Per reato putativo si intende l'azione di un soggetto posta in essere nell'errata convinzione di commettere un reato (o un reato più grave), ma tale contegno risulta penalmente irrilevante.[1]
Presupposti
[modifica | modifica wikitesto]Esso è costituito da una condotta materiale inoffensiva e lecita, e da un elemento soggettivo caratterizzato da un errore di fatto o di diritto.
Questo fenomeno è contemplato, nell'ordinamento giuridico italiano, dall'art. 49, comma I del codice penale (c.p.) e da non confondersi con l'ipotesi di reato impossibile ex art. 49, comma II (per quest'ultimo "il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza").[2]
Elementi del reato
[modifica | modifica wikitesto]Stante la necessità che l'elemento soggettivo (mens rea) copra tutti gli elementi costitutivi del reato, possono rilevare gli stati putativi anche per parti singole della fattispecie, comprese le cause di giustificazione.[3]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Mantovani, 2007, p. 190.
- ^ Mantovani, 2007, p. 191.
- ^ Mantovani, 2007, pp. 190-191.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- De Rosa Luca, Reato putativo e disvalore di intenzione, in L'Indice penale, 2010 fasc. 2, pp. 509 - 530.
- Ferrante Umberto, Diffamazione commessa col mezzo della stampa ed esercizio putativo del diritto di cronaca, in Giurisprudenza di merito, 1983 fasc. 4-5, pp. 1005 - 1009
- Turletti Marina, Aborto, infanticidio, reato impossibile per mancanza di elementi costitutivi, ovvero reato putativo per mancanza di presupposti?, in Medicina legale e delle assicurazioni, 1972 fasc. 1-4
- Francesco Conci, Il reato putativo e il reato impossibile, Messina, il pensiero giudiziario, 1970 e in Dialectica, 1971 fasc. 1, pp. 47 ss.
- Francesco Antolisei, Manuale di Diritto Penale - Parte Generale, sedicesima edizione, Giuffrè Editore, 2003, ISBN 9788814007262.
- Ferrando Mantovani, Principi di diritto penale, 2ª ed., CEDAM, 2007, ISBN 9788813273347.
- Tullio Padovani, Diritto penale, Giuffrè, 2012, ISBN 9788814173738.