L'incidente di Seveso ha spinto gli Stati dell'Unione europea a dotarsi di una politica comune in materia di prevenzione dei grandi rischi industriali a partire dal 1982. La direttiva prende il nome dall’omonimo disastro di Seveso. La direttiva europea denominata "direttiva Seveso" (direttiva europea 82/501/CEE, recepita in Italia con il DPR 17 maggio 1988, n. 175 nella sua prima versione) impone agli stati membri di identificare i propri siti a rischio.
Disposizioni della direttiva
[modifica | modifica wikitesto]- il censimento degli stabilimenti a rischio, con identificazione delle sostanze pericolose
- l'esistenza in ogni stabilimento a rischio di un piano di prevenzione e di un piano di emergenza
- la cooperazione tra i gestori per limitare l'effetto domino
- il controllo dell'urbanizzazione attorno ai siti a rischio
- l'informazione degli abitanti delle zone limitrofe
- l'esistenza di un'autorità preposta all'ispezione dei siti a rischio
La direttiva non include le installazioni militari ed i rischi connessi all'emissione di radiazioni ionizzanti.
In Italia il controllo dei siti a rischio è affidato alle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA, Vigili del fuoco, Comitato Tecnico Regionale dei VVF).
Seveso II
[modifica | modifica wikitesto]Si pensò successivamente di cambiare il sistema di approccio ai sistemi di sicurezza nell'ambito industriale con la direttiva 96/82 CEE, successivamente recepita in Italia con il D.Lgs. 334/99, in cui venne diminuito il numero di sostanze definite materie pericolose da 180 a 50 e si affiancò a questo elenco una lista di classi di pericolosità che ampliò, di conseguenza, il campo di applicazione del decreto.
Seveso II bis
[modifica | modifica wikitesto]Dopo l'incidente di una fabbrica di fertilizzanti a Tolosa che ha causato uno sversamento di nitrato d'ammonio nell'ambiente circostante e lo scoppio di un'azienda di materiale pirotecnico nei Paesi Bassi si è vista l'esigenza di attuare delle modifiche alla Seveso II con la direttiva 2003/105/CE, erroneamente conosciuta come Seveso III (o "Seveso ter")[1], recepita in Italia con Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238[2].
In questa normativa si sono introdotti nuovi limiti per le aziende che detengono nitrato di ammonio, materiale pirotecnico e per le aziende minerarie, oltre all'abbassamento dei valori limite per le sostanze tossiche e l'innalzamento dei limiti per le sostanze ritenute cancerogene.
ADEMPIMENTI DELLE DIVERSE CATEGORIE
- Art. 5.2
- Individuare i rischi di incidente rilevante;
- Integrare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di cui al D.Lgs.81/08;
- Provvedere all'informazione, formazione e addestramento come previsto dal D.M.16/03/98.
- Art.6
- Trasmettere la notifica, con le modalità dell'autocertificazione, a: Min. Amb., Regione, Provincia, Comune, Prefetto e CTR;
- Trasmettere la Scheda di Informazione di cui all'allegato V a: Min. Amb., Regione, Sindaco e Prefetto;
- Redigere e riesaminare ogni 2 anni il documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'articolo 7;
- Attuare il SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza) di cui allo stesso documento.
- Art.8
- Trasmettere il RdS (Rapporto di sicurezza) all'autorità competente;
- Riesaminare il rapporto di sicurezza: a) ogni 5 anni; b) ad ogni modifica che costituisca aggravio del preesistente livello di rischio; c) ogni volta che intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza;
- Predisporre il Piano di Emergenza Interno;
- Trasmettere al Prefetto e alla Provincia le informazioni per la stesura del Piano di Emergenza Esterno.
Seveso III
[modifica | modifica wikitesto]La nuova edizione della direttiva ha preso il via quando il 24 luglio 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 197 la Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012. Entrata in vigore il 13 agosto dello stesso anno, per essere recepita dagli Stati Membri entro il 1º giugno 2015.[3]
L'Italia l'ha recepita nel proprio ordinamento giuridico con il decreto legislativo n°105 del 26 giugno 2015, che ha integralmente abrogato i precedenti D.Lgs. n. 334/1999 e 238/2005.[4]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (PDF), su amblav.it. URL consultato il 7 ottobre 2013 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).
- ^ Decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, in materia di "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"
- ^ Seveso 3 - La nuova direttiva comunitaria per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, su isprambiente.gov.it. URL consultato il 7 ottobre 2013.
- ^ Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in materia di "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in materia di "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"
- Direttiva 2012/18/UE, su eur-lex.europa.eu.