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Responsabilità penale
La responsabilità penale è un tipo di responsabilità giuridica nascente dalla violazione di una norma di diritto penale dell'ordinamento giuridico di uno Stato. Essa può riguardare sia i singoli individui che gli enti.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Il codice di Hammurabi non prevedeva una responsabilità personale individuale; affermava la possibilità di punire persone estranee ai fatti, solo perché componenti lo stesso gruppo sociale o la stessa famiglia di appartenenza del reo: se crollava la casa costruita da un architetto e moriva il figlio del padrone, era il figlio dell'architetto a dover essere ucciso (n. 230).
La Torah ebraica fu il primo sistema giuridico a prevedere tale tipo di responsabilità giuridica. In Deuteronomio (24:16) è proibita la punizione dei figli al posto dei genitori, e viceversa, così come in Ezechiele 18:20 (“L'anima che pecca sarà quella che morrà"), o Genesi 18:27-33 sulla distruzione di Sodoma e Gomorra che sarebbe stata evitata per un numero anche minimo di giusti.
Nel mondo
[modifica | modifica wikitesto]Italia
[modifica | modifica wikitesto]Un elemento caratterizzante del codice penale italiano è il continuo rinvio ai principi fondamentali desunti dalla Costituzione della Repubblica Italiana; l'art. 27 comma 1 sancisce che la "Responsabilità penale è personale", è possibile sussumere dal dettato costituzionale due significati:
- Significato minimo: ovvero divieto di responsabilità per fatto altrui, l'agente risponde esclusivamente dell'azione o omissione da lui posta in essere, escludendo quelle condotte a lui estranee.
- Significato evolutivo: ovvero "personale" inteso come "colpevole", l'agente risponderà esclusivamente di quelle condotte attive o omissive a lui ascrivibili in quanto soggetto ritenuto colpevole e dunque meritevole di pena. Tale significato può essere anche definito come principio di "Divieto di responsabilità oggettiva".
Secondo l'ordinamento penale, costituzionalmente orientato, la responsabilità penale può essere attribuita solo in presenza di dolo o di colpa; altre forme di imputazione, dunque, non sono ammissibili in un ordinamento penale che miri al rispetto delle garanzie costituzionali. Il nostro codice penale però, prevede alcuni casi di "responsabilità oggettiva": l'art. 42, infatti, dopo aver previsto il dolo, la preterintenzione e la colpa come criteri generali d'imputazione del fatto, dispone, con una norma di chiusura, che "la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della propria condotta", e cioè attraverso criteri d'imputazione diversi dal dolo e dalla colpa (e dalla stessa preterintenzione che, pure, è suscettibile di dar luogo ad una forma di responsabilità oggettiva).
Ipotesi emblematiche di responsabilità oggettiva sono:
- Aberratio delicti: Casi in cui, per un errato uso dei mezzi di esecuzione si cagiona offesa a persona non voluta, qualora l'inciso "a titolo di colpa" contemplato dall'art. 82 c.p. sia previsto quoad poenam e non per indicare il fondamento della responsabilità;
- Reato non voluto nel caso di concorso di persone: L'art. 116 cp disciplina il reato plurisoggettivo (concorso di persone), facendo soggiacere alla pena anche colui che non volle il reato. Esempio: Tizio e Caio, con l'intento di perpetrare una rapina in banca, uccidono un dipendente che cercava di disarcionare gli aggressori. Sempronio, il "palo" dell'impresa criminale, risponderà anch'egli di omicidio, pur non volendo la perpetrazione di tale evento. Sul punto intervenne la Corte costituzionale con la sent. 42/1965.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 12679 · LCCN (EN) sh85034079 · BNF (FR) cb11951107t (data) · J9U (EN, HE) 987007533527205171 · NDL (EN, JA) 00565476 |
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