Imposta municipale propria

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L'imposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria è un tributo (imposta) del sistema tributario italiano, in vigore dal 2012. È un tributo diretto di tipo patrimoniale, essendo applicato sul componente immobiliare del patrimonio. Istituita per sostituire l'imposta comunale sugli immobili (ICI), ha inglobato anche parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali per quanto riguarda i redditi fondiari su beni non locati.

Manifesto stradale informativo sull'IMU 2017, Torino

L'IMU è stata introdotta in sostituzione dell'ICI nell'ambito della legislazione attuativa del federalismo fiscale dal governo Berlusconi IV con il d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (artt. 7, 8 e 9), pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23 marzo 2011[1] che ne stabiliva la vigenza dal 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 8, comma 2°, d.lgs. n. 23/2011).

Il governo Monti, con decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 251)[2], recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come "manovra Salva Italia") poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, S.O. n. 276)[3], ha modificato la natura dell'imposta rendendola di fatto un'ICI sulle abitazioni principali e ne ha anticipato l'introduzione, in via sperimentale, al 2012, prevedendone l'applicazione a regime dal 2015, incrementando sensibilmente la base imponibile, mediante specifici moltiplicatori delle rendite catastali.

A titolo d'esempio si menziona la moltiplicazione per 160 della rendita catastale per gli immobili residenziali (art. 13, c. 4 DL cit; v. infra).

L'anticipazione al 2012 e l'andamento

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Dubbi interpretativi

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Il testo di legge distingue tra un'imposta sperimentale e un'imposta a regime, anche se in realtà la sperimentazione del tributo è sulla carta, poiché nessuna norma prevede il vaglio degli effetti dell'anticipazione del tributo al 2012.

A causa dei molteplici dubbi emersi in sede applicativa, con la legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 sono stati approvati degli emendamenti che incidono sulla normativa IMU. In particolare, vi sono novità sulla definizione di abitazione principale, sono previsti nuovi termini di pagamento ed è prevista la possibilità per i Comuni di equiparare al trattamento fiscale dell'abitazione principale gli immobili di proprietà di determinate categorie di soggetti.

La prassi e la dottrina hanno evidenziato fin dall'inizio molteplici profili critici della normativa sul tributo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per tali motivi, ha diramato la Circolare 3/DF del 18 maggio 2012 con l'intento di chiarire le questioni controverse.

Gettito fiscale nel 2012

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Dall'applicazione dell'IMU si sono ricavati nel 2012:[4][5][6][7]

  • 4 miliardi dall'IMU sulla prima casa
  • 10,7 miliardi dall'IMU sulle altre case
  • 9 miliardi dall'IMU su negozi, laboratori artigianali e industriali,

per un totale di 23,7 miliardi di euro.

Al gettito hanno contribuito 25,8 milioni di contribuenti, persone fisiche e aziende, con un versamento medio di 918 euro a testa. Per la prima casa l'imposta ha riguardato 17,8 milioni di contribuenti, con un versamento medio di 225 euro a testa.[8]

Presupposto dell'imposta

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Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa abitazione principale e pertinenze, e terreni agricoli. La prima formulazione della disciplina prevedeva che il tributo si sarebbe dovuto applicare solo sui beni immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.

Definizione di abitazione principale e pertinenze

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Il decreto salva Italia definiva abitazione principale «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». In seguito alle modifiche apportate dall'art. 4, d.l. 16/2012 l'abitazione principale è definita come «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Le "pertinenze" sono «esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo».

Soggetti dell'imposta

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Soggetti attivi

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Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune. In seguito alla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2012, permane la soggettività attiva dello Stato per la quota di imposta municipale propria gravante sugli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata con l'applicazione dell'aliquota base dello 0,76%. L'accertamento e la riscossione del tributo competono al Comune, cui spettano anche le somme recuperate, le sanzioni e gli interessi.

Soggetti passivi

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I soggetti passivi del tributo sono individuati dall'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 nel proprietario, ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le quote di possesso. Sono soggetti passivi anche il locatario del bene immobile nel caso di locazione finanziaria e il concessionario nelle ipotesi di concessioni demaniali.

Determinazione dell'importo

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L'importo è pari al prodotto tra la base imponibile e l'aliquota, con una detrazione nel caso dell'abitazione principale.

Base imponibile

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La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale (reddito dei fabbricati in caso di fabbricati, reddito dominicale per i terreni) con rivalutazione rispettivamente del 5% e del 25%. Quest'importo deve essere moltiplicato per dei coefficienti in funzione della categoria catastale. Essi sono:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5 (60 prima del 1º gennaio 2013);
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
135 per i terreni agricoli (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 75 a partire dal 1º gennaio 2014).

Per i terreni fabbricabili la base imponibile è il valore venale del bene, mentre per gli immobili sprovvisti di rendita si impiegano altri metodi di calcolo.

Il decreto legge che introduce l'imposta definisce delle aliquote base, modificabili dalle amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale. Le aliquote sono:

0,40% per l'abitazione principale, modificabile dello 0,2% in aumento o diminuzione;
0,20% per i fabbricati rurali a uso strumentale del coltivatore diretto, i comuni possono ridurla a 0,1%;
0,76% per gli immobili che non producono reddito fondiario e per quelli posseduti da soggetti passivi ires ovvero per gli immobili locati, modificabile fino a 0,4%;
0,76% per i restanti casi, modificabile con un minimo pari a 0,46% e un massimo pari a 1,06%.

Inoltre i comuni hanno la possibilità di ridurre l'aliquota base fino allo 0,38% per i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, e per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Tanto recita il comma 9bis dell'art. 13 del d.l. nº 201/2011, come introdotto dall'art. 56 del d.l. n. 1/2012.

Infine l'art. 4 comma 8 bis d.l. 16/2012, come modificato dalla legge 44/2012 di conversione in legge del predetto decreto, ha stabilito che «i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.»

Per le abitazioni principali è prevista una detrazione pari a 200 €; qualora i requisiti di abitazione principale siano soddisfatti per parte dell'anno, detta detrazione è moltiplicata per un fattore pari alla frazione di tempo in cui i requisiti sono soddisfatti. Per gli anni 2012 e 2013 c'è un'ulteriore detrazione di 50 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell'immobile per cui si chiede la detrazione, con un massimo di 400 €. Il doppio requisito è piuttosto stringente e potrebbe far sorgere il problema costituzionale della violazione del principio di eguaglianza. Infatti non v'è differenza tra la famiglia A, composta da padre, madre e figlio residente e abitualmente dimorante presso l'abitazione principale e la famiglia B composta da padre, madre e figlio residente presso l'abitazione principale ma abitualmente dimorante in altra città, ad es. per motivi di studio. Nel caso A il soggetto passivo gode dell'ulteriore detrazione di 50 €, nel caso B no. Poiché inoltre come detto la detrazione per i figli non può essere superiore a 400 €, la detrazione massima è di 600 €. I comuni, salvo il rispetto del vincolo di bilancio, possono elevare la detrazione fino ad annullare l'importo.

Dichiarazione

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La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia" (n. 201/2011). La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». Il modello di dichiarazione è stato approvato con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. Sul termine per la presentazione della dichiarazione non v'è certezza, ma è probabile che sia il 4 febbraio 2013. Infatti, in base alla pubblicazione del modello di dichiarazione e alla conversione del Decreto "Enti Locali" che modifica l'art. 13, c. 12-ter, d.l. 201/2011, fissando il termine in 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del modello di dichiarazione, il termine dovrebbe essere quello suddetto.

Quota di imposta riservata allo Stato

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Viene riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota standard dello 0,76 per cento (che pertanto non può essere fissata sotto tale limite). Tale versamento è effettuato separatamente da quello dell'Imu spettante al Comune, compilando una separata riga di F24 con un codice del tributo diverso.

In passato, ai sensi dell'art. 13, c. 11, d.l. 201/2011 era riservata allo Stato una quota di imposta municipale propria pari al 50% del gettito derivante dall'applicazione del tributo agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze nonché dai fabbricati rurali a uso strumentale individuati dal comma 8 della medesima disposizione. Il calcolo veniva effettuato sull'aliquota di base di cui al comma 6, pari allo 0,76%. In altri termini, per tutti gli immobili diversi da quelli appena indicati, allo Stato era riservata una quota di gettito calcolata applicando a tale base imponibile l'aliquota dello 0,38%. Come noto, per poter effettuare il pagamento è stato necessario istituire nuovi codici tributo e adattare i mod. F24 e i contribuenti hanno dovuto effettuare due versamenti: uno in favore del Comune e uno in favore dello Stato. Con la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (cosiddetta "legge di stabilità", ex legge finanziaria), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2012, è stata soppressa la quota di imposta riservata allo Stato (art. 1, c. 380). La norma, poi, introduce un meccanismo di riparto delle finanze pubbliche tra Stato ed Enti locali, mediante l'istituzione di un fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota dell'imposta municipale di spettanza dei comuni.

Versamento del tributo

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Ai sensi dell'art. 13, c. 12 del d.l. 201/2011 il versamento dell'imposta è effettuato secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate o con apposito bollettino postale. Il 12 aprile 2012 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha provveduto a determinare le modalità di versamento del tributo demandando ad altre risoluzioni dell'Agenzia l'individuazione dei codici tributo. Il versamento può essere effettuato o con il modello F24 oppure, come previsto dalla norma di cui all'art. 13, c. 12, d.l. 201/2011, con apposito bollettino postale. Con Risoluzione del 12.04.2012 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i seguenti codici tributo:

  • 3912 - denominato “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – Comune”;
  • 3913 - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali a uso strumentale - Comune”;
  • 3914 - denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – Comune”;
  • 3915 - denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – Stato”;
  • 3916 - denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune”;
  • 3917 - denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Stato”;
  • 3918 - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune”;
  • 3919 - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Stato”;
  • 3923 - denominato “IMU - imposta municipale propria – Interessi da accertamento - Comune”;

I dati sono tratti dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012, consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I codici tributo dal 3914 al 3919 sono da utilizzarsi insieme in quanto l'imposta deve essere pagata per metà con il codice tributo che riguarda il comune e l'altra metà con il codice tributo dello Stato. Ad esempio, se l'imposta per altri fabbricati fosse pari a 100 €, 50 € andrebbero versati al comune utilizzando il codice tributo 3918 e 50 € andrebbero versati allo Stato con il codice tributo 3919. Il codice 3912 prevede l'indicazione della rateazione, che deve essere: 0101 se l'acconto è in una rata e 0102 se è in due rate. Il saldo deve essere 0101.

La Legge di stabilità 2013[9] ha soppresso la riserva dello stato sull'imposta di conseguenza l'imposta va versata per intero al comune. È stato introdotto però che l'imposta, calcolata sull'aliquota standard (0,76%) sugli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo D sia interamente riservata allo stato. I comuni possono eventualmente incrementare fino a un massimo dello 0,3% l'aliquota per questa tipologia di immobili.

  • 3912 - denominato “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – Comune”;
  • 3913 - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali a uso strumentale - Comune”;
  • 3914 - denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – Comune”;
  • 3916 - denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune”;
  • 3918 - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune”;
  • 3923 - denominato “IMU - imposta municipale propria – Interessi da accertamento - Comune”;
  • 3924 - denominato “IMU - imposta municipale propria – Sanzioni da accertamento - Comune”.
  • 3925 - denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato”.[9][10]
  • 3930 - denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune”.[9][10]

A maggio 2013 il pagamento[11] del primo acconto (da saldare entro il 17 giugno) dovuto per:

  • l'abitazione principale e relative pertinenze;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie;
  • i terreni agricoli e i fabbricati rurali

è stato sospeso.

A dicembre 2013 è stata confermata la sospensione del pagamento anche del saldo in scadenza entro il 16 dicembre per le suddette categorie di immobili, tuttavia si è creato un problema in quei Comuni che hanno deliberato delle aliquote per l'abitazione principale superiori a quella di base (0,4%), il Decreto Legge stabilisce che in questi casi lo Stato copre il 60% della differenza dell'imposta dovuta, il rimanente 40% invece è a carico dei contribuenti che dovranno pagare entro il 24 gennaio 2014 la cosiddetta "Mini-Imu".

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto nuove e ulteriori novità in materia IMU, in particolare è stato sancito che l'imposta non sarà più pagata sulla prima casa a eccezione degli immobili di lusso appartenenti alle categorie catastali A/1, A/9 e A/8.

Denominazione nelle lingue minoritarie d'Italia

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Nelle regioni italiane con regime di bilinguismo, la denominazione IMU è stata resa:

  • in Valle d'Aosta, bilingue italiano/francese, IMU, per Impôt municipal unique;
  • nella provincia autonoma di Bolzano, bilingue italiano/tedesco, la sigla in italiano è stata mantenuta nella dicitura Gemeindeimmobiliensteuer IMU.

Esempi di calcolo

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Si dia il caso di un soggetto passivo con figli di età non inferiore a 26 anni, che sia proprietario di:

  1. un immobile residenziale cat. A/4 che soddisfa i requisiti di abitazione principale fino al 30 giugno 2012, con rendita di 450 € al 1º gennaio dell'anno d'imposta;
  2. di un garage (cat. C/6) e di un deposito (cat. C/2), pertinenze dell'immobile di cui prima, con somma delle rendite di 150 €;
  3. di un garage (cat. C/6), con rendita di 250 €;
  4. di un ufficio (cat. A/10), con rendita di 1150 €;
  5. di un terreno agricolo con reddito dominicale di 25 €;

La procedura per il calcolo deve considerare la rendita rivalutata del 5% nel caso dei fabbricati e del 25% nel caso dei terreni (art. 13). Nel nostro esempio si avranno le seguenti rendite rivalutate:

  1. 450,00 € * 1,05 = 472,50 € per l'abitazione principale
  2. 150,00 € * 1,05 = 157,50 € per le pertinenze dell'abitazione
  3. 250,00 € * 1,05 = 262,50 € per il secondo garage
  4. 1150,00 € * 1,05 = 1.207,50 € per l'ufficio
  5. 25,00 € * 1,25 = 31,25 € per il terreno agricolo

Si moltiplicano le suddette rendite per i moltiplicatori funzione delle categorie catastali, ottenendo le seguenti basi imponibili:

  1. (472,50 + 157,50) € * 160 = 100 800 € per abitazione principale e pertinenze
  2. 262,5 € * 160 = 42 000 € per il secondo garage (C/6)
  3. 1207,50 € * 80 = 96 600 € per l'ufficio (A/10)
  4. 31,25 € * 135 = 4 219 € per il terreno agricolo

Per calcolare l'imposta dovuta si applicano le aliquote decise dal comune di appartenenza. In questa sede sono stati presi i valori base dettati dal decreto-legge:

  1. 100 800 € * 0,004 / 2 = 201,60 € per i primi 6 mesi
  2. 100 800 € * 0,0076 / 2 = 383,04 € per i secondi 6 mesi
    • nota bene: nel caso di immobile che soddisfa limitatamente nel tempo i requisiti di abitazione principale si fa riferimento al DL 504/1992 (si applica l'aliquota corrispondente).
  3. 42 000 € * 0,0076 = 319,20 €
  4. 96 600 € * 0,0076 = 734,16 €
  5. 4 219 € * 0,0076 = 32,06 €

Il totale per la prima casa e pertinenze è pari a 584,64 €, per gli altri immobili è pari a 1 085,42 €. Da notare che gli immobili di cat. C se sono pertinenze producono un'imposta minore. L'immobile residenziale rispetta i requisiti di abitazione principale per sei mesi, come le sue pertinenze, godendo di una detrazione pari a 100 € (6/12 di 200 €) sull'imposta, quindi per la prima casa l'importo è pari a 201,60 € + 383,04 €, ossia 584,64 €. L'importo totale dovuto dal soggetto passivo è pari a 1 568,87 €.

Con l'evento dell'IMU sono nati numerosi siti internet che aiutano i contribuenti nel calcolo dell'IMU. Molti di questi offrono un database sulle aliquote deliberate dai vari comuni.

Sebbene l'IMU (come la precedente ICI) sia stata oggetto di critiche[12] che sono arrivate fino a metterne in dubbio la costituzionalità, la Commissione Tributaria provinciale di Brescia (sentenza n. 28/5/13) è stata la prima a dichiarare la questione di legittimità costituzionale infondata.[13] Più recentemente, la Commissione Tributaria della provincia di Novara ha accolto un ricorso analogo e ritenuto che "la questione di costituzionalità prospettata dal contribuente non sia manifestamente infondata e meriti, quindi, di essere esaminata dalla Corte Costituzionale".[14]

Sebbene rispetto all'ICI l'IMU introduca un sistema di esenzioni in base al numero di componenti del nucleo familiare, una rivalutazione delle categorie catastali e delle rendite per avvicinarle ai reali valori di mercato, una forte differenza di tassazione fra prima e seconda casa (che è ragionevolmente presumibile come indicatore di maggior reddito del contribuente che ha un'unica casa di proprietà), resta una mancanza di progressività dovuta al fatto che:

  • le detrazioni per la prima casa tengono conto del numero dei componenti, ancora a prescindere dal reddito;
  • si equipara alla tassazione per seconda casa, la prima casa data in locazione, ovvero dove non si risiede e/o che non è abitazione principale: in particolare a prescindere dal fatto che il proprietario paghi un contratto di affitto altrove, o dimostri di risiedere gratuitamente altrove per motivi di lavoro, terapie o assistenza a familiari e congiunti.

Se la differenza fra il canone di locazione riscosso e quello pagato non è significativa, la situazione economica è la stessa di un proprietario che continua ad abitare la prima casa e iniquo il trattamento fiscale.
Il reddito da locazione è già tassato - IRPEF o cedolare secca.

L'art. 3 della Legge n. 212/2000[15] afferma che ".. modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono"; lascia pertanto perplessi la pretesa di applicare all'anno 2012 le aliquote deliberate dai Comuni nel corso dell'anno 2012 stesso.

L'IMU è stata accusata di scarsa equità: calcolare l'importo della tassa sui valori catastali, seppur rivalutati, provoca squilibri nella tassazione, infatti la differenza tra valori di mercato e catastali non è uniforme. Inoltre il peso dell'imposta sull'imponibile diminuisce all'aumentare del valore reale del patrimonio immobiliare, rendendo di fatto l'IMU un prelievo regressivo[16].

  1. ^ Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale."
  2. ^ Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 13, in materia di "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici."
  3. ^ Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici."
  4. ^ Giuseppe Cordasco, Imu, tutti i numeri della tassa sulla casa, su economia.panorama.it, panorama.it, 12 febbraio 2013. URL consultato il 31 agosto 2013 (archiviato dall'url originale il 30 agosto 2013).
  5. ^ Imu: pagheremo almeno 3 miliardi in più, su cgiamestre.com, cgimestre.it. URL consultato il 31 agosto 2013 (archiviato dall'url originale il 23 settembre 2015).
  6. ^ Redazione, Imu, incassati 23 miliardi nel 2012, su rainews24.rai.it, 12 febbraio 2013. URL consultato il 31 agosto 2013 (archiviato dall'url originale il 16 febbraio 2013).
  7. ^ Lo Stato incassa 23,7 miliardi dall'Imu Prima casa, imposta media da 225 euro, in La Repubblica, 12 febbraio 2013. URL consultato il 31 agosto 2013.
  8. ^ repubblica.it
  9. ^ a b c Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) (comma 380)"
  10. ^ a b Codice tributo istituito con Risoluzione Agenzia delle Entrate n.33/2013 del 21 maggio 2013, su agenziaentrate.gov.it. URL consultato il 21 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 12 giugno 2013). in seguito alla legge di stabilità 2013
  11. ^ Sospensione prima rata IMU 2013
  12. ^ Pregi e difetti dell'Imu
  13. ^ L'IMU non è incostituzionale, in Diritti e Risposte. URL consultato il 3 maggio 2016.
  14. ^ N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 2015, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 26 ottobre 2015. URL consultato il 3 maggio 2016.
  15. ^ L212/00, su web.camera.it. URL consultato il 19 agosto 2022.
  16. ^ Imu più equa con i valori di mercato, lavoce.info
  • Scaglia Alessio, IMU l'Imposta Municipale Propria, 2ª edizione, Exeoedizioni, Padova 2012. ISBN 978-88-97916-17-8.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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