Tassa automobilistica

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La tassa automobilistica[1] (o bollo auto,[2] oppure anche tassa automobilistica regionale,[3] in precedenza denominata anche tassa di circolazione) è un tributo locale previsto dall'amministrazione finanziaria italiana, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore delle Regioni di residenza.

La proprietà si presume dall'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo (vendita del veicolo), dei contratti per i quali la legge stabilisce che il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso (a seguito di un furto) o radiazione del mezzo (auto, moto, ecc.) ovverosia per tutti quei casi in cui è prevista e obbligatoria la registrazione nel PRA e, normalmente, ammessa anche in ritardo.

Disciplina normativa

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La fonte principale della tassa è il D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 ("Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche"). L'articolo 7 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha modificato il comma 29º dell'articolo 5 del D.L. n. 953 del 1982,[4] nel senso di prevedere la soggettività passiva in coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Stante la formulazione della norma che, almeno con riguardo alla locazione finanziaria, prevede l'assoggettamento all'imposizione dell'utilizzatore attraverso la congiunzione disgiuntiva “ovvero”, ai fini della soggettività passiva del bollo auto non è previsto alcun vincolo di solidarietà della società di leasing[5] o dei proprietari in genere in tutte le ipotesi all'uopo considerate, in analogia a quanto avviene in materia di responsabilità civile ex art. 2054 c.c.[6]

Per assicurare la facilità di esazione nel caso di evasione del tributo la legge stabilisce che la competenza territoriale degli uffici del PRA e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso, in modo univoco, in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

I mezzi ultratrentennali e i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico (riduzione del 50%), (art. 63 L.342 del 2000) sono esentati dal pagamento della tassa di possesso, mentre in caso di utilizzo su strada dovrà essere versata la tassa forfettaria di circolazione (cosiddetto "bollo ridotto"). La legge in materia è stata oggetto di numerose difficoltà interpretative[7] dovute all'assenza di una definizione precisa della determinazione che ASI ed FMI avrebbero dovuto produrre al fine di individuare i veicoli ultraventennali cui concedere i benefici fiscali previsti dalla legge. Recentemente, e grazie anche ad alcune sentenze della Corte di Cassazione[8], si è attestata l'interpretazione secondo cui per dimostrare l'accesso ai benefici fiscali non è più necessario essere iscritti ad ASI o FMI, ma è sufficiente presentare una autocertificazione. In Lombardia e Toscana la tassa forfettaria è concessa automaticamente al compimento dei vent'anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo. In Umbria e Piemonte risultano attualmente in vigore disposizioni differenti, e sono riconosciuti i certificati emessi dei centri specializzati individuati dalla legge.

Esistono alcune normative regionali destinate all'esenzione, almeno temporanea, di particolari categorie di veicoli considerate meno nocive per l'ambiente (un esempio è stato attuato dalla Regione Umbria nel 2013, dove furono esentati dal pagamento del bollo per i primi 3 anni di tutti i nuovi veicoli immatricolati nel periodo 11 aprile - 31 luglio 2013, alimentati esclusivamente a GPL o metano, oppure a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, di potenza non superiore a 85 kW, oltre a tutti i veicoli con alimentazione a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica).[9]

Le auto alimentate da motore esclusivamente elettrico, secondo il decreto DPR 39/1953 art. 20 godono di una esenzione dalla tassa automobilistica della durata di 5 anni dal momento di immatricolazione del veicolo. Alcune regioni come Lombardia e Piemonte offrono una esenzione permanente per tutta la durata del veicolo elettrico.[10]

Per i ciclomotori e quadricicli leggeri questa tassa è dovuta solo in relazione all'effettivo utilizzo del mezzo, e non al mero possesso.[11]

Termini di prescrizione

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La tassa decade con il "termine del terzo anno successivo all'anno nel quale si doveva effettuare il pagamento". Ne consegue che indipendentemente dal mese in cui si doveva effettuare il pagamento la decadenza matura sempre al "31 dicembre" del terzo anno seguente (v. Cass. 3048/2008). Possono essere oggetto di contestazione i pagamenti degli ultimi tre anni, periodo per il quale si è tenuti a conservare le ricevute, da mostrare in caso di controllo. Diversamente dalle bollette per i servizi domestici o da altri servizi per i quali è previsto l'obbligo di conservazione dei dati, non è ammessa la ricevuta se non in formato cartaceo.

Inoltre, non è più oggi necessario esporre e portare con sé il contrassegno testimoniante il pagamento: infatti la legge 27 dicembre 1997 n. 449 all'art. 17 comma 24 ha disposto che:

«A decorrere dal 1º gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.»

È dunque cessato l'obbligo di tenere la ricevuta di pagamento del bollo in vista nel vetro anteriore del veicolo, e di mostrarla su richiesta di Forze dell'Ordine o Guardia di Finanza, che non hanno più il compito di effettuare controlli o sanzioni sul pagamento del bollo.

La riscossione del bollo auto è divenuta competenza delle regioni dal 1º gennaio 1999.[12] La gestione del bollo (calcolo e pagamento) per alcune regioni è oggi completamente informatizzata.

Qualificazione giuridica

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Il bollo è qualificato, in tutta Italia, come tassa di intestazione dei veicoli, e non di circolazione. Pertanto, sono tenuti al pagamento tutti gli intestatari (coloro che "risultano proprietari" sul PRA) di veicoli, a prescindere dall'effettivo utilizzo. Il bollo non si deve più pagare in caso di perdita del possesso per furto, demolizione o trasferimento del veicolo all'estero. Alcune regioni applicano questa regola in corso di anno, facendo pagare fino al mese della perdita del possesso.

Modalità di calcolo

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Il valore economico del bollo auto dipende dai seguenti fattori:

  • potenza del mezzo (in chilowatt, escludendo i decimali), con aggiunta del cosiddetto "superbollo" per potenze superiori ai 185 kW, dove si ha un aumento calcolato in base alla potenza eccedente i 185 kW del mezzo (20 €/kW) e tassazione che si riduce con la vetustà del mezzo fino ad annullarsi ai 20 anni di vita dello stesso (soluzione introdotta nel 2012).[13]
  • coefficiente definito dalla Regione di residenza del proprietario del mezzo
  • classe d'inquinamento (Euro I, Euro II, ecc.), dove tanto minore sarà tale classe e tanto più si pagherà di bollo (soluzione introdotta nel 2010)[14]
  • età del mezzo (per esempio, tra i veicoli d'epoca, i veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti ai relativi registri sono esentati dal pagamento del bollo auto)

La scadenza di pagamento dipende dalla data di immatricolazione e dalla regione. Quindi, con l'esclusione dei motoveicoli, le scadenze sono scaglionate nell'anno per evitare disagi ai contribuenti dovuti alle code agli sportelli[15]. Il bollo può essere pagato presso:

È sufficiente fornire la targa dei veicolo per ottenere il calcolo del bollo da pagare.[17]

Omissione o ritardo

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Essendo il bollo una tassa, in caso di mancato pagamento nei termini l'ente impositore può procedere alla riscossione coattiva, con applicazione di sanzione e interessi. Dopo tre anni di inadempimento la legge prevede, previa notifica e fatto salvo il diritto all'opposizione, la possibile radiazione di ufficio del mezzo. La sanzione applicata è pari al trenta per cento dell'importo omesso o tardivamente versato.[18]

Il bollo può essere soggetto a diverse riduzioni (di diverso peso in base alla regione), sempre sotto richiesta del proprietario del mezzo.

I mezzi a basso impatto ambientale possono usufruire di una forte riduzione della tassa, nel caso questi siano:

  • Mezzi elettrici, sono esenti dal pagamento per i primi 5 anni, poi alcune regioni prevedono il mantenimento dell'esenzione o si ha una forte riduzione (pari a circa il 75%) o rientrano a pagare il bollo normalmente. Lombardia e Piemonte prevedono esenzione totale[19].
  • Alimentazione esclusiva a GPL o metano, riduzione della tariffa del 75% ma solo se viene rimosso il serbatoio della benzina (e sostituito da un serbatoio di massimo 15 litri per le partenze "a freddo"). Altre regioni prevedono ecoincentivi anche per auto ad alimentazione mista.

I veicoli ultratrentennali e ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico (vedi alla voce: Esenzione)

Non si ha il pagamento del bollo nei seguenti casi:

  • Disabili, si ha la completa esenzione del bollo per un solo veicolo, il quale deve essere adattato all'handicap e non può superare i 2000 cm³ se è a benzina o 2800 cm³ se è diesel.

Quattro le categorie di disabilità alle quali è connesso il beneficio:

    • a) soggetti con handicap psichico o mentale, di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988 (a prescindere dall'adattamento del veicolo)[20];
    • b) soggetti sordi, o ciechi, con certificazione di invalidità della Commissione medica dell'Azienda Sanitaria competente, di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero da altra Commissione medica pubblica competente.[21];
    • c) soggetti invalidi con grave limitazione permanente della capacità di deambulazione, o pluriamputati (a prescindere dall'adattamento del veicolo)[20];
    • d) soggetti disabili con limitazione non grave della capacità di deambulazione, affetti da ridotta o impedita capacità motorie certificata espressamente dalla Commissione medica dell'Azienda Sanitaria competente o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche, se titolari di veicoli con dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione da parte del disabile titolare di patente speciale ovvero comunque adattati in funzione della minorazione fisico-motoria;
  • Radiazione viene l'esenzione qualora il mezzo viene radiato e non può più circolare su strada, come nel caso della rottamazione, oppure nel caso di esportazione definitiva all'estero.
  • Radiazione d'ufficio, in caso non si paghi il bollo per più di tre anni e non si effettua il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, si ha la radiazione d'ufficio, con ritiro della carta di circolazione e delle targhe.[22]
  • Cessazione della circolazione, qualora non avvenga la demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo, ma semplicemente la radiazione dal pubblico registro[23]
  • Veicoli di interesse storico e collezionistico (vedi paragrafo Esenzione)

Il rimborso delle somme pagate ma non dovute (perché per esempio pagate alla regione sbagliata), si può richiedere entro tre anni dal pagamento. Il rimborso deve essere richiesto dal contribuente alla regione in cui lo stesso risiede.[24]
La regione di residenza che riceve l'istanza di rimborso provvede poi a effettuare una "compensazione" con la regione che eventualmente ha introitato la somma.

  1. ^ Legge 23 luglio 2009, n. 99 - art. 7
  2. ^ D.L. n. 953 del 1982
  3. ^ Copia archiviata, su tributi.regione.puglia.it. URL consultato il 12 maggio 2019 (archiviato dall'url originale il 12 maggio 2019).
  4. ^ Convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53
  5. ^ Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento delle Finanze del 27 giugno 2012, prot. n. 13270.
  6. ^ Come chiarito dal MEF con nota prot. n. 13270 del 27 giugno 2012 , è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
  7. ^ Per un approfondimento sull'art.63 della L.342/2000 è possibile consultare il seguente link: http://www.rivs.it/bollo-auto-storiche.php
  8. ^ In particolare si veda la sentenza della Corte di Cassazione n.3837 del 15/2/2013 http://www.entinoprofit.org/userfiles/files/sentenza_cassazione_3837_2013.pdf
  9. ^ Comunicato della Regione Umbria in merito alle esenzioni dalla Tassa Regionale, tratto dal sito della Regione, su regione.umbria.it. URL consultato l'11 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 21 febbraio 2015).
  10. ^ Esenzione del bollo per auto elettriche in tutte le regioni d'Italia., su Myautoelettrica.it, 27 Aprile 2020. URL consultato il 1º Maggio 2020.
    «La Lombardia e il Piemonte offrono una esenzione totale e permanente»
  11. ^ I ciclomotori e il bollo, su agenziaentrate.it. URL consultato il 1º dicembre 2009 (archiviato dall'url originale il 9 febbraio 2010).
  12. ^ Art. 17 comma 10 legge 27 dicembre 1997 n. 449
  13. ^ Superbollo auto 2012: si paga sopra i 185 kW
  14. ^ Bollo auto 2010: come si calcola e come si paga
  15. ^ Agenzia delle entrate, su agenziaentrate.it. URL consultato il 1º dicembre 2009 (archiviato dall'url originale il 9 febbraio 2010).
  16. ^ Ad esempio in Veneto
  17. ^ Agenzia delle Entrate - Servizi online - Calcolo del bollo con la formula completa, su www1.agenziaentrate.gov.it. URL consultato il 20 marzo 2020 (archiviato dall'url originale il 12 luglio 2020).
  18. ^ Art. 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
  19. ^ GAI Auto Elettriche – G.A.I. Gruppo Acquisto Ibrido, su gruppoacquistoibrido.it. URL consultato il 24 settembre 2016.
  20. ^ a b (art. 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 7)
  21. ^ (art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342)
  22. ^ articolo 96: Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
  23. ^ articolo 103: Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
  24. ^ Protocollo d'intesa Regioni-MEF del 15/04/2003

Voci correlate

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Altri progetti

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Collegamenti esterni

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