La classificazione dei veicoli è l'esito di una attività di distinzione in tipi simili dal punto di vista normativo e tecnico dei veicoli.
Trattati internazionali
[modifica | modifica wikitesto]La classificazione internazionale vigente negli stati membri dell'UNECE, tra cui tutti gli stati membri dell'Unione Europea, è quella adottata dalla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli R.E. 3[1] dell'UNECE, nata dalla Convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale nel 1958 e dalla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 1968, che aggiornò la precedente.
Tali atti categorizzano i veicoli secondo il loro tipo, uso, masse, potenza e velocità massima. Questa classificazione viene utilizzata a supporto della normativa dei codice della strada degli stati membri, specialmente in relazione alle limitazioni e obblighi relativi alla omologazione e conduzione di tali veicoli in ambito stradale, nonché alle patenti necessarie per la loro conduzione.
Italia
[modifica | modifica wikitesto]Nel codice della strada italiano, la classificazione è descritta nell'art. 47 e può essere sintetizzata come segue:[2]
- veicoli con caratteristiche atipiche
Tuttavia prevale normativamente la classificazione Europea, quindi UNECE.
Unione Europea
[modifica | modifica wikitesto]Nell'Unione europea le categorie sono basate sulla classificazione UNECE, adottando una più fine sotto-classificazione, secondo regolamenti e direttive a seguire:
- Regolamento (EU) No 168/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 15 Gennaio 2013 sull'approvazione e sorveglianza del mercato di veicoli a due o tre ruote e quadricicli
- Regolamento Europeo 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2018 (ex Direttiva 2007/46/EC) relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.
In relazione alle patenti abilitanti, la maggiore differenza si evidenzia nella categoria L3e (motocicli), che viene suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
- L3e-A1, motocicli a bassa prestazione, cilindrata massima 125 cm³, potenza massima 11 kW e rapporto potenza/peso massimo 0,1 kW/kg
- L3e-A2, motocicli a media prestazione, potenza massima 35 kW, rapporto potenza/peso massimo 0,2 kW/kg, non derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima
- L3e-A3, motocicli ad alta prestazione, ovvero non rientranti nei limiti imposti per le categorie -A1 e -A2.
La classificazione principale è contenuta nel Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3), Revisione 6[1], che definisce le seguenti macrocategorie:
- L: motoveicoli
- M: veicoli per trasporto di persone
- N: veicoli per trasporto di merci
- O: rimorchi
- T: veicoli agricoli e forestali
- G: veicoli fuoristrada
- S: veicoli ad uso speciale
Classificazione dettagliata:[3]
§ | Categoria | Descrizione |
---|---|---|
2.1 | L | Motoveicoli |
2.1.1 | L1 | Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h |
2.1.2 | L2 | veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h |
2.1.3 | L3 | Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h |
2.1.4 | L4 | Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); |
2.1.5 | L5 | Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h |
2.1.6 | L6 | Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie |
2.1.7 | L7 | I quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6 e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5 e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie |
2.2 | M | Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote |
2.2.1 | M1 | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente |
2.2.2 | M2 | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t |
2.2.3 | M3 | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t |
2.3 | N | Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote |
2.3.1 | N1 | Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t |
2.3.2 | N2 | Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t |
2.3.3 | N3 | Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t |
2.4 | O | Rimorchi (compresi i semirimorchi) |
2.4.1 | O1 | Rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t |
2.4.2 | O2 | Rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t |
2.4.3 | O3 | Rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t |
2.4.4 | O4 | rimorchi con massa massima superiore a 10 t |
2.5 e 2.9.2 | Veicoli ad uso speciale | |
2.9.2.1 e 2.5.1 | SA | Motocaravan, Campervan, Motorhome |
2.9.2.2 e 2.5.2 | SB | Veicoli rinforzati, veicoli blindati |
2.9.2.3 e 2.5.3 | SC | Ambulanze |
2.9.2.4 e 2.5.4 |
SD | Carri funebri |
2.6 | T | Trattori agricoli e forestali |
2.7 | Macchinari mobili non stradali | |
2.8 | G | Veicoli fuoristrada |
La tabella a seguire indica quali classi di veicoli possono essere condotti con le relative patenti di guida europee:
Classe veicolo | Patente di guida europea | Note |
---|---|---|
L1e | AM | |
L2e | AM | |
L3e-A1 | A1 | |
L3e-A2 | A2 | |
L3e-A3 | A | |
L5e | A1, A | |
L6e | AM | |
L7e | B1 | |
M1 | B | |
M2 | D1, D | Per veicoli con più di 17 posti a sedere è necessaria la patente D |
M3 | D1, D | Per veicoli con più di 17 posti a sedere è necessaria la patente D |
N1 | B | |
N2 | C1, C | Per veicoli con masse superiore a 7,5 t è necessaria la patente C |
N3 | C | |
O1 | B, C1, C, D1, D | |
O2 | BE, C1E, CE, D1E, DE | |
O3 | C1E, CE, D1E, DE | |
O4 | C1E, CE |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b Resolutions - Transport - UNECE, su unece.org. URL consultato il 1º marzo 2020.
- ^ Art. 47 del Codice della Strada Italiano, su aci.it.
- ^ Art. 47. Classificazione dei veicoli., su aci.it, 11 luglio 2016. URL consultato il 1º marzo 2020.