficiale, continuerà a fregiarsi di detta medaglia, sino a quando non avrà compiuto gli anni di servizio necessari per la commutazione in quella d'oro» (art. 149)
- (regio decreto 17 gennaio 1926, n. 596, Approvazione del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, in G. U. del Regno n. 127 del 2 giugno 1926, S. O. n. 127, in vigore dal 17 giugno; abrogato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, art. 2, c. 1, in vigore dal 3 gennaio 1931);
- dal 3 gennaio 1931 al 22 novembre 1944:
- Medaglia al merito di servizio per le guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (15 anni di servizio)
- Classe unica, d'argento.
- «La medaglia al merito di servizio coniata in argento (...), è istituita per gli agenti che abbiano prestato 15 anni di servizio effettivo nei Corpi di polizia»
- (regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, art. 109, Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, in G. U. del Regno n. 294 del 19 dicembre 1930, S. O. n. 294, in vigore dal 3 gennaio 1931, vigente).
- Il Corpo, istituito nel 1925, fu sciolto e sostituito dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel 1944.
- Repubblica italiana (1946 -)
- Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1946-1980)
- Medaglia al merito di servizio per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
- dal 1948 al 14 luglio 1965 [senza fonte]:
- Medaglia d'argento al merito di servizio per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (15 anni di servizio)
- Classe unica, d'argento.
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia [80]
- dal 20 agosto 1965 al 1º aprile 1981:
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (d'oro, o di I grado, 20 anni di comando)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (d'argento, o di II grado, 15 anni di comando)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (di bronzo, o di III grado, 10 anni di comando)
- Conferita «agli ufficiali e sottufficiali, in servizio o in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, i [sovra indicati] periodi di comando di reparto»
- (legge 14 luglio 1965, n. 938, art. 2, Istituzione della "medaglia militare al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della "croce di anzianità di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi stessi, in G. U. n. 195 del 5 agosto 1965, n. 195, in vigore dal 20 agosto, vigente).
- «La medaglia si porta al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta (...) avente 10 liste di color cremisi e 9 liste di color bianco, alternate, in palo»
- (decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, n. 1354, art. 1, c. 2, Caratteristiche delle insegne, nastri e diplomi relativi alle decorazioni istituite con legge 14 luglio 1965, n. 938, in G. U. n. 86 del 6 aprile 1967, i vigore dal 21 aprile, vigente).
- Croce di anzianità di servizio per i militari dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia [80]
- dal 20 agosto 1965 al 1º aprile 1981:
- Croce d'oro di anzianità di servizio per gli ufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (40 anni di servizio)
- Croce d'oro di anzianità di servizio per gli ufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (25 anni di servizio)
- Croce d'argento di anzianità di servizio per i sottufficiali e militari di truppa dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (25 anni di servizio)
- Croce d'argento di anzianità di servizio per i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (16 anni di servizio)
- «(...) è coniata in oro per gli ufficiali e in argento per i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie. Hanno titolo a conseguirla, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali dopo 25 anni di servizio ed i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie dopo 16 anni di servizio. Il nastro della croce d'oro è sormontato da una stelletta d'oro per gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio; il nastro della croce d'argento è sormontato da una stelletta d'argento per i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano prestato 25 anni di servizio»
- (legge 14 luglio 1965, n. 938, art. 3, Istituzione della "medaglia militare al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della "croce di anzianità di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi stessi, in G. U. n. 195 del 5 agosto 1965, n. 195, in vigore dal 20 agosto, vigente).
- «La croce si porta al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta color azzurro (...), bordonato di bianco e tramezzato da una lista in palo con il tricolore nazionale (...)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, n. 1354, art. 2, c. 2, Caratteristiche delle insegne, nastri e diplomi relativi alle decorazioni istituite con legge 14 luglio 1965, n. 938, in G. U. n. 86 del 6 aprile 1967, i vigore dal 21 aprile, vigente).
- Il Corpo, istituito nel 1944, fu sciolto e sostituito dal Corpo della Polizia di Stato nel 1981.
- Polizia di Stato:
- dal 1° aprile 1981 al 5 giugno 1990:
- in uso le decorazioni precedenti
- Croce di anzianità di servizio per i militari dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (d'oro, o di I grado, 20 anni di comando)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (d'argento, o di II grado, 15 anni di comando)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (di bronzo, o di III grado, 10 anni di comando)
- (legge 14 luglio 1965, n. 938, art. 2, Istituzione della "medaglia militare al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della "croce di anzianità di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi stessi, in G. U. n. 195 del 5 agosto 1965, n. 195, in vigore dal 20 agosto, vigente).
- «La medaglia si porta al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta (...) avente 10 liste di color cremisi e 9 liste di color bianco, alternate, in palo»
- (decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, n. 1354, art. 1, c. 2, Caratteristiche delle insegne, nastri e diplomi relativi alle decorazioni istituite con legge 14 luglio 1965, n. 938, in G. U. n. 86 del 6 aprile 1967, i vigore dal 21 aprile, vigente).
- Croce di anzianità di servizio per i militari dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia
- Croce d'oro di anzianità di servizio per gli ufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (40 anni di servizio)
- Croce d'oro di anzianità di servizio per gli ufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (25 anni di servizio)
- Croce d'argento di anzianità di servizio per i sottufficiali e militari di truppa dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (25 anni di servizio)
- Croce d'argento di anzianità di servizio per i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (16 anni di servizio)
- (legge 14 luglio 1965, n. 938, art. 3, Istituzione della "medaglia militare al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della "croce di anzianità di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi stessi, in G. U. n. 195 del 5 agosto 1965, n. 195, in vigore dal 20 agosto, vigente).
- «La croce si porta al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta color azzurro (...), bordonato di bianco e tramezzato da una lista in palo con il tricolore nazionale (...)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, n. 1354, art. 2, c. 2, Caratteristiche delle insegne, nastri e diplomi relativi alle decorazioni istituite con legge 14 luglio 1965, n. 938, in G. U. n. 86 del 6 aprile 1967, i vigore dal 21 aprile, vigente).
- dal 5 giugno 1990 - attuali:
- Medaglia al merito di servizio della Polizia di Stato
- Medaglia al merito di servizio della Polizia di Stato (20 anni di servizio)
- Medaglia al merito di servizio della Polizia di Stato (15 anni di servizio)
- Medaglia al merito di servizio della Polizia di Stato (10 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio della Polizia di Stato
- Croce per anzianità di servizio della Polizia di Stato (35 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio della Polizia di Stato (30 anni di servizio)
- Croce per anzianità di servizio della Polizia di Stato (20 anni di servizio)
- Medaglia al merito di lunga navigazione aerea della Polizia di Stato
- Medaglia al merito di lunga navigazione aerea della Polizia di Stato (20 anni di volo)
- Medaglia al merito di lunga navigazione aerea della Polizia di Stato (15 anni di volo)
- Medaglia al merito di lunga navigazione aerea della Polizia di Stato (10 anni di volo)
- Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia di Stato
- Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia di Stato (20 anni di imbarco)
- Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia di Stato (15 anni di imbarco)
- Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia di Stato (10 anni di imbarco)
- Medaglia di commiato della Polizia di Stato
- Medaglia di commiato in argento della Polizia di Stato
- Medaglia non portativa
- (decorazioni istituite con decreto del Ministero dell'interno 5 giugno 1990, n. 333A/9816.A(2).
- Medaglie commemorative
- Medaglia commemorativa in bronzo dell'alluvione in Piemonte, anno 1994 (9 aprile 1999 - attuale)
- (decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1999).
- Medaglia commemorativa in bronzo dell'alluvione in Provincia di Crotone, anno 1996 (3 febbraio 2000 - attuale)
- (decreto del Ministero dell'interno 3 febbraio 2000).
- Medaglia d'oro ai familiari e ai grandi invalidi "Vittime del Dovere" della Polizia di Stato
- dal 7 luglio 2006 - attuale:
- Medaglia d'oro ai familiari e ai grandi invalidi "Vittime del Dovere" della Polizia di Stato
- Medaglia non portativa
- (decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243).
- Nastrino di lungo impiego nei servizi di ordine pubblico
- dal 10 ottobre 2011 - attuale:
- di IV livello (oltre 3 riconoscimenti)
- di III livello (3 riconoscimenti)
- di II livello (2 riconoscimenti)
- di I livello (1 riconoscimento)
- (decreto del Ministero dell'interno 10 ottobre 2011)
Corpo di Polizia dell'Africa italiana PAI (1936-1945)
- Croce d'anzianità di servizio della Polizia dell'Africa italiana
- dal 27 gennaio 1942 al 9 marzo 1945:
- Croce d'anzianità di servizio della Polizia dell'Africa italiana d'oro con corona reale (ufficiali, 40 anni di servizio)
- Croce d'anzianità di servizio della Polizia dell'Africa italiana d'oro (ufficiali, 25 anni di servizio)
- Croce d'anzianità di servizio della Polizia dell'Africa italiana d'argento con corona reale (sottufficiali e agenti nazionali, 25 anni di servizio)
- Croce d'anzianità di servizio della Polizia dell'Africa italiana d'argento (sottufficiali e agenti nazionali, 16 anni di servizio)
- Croce d'anzianità di servizio della Polizia dell'Africa italiana di bronzo con corona reale (agenti indigeni, 20 anni di servizio)
- Croce d'anzianità di servizio della Polizia dell'Africa italiana di bronzo (agenti indigeni, 10 anni di servizio)
- «È istituita per il Corpo di polizia dell'Africa italiana una croce per anzianità di servizio (art. 1). La croce sarà (...) coniata in oro per gli ufficiali, in argento per i sottufficiali e agenti nazionali e in bronzo per gli agenti libici e dell'Africa Orientale Italiana. La croce si porterà appesa al petto con un nastro di seta della larghezza di mm. 37 formato da cinque strisce alternate dai colori bleu (mm. 7), verde (mm. 7), bianco (mm. 9) (...) (art. 2); (...) concessa anche dopo la cessazione dal servizio (...), a) agli ufficiali dopo 25 anni di effettivo servizio e b) ai sottufficiali ed agenti nazionali dopo 16 anni di effettivo servizio; c) agli agenti libici e dell'Africa Orientale Italiana dopo 10 anni di effettivo servizio (...) (art. 3). La croce d'oro sarà sormontata da corona Reale per gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio, la croce d'argento parimenti da corona Reale per i sottufficiali e gli agenti nazionali che abbiano prestato 25 anni di servizio, computato nel modo predetto. La croce di bronzo sarà sormontata da corona Reale per gli agenti libici e dell'Africa Orientale Italiana che abbiano prestato 20 anni di servizio»
- (regio decreto 10 ottobre 1941, n. 1457, Croce per anzianità di servizio nel Corpo di polizia dell'Africa italiana, in G. U. del Regno n. 8 del 12 gennaio 1942, in vigore dal 27 gennaio; abrogato dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Il Corpo fu sciolto nel 1945 (decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, Soppressione del Corpo di polizia dell'Africa italiana, in G. U del Regno n. 29 del 8 marzo 1945, in vigore dal giorno successivo).
Corpo degli agenti di custodia (1890-1990), poi Corpo di polizia penitenziaria (1990 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- Corpo degli agenti di custodia (1890-1946)
- Medaglia al merito di servizio nel Corpo degli agenti di custodia
- dal 15 gennaio al 14 maggio 1907:
- Medaglia al merito di servizio per graduati e agenti del Corpo degli agenti di custodia (15 anni di servizio)
- «(...) Avranno diritto a fregiarsene i graduati e gli agenti dopo 15 anni di servizio effettivo nel Corpo»
- (legge 30 dicembre 1906, n. 649, art. 4, Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari, in G. U del Regno n. 303, del 31 dicembre 1906, in vigore dal 15 gennaio 1907; abrogato dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2., c.1 [55]);
- dal 14 maggio 1906 de facto fino al 8 settembre 1943 (de jure fino al 20 agosto 1965):
- Medaglia al merito di servizio nel Corpo degli agenti di custodia (15 anni di servizio)
- Classe unica, d'argento.
- «(...) coniata in argento (...) e istituita quale premio e distintivo agli agenti che abbiano prestato quindici anni di servizio effettivo nel Corpo (art. 105)»
- File:NonFaleristica.png Distintivi di merito
- «Gli agenti possono ottenere distintivi di merito di cinque in cinque anni (...). La decorrenza dei distintivi di merito è stabilita dal 1° o dal 16 di ogni mese (art. 100). Il distintivo di merito consiste nel portare uno stemma sulla parte superiore della manica sinistra della giubba e del cappotto, secondo il modello stabilito coll'annessa tabella B, col numero relativo al distintivo stesso, ricamato in argento (art. 101). Numero del distintivo ricamato in argento sormontato dalla corona Reale e poggiato su due rami semplici di alloro (dalla tab. B)»
- (regio decreto 24 marzo 1907, n. 150, Che approva l'annesso regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri, in G. U del Regno n. 101 del 29 aprile 1907, in vigore dal 14 maggio; abrogato con con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- La precedente medaglia istituita dalla legge 649/1906 fu concessa a tutti gli agenti i quali al 1° gennaio 1907 avessero compiuto quindici anni di servizio (R.D. 150/1907, art. 259).
- Repubblica italiana (1946 -)
- Corpo degli agenti di custodia (1846-1990)
- Medaglia al merito di servizio nel Corpo degli agenti di custodia
- de facto dal 2 giugno 1946 al 20 agosto 1965:
- Medaglia al merito di servizio nel Corpo degli agenti di custodia (15 anni di servizio)
- Classe unica, d'argento.
- «(...) coniata in argento (...) e istituita quale premio e distintivo agli agenti che abbiano prestato quindici anni di servizio effettivo nel Corpo»
- (regio decreto 24 marzo 1907, n. 150, art. 105, Che approva l'annesso regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri, in G. U del Regno n. 101 del 29 aprile 1907, in vigore dal 14 maggio; abrogato con con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia [80]
- dal 20 agosto 1965 al 1º aprile 1981:
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (d'oro, o di I grado, 20 anni di comando)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (d'argento, o di II grado, 15 anni di comando)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (di bronzo, o di III grado, 10 anni di comando)
- «conferita agli ufficiali e sottufficiali, in servizio o in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, i [sovra indicati] periodi di comando di reparto»
- (legge 14 luglio 1965, n. 938, art. 2, Istituzione della "medaglia militare al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della "croce di anzianità di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi stessi, in G. U. n. 195 del 5 agosto 1965, n. 195, in vigore dal 20 agosto, vigente).
- «La medaglia si porta al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta (...) avente 10 liste di color cremisi e 9 liste di color bianco, alternate, in palo»
- (decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, n. 1354, art. 1, c. 2, Caratteristiche delle insegne, nastri e diplomi relativi alle decorazioni istituite con legge 14 luglio 1965, n. 938, in G. U. n. 86 del 6 aprile 1967, i vigore dal 21 aprile, vigente).
- Croce di anzianità di servizio per i militari dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia
- dal 20 agosto 1965 al 1º aprile 1981:[80]
- Croce d'oro di anzianità di servizio per gli ufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (40 anni di servizio)
- Croce d'oro di anzianità di servizio per gli ufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (25 anni di servizio)
- Croce d'argento di anzianità di servizio per i sottufficiali e militari di truppa dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (25 anni di servizio)
- Croce d'argento di anzianità di servizio per i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (16 anni di servizio)
- «(...) è coniata in oro per gli ufficiali e in argento per i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie. Hanno titolo a conseguirla, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali dopo 25 anni di servizio ed i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie dopo 16 anni di servizio. Il nastro della croce d'oro è sormontato da una stelletta d'oro per gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio; il nastro della croce d'argento è sormontato da una stelletta d'argento per i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano prestato 25 anni di servizio»
- (legge 14 luglio 1965, n. 938, art. 3, Istituzione della "medaglia militare al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della "croce di anzianità di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi stessi, in G. U. n. 195 del 5 agosto 1965, n. 195, in vigore dal 20 agosto, vigente).
- «La croce si porta al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta color azzurro (...), bordonato di bianco e tramezzato da una lista in palo con il tricolore nazionale (...)»
- (decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, n. 1354, art. 2, c. 2, Caratteristiche delle insegne, nastri e diplomi relativi alle decorazioni istituite con legge 14 luglio 1965, n. 938, in G. U. n. 86 del 6 aprile 1967, i vigore dal 21 aprile, vigente).
- Il Corpo, istituito nel 1890, è stato sciolto e sostituito dal Corpo di Polizia penitenziaria nel 1990.
- Corpo di Polizia penitenziaria (1990 - attuale)
- dal 11 gennaio 1991 al 15 febbraio 1999:
- in uso le decorazioni precedenti
- Croce di anzianità di servizio per i militari dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (d'oro, o di I grado, 20 anni di comando)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (d'argento, o di II grado, 15 anni di comando)
- Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (di bronzo, o di III grado, 10 anni di comando)
- (legge 14 luglio 1965, n. 938).
- Croce di anzianità di servizio per i militari dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia
- Croce d'oro di anzianità di servizio per gli ufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (40 anni di servizio)
- Croce d'oro di anzianità di servizio per gli ufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (25 anni di servizio)
- Croce d'argento di anzianità di servizio per i sottufficiali e militari di truppa dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (25 anni di servizio)
- Croce d'argento di anzianità di servizio per i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (16 anni di servizio)
- (legge 14 luglio 1965, n. 938);
- dal 15 febbraio 1999 - attuale:
- Croce di anzianità servizio della Polizia penitenziaria
- Croce di anzianità servizio della Polizia penitenziaria d'oro o di primo grado (35 anni di servizio)
- Croce di anzianità servizio della Polizia penitenziaria d'argento o di secondo grado (30 anni di servizio)
- Croce di anzianità servizio della Polizia penitenziaria di bronzo o di terzo grado (20 anni di servizio)
- Concessa «per lodevole servizio prestato nei ruoli del Corpo, al personale che abbia raggiunto, complessivamente, i [sopra indicati] periodi di servizio (...). La croce di grado superiore assorbe e sostituisce quella di grado inferiore (...). La concessione della croce di grado superiore richiede di avere ricevuto la croce di grado inferiore da non meno di due anni (art. 4). La croce è indossata al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta di colore azzurro (...) bordato di bianco e tramezzato da una lista in palo con il tricolore nazionale (...). Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo a seconda del grado della medaglia» (art. 5)
- (decreto del Capo dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, 14 dicembre 2012, Modifica dei criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio della polizia penitenziaria, nonché le caratteristiche dei segni distintivi e modalità di uso, pubblicato in G. U. n. 301 del 28 dicembre 2012).
- Medaglia al merito di servizio della Polizia penitenziaria
- Medaglia al merito di servizio della Polizia penitenziaria d'oro o di primo grado (20 anni di servizio)
- Medaglia al merito di servizio della Polizia penitenziaria d'argento o di secondo grado (15 anni di servizio)
- Medaglia al merito di servizio della Polizia penitenziaria di bronzo o di terzo grado (10 anni di servizio)
- Conferita «al personale in possesso dei requisiti e che abbia prestato servizio [per i periodo sopra indicati]. La medaglia di grado superiore assorbe e sostituisce quella di grado inferiore (art. 6). La medaglia è indossata al lato sinistro del petto apposta ad un nastro di seta di colore azzurro (...), avente dieci liste di colore azzurro e nove liste di colore bianco, alternate in palo. Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo a seconda del grado della medaglia» (art. 8)
- (decreto del Capo dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, 14 dicembre 2012, Modifica dei criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio della polizia penitenziaria, nonché le caratteristiche dei segni distintivi e modalità di uso, pubblicato in G. U. n. 301 del 28 dicembre 2012).
- Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia penitenziaria
- Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia penitenziaria d'oro o di primo grado (20 anni di imbarco)
- Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia penitenziaria d'argento o di secondo grado (15 anni di imbarco)
- Medaglia al merito di lunga navigazione della Polizia penitenziaria di bronzo o di terzo grado (10 anni di imbarco)
- Conferita «agli appartenenti al Corpo che abbiano compiuto globalmente sui natanti dell'Amministrazione servizio [per i periodo sopra indicati]. La medaglia di grado superiore assorbe e sostituisce quella di grado inferiore (art. 9). La medaglia è indossata al lato sinistro del petto apposta ad un nastro di seta di colore azzurro (...), tramezzato da una lista in palo (...) composta da tre bande (...) ciascuna, di cui le due esterne di colore celeste e quella centrale di colore bianco. Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo a seconda del grado della medaglia» (art. 10)
- (decreto del Capo dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, 14 dicembre 2012, Modifica dei criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio della polizia penitenziaria, nonché le caratteristiche dei segni distintivi e modalità di uso, pubblicato in G. U. n. 301 del 28 dicembre 2012).
- Medaglia di commiato della Polizia penitenziaria
- Medaglia non portativa.
- Conferita «al personale del Corpo che cessi dal servizio per limiti d'età, per infermità contratta in servizio o perché deceduto in servizio. Contestualmente alla medaglia di commiato è consegnato il «Foglio di congedo»
- (decreto del Capo dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, 14 dicembre 2012, art. 11, Modifica dei criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio della polizia penitenziaria, nonché le caratteristiche dei segni distintivi e modalità di uso, in G. U. n. 301 del 28 dicembre 2012).
- (decorazioni istituite con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, in G. U. n. 76 del 1° aprile 1999, S. O. n. 63, in vigore dal 16 aprile).
Corpo forestale dello Stato (15 ottobre 1822 - 31 dicembre 2016)
- dal 27 luglio 2006 al 31 dicembre 2016:
- Medaglia Gualbertiana al merito di 10 lustri di servizio forestale
- Medaglia al merito di servizio del Corpo forestale dello Stato
- Medaglia al merito di servizio del Corpo forestale dello Stato (20 anni di comando)
- Medaglia al merito di servizio del Corpo forestale dello Stato (15 anni di comando)
- Medaglia al merito di servizio del Corpo forestale dello Stato (10 anni di comando)
- Croce per l'anzianità di servizio del Corpo forestale dello Stato
- Croce per l'anzianità di servizio del Corpo forestale dello Stato (35 anni di servizio)
- Croce per l'anzianità di servizio del Corpo forestale dello Stato (25 anni di servizio)
- Croce per l'anzianità di servizio del Corpo forestale dello Stato (16 anni di servizio)
- Medaglia di lunga navigazione del Corpo forestale dello Stato
- Medaglia di lunga navigazione del Corpo forestale dello Stato (20 anni di imbarco)
- Medaglia di lunga navigazione del Corpo forestale dello Stato (15 anni di imbarco)
- Medaglia di lunga navigazione del Corpo forestale dello Stato (10 anni di imbarco)
- Medaglia di lunga navigazione aerea del Corpo forestale dello Stato
- Medaglia di lunga navigazione aerea del Corpo forestale dello Stato (20 anni e 600 ore di volo)
- Medaglia di lunga navigazione aerea del Corpo forestale dello Stato (15 anni e 450 ore di volo)
- Medaglia di lunga navigazione aerea del Corpo forestale dello Stato (10 anni e 300 ore di volo)
- Medaglia d'onore di commiato del Corpo forestale dello Stato
- Medaglia non portativa
- (decorazioni istituite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 luglio 2006, n. 444/298[81]).
- Il Corpo forestale dello Stato è stato sciolto il 31 dicembre 2016.
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (27 febbraio 1939 – attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 15 luglio 1942 de facto al 2 giugno 1946
- Medaglia al merito di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1942-1946)
- Medaglia al merito di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Classe unica, d'argento.
- Concessa ai «componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti in azioni di servizio di particolare importanza, in cui abbiano dato prova di speciale ardimento, capacità e zelo, e per le quali non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense al valore» (art. 64).
- Croce di anzianità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1942-1946)
- Croce di anzianità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (15 anni di servizio)
- Classe unica, di bronzo.
- Concessa ai «componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano prestato effettivo lodevole servizio nel Corpo per un periodo di 15 anni dando prova di capacità e zelo. Per ogni periodo di 5 anni di servizio effettivo, oltre i 15 previsti al comma precedente, l'insignito (...) viene autorizzato ad applicare sul nastrino una fascetta metallica (…)» (art. 65).
- Diploma di benemerenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1942-1946)
- File:NonFaleristica.png Diploma di benemerenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- «per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti in notevoli operazioni di servizio, in cui abbiano dato prova di coraggio, speciale capacità e zelo, e per le quali non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense al valore. Il diploma di benemerenza può essere altresì concesso a coloro che abbiano prestato effettivo servizio nel Corpo per un periodo di 5 anni, dimostrando, durante tale periodo, coraggio, speciale capacità, zelo e disciplina» (art. 67).
- Diploma atletico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1942-1946)
- File:NonFaleristica.png Diploma atletico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Concesso «al personale che si sia particolarmente distinto in competizioni ginnico sportive di speciale importanza» (art. 69).
- (ricompense istituite per sottufficiali, vigili scelti e vigili, con regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in G. U. del Regno n. 152 del 30 giugno 1942, S. O. n. 152, in vigore dal 15 luglio; modificato dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in G. U. del 5 aprile 2006, n. 80, S. O. n. 83; abrogato dal decreto del Ministero dell'interno 5 luglio 2007, n. 148).
- Repubblica italiana (1946 -)
- Medaglia al merito di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 22 settembre 2007:
- Medaglia al merito di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Classe unica, d'argento.
- (regio decreto 16 marzo 1942, n. 699);
- dal 22 settembre 2007 - attuale:
- Medaglia al merito di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Classe unica, in lega argentata.
- Conferita «ove per il medesimo fatto non sia stata concessa ricompensa al valore, a coloro che si sono distinti per aver dato prova di particolare ardimento e di eccezionali capacità professionali nell'attuazione di azioni di soccorso rilevanti»
- (decreto del Ministro dell'interno, 5 luglio 2007, n. 148, art. 2, Regolamento recante le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in G. U. n. 208 del 7 settembre 2007, in vigore dal 22 settembre).
- Diploma con medaglia di benemerenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (22 settembre 2007- attuale)
- Medaglia di benemerenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Classe unica, in lega bronzea.
- Conferito «ove per il medesimo fatto non sia stata concessa ricompensa al valore, a coloro che, con riguardo ai risultati ottenuti, hanno dato prova di particolare ardimento e di eccezionali capacità professionali nell'attuazione di interventi di soccorso, con azioni sinergiche» (decreto del Ministro dell'interno, 5 luglio 2007, n. 148, art. 3, Regolamento recante le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in G. U. n. 208 del 7 settembre 2007, in vigore dal 22 settembre).
- Croce di anzianità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 22 settembre 2007:
- Croce di anzianità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (15 anni di servizio)
- Classe unica, di bronzo.
- (regio decreto 16 marzo 1942, n. 699);
- dal 22 settembre 2007 - attuale:
- Croce di anzianità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (30 anni di servizio) [82]
- Croce di anzianità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (20 anni di servizio) [82]
- Croce di anzianità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (15 anni di servizio)
- Classe unica, di bronzo.
- Conferita «a coloro che hanno prestato effettivo, meritevole servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo di quindici anni»
- (decreto del Ministro dell'interno, 5 luglio 2007, n. 148, art. 4 Regolamento recante le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in G. U. n. 208 del 7 settembre 2007, in vigore dal 22 settembre).
- Diploma di lodevole servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- dal 22 settembre 2007 - attuale:
- Diploma di lodevole servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Classe unica, in lega «Vermeil» (dorata).
- Medaglia non portativa.
- Conferito «per l'opera svolta nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (…) al personale di ruolo collocato a riposo al compimento della anzianità minima richiesta; si prescinde da tale anzianità per coloro che sono dispensati dal servizio e non hanno riportato note di demerito o sanzioni disciplinari superiori alla censura» (art. 5). Unitamente alla medaglia e al diploma è consegnata una piccozza con il manico di legno e la parte superiore in acciaio (strumento simbolo dell'attività del vigile del fuoco)» (All. A)
- (decreto del Ministro dell'interno, 5 luglio 2007, n. 148, Regolamento recante le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in G. U. n. 208 del 7 settembre 2007, in vigore dal 22 settembre).
- nastrino commemorativo dell'intervento per l'Alluvione in Piemonte (1994) [82]
- nastrino commemorativo dell'intervento per l'incendio nel Duomo di Torino (1997) [82]
- nastrino di Ambasciatore di Buona Volontà UNICEF [82]
Corpo militare dell'EI-ACISMOM (19 gennaio 1877 - attuale)
- Distintivo d'onore al merito del Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito Italiano dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta [83]
- Classi d'oro, d'argento e di bronzo.
- Medaglia commemorativa della Campagna di guerra 1915 - 1918
- Classi d'argento (per ufficiali) e di bronzo (per il personale di assistenza).
- Medaglia commemorativa della Campagna di guerra 1940 - 1945 [84][85]
- Classi d'argento (per ufficiali) e di bronzo (per il personale di assistenza).
Onorificenze e benemerenze sportive
Benemerenze del Tiro a segno nazionale (30 maggio 1930 - 9 maggio 2010)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- File:BenemerenzaTSN.png Medaglia di benemerenza del Tiro a segno nazionale
- Classi d'oro, d'argento.
- Conferite «per le sezioni che danno prova di una Iodevole organizzazione e per coloro che in particolar modo si distinguono per conseguire il miglior funzionamento delle sezioni stesse»
- (legge 17 aprile 1930, n. 479, Riforma della legge sul tiro a segno nazionale, in G. U. del Regno n. 114 del 15 maggio 1930, entrata in vigore il 30 maggio; abrogata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]);
- Conferite «a) alle sezioni che diano prova del miglior funzionamento, per organizzazione, per numero di iscritti, per i risultati delle gare da esse indette e per l'attività e propaganda sportiva svolta (…); ai membri dei consigli direttivi o della direzione del tiro, compresi i commissari, e ai segretari, che per operosità, spirito organizzativo e passione per l'istituzione siansi resi benemeriti della sezione e abbiano proficuamente contribuito, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, ad assicurarne l'incremento; c) ai tiratori che eccellino in modo particolarmente distinto per valenza e per risultati conseguiti, specialmente nelle competizioni all'estero. A ciascuna medaglia è annesso un diploma» (art. 87)
- del Regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale
- (regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051, Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale, in G. U. del Regno n. 66 del 20 marzo 1933, in vigore dal 1° aprile 1933; abrogata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44]).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- de facto dal 2 giugno 1946 al 9 maggio 2010:
- File:BenemerenzaTSN.png Medaglia di benemerenza del Tiro a segno nazionale
- Classi d'oro, d'argento.
- Abrogata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [44].
Onorificenze del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
Collare d'oro al merito sportivo (1995 - attuale)
- dal 1995 al 18 dicembre 2014:
- Collare d'oro al merito sportivo[86]
- Classe unica.
- File:NonFaleristica.png Diploma d'onore
- (Deliberazione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano del 1995);
- dal 18 dicembre 2014 - attuale:
- Collare d'oro al merito sportivo
- Classe unica.
- (Deliberazione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano del 18 dicembre 2014, n. 1528).
Stella al merito sportivo (20 dicembre 1933 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 20 dicembre 1933 al 25 luglio 1943:
- File:MeritoSportivoPNF.png Stella al merito sportivo
- Classe unica.
- Concessa per premiare «i Presidenti di Federazioni sportive che più si siano distinte, durante un biennio, in affermazioni di carattere internazionale»
- (Foglio d'ordini del Partito nazionale fascista del 20 dicembre 1933, n. 117).
- L'assegnazione fu successivamente estesa anche a «fascisti, corpi armati, Enti che abbiano svolto lodevole attività sportiva»
- (Foglio d'ordini del Partito nazionale fascista del 24 giugno 1938, n. 203).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- dal 12 dicembre 1964 al 18 dicembre 2014:
- Stella d'oro al merito sportivo
- Stella d'argento al merito sportivo
- Stella di bronzo al merito sportivo
- (Deliberazione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano del 12 dicembre 1964);
- dal 18 dicembre 2014 - attuale:
- Stella d'oro al merito sportivo
- Stella d'argento al merito sportivo
- Stella di bronzo al merito sportivo
- (Deliberazione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano del 18 dicembre 2014, n. 1528).
Medaglia al valore atletico (20 dicembre 1933 - attuale)
- Regno d'Italia (1861-1946)
- dal 20 dicembre 1933 al 25 luglio 1943:
- Medaglia d'oro al valore atletico
- Medaglia d'argento di I grado al valore atletico
- Medaglia d'argento al valore atletico
- Medaglia di bronzo al valore atletico
- Concessa per «esaltare i vincitori di competizioni sportive e per suscitare lo spirito di emulazione»
- (Foglio d'ordini del Partito nazionale fascista del 20 dicembre 1933, n. 117).
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- dal 30 maggio 1964 al 23 marzo 2004:
- Medaglia d'oro al valore atletico
- Medaglia d'argento al valore atletico
- Medaglia di bronzo al valore atletico
- (Deliberazione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano del 30 maggio 1964);
- dal 23 marzo 2004 al 18 dicembre 2014:
- Medaglia d'oro al valore atletico
- Medaglia d'argento al valore atletico
- Medaglia di bronzo al valore atletico
- (Deliberazione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano del 23 marzo 2004, n. 1260);
- dal 18 dicembre 2014 - attuale:
- Medaglia d'oro al valore atletico
- Medaglia d'argento al valore atletico
- Medaglia di bronzo al valore atletico
- (Deliberazione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano del 18 dicembre 2014, n. 1528).
Palma al merito tecnico (30 maggio 1964 - attuale)
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- dal 30 maggio 1964 al 18 dicembre 2014:
- Palma d'oro al merito tecnico
- Palma d'argento al merito tecnico
- Palma di bronzo al merito tecnico
- (Deliberazione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano del 30 maggio 1964);
- dal 18 dicembre 2014 - attuale:
- Palma d'oro al merito tecnico
- Palma d'argento al merito tecnico
- Palma di bronzo al merito tecnico
- (Deliberazione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano del 18 dicembre 2014, n. 1528).
Altre medaglie
- Regno d'Italia (1861-1946)
- Distinzione commemorativa del lavoro prestato nell'Africa Orientale Italiana nel periodo dal 1° gennaio 1935 al 9 maggio 1939 (12 gennaio 1939 - 16 dicembre 2010)
- Medaglia relativa alla distinzione commemorativa del lavoro prestato nell'Africa Orientale Italiana nel periodo dal 1° gennaio 1935 al 9 maggio 1939
- Classe unica.
- «La relativa medaglia si porterà al lato sinistro del petto, appeso ad un nastro di seta (...) formato da cinque righe longitudinali alternate dei colori arancione e giallo (art. 2). La distinzione è concessa al lavoratore che, entro il periodo di tempo indicato (...), abbia prestato la proprio opera per almeno due anni continuativi per lavori di pubblica utilità nell'Africa Orientale Italiana, dimostrando buona condotte e capacità Iavorativa, ovvero sia divenuto invalido in seguito ad infortunio o malattia derivante dalla prestazione di opera per i suddetti lavori (art. 3). Il periodo di tempo nel corso del quale il lavoratore sia come militare che come civile, abbia a qualsiasi titolo conseguito diritto alla concessione della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale, con nastro sia provvisto che privo di gladio romano, non è computata ai fini del conferimento della distinzione istituita con il presente decreto (art. 4). (...) Fino a quando non sarà provveduto al conio e alla distribuzione della medaglia commemorativa prevista (...) il lavoratore, che abbia diritto alla medaglia stessa, sarà autorizzato a fregiarsi del nastrino, da portarsi anch'esso sul lato sinistro del petto (art. 5)»
- (regio decreto 25 agosto 1938, n. 1916, Istituzione di una distinzione commemorativa del lavoro nell'Africa Orientale Italiana, in G. U. del Regno n. 296 del 28 dicembre 1938; abrogato con con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [41]).
- Il conferimento della medaglia è cessato dopo la perdita dei possedimenti coloniali italiani a seguito della seconda guerra mondiale, comportandone di fatto l'estinzione già dal 1943, ma la formale abrogazione risale solo al 2010.
- Repubblica italiana (1946 - attuale)
- Medaglia commemorativa della campagna di ricerca scientifica in Antartide (7 marzo 1991 - attuale)
- Classe unica.
- Concessa per «tributare un visibile riconoscimento al personale della Difesa e delle altre Amministrazioni (...) che con alto senso del dovere (...) abbia prestato, presti o presterà servizio in missioni nazionali impegnate nel continente Antartico»
- (decreto interministeriale Ministeri della difesa, università, ricerca scientifica e tecnologica 7 marzo 1994).
- Medaglie della Fondazione Carnegie (Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching) per atti di eroismo (31 ottobre 1911 - attuale)
- Medaglia d'oro della Fondazione Carnegie per atti di eroismo
- Medaglia d'argento della Fondazione Carnegie per atti di eroismo
- Medaglia di bronzo della Fondazione Carnegie per atti di eroismo
- Conferita per «compensare qualunque atto di eroismo compiuto in Italia o nelle sue acque territoriali da un uomo o da una donna per salvare la vita umana in operazioni di pace»
- (regio decreto 25 settembre 1911, n. 1088, Erezione in ente morale della fondazione Carnegie, in G. U. del Regno n. 241 del 16 ottobre 1911, vigente).
Note
- ^ Nell'uso militare il termine "grandi Unità" comprende tutte le formazioni a livello di divisione (corpi d'armata, armate e gruppi d'armate).
- ^ Governo Italiano - Ufficio Onorificenze e Araldica, Circolare della presidenza del Consiglio dei ministri, 30 ottobre 2001, su governo.it. URL consultato il 30 gennaio 2012..
- ^ Ministero della Difesa, Regolamento per la disciplina delle Uniformi, su difesa.it. URL consultato il 30 gennaio 2012..
- ^ Giorgio Aldrighetti, Gli Ordini cavallereschi, su icocregister.org. URL consultato il 21 luglio 2011..
- ^ Per la tipologia delle decorazioni si veda Alberto Lembo, Onore al merito. Onorificenze e decorazioni della prima guerra mondiale, Rovereto, 2005, p. 17. Per i criteri di classificazione si veda invece Alessandro Brambilla, Le Medaglie Italiane negli ultimi 200 anni. Parte 1: 1784-1900, Milano 1985, p. III.
- ^ Queste categorie, come pure la loro denominazione, non sono assolutamente ufficiali, ma sono quelle comunemente usate per disciplinare la materia anche in ambito internazionale. Vedi ad esempio la pubblicazione ufficiale dell'Ufficio di segreteria del Governatore Generale del Canada "Guide pour le port des ordres, décorations et médailles", pag.5.
- ^ Marco Barbero, Storia delle medaglie di casa Savoia, su italia-reale.alleanza-monarchica.com. URL consultato il 21 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 29 gennaio 2013)..
- ^ Tra il 1900 e il 1946 vennero istituite 23 medaglie per cause belliche.
- ^ Tra il 1900 e il 1946 vennero istituite - oltre a quelle per cause belliche - 5 onorificenze cavalleresche (includendo l'assorbimento di due ex-albanesi), 6 decorazioni (compresa 1 ex-albanese) e 44 medaglie.
- ^ Un'onorificenza cavalleresca e 17 medaglie, più 1 onorificenza cavalleresca e 2 medaglie nel periodo della Repubblica Sociale Italiana.
- ^ Nino Arena, RSI. Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana. La guerra in Italia. 1945, Ermanno Albertelli Editore, Parma 1999, p. 587. La materia venne regolamentata nella RSI dal decreto legge n. 627 del 31 agosto 1944.
- ^ Decreto Legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944 n.249, Art.1, comma 7 "Sono privi di efficacia giuridica i seguenti atti o provvedimenti adottati sotto l'imperio del sedicente governo della Repubblica Sociale Italiana: [omissis] il conferimento di decorazioni".
- ^ Per un totale di 3 onorificenze cavalleresche, 8 decorazioni e 66 medaglie al 31-12-2011.
- ^ Governo Italiano - Ufficio Onorificenze e Araldica, LEGGE 3 marzo 1951, n. 178. Istituzione dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze, su governo.it. URL consultato il 30 gennaio 2011.
- ^ La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, Legge 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata Legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
- ^ Si veda il Regio Decreto 10 luglio 1930, n. 974.
- ^ Le onorificenze vaticane, di subcollazione vaticana e quelle melitensi sono automaticamente autorizzate senza bisogno di ulteriori procedure.
- ^ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, Legge 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- ^ La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, Legge 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata Legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.
- ^ articolo 498 codice penale, in testolegge.com. URL consultato il 20 luglio 2011.
- ^ Regio decreto n° 273, 31 gennaio 1926, in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 49, 1º marzo 1926, p. 926.
- ^ Regio decreto n° 574, 6 marzo 1927, in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 99, 29 aprile 1927, p. 1783.
- ^ Regio decreto n° 150, 19 gennaio 1928, in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 41, 18 febbraio 1928, p. 573.
- ^ Regio decreto n° 2485, 1 novembre 1928, in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 272, 22 novembre 1928, p. 5719.
- ^ Regio decreto n° 1293, 17 settembre 1931, in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 262, 13 novembre 1931, p. 5519 (5526).
- ^ Regio decreto n° 1851, 14 agosto 1936, in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 250, 27.10.1936, p. 3157.
- ^ Regio decreto n° 1179, 15 luglio 1938, in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 179, 8 agosto 1938, p. 3316.
- ^ Regio decreto n° 897, 19 maggio 1939, in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 153, 3 luglio 1939, p. 3020.
- ^ Regio decreto n° 649, 10 maggio 1943, in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 170, 24 luglio 1943, p. 2506.
- ^ a b c Legge 3 marzo 1951, n. 178. Istituzione dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze, su governo.it. URL consultato il 22 marzo 2015.
- ^ Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 4.
- ^ Thomas Frasheri, Albanian Royal expert of the Orders of Chivalry, http://www.albanianroyalcourt.al, Parigi, 2011
- ^ a b Guido Lucatello, La natura giuridica dell'unione italo-albanese, CEDAM, Padova, 1943, pag. 30
- ^ decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 703, Istituzione dell'Ordine della "Stella solidarietà italiana", in G. U. serie generale n. 177 del 5 agosto 1947, in vigore dal giorno successivo.
- ^ modificato dalla legge 3 febbraio 2011, n. 13, art. 1., c. 1, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarietà italiana, in G. U. n. 49 del 1 marzo 2011.
- ^ decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1965, n. 180, art. 1, Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, contenente norme per l'esecuzione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, sulla istituzione dell'Ordine della "Stella della Solidarietà italiana", in G. U. serie generale n. 81 del 31 marzo 1965, in vigore dal 15 aprile.
- ^ decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 385, Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni, relativo al conferimento dell'Ordine della Stella della solidarietà italiana, in G. U. n. 249 del 25 ottobre 2001, in vigore dal 9 novembre.
- ^ Legge 3 febbraio 2011, n. 13, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarietà italiana, in G. U. serie generale n. 49 del 1 marzo 2011, in vigore dal 16 marzo.
- ^ a b Delfino Borroni
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in G. U. serie generale n. 20 del 26 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 18.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010, supplemento ordinario n. 276.
- ^ regio decreto 19 gennaio 1922, n. 295, Col quale si stabilisce che le ulteriori proposte di medaglie d'argento al valore militare per la stessa persona vivente decorata complessivamente di tre medaglie d'oro o d'argento siano prese in considerazione per la concessione della medaglia di bronzo distinta da apposito contrassegno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 71 del 25 marzo 1922; abrogato dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010.
- ^ regio decreto 15 giugno 1922, n. 975, Col quale si toglie la limitazione al numero delle concessioni di medaglie d'oro e d'argento a persone viventi e si stabilisce il soprassoldo dovuto per le medaglie stesse eccedenti il numero di 3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 176 del 27 luglio 1922; abrogato dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario n. 84.
- ^ regio decreto 10 maggio 1943, n. 629, Estensione dell'uso del nastro azzurro alla croce al valor militare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 165 del 19 luglio 1943; abrogato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2010, supplemento ordinario n. 131
- ^ (Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1943 e Regio Decreto Legge del 27 novembre 1943, n° 11/B)
- ^ a b augusto.agid.gov.it, http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1918073_PM .
- ^ regio decreto 16 novembre 1922, n. 1769, Concernente l'applicabilità, in Tripolitania, a decorrere dal 1 gennaio 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto «Libia», della croce al merito di guerra, e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti in guerra, in G. U. del Regno n. 32 del 8 febbraio 1923, in vigore dal 23 febbraio; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.
- ^ regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2354, art. unico, Estensione al personale della Regia aeronautica delle disposizioni relative alla concessione della croce al merito di guerra e della croce di guerra al valor militare, in G. U. del Regno n. 21 del 27 gennaio 1927, in vigore dal 11 febbraio; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1.
- ^ regio decreto 2 luglio 1936, n. 1712, Estensione dell'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati ed i feriti di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale, in G. U. del Regno n. 225 del 28 settembre 1936, in vigore dal 13 ottobre; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1.
- ^ regio decreto 28 aprile 1937, n. 1118, Estensione dell'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e i feriti di guerra al personale che dopo il 5 maggio 1936-XIV abbia preso parte in Africa Orientale a cicli di operazioni di grande polizia coloniale, in G. U. del Regno n. 166 del 20 luglio 1937,in vigore dal 4 agosto; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1.
- ^ augusto.agid.gov.it, http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1938115_P1 .
- ^ augusto.agid.gov.it, http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1943029_P1 .
- ^ a b c d e f g h i j k decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, in. G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008, S.O. n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, in. G.U. n. 42 del 20 febbraio 2009, S.O. n. 25.
- ^ a b c d e Dà diritto al titolo di Maestro del lavoro.
- ^ decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110, Modifiche al regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, istitutivo della medaglia militare al merito di lungo comando e al decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, istitutivo della medaglia d'onore per lunga navigazione, in G. U. n. 295 del 30 novembre 1957.
- ^ legge 1º dicembre 1977, n. 907, Conferimento del distintivo di onore di "Volontario della Libertà" al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la Repubblica sociale durante la Resistenza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 344 del 19 dicembre 1977. Abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 dell’8 maggio 2010, supplemento ordinario n. 84.
- ^ Regio decreto 15 marzo 1908, n. 96, che fissa il termine col quale cessa pei militari dell'esercito e dell'armata il diritto a conseguire la medaglia col motto «Cina», in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 75 del 30 marzo 1908; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.
- ^ regio decreto-legge 23 luglio 1936, n. 1584, art. 1, Modificazioni al R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1150, istitutivo della Medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale, in G. U. del Regno n. 202, 1º settembre 1936, convertito dalla legge 10 febbraio 1937, n. 504, in G. U. del Regno n. 98 del 28 aprile 1937.
- ^ a b regio decreto 10 maggio 1937, n. 2463, Aggiornamento del R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1150, e del R. decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, riguardanti la concessione della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale Italiana, in G. U. del Regno n. 36 del 14 febbraio 1938; abrogato con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, art. 1, c. 1.
- ^ https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari/Documents/2017/circolare_medaglia_antipirateria/CIRCOLARE.pdf
- ^ MINISTERO DELLA DIFESA, COMUNICATO, su gazzettaufficiale.it.
- ^ Croce commemorativa del VI Corpo d'Armata (Croce di Gorizia) Archiviato il 22 luglio 2011 in Internet Archive.
- ^ Era prevista la medaglia d'oro per coloro che avessero compiuto 40 anni di lodevole servizio, configurandosi quindi sia come medaglia di benemerenza che di lungo servizio.
- ^ a b decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 24, c. 1, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, in G. U. n. 147 del 25 giugno 2008, S. O. n. 152, in vigore dal 25 giugno al 21 agosto 2008; convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, in G.U. n. 195 del 21 agosto 2008, S. O. n. 196, in vigore dal 22 agosto
- ^ a b I bozzetti delle insegne furono commissionati ad una società operante nel settore pubblicitario ed effettivamente realizzati e consegnati. Tuttavia il committente, il Ministero del Turismo, venne abolito poco dopo (16 novembre 2011) e l'iter di approvazione dei bozzetti non venne mai completato.
- ^ a b D..Lgs. n. 79/2011, allegato 1, art. 60 e segg.
- ^ art. 9, comma 1, lettera p, numero 5 e art. 10, comma 8, lettera b, numero 2
- ^ Confronta: http://www.guardiadonorealpantheon.it/
- ^ Medaglia d'Argento ai Veterani 1848-49 per la Guardia d'Onore alla Tomba del Re[collegamento interrotto]
- ^ Medaglia di Bronzo ai Veterani 1848-49 per la Guardia d'Onore alla Tomba del Re[collegamento interrotto]
- ^ Medaglia Commemorativa per il Pellegrinaggio al Pantheon (29 luglio 1901) Archiviato il 6 maggio 2006 in Internet Archive.
- ^ Medaglia Commemorativa per il Pellegrinaggio al Pantheon (1903) Archiviato il 14 luglio 2011 in Internet Archive.
- ^ Medaglia d'Argento ai Veterani e Reduci, Guardia d'Onore alle Tombe dei Re Archiviato il 6 maggio 2006 in Internet Archive.
- ^ Medaglia di Bronzo ai Veterani e Reduci, Guardia d'Onore alle Tombe dei Re[collegamento interrotto]
- ^ In realtà argento dorato.
- ^ Croce Rossa Italiana, su cri.it.
- ^ a b La medaglia rimase in uso, senza modifica delle insegne o dei decreti istitutivi, anche per la successiva Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza fino al suo scioglimento il 31 dicembre 1922.
- ^ a b c d La medaglia, condivisa con il personale del Corpo degli Agenti di Custodia, rimase in uso, senza modifiche delle insegne o dei decreti istitutivi, anche nella successiva Polizia di Stato fino all'introduzione di una nuova regolamentazione il 5 giugno 1990.
- ^ Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Archiviato il 16 febbraio 2015 in Internet Archive. n. 444/298 del 27 luglio 2006
- ^ a b c d e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, su www.vigilfuoco.it. URL consultato il 18 luglio 2017.
- ^ Distintivo d'onore al merito del Corpo militare|Distintivo di bronzo d'onore al merito del Corpo militare del sovrano militare ordine di Malta
- ^ Medaglia d'argento commemorativa dell'ACISMOM della Campagna di Guerra 1940 - 1945 per gli ufficiali
- ^ Medaglia di bronzo commemorativa dell'ACISMOM della Campagna di guerra 1940 - 1945 per il personale di assistenza
- ^ Conferibile una sola volta. Nel caso un atleta, dirigente o società avrebbero dovuto meritare per la seconda volta il Collare d'Oro si sarebbe conferito il Diploma d'Onore, costituito da una targa, con relativo diploma, su cui era riprodotto il Collare d'Oro.
Bibliografia
Letteratura
- Dimitri Bini, Le medaglie ufficiali, militari e civili, del Regno d'Italia 1861-1943, Pontedera, CLD Libri Editore, 2008.
- Alessandro Brambilla, Le medaglie italiane negli ultimi 200 anni, parte 1: 1784-1900, Milano, 1985.
- Alessandro Brambilla, Le medaglie italiane negli ultimi 200 anni, parte 2: 1901-1996, Milano, 1997.
- Adriano Brambilla e Ivo Fossati, Medaglie a croce delle FF.AA. 1900/1989, Editrice Militare Italiana, 1993.
- Massimo Cartone, Ordini cavallereschi del Regno d'Italia, Federico Motta Editore, 1984.
- Boris Dijust, Decorazioni, ricompense e riconoscimenti nella Polizia di Stato, Edizioni Laurus Robuffo, 2000.
- Ercole Ercoli, Le medaglie al valore, al merito e commemorative - Militari e Civili nei Regni di Sardegna, d'Italia e nella Repubblica Italiana - 1793-1976, I.D.L., 1976.
- Erman von Heyden, Segni d'onore e distintivi del Regno d'Italia e degli ex Stati italiani, Wiesbaden 1910, ristampa anastatica, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1998.
- Alberto Lembo, Onore al merito - Onorificenze e decorazioni della prima guerra mondiale, Rovereto, 2005.
- Roberto Manno, Duecento anni di medaglie. I segni del valore e della partecipazione ad eventi storici dal 1793 al 1993, Hobby & Work Publishing, 1995.
- Giuseppe Morittu, Meriti e decorazioni 1839-1945, Padova, 1989.
- Giuseppe Morittu, Guerre e decorazioni 1848-1945, Padova, 1989.
- Costantino Scarpa e Paolo Sézanne, Le Decorazioni al Valore dei Regni di Sardegna e d'Italia, Uffici storici Esercito, Marina, Aeronautica, 1976.
- Costantino Scarpa e Paolo Sézanne, Le Decorazioni del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia – Le Decorazioni al merito, vol. I, Uffici storici Esercito, Marina, Aeronautica, 1987.
- Costantino Scarpa e Paolo Sézanne, Le Decorazioni del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia – Le Decorazioni al merito, vol. II, Uffici storici Esercito, Marina, Aeronautica, 1992.
- Costantino Scarpa e Paolo Sézanne, Le decorazioni del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia – Le Decorazioni Commemorative, vol. I, Uffici storici Esercito, Marina, Aeronautica, 1982.
- Costantino Scarpa e Paolo Sézanne, Le decorazioni del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia – Le Decorazioni Commemorative, vol. II, Uffici storici Esercito, Marina, Aeronautica, 1985.
- Costantino Scarpa e Paolo Sézanne, Le decorazioni al valore della Repubblica Italiana, Uffici storici Esercito, Marina, Aeronautica, 1981.
- Antonio Spada, Ordini dinastici della Real Casa di Savoia, Grafo Edizioni, 1984.
- Fausto Sparacino, Distintivi e medaglie della R.S.I., vol. I, Editrice Militare Italiana, 1988.
- Fausto Sparacino, Distintivi e medaglie della R.S.I., vol. II, Editrice Militare Italiana, 1994.
- Aldo Tassini, Con valore e con onore, Gasparri Editore, 2011.
- Mario Volpe, Signs of Honour, Pragmatica Editrice, 2009.
- Italo Farnetani, I venticinque pediatri, decorati con la Medaglia d'oro della sanità, hanno scritto la storia della Repubblica, prefazione del ministro della salute Beatrice Lorenzin, «Pediatria Preventiva & Sociale» 2016; 11 (3), pp 10-21- https://www.sipps.it/pdf/rivista/2016_03.pdf
Normativa
- Stato maggiore della difesa, V Reparto - Affari Generali, Regolamento per la disciplina delle uniformi, Roma, 2002.
- Comando generale dell'Arma dei carabinieri, Catalogo delle decorazioni di uso permanente, a.C.13., Roma, 2003.
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Regolamento per l'assegnazione delle onorificenze sportive, Delibera 25 maggio 2008, n. 1376.
- Croce Rossa Italiana, Regolamento recante le norme per il conferimento delle ricompense della Croce Rossa Italiana, ed. 2000.
Voci correlate
- Medaglie e decorazioni degli enti locali italiani
- Medaglie, decorazioni ed ordini cavallereschi melitensi
- Medaglie e decorazioni per missioni militari internazionali
- Medaglie e croci di Fiume
- Onorificenze degli Stati preunitari d'Italia
- Distintivi dell'Esercito italiano
- Distintivi commemorativi delle operazioni militari italiane
- Ordine delle distinzioni del Regno d'Italia
- Ordine delle distinzioni della Repubblica Italiana
- Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su onorificenze italiane
Collegamenti esterni
- Commissione internazionale permanente per lo studio degli ordini cavallereschi, su icocregister.org.
- Pagina sulle Onorificenze del sito web della Presidenza della Repubblica, su quirinale.it.
- Ufficio Onorificenze e Araldica Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su governo.it.
- Pagina sulle Onorificenze del sito web del Ministero dell'Interno, su interno.it. URL consultato il 22 dicembre 2009 (archiviato dall'url originale il 27 marzo 2010).
- Pagina sulle Decorazioni e Distintivi del sito web dell'Arma dei carabinieri, su carabinieri.it.
- PIB - Progetto Informatico Benemerenze del Dipartimento della Protezione Civile, su benemerenze.test.protezionecivile.it.
- Pagina sugli Ordini Cavallereschi Italiani del sito web del Corpo della Nobiltà Italiana - Circolo Giovanile, su cnicg.net. URL consultato il 23 dicembre 2009 (archiviato dall'url originale il 23 ottobre 2008).
- Pagina su Araldica e non solo... rassegna sulle Scienze Documentarie della Storia del sito web dell'Istituto Araldico Genealogico Italiano, su iagi.info.