Legge Turco-Napolitano
Legge 6 marzo 1998, n. 40 | |
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Titolo esteso | Legge 6 marzo 1998, n. 40, Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero |
Stato | Italia |
Tipo legge | Legge ordinaria |
Legislatura | XIII |
Proponente | Livia Turco Lamberto Dini Giorgio Napolitano |
Schieramento | PDS, PPI, RI, UD, SI, FdV |
Promulgazione | 6 marzo 1998 |
A firma di | Oscar Luigi Scalfaro |
Abrogazione | 10 settembre 2002 |
Testo | |
Legge 6 marzo 1998, n. 40, Gazzetta Ufficiale |
La Legge 6 marzo 1998, n. 40 (detta anche legge Turco-Napolitano dai nomi dei Ministro per la solidarietà sociale Livia Turco e dell'allora Ministro dell'interno Giorgio Napolitano) era una legge della Repubblica Italiana che disciplinava la materia dell'immigrazione in Italia.
Rispetto alla vecchia disciplina, conosciuta come legge Martelli ed alle varie disposizioni integrative e modificative del pur incompleto e frammentario quadro normativo, la nuova legge tenta di proporsi come legislazione di superamento della fase emergenziale.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Il governo Prodi I, in ottemperanza a quanto contenuto nella legge delega prevista all'art. 47 comma 1 della legge 6 marzo 1998, n. 40, ha emanato il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Tale testo è stato in seguito modificato ed abolito nel 2002, dalla legge Bossi-Fini.
Caratteristiche e contenuto
[modifica | modifica wikitesto]L'impostazione della legge rivela l'intento di regolamentare l'immigrazione, favorendo da un lato l'immigrazione regolare e scoraggiando l'immigrazione clandestina. L'immigrato regolare può così affrontare il percorso di acquisizione della cittadinanza configurato dalla legge. Tale percorso è caratterizzato da una serie di tappe verso l'acquisto dei diritti propri del cittadino pleno iure, inclusivo del diritto al ricongiungimento familiare, del diritto al trattamento sanitario e alla salute, e del diritto all'istruzione. Per contro, il clandestino diventa destinatario di un provvedimento di espulsione dallo Stato.
La legge istituisce la figura del Centro di permanenza temporanea (all'articolo 12 della legge), per tutti gli stranieri "sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile".
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Celina Frondizi, Immigrati. Nuovi diritti di cittadinanza, presentazione di Giuseppe Casadio, Roma, Ediesse, 2000, ISBN 978-88-230-0368-2.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Legge Martelli
- Legge Bossi-Fini
- Centro di permanenza temporanea
- Livia Turco
- Giorgio Napolitano
- Governo Prodi I