Salento | |
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Dettagli | |
Stato | Italia |
Regione | Puglia |
Riconoscimento | |
Tipo | IGT |
Vitigni con cui è consentito produrlo | |
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L'indicazione geografica tipica Salento[2] è riservata ai mosti e ai vini che rispondono ai seguenti criteri:
- bianchi, anche nelle varietà frizzante e passito;
- rossi, anche nelle varietà frizzante, passito e novello;
- rosati, anche nella varietà frizzante.
Indicazione geografica
[modifica | modifica wikitesto]I vini a indicazione geografica tipica Salento bianco e rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, a bacca di colore corrispondente.
I vini a indicazione geografica tipica Salento rosato devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vitigno Negroamaro. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni a bacca nera raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto fino a un massimo del 30%.
Vitigni
[modifica | modifica wikitesto]L'indicazione geografica tipica Salento bianco, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni[3] è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai seguenti vitigni per almeno l'85%:
- Bombino bianco;
- Chardonnay;
- Fiano;
- Garganega;
- Greco;
- Malvasia;
- Moscato;
- Pinot bianco;
- Sauvignon;
- Trebbiano;
- Verdeca;
- Vermentino.
L'indicazione geografica tipica Salento rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigni[4] è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai seguenti vitigni per almeno l'85%:
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province dì Brindisi, Lecce e Taranto, fino ad un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica Salento rosato, con la specificazione del vitigno Negroamaro è riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve di detto vitigno per almeno l'85%.
Produzione
[modifica | modifica wikitesto]Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica Salento, seguita o meno dal riferimento al nome dei vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
- 10% per i bianchi;
- 10% per i rosati;
- 10,5% per i rossi;
- 11 % per il Primitivo.
Le uve destinate alla produzione della varietà frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Articolo 5.
Titoli alcolometrici
[modifica | modifica wikitesto]I vini a indicazione geografica tipica «Salento», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
- «Salento» bianco 10,5%
- «Salento» rosso 12%
- «Salento» rosato 11,5%
- «Salento» novello 11 %
- «Salento» passito secondo la vigente normativa.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “SALENTO”, su catalogoviti.politicheagricole.it.
- ^ Decreto Ministero Risorse Agricole del 20 luglio 1996 G. U. Repubblica Italiana n. 190 del 14 agosto 1996
- ^ consentito il riferimento al nome di due Vitigni, D. m. 13 agosto 1997, pagina 1533
- ^ Consentito il riferimento al nome di due Vitigni, D. m. 13 agosto 1997, pagina 1533