La prova in senso giuridico, e in particolare processuale, è la dimostrazione dell'esistenza di determinati fatti giuridici, anche attraverso la dimostrazione dell'esistenza di altri fatti da cui si possa arguire l'esistenza di quelli che s'intendono provare.
Caratteristiche
[modifica | modifica wikitesto]L'istituto in oggetto presenta sensibili differenze da un ordinamento all'altro e fra ordinamenti nazionali differenti; per un approfondimento specifico si vedano le voci di seguito riportate.
Nel mondo
[modifica | modifica wikitesto]Stati Uniti d'America
[modifica | modifica wikitesto]Tra le regole di inammissibilità (exclusionary rules) vigenti negli USA in tema di prove, «il divieto posto all'hearsay evidence costituiva, e costituisce tuttora, l'aspetto forse più caratteristico della procedura di common law: tale divieto si fonda principalmente sul fatto che la testimonianza di seconda mano non può essere messa alla prova mediante cross examination (interrogatorio del testimone da parte avversa), contraddicendo il principio per cui tutte le prove dovrebbero essere controllabili». Oltre alle testimonianze «per sentito dire», è ivi esclusa ogni testimonianza che possa dare inizio a un'azione penale contro il testimone stesso: è il cosiddetto privilege against self-incrimination[1].
Italia
[modifica | modifica wikitesto]Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 la figura dell'investigatore è stata ammessa a comparire in processo in qualità di consulente tecnico della difesa. Infatti, uno degli aspetti più rilevanti del nuovo rito si riferisce al tema della ricerca delle prove: infatti l'art. 190 c.p.p. (diritto alla prova) stabilisce che "le prove sono ammesse a richiesta di parte" e sancisce, fra l'altro, il "principio di parità fra difesa e accusa" (P.M., e difensore), sostanziato nel diritto di entrambi i soggetti alla ricerca delle prove.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Francesco Ferraro, Jeremy Bentham and the Legal Procedure, Diritto & Questioni Pubbliche: Rivista di Filosofia del Diritto e Cultura Giuridica, (2009) Studies, vol. 9, p. 453.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Codice di procedura penale
- Gilberto Lozzi, Lezioni di procedura penale, G. Giappichelli Editore 2006, ISBN 88-348-6577-4.
- Paolo Tonini, Manuale di procedura penale, 6ª edizione, Giuffrè 2005, ISBN 88-14-11624-5.
- Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, 18ª edizione, G. Giappichelli Editore 2006, ISBN 88-348-6522-7.
- Danilo Iacobacci, L'art. 507 quale strumento per la "sostituzione" del teste di lista, in Giust. pen., 2008, III, 16 e ss.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Prova legale
- Onere della prova
- Prove costituende
- Mezzi di ricerca della prova
- Prova (ordinamento civile italiano)
- Prova (ordinamento penale italiano)
- Incidente probatorio
- Probatorio
- Processo (diritto)
- Frutto dell'albero avvelenato
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikiquote contiene citazioni di o su prova
- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «prova»
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