Discussione:Guardia particolare giurata

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Questa è la pagina di discussione per discutere dei miglioramenti che riguardano la voce Guardia particolare giurata

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Andrea Caragnano

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Sono Andrea Caragnano e sono l'autore delle voci vigilanza privata; guardia giurata. I testi di cui sono autore sono presenti sul sito internet http://www.orfanigpg.it sito ufficiale dell’Associazione orfani guardie giurate di cui sono Presidente.

Cedo il testo a Teknopedia con la licenza GFDL, di cui ho letto il testo e di cui accetto le condizioni.

Cordialmente,

Andrea caragnano

Mmmh.... non penso che si faccia così :-|.... una autorizzazione è valida solo se compare quà: Teknopedia:Autorizzazioni_ottenute --DrugoNOT 19:01, 24 lug 2006 (CEST)[rispondi]


Ciao Andrea, ti ringrazio molto per i tuoi contributi e so anche che il funzionamento di wikipedia non è molto immediato per chi è appena arrivato. Però, essendo questo l'ennesimo avviso, ti invito caldamente a non togliere i template che gli altri utenti mettono sulle voci: essendo la cosa è reiterata, potrebbe essere considerata vandalismo. Se hai qualche dubbio puoi scrivere qua, nella mia pagina di discussione, o al bar, ma senza cancellare gli avvisi, ok? Grazie. --Lucas 22:46, 24 lug 2006 (CEST)[rispondi]


Controllare

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Sposto qui un testo aggiunto da IP anonimo con una lunga storia di vandalismi e inserimenti di informazioni errate:

La Guardia Giurata è inquadrata giuridicamente come "incaricato di pubblico servizio", benchè alcune sentenze della corte di cassazione evidenzino invece la qualità di "Agente di Polizia Giudiziaria" e di "Pubblico Ufficiale" nell'espletamento del proprio servizio. I poteri delle Guardie Giurate sono dunque abbastanza limitati e si rifanno ad un ordinamento del 1931; da qualche anno si parla di una imminente riforma del settore della vigilanza privata,resa ormai necessaria dallo scenario attuale in cui le odierne Guardie Giurate si trovano ad operare. Le G.G. possono stendere dei verbali in relazione al sevizio cui sono destinate, questi ultimi fanno fede in giudizio fino a "prova contraria" e non fino a "querela di falso",come avviene invece per i pubblici ufficiali. Il porto d'armi di cui sono dotate le G.G. è per "difesa personale" con tassa governativa ridotta e dà diritto al porto anche fuori servizio 24 su 24H in tutto il territorio nazionale,isole comprese,con le limitazioni imposte dalla legge (non si può portare l'arma negli stadi,nei seggi elettorali,nelle pubbliche assemblee,riunioni politiche.ecc.). Gli istituti di vigilanza dai quali dipendono le Guardie Giurate sono posti sotto il controllo della Questura di appartenenza.

Le Guardie Particolari Giurate di cui all’art 133 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) nello svolgimento dei compiti di cui sono abilitate a tutela delle proprietà private, esercitano funzioni di POLIZIA GIUDIZIARIA nella prevenzione e repressione dei reati aventi per oggetto beni mobili e immobili soggetti alla loro vigilanza (la cassazione ha altresì evidenziato come le suddette guardie abbiano, tra l’altro, facoltà di stendere verbali riguardo al servizio cui sono destinate, ai sensi dell’art 255 reg. esec. del T.U.L.P.S., nonché l’obbligo di cooperare con l’autorità di polizia, giusto il disposto dell’art.139 del T.U.L.P.S.).

CASS- Cass, sez.I, 19-1-1993 D’Acquisto Mass.Cass. pen, 1994, fasc.3,83 (m) c.p.p. 57 r.d.18-06-1931 773/1931,133 r.d. 18-06-1931 773/1931, 139


-Le Guardie Particolari Giurate hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari loro affidate; è estranea a tale specifici compiti un’attività di generica prevenzione e di controllo di persone in transito su una pubblica via (nella fattispecie è stata ritenuta illegittima la condotta di Guardie Particolari Giurate che avevano preteso di esercitare attività di controllo di persone che transitavano a bordo di autovettura, senza porre in esse alcun anomalo comportamento, tale da giustificare neppure il sospetto di intenti pregiudizievoli alla sicurezza di ciò che alla vigilanza delle guardie era stato affidato).

CASS – Cass. , sez I, 28-01-1991 Caporaso Mass. Cass. Pen., 1991, fasc. 7,30 (m) r.d. 18-06.1931 773/1931, 133 r.d. 06-05-1940 635/1940, 249 r.d. 06-05-1940 635/1940, 256 I. 20-05-1970 300/1970, 2


                                     Sentenze della Corte di Cassazione, penale.

Codice penale art. 357 -Le Guardie Particolari Giurate, addette alla sorveglianza di istituti bancari, esercitano, nell’ambito di tale specifica attività, compiti di POLIZIA GIUDIZIARIA e devono, pertanto essere qualificai PUBBLICI UFFICIALI.

Cassazione penale, sez. VI; 24 Ottobre 1984 Giudice Berruti


Codice penale art. 357 LS 18 Giugno 1931 n° 773 art. 134 R.D. -Le Guardie Particolari Giurate, previste dall’articolo 134 del T.U.L.P.S., rivestono la qualifica di PUBBLICI UFFICIALI quando esercitano funzioni di POLIZIA GIUDIZIARIA ai sensi dell’articolo 225 del regolamento di esecuzione.

Cassazione penale, sez VI, 20 Marzo 1981 Giudice Corona



Codice penale art. 357 LS 18 Giugno 1931 n°773 art.133 R.D. LS 6 Maggio 1940 n° 635 art. 223 R.D. -Le Guardie Particolari Giurate, essendo per legge addette a prevenire la commissione dei reati ai beni mobili e immobili affidati alla loro vigilanza o custodia, esercitano, nell’ambito di tale specifica funzione, attività di POLIZIA GIUDIZIARIA, con la conseguenza che devono essere considerate a tutti gli effetti PUBBLICI UFFICIALI. ( Nella fattispecie si tratta di Guardie Particolari Giurate addette alla sorveglianza di istituti bancari).

Cassazione penale, sez I, 18 Febbraio 1980 Giudice Salerno



Codice di procedura penale (1930) art. 221 Codice di procedura penale (1930) art. 236 LS 18 Giugno 1931 n° 773 art. 133 R.D. -La Guardia Particolare Giurata, nell’esercizio dei compiti cui è abilitata nella tutela delle proprietà private, assume la qualifica di AGENTE di POLIZIA GIUDIZIARIA e, come tale, può procedere all’arresto in flagranza.

Cassazione penale, sez II, 1 Gennaio 1979 Giudice Gallina



                 DA EDIZIONE GIURIDICHE SIMONE 1999 LUIGI DELPINO 
                                        MAGISTRATO DI CASSAZIONE



-E’ attribuita la qualifica di INCARICATO di PUBBLICO SERVIZIO alla Guardia Particolare Giurata che conduca un furgone portavalori.( CASS.16-01.1991, n.396)


-Alla G.P.G. nella specie adibita alla vigilanza all’ingresso di un pubblico ente ospedaliero, deve attribuirsi, in virtù del disposto art. 358 Cod. Pen. Sostituito dall’art. 18 della legge del 26Aprile 1990, n. 86 la qualifica non di PUBBLICO UFFICIALE ma di INCARICATO di PUBBLICO SERVIZIO non avente la qualifica di pubblico impiegato. (CASS. 21-3-1992, N.3224)



-Le Guardie Particolari di cui all’art.133 R.D. 18 Giugno 1931 n.773 (T.U.L.P.S.) nello svolgimento dei compiti cui sono abilitate a tutela delle proprietà private, esercitano funzioni di POLIZIA GIUDIZIARIA nella prevenzione e repressione dei reati aventi per oggetto beni mobili e immobili soggetti alla loro vigilanza. (La Cassazione ha altresì evidenziato come le suddette G.P.G. abbiano, tra l’altro, facoltà di stendere verbali riguardo al servizio cui sono destinate, ai sensi dell’art.25 REG. ESEC. del T.U.L.P.S. nonché l’obbligo di cooperare con l’autorità di polizia, giusto il disposto dell’art. 139 del T.U.L.P.S.). Cass.Pen.Sez.I, 26 Gennaio 1994 n. 782



-Alla Guardia Particolare Giurata va riconosciuta la qualifica di PUBBLICO UFFICIALE ai sensi dell’art. 357 C.P. La Guardia Particoare Giurata è chiamata dall’ordinamento, a seguito della specifica investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attengono alla podestà statale con riguardo alla tutela dei beni dei singoli e della collettività, e nell’esercizio dei suoi compiti manifesta la volontà della pubblica amministrazione protesa ad attuare una siffatta tutela, integra le funzioni proprie dell’autorità di polizia, pone in essere atti certificativi con riguardo alla redazione dei verbali all’esito della propria attività o dalle investigazioni svolte, nonché può compiere atti autoritativi per la realizzazione delle attribuzioni affidateli. (Nella fattispecie è stato ritenuto configurabile il reato di peculato nella appropriazione compiuta da una G.P.G., incaricata del trasporto valori da parte di una banca, di somma di denaro affidatole). Cass.Pen.Sez.VI, 17 Maggio1993, n. 650



-Le Guardie Particolari Giurate hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari a loro affidate e soltanto in relazione a tali compiti è loro riconosciuta la qualifica di PUBBLICO UFFICIALE. Cass.Pen.Sez.I ; 20 Maggio 1991, n.5527

ary29 11:38, 14 set 2007 (CEST)[rispondi]


Sono manuele,utente attualmente registrato ,ed ho aggiunto informazioni alla definizione di "Guardia Giurata". Il mio ip non ha nessuna storia di vandalismo o informazioni errate! è la prima volta che modifico una voce su wikipedia. Le modifiche sono corrette,sono una guardia giurata e vorrei semplicemente contribuire a rendere la voce più completa ,visto il suo scarno contenuto. Ripristino perciò quanto aggiunto qualche giorno fa...spero che tale contributo non venga nuovamente eliminato senza alcun motivo.

(manuele.exe@alice.it)--Vigilante873 03:50, 4 feb 2008 (CET)[rispondi]

Collegamenti esterni

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Ho eliminato dalla sezione i seguenti link: se sono fonti della voce, vanno sistemati, altrimenti così come sono non possono stare (vedere Teknopedia:Collegamenti esterni)

--LaPizia 18:34, 12 mag 2008 (CEST)[rispondi]

Collegamenti esterni/2

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Ho rimosso il link al Associazione di categoria Centro Studi Sicurezza perché da me ritenuto spam: chiedo un controllo e un eventuale ripristino se il collegamento fosse inerente. Grazie --LaPizia 15:09, 1 ago 2008 (CEST)[rispondi]

L'Utente:FoxSOT ha proposte queste modifiche. È necessario il consenso prima di inserirle. --Gac 12:52, 26 lug 2010 (CEST)[rispondi]

  • Contrario --Gac 12:52, 26 lug 2010 (CEST)[rispondi]
  • Favorevole -- Riporto quanto comunicatomi dall'autore della voce wikipedia "Guardia Giurata" riguardo la mia proposta di modifica completa del testo, ecco un'immagine che ne riporta la risposta:

http://img840.imageshack.us/img840/2707/stamp.jpg

Pertanto richiedo dallo staff di wikipedia l'autorizzazione a procedere alla modifica totale della voce Guardia Giurata, ricordando comunque che nella modifica totale è riportato in modo parziale/totale il testo dell'attuale versione della voce.

FoxSOT 08:21, 28 lug 2010 (CEST)[rispondi]

Le voci di wikipedia vengono rilasciate sotto GFDL: il testo non è più del contributore originario e può essere modificato da chiunque. Non esiste nessuno staff di wikipedia; al momento comunque non c'è consenso per le modifiche proposte. --Gac 12:53, 29 lug 2010 (CEST)[rispondi]

Risistemazione voce

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Ho wikificato la voce, aggiunto qualche fonte ed eliminato l'avviso localismo poichè essa parla solo della disciplina italiana. --Niculinux (msg) 17:11, 30 nov 2013 (CET)[rispondi]

Come ho scritto nell'oggetto della mia ultima modifica, è un localismo proprio perchè la voce "parla solo della disciplina in Italia". Spostare a guardia giurata (Italia) e creare guardia giurata non localistica. Dopodiche si può togliere l'avviso.--Romero (msg) 17:27, 30 nov 2013 (CET)[rispondi]
Possiamo fare anche così: spostiamo questa a guardia giurata (Italia) e di guardia giurata ne facciamo un redirect a Vigilanza privata in cui poi possiamo mettere una nota disambigua che colleghi a guardia giurata (Italia). Però bisogna spostare il paragrafo Vigilanza_privata#Storia in guardia giurata (Italia) (visto che tratta solo dei cenni storici riguardanti l'Italia). Poi questi paragrafi "Nel mondo" che contengono solo un sottoparagrafo "Italia" (che è un metodo che applichi spesso ma che non elimina alcun localismo) vanno indicati con stub di sezione.--Romero (msg) 18:20, 30 nov 2013 (CET)[rispondi]

Collegamenti esterni modificati

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Gentili utenti,

ho appena modificato 1 collegamento/i esterno/i sulla pagina Guardia particolare giurata. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:

Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot

Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 01:22, 5 dic 2017 (CET)[rispondi]

Collegamenti esterni modificati

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Gentili utenti,

ho appena modificato 1 collegamento esterno sulla pagina Guardia particolare giurata. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:

Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot.

Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 19:50, 3 giu 2019 (CEST)[rispondi]

Collegamenti esterni modificati

[modifica wikitesto]

Gentili utenti,

ho appena modificato 1 collegamento esterno sulla pagina Guardia particolare giurata. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:

Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot.

Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 18:45, 7 ott 2019 (CEST)[rispondi]

Richiesta protezione voce

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Buonasera, ho notato che spesso la voce è oggetto di edit aninimi che ripetono più volte le stesse cose nel testo, nonchè affermano palesi fandonie, tipo che le G.P.G. possano essere considerati pubblici ufficiali, allo scopo chiederei la protezione della voce, in modo che sia modificabile solo da utenti registrati. L'ultimo edit da me fatto è qui. --Birrezza (msg) 18:48, 9 set 2020 (CEST)[rispondi]

Ho aggiunto un altra nota.[1] --Birrezza (msg) 12:24, 17 set 2020 (CEST)[rispondi]

Contenuti non veritieri

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Buongiorno, ho notato che spesso la voce viene moficata attribuendo alle guardie un ruolo e funzioni di diritto pubblico, basterebbe in realtà leggere la normativa in quanto sono soggetti privati. Grazie. Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 5.91.51.217 (discussioni · contributi) 09:54, 23 mag 2021 (CEST).[rispondi]

Save ho notato che la voce spesso vene rollbakata con inserimento di parecchi POV ed affermazioni che tendono ad enfatizzare la figura, onde per cui ho riportato la medesima ad una versione più oggettivamente enciclopedica. Grazie. --2.38.140.244 (msg) 15:47, 31 lug 2021 (CEST)[rispondi]

Richiesta protezione pagina

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Nell'introduzione della voce viene spesso proposta una modifica che qualifica la GPG come "agente di sicurezza", espressione fumosa che vuol dire tutto e niente, pertanto proporrei di proteggere la pagina a seguito di modifiche che violino palesemente il concetto di POV. Grazie. --Domenique43 (msg) 13:48, 26 gen 2022 (CET)[rispondi]

Vandalismi

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Buongiorno, segnalo l'IP 151.82.61.22 che si ostina a vandalizzare la pagina, per favore lo si potrebbe avvisare o magari bloccare? Grazie. --Robertosedigno (msg) 08:24, 16 feb 2022 (CET)[rispondi]

Qualificazione come "agente di sicurezza"

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La qualificazione delle G.P.G. come "agente di sicurezza" è palesemente POV e non suffragata da alcun dato legislativo. occorrerebbe precisare che sono una tipologia di guardie private. Basta fare una ricerca sul web. --193.206.101.144 (msg) 13:27, 23 mar 2023 (CET)[rispondi]

In Italia la legge non contempla la figura di "Guardia Privata", bensì, esistono le figure di "Portieri/Custodi" e "Guardie Particolari Giurate". Per la vigilanza attiva, quindi prevenzione/repressione dei reati, il TULPS all'art. 133 cita per l'espletamento di tali servizi la figura di "Guardie Particolari" (non GUARDIE PRIVATE). Dunque se si vuole parlare di qualifiche nominali la Guardia Particolare Giurata, in Italia, non può essere definita in altro modo se non con il suo nome che la legge le attribuisce. Cito comunque il Treccani per la definizione di "Metronotte" per fare notare che nemmeno il vocabolario utilizza il termine "Guardia Privata" in quanto, per la nostra legislazione, non è un termine esistente ma addirittura parla di "Agente di Polizia Privata".
Concludo ribadendo che, in Italia, il termine Guardia Privata non è giuridicamente corretto. L'insistenza nel voler utilizzare questo termine in una pagina divulgativa di sicura rilevanza pubblica è vergognoso in quanto palesemente sbagliato. Si utilizzino termini giuridicamente corretti per il nostro Stato.
Articolo 133 Tulps: https://www.brocardi.it/testo-unico-pubblica-sicurezza/titolo-iv/art133.html
Definizione di "Metronotte" (Guardia P.G.) Treccani: https://www.treccani.it/vocabolario/metronotte/#:~:text=metronotte%20%2Fmetro'n%C9%94t%3Ae,servizio%20notturno%5D%20%E2%89%88%20guardia%20notturna. --151.18.40.200 (msg) 01:07, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]

Aggiungo che non ci sono fonti formali a corredo di certe affermazioni. --5.90.232.110 (msg) 10:31, 24 mar 2023 (CET)[rispondi]

Né il Decreto Ministeriale 154/2009 né Decreto Ministeriale 269/2010 parlano di "agente di sicurezza". Leggete bene il testo delle norme. --37.159.125.12 (msg) 22:48, 26 mar 2023 (CEST)[rispondi]

sostanzialmente le gpg sono privati che operano in virtù di licenza, come detto nella voce, il concetto di "polizia privata" in Italia non esiste, basta prestare attenzione al contenuto delle norme, e magari non offendere gli altri utenti, grazie --37.159.117.109 (msg) 02:34, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]

Voce ripristinata alla versione sbagliata e nuovamente semiprotetta per due settimane. Teknopedia non funziona a colpi di edit war sulle voci. Si cerca un consenso qui e se si trova una versione condivisa si modifica la voce di conseguenza. Grazie --Mtarch11 (msg) 03:12, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]
Lei ha perfettamente ragione, al suo posto avrei usato parole uguali. In altrettanto modo, da persona che "qualche" libro giurisprudenziale aimè se l'è dovuto studiare, sentir dire che l'Incaricato di pubblico servizio non è una qualifica pubblica mi fischiano le orecchie. È falsa divulgazione ed è inaccettabile. Com'è inaccettabile sentire che la G.p.g. non è un "agente di sicurezza". In inglese la G.p.g. si chiama "security agent" tradotto "Agente di sicurezza". Nulla di strano o di nuovo. E quello che è: un agente di sicurezza. Altrettanto fastidioso è leggere dichiarazioni sulla "scorrettezza" della divulgazione concettuale del Vocabolario ufficiale della lingua italiana. Ma da quale piedistallo si può sentenziare che la definizone di "Metronotte" data dal Treccani sia errata?? Capisce anche lei che è al quanto irritante.
Detto ciò, grazie per la pazienza e per la collaborazione.
Cordialità --151.18.144.84 (msg) 03:50, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]
Le G.p.g., a differenza dei Custodi/Portieri, non sono privati cittadini ma Incaricati di pubblico servizio (138 tulps) https://www.brocardi.it/testo-unico-pubblica-sicurezza/titolo-iv/art138.html , qualifica pubblica disciplinata nella stessa forma del Pubblico ufficiale riconosciuta dall'art. 358 c.p. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-iii/art358.htmlNessuno deve offendere nessuno chiaro, ci mancherebbe. Chi non ha studiato materie giurisprudenziali per lo meno apra dei libri sull'argomento. Anche così, per curiosità.
A titolo di esempio cito l'articolo 336 c.p. Violenza e minaccia a Pubblico ufficiale/Incaricato di pubblico servizio https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art336.html --151.18.144.84 (msg) 03:27, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]

il vocabolario Treccani viene citato come una fonte infallibile che seppur autorevole giuridicamente - in questi caso - non è comunque corretto. L'incaricato di pubblico servizio ha solo gli obblighi dal pubblico ufficiale ma non poteri. È solo un titolo riconosciuto a chi presta un servizio pubblico ma non ha poteri particolari, in tal senso non è una "qualifica pubblica". Si continua a descrivere le gpg con espressioni fantasiose come "agente di sicurezza" o di polizia privata, senza considerarla per quel che realmente è ovverosia un soggetto privato. --37.159.117.109 (msg) 03:27, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]

L'Incaricato di pubblico servizio è una qualifica pubblica, apra dei libri di diritto o segua le lezioni universitarie che sono aperte al pubblico. Detto questo, la Guardia Particolare Giurata è un "agente di sicurezza" perchè "agisce" in quell'ambito. È analisi della lingua italiana, niente di più. Forse invece di denigrare il Treccani come scorretto nelle definizioni conviene sfogliarlo un poco di più, onde evitare figure da cioccolatai. Non ci patisca, cordialità --151.18.144.84 (msg) 03:32, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]

non si dibatte della figura del l'incaricato di pubblico servizio - che può essere anche un privato - ma delle gpg. L'incaricato è tale perché secondo il codice penale italiano presta un pubblico servizio, non c'entra il fatto di operare nella vigilanza privata. Personalmente son laureato in legge (la giurisprudenza è un concetto ampio, nell'ordinamento italiano si parla di "laurea in giurisprudenza") nonché dipendente pubblico. Non si denigri il Treccani, sto solo a affermando che non è giuridicamente corretto. --37.159.117.109 (msg) 03:38, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]

Anche il geometra del comune quando non è in servizio è un privato cittadino. Ciò non toglie che quando sia in servizio ed espleti degli atti detenga pubblica qualifica come P.U. e detenga pubbliche potestà certificative.
Uguale per il controllore del Trasporto pubblico locale. Quando non è in servizio è un privato cittadino. Quando è in servizio detiene la qualifica pubblica ed è un Incaricato di pubblico servizio e nel momento di "espletare la sanzione" detiene momentanei poteri di polizia amministrativa.
Idem per le G.p.g.: sono privati cittadini quando non sono in servizio mentre quando sono in servizio detengono la qualifica pubblica di I.P.S.
Non c'entra essere privati o meno. C'entra se hai la qualifica oppure no. La qualifica te la da lo Stato ed è pubblica in quanto tale, sono i fondamentali dai. --151.18.144.84 (msg) 04:02, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]
le gpg sono incaricati per legge, ma questo non è l'oggetto della discussione. Si tratta di descriverli come "agenti di sicurezza" o peggio ancora di "polizia privata". --37.159.117.109 (msg) 04:06, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]

Aggiungo che secondo la logica esposta di cui sopra "agente di sicurezza" potrebbe esser riferito anche ad un buttafuori in Italia o chi operi nella sicurezza, concetto alquanto generale e generico. --37.159.117.109 (msg) 03:50, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]

Il buttafuori rientra nella categoria dei Custodi/Portieri/Accoglienza e difatti non ha "poteri" di vigilanza attiva, non interviene sui reati perchè non vigila nulla e non detiene qualifiche pubbliche. Per tanto non è un "agente di sicurezza" bensì un operatore dell'accoglienza. Semplice --151.18.144.84 (msg) 04:06, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]
le gpg hanno l'obbligo si segnalare reati si, ma limitatamente alle loro competenze ed attività. Si sta andando fuori oggetto della discussione. "Agente di sicurezza" è una espressione generica. --37.159.117.109 (msg) 04:10, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]
Se si vuole essere pignoli l'unico termine ad oggi esistente per descrivere una Guardia Particolare Giurata è il medesimo: Guardia Particolare Giurata. I testi unici, i regolamenti unici ecc. non utilizzano altro termine. Detto questo la G.p.g. ai sensi del 133 tulps. ha l'obbligo giuridico d'intervento sui reati commessi ai danni dei beni vigilati proprio per la tutela degli stessi. Se la Guardia Mario becca il ladro Paolo a rubare la pera che vigila la Guardia Mario è obbligato a intervenire affinchè il bene (in questo caso la pera) non venga illecitamente trafugata. Poi se ci sono le condizioni di un 383/380 c.p.p. la Guardia Mario procede anche all'arresto in flagranza. E certamente hanno l'obbligo di segnalare i reati in generale e di denunciare quelli procedibili d'ufficio ai sensi del 331 c.p.p. oltreche l'obbligo di collaborare con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 139 tulps. Proprio per tutto questo e molto altro DEVONO essere e SONO definiti "agenti di sicurezza". --151.18.144.84 (msg) 04:23, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]
ma non credo si debba inseguire una definizione formale, ma sostanziale, è inutile sforzarsi in altro senso. Ripeto sono dei privati (guardie private) concessionari di licenza, nulla di più, a prescindere di quello che possono e/o devono fare. È inutile ripetere sempre le stesse cose, la voce è già chiara nell'esposizione. --37.159.117.109 (msg) 04:41, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]
No, attenzione, se si fa divulgazione bisogna assolutamente seguire la forma, non l'opinione personale. Il nostro ordinamento non contempla la figura della "Guardia Privata" in quanto non esiste in senso formale del termine. E se anche lei (come tanti ormai d'altronde) è laureato in materia dovrebbe saperlo bene. Il diritto non si interpreta. In Italia esistono Custodi/Portieri e Guardie Particolari Giurate. Bom. I primi fanno sorveglianza passiva le seconde vigilanza attiva con poteri d'intervento. I primi sono privati cittadini le seconde sono Incaricati di pubblico servizio. Bom semplice, questo è. Il soggeto privato qui è l'Istituto di Vigilanza che agisce sotto forma di impresa privata. L'I.V.P. per espletare i suoi servizi di vigilanza attiva deve obbligatoriamente servirsi di Guardie Particolari Giurate che, previo giuramento sulla Repubblica e del rispetto delle sue leggi, vengono rivestite della qualifica pubblica di Incaricati di pubblico servizio. Dunque durante la vigilanza e custodia di beni volta e prevenire e reprimere reati contro gli stessi le G.p.g. non sono privati cittadini. Bom, semplice anche questo. Lei dice di essere laureato e ci credo in buona fede, non capisco il suo perseverare nell'errore nonostante anche l'evidenza degli articoli di legge esposti. Errare è umano, perseverare è diabolico. Buona vita! --151.18.144.84 (msg) 04:59, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]
in realtà le gpg possono anche lavorare in forma autonoma, anche non essendo dipendenti degli istituti, (come peraltro accennato nella voce) e la voce tratta delle prime non dei secondi...vabbè... --37.159.126.195 (msg) 09:46, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]
Ho segnalato questa discussione in Discussioni progetto:Diritto, sperando in intervento di altri utenti. --Meridiana solare (msg) 16:49, 27 mar 2023 (CEST)[rispondi]

Riorganizzazione voce

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Vediamo che la voce è stata riorganizzato, ma secondo me non dovrebbe esse collegata alle altre voci, dato che si tratta di una figura prettamente italiana, il collegamento alle altre lingue dovrebbe spettare alla voce "Guardia di sicurezza privata". --5.91.58.162 (msg) 22:25, 31 mar 2023 (CEST)[rispondi]

La versione più completa della voce risulta essere quella delle 02:53 del 27/03/2023, peraltro da integrare con la disciplina della progressione di carriera e cenni sui gradi, secondo il vigente CCNL. --5.91.52.92 (msg) 01:14, 10 apr 2023 (CEST)[rispondi]

Son d'accordo a proporre la succitata versione, riguardo alla carriera vi è in cenno ai livelli e le mansioni previsti dal CCNL nella sezione == Disciplina normativa generale ==. --37.159.56.54 (msg) 11:01, 15 mag 2023 (CEST)[rispondi]

Concordo anch'io sull'impostazione della voce. Darei atto, però, del CCNL rinnovato il 1 giugno 2023 che inserisce nella disciplina italiana importanti novità --Law 2.0 (msg) 15:59, 13 gen 2024 (CET)[rispondi]

A prescindere dal titolo di studio di chi scrive - che nin rende né onniscienti nè infallibili - non bisogberebbe usare enfasi ed opinioni nella redazione delle voci, ma soprattutto non eliminare note che rimandano a fonti normative. --109.52.139.61 (msg) 02:23, 21 apr 2024 (CEST) ho inoltrato apposita richiesta agli amministratori a riguardo. --109.52.139.61 (msg) 02:33, 21 apr 2024 (CEST)[rispondi]

Ricordo (per l'ennesima volta e le conoscenze specifiche servono a questo senza scomodare l'onniscienza) che la normativa italiana ad oggi in vigore non nomina MAI (da nessuna parte) la figura della "guardia privata". Il TULPS all'art. 133 descrive gli operanti come "guardie particolari" e non come "guardie private". Quando si trattano argomenti giuridici non si possono utilizzare termini non contemplati dalla legislazione vigente. È necessario essere precisi. La guardia giurata, in Italia, non è "guardia privata" bensì è "guardia giurata"; quella è la sua descrizione normativa. Al più è corretto utilizzare il termine "guardia particolare" (art. 133 tulps) o in alternativa "agente di sicurezza", termine utilizzato post D.M. inerenti la sicurezza sussidiaria e complementare.
La "guardia privata", dunque, nell'ordinamento italiano nominalmente non esiste. Esistono "soggetti privati", ovvero gli Istituti di vigilanza con le loro "guardie particolari" (art 133 tulps) ovvero agenti di sicurezza chiamati a svolgere, laddove richiesto, attività sussidiarie e complementari a quelle garantite di base dallo Stato (per le fonti dovete STUDIARE i d.m. 85/99, 154/09, 269/10, vademecum operativo 269/10, d.m. 56/15, art. 256bis TULPS). --TheOsservatore (msg) 04:57, 21 apr 2024 (CEST)[rispondi]
È necessario pertanto ripristinare quanto prima la versione che era stata riorganizzata in modo da essere la più precisa ed esaustiva sia a livello giuridico che didattico ovvero: --TheOsservatore (msg) 05:03, 21 apr 2024 (CEST)[rispondi]

In effetti ad una analisi più obiettiva ed attenta della normativa le guardie sono dette giurate perché tenute a prestare giuramento, per il resto, come chiarificato abbondantemente dalla voce sono privato che agiscono previa licenza quindi nulla questi nel qualificarle come guardie private, perché tali sono da in punto di vista sostanziale.

Ad ogni modo inviterei gli amministratori a ripristinare questa versione: https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Guardia_particolare_giurata&oldid=138930208

poiché quella attuale contiene parecchi POV qua e là ma soprattutto alcune informazioni non veritiere circa i requisiti; inoltre nella suindicata ci sono finti normative erroneamente cassate. Grazie. --109.52.217.86 (msg) 20:15, 21 apr 2024 (CEST)[rispondi]

Egregio, senza dover proseguire in polemiche sterili che fondamentalmente lasciano il tempo che trovano, i punti cardine qui sono pochi da rivedere ma sacrosanti per una descrizione affine alla realtà giuridica.Punto 1 semplicememte la parola "guardia privata" va eliminata ma non perchè non ci piace bensì perchè il nostro ordinamento non la contempla. I primi articoli ante riforma a regolamentare gli istituti di vigilanza ed investigazione furono ricompresi nel TULPS durante il fascimo (periodo storico dove sicuramente non potevano essere accettate "guardie private" libere da ogni controllo dello stato centrale) precisamente dall'art. 133 all'art. 139.
(Proseguo a pag. successiva) --TheOsservatore (msg) 20:37, 21 apr 2024 (CEST)[rispondi]
In questi artt. MAI si fa riferimento a "guardie private" bensì a "guardie particolari" che dovevano essere contrattualmente dipendenti da "soggetti privati" (gli istituti di vigilanza) ma operativamente dipendenti dal Ministero dell'Interno ovvero sotto il controllo del Questore tramite apposito (ex) regolamento provinciale questurile. Dunque, la parola "guardia privata" non è precisa e va eliminata.Punto 2 (molto più semplice di quello che sembra) la descrizione in essere adesso è completamente magra e scarna non dando all'utente una descrizione generale completa di quella che è l'attività della figura professionale odierna post riforma iniziata con la 101 6 giugno 2008 e proseguita con i d.m. 154/09, 269/10 (con relativo vademecum operativo) e 56/15.Tali normative individuano campi di applicazione antecedentemente riservati ai corpi di polizia dello stato che post riforma potevano (o in alcuni casi dovevano -vedi la guardia di finanza eliminata dai varchi portuali per essere sostituita dalle gpg- ecc.) essere adibiti a tali "guardie particolari" che con la loro opera assicuravano quindi attività di sicurezza sussidiarie e complementari a quelle garantite di base dallo stato per limiti di tempo (orario di servizio) e di spazio (luogo in cui viene svolto il servizio) purchè in via generale non dovessere essere esercitate pubbliche funzioni. --TheOsservatore (msg) 20:38, 21 apr 2024 (CEST)[rispondi]
Su questa ultima parte bisogna porre attenzione. La normativa è vero che in via generale attribuisce una qualifica pubblica alle gpg ma non pubbliche funzioni in altrettanto modo, per particolaro servizi e con normative ad hoc, lo stato riconosce alle suddette "guardie particolari" funzioni amministrative e giudiziare come per esempio nella vigilanza antifumo, antievasione a bordo mezzi o la vigilanza ambientale/ecozoofila.Nella descrizione precedente tutte queste specificità erano grosso modo accennate con particolare attenzione a descrivere anche i compiti richiesti alla figura professionale.Ora, vogliamo renderci conto che tutte queste informazioni vanno inserite? O ci vogliamo prendere in giro e se a qualcuno in giro non stanno bene le normative odierne può sentirsi libero di censurare informazioni basilari?? Ribadisco, anche per rispetto alla fatica altrui, la necessità di tornare alla descrizione precedente che già era stata riorganizzata un annetto fa o poco più con enorme sforzo nemmeno da me medesimo ma da Gambo7. Se gli amministratori vogliono interpellare, per supervisione, qualcuno (qualificato) che si occupa delle voci giuridiche lo facciano pure, io non so farlo. --TheOsservatore (msg) 20:40, 21 apr 2024 (CEST)[rispondi]
Inserisco un altro spunto importante come post post scriptum:Per quanto riguarda il NON utilizzo della parola "privata/private" quando si parla di "guardia/guardie" in Italia, nemmeno per la figura (più recente rispetto alla gpg e normativamente regolamentata in altro modo) del "portierato" viene utilizzata la parola "guardia privata". Il termine tecnico/normativo per chi eroga servizi di "vigilanza passiva" è appunto: "portierato", (ex) "servizi fiduciari", (attuale) "servizi di sicurezza" -vedere ultimo rinnovo ccnl e relativo cambio di nomenclatura-. I suoi operatori sono definiti dalla normativa "operatori tecnici di sicurezza" (o.t.s) o "operatori logistici di sicurezza" (op.l). Nemmeno per queste figure il legislatore ha utilizzato il termine "guardia privata". --TheOsservatore (msg) 20:40, 21 apr 2024 (CEST)[rispondi]
A tal punto è intervenuto addirittura il ministero dell'interno che alle pagine 34, 35 e 36 del vademecum operativo del d.m. 269/10 (poi non ditemi che non metto le fonti...andate su google trovate il pdf sul sito della prefettura o su quello della polizia di stato) ha voluto specificare le differenze tra la vigilanza attiva svolta dalle "guardie particolari" dalla vigilanza passiva svolta dagli "op.l" definendo duqnue il concetto giuridico di vigilanza attiva come segue: (copio e incollo dal pdf che potrete tranquillamente trovare voi)[..] Il contenuto dell’art.256-bis del regolamento d’esecuzione [..] individua i servizi di esclusiva pertinenza delle guardie giurate [..]. Per tale motivo la disposizione in esame stabilisce l’obbligatorietà del ricorso a guardie giurate – escludendo quindi la possibilità di affidare i servizi, ad esempio, ad agenzie di portierato – nelle attività di vigilanza [..]. In generale, infine, la disposizione chiarisce che è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico. In tal modo viene, ulteriormente, definita la spinosa questione della differenza tra i servizi di portierato e quelli di vigilanza privata, rientrando, evidentemente, i primi per esclusione nelle fattispecie non espressamente previste dalla norma in esame. La linea scelta dal Decreto, peraltro, appare coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza che già faceva distinzione tra la mera vigilanza passiva – che può essere espletata da personale diverso dalle guardie giurate - ed i “…compiti di vigilanza attiva – che possono comportare l’uso delle armi, la prevenzione e l’immediata repressione dei reati in concorso con le forze dell’ordine, che ricadono nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli artt.133 e seguenti del t.u.l.p.s….”, ritenendo tali compiti come assimilabili a quelli svolti “…dagli appartenenti alla forze di polizia e distinta, per tale ragione, dalla attività di portierato la quale si caratterizza invece per essere destinata a garantire l’ordinata utilizzazione dell’immobile da parte dei fruitori senza che vengano in alcun modo in rilevo (se non in via del tutto mediata ed indiretta) finalità di prevenzione e sicurezza. --TheOsservatore (msg) 20:41, 21 apr 2024 (CEST)[rispondi]
P.s. dovete entrare nell'ottica che per descrivere la figura della guardia particolare italiana non lo si può fare come lo si farebbe parlando di una "security guard" estera. La normativa Italiana sulla vigilanza è la più complessa e avanzata, assieme a quella spagnola, d'Europa.
Cordialmente --TheOsservatore (msg) 20:47, 21 apr 2024 (CEST)[rispondi]
Ribadisco ulteriormente come nei testi normativi non viene MAI usata la parola "guardia privata"; parola che sicuramente è utilizzata nel gergo colloquiale assieme a "metronotte", "vigilante", "guardia di sicurezza" ecc. .. parole che non rispecchiano i termini giuridico/normativi. --TheOsservatore (msg) 20:49, 21 apr 2024 (CEST)[rispondi]
Essendo questa una "enciclopedia" non possiamo utilizzare termini colloquali bensì quelli giuridicamente accettati e utilizzati dalle normative. Possiamo farcela ragazzi, basta attenersi ai codici. Non è difficile.
Cordiali saluti --TheOsservatore (msg) 20:49, 21 apr 2024 (CEST)[rispondi]

Leggendo la versione richiesta dall'utente 109.52.217.86 - che trovo sia la più obiettiva - ho inoltrato richiesta agli amministratori. Grazie a tutti e buon lavoro. --37.163.190.242 (msg) 10:04, 23 apr 2024 (CEST)[rispondi]

:Vi rendete conto che andate in senso opposto a quello che hanno scritto i legislatori e il ministero? Ragazzi ma cosa state facendo?? Non so per quale motivo vi sia questa ostinazione a negare la realtà e non lo voglio sapere, detto questo, mi auguro che gli amministratori, se realmente terzi e non faziosi, interpellino un utente qualificato in materie giuridiche per l'eventuale riorganizzazione della pagina. Io più che copiare ed incollare ciò che scrive il ministero dell'interno e i vari decreti ministeriali non so cosa fare...forse, vista la rilevanza pubblica di Teknopedia, una segnalazione alle segreterie sindacali di categoria laddove decidessero un intervento, tramite proprie avvocature o altro, a tutela dell'immagine professionale --TheOsservatore (msg) 12:43, 23 apr 2024 (CEST)[rispondi]

Detto questo credo sia inutile esasperare i toni, per i contenuti di una pagina. Essi siano più o meno corrispondenti al reale per quello che uno ritiene corretto, non ha senso. Lascio a voi e agli amministratori il compito di riorganizzare la pagina per come credete sia più corretto. Mi "ritiro". Resta sempre il piacere dello scambio di vedute, buone cose --TheOsservatore (msg) 12:58, 23 apr 2024 (CEST)[rispondi]

La versione suggerita: https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Guardia_particolare_giurata&oldid=138930208

sembra la più corretta c'e però un punto dove vien detto il contrario di quello che riporta la fonte, ovvero il d.lgs. 8/2014 l'essere appartenuti e congedati dalle forze armate italiane è un requisito minimo, non di preferenza; volgiate pertanto correggere l'affermazione in questione, grazie --Vigilante44 (msg) 13:46, 24 apr 2024 (CEST)[rispondi]

Grazie, provveduto a riorganizzare voce; ultima versione giuridicamente corretta: https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Guardia_particolare_giurata&oldid=139143974 --37.163.205.139 (msg) 03:30, 5 mag 2024 (CEST)[rispondi]

Il dm 154/2009 parla dei servizi di sicurezza affidabili alle gpg e dei requisiti degli affidatari, reinviando a norme del tulps e del relativo regolamento non contiene indi una disciplina specifica delle gpg. Ultima versione giuridicamente corretta: https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Guardia_particolare_giurata&oldid=139234615

--109.52.143.34 (msg) 00:39, 11 mag 2024 (CEST)[rispondi]

Caro [@ 109.52.143.34], sulla tua pagina di discussione ho ricordato le regole WP, tra cui PRIMA si discute e POI si cancella, quando si hanno opinioni diverse, evitando EW. Nel merito, il 154 rientra appieno nella disciplina generale degli Istituti di vigilanza e del ruolo delle GPG, non è stato abrogato, e dunque non vedo ragioni per rimuoverlo dalle fonti normative. La formula che usi “giuridicamente corretta”, me che significa? Perché una norma vigente che riguarda IV e GPG non dovrebbe essere citata?

nessuno sta parlando dell'abrogazione ma la questione è che si tratta di due concerti diversi: una cosa è la funzione, altra è una norma che disciplina le gpg, e il dm del 2009 rientra nel primo campo, basta leggere il decreto con attenzione. La formula invece è messa a mo' di promemoria.--109.52.147.104 (msg) 15:53, 11 mag 2024 (CEST)[rispondi]

non è chiaro cosa tu dica, così come non è chiaro perché continui a cancellare PRIMA di completare la discussione. Ti ho già ricordato sulla pagina di discussione che le regole WP vanno rispettate, anche così. Il DM 154 è una fonte normativa relativa alle GPG, pertanto va citata, lì o altrove. Se pensi che vada citata altrove, PRIMA discutiamone qui, POI la spostiamo. Intanto ripristino la fonte normativa che hai rimosso per l’ennesima volta, e ti segnalo. --Carlo Dani (msg) 09:42, 12 mag 2024 (CEST)[rispondi]
In realtà è molto semplice, proverò ad esser piu elementare nella speranza di farmi capire: il dm parla dei servizi che si possono affidare e dei requisiti che devono possedere coloro ai quali sono affidati, non di una disciplina della figura di gpg, che è contenuta nel TULPS e nel regolamento di attuazione, pertanto il suddetto decreto non andrebbe messo nella sezione della normativa che disciplina le gpg, spero di esser stato semplice nell'esporre, è inutile arroccarsi su certe posizioni, ci rimette Teknopedia che darebbe così informazioni non esatte. Inviterei gli utenti a riflettere prima di modificare le voci. Buona giornata in ogni caso. --109.52.147.104 (msg) 16:34, 12 mag 2024 (CEST)[rispondi]

edit: il dm viene citato più avanti nella voce quando si parla dei dei succitati servizi, nella sezione == Funzioni e poteri == per chi non se ne fosse accorto... --109.52.147.104 (msg) 16:44, 12 mag 2024 (CEST)[rispondi]

Si tratta comunque di normativa di riferimento per le GPG, come cita il titolo del paragrafo, che non si limita a circoscrivere la normativa di riferimento alla “disciplina della figura della GPG”, peraltro pure normata (art. 2) dal DM154. Trattandosi di normativa di riferimento, va citata. --Carlo Dani (msg) 02:32, 13 mag 2024 (CEST)[rispondi]
inoltre, anche il TULPS, nella voce prima (correttamente) citato come normativa di riferimento per gli artt. 249-260, tratta delle GPG (art. 249-256bis) e degli Istituti (art. 250-260) e non soltanto della disciplina della figura della GPG. --Carlo Dani (msg) 02:54, 13 mag 2024 (CEST)[rispondi]

Beni affidati in custodia

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Non è escluso che i beni siano affidati in custodia alla singola GPG, ma non è escluso, anzi è prevalente, che i beni siano affidati in custodia all’istituto da cui dipende la GPG incaricata. --Carlo Dani (msg) 02:42, 1 giu 2024 (CEST)[rispondi]

ok ma "prevalente" non significa "esclusivo", personalmente terrei l'introduzione precedente. --109.52.136.152 (msg) 14:51, 7 giu 2024 (CEST)[rispondi]
infatti, sono le guardie che provvedono alla tutela dei beni a prescindere dalla dipendenza da un istituto o meno. Tra l'altro il rimando alla voce degli istituti non ha senso: si affronti ciò che riguarda essi nella voce relativa. --Giovanninoocchiofino (msg) 11:35, 11 giu 2024 (CEST)[rispondi]

Sulla possibilità di arresto da parte delle GPG

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Le gpg come i privati cittadini possono arrestare in flagranza di reato, onde ricorra il requisito della flagranza di reato, lo ribadisce anche una sentenza della cassazione del 2018: https://www.litalianonews.it/la-guardia-giurata-in-flagranza-di-reato-puo-arrestare-il-reo/

Il codice di procedura penale: art. 380: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-vi/art380.html art. 383: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-vi/art383.html

articolo su brocardi: https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/fermo-intimato-dalle-guardie-giurate/751.html

Per favore non attribuite poteri alle guardie che lalegge non prevede. Grazie --193.206.101.144 (msg) 09:24, 9 ott 2024 (CEST) --193.206.101.144 (msg) 09:25, 9 ott 2024 (CEST)[rispondi]

Da un'attenta lettura delle fonti, l'utente 193.206.101.144 ha ragione, nella versione attuale sembra che le gpg abbiano poteri più disinvolti di arresto, proporrei il ripristino alla versione del citato utente.--109.52.151.64 (msg) 12:18, 9 ott 2024 (CEST)[rispondi]

basterebbe infatti sostituire quel "precedono" con "possono procedere" o usare altra forma in modo da far capure la possibilità, non l'obbligo ----~~ --78.208.134.78 (msg) 22:25, 11 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Ragazzi c'è da fare una precisazione che è d'obbligo per capire di cosa stiamo parlando e di cosa vogliamo parlare. Quanto riferito sopra può essere corretto nel momento in cui la gpg si trovi nella via pubblica e al di fuori del contesto in cui svolge il servizio di vigilanza/custodia. Nel momento in cui la gpg si trova nell'espletamento del servizio di vigilanza e custodia, ovvero all'interno del perimetro del luogo vigilato (o nelle vicinanze del bene nel caso di una scorta) intanto assume una delle due qualifiche pubbliche previste dal nostro ordinamento cioè quella di Incaricato di pubblico servizio (previsto dalla legge 101 - 6 giugno 08 - modifiche all'art. 138 tulps), ergo non è più un privato cittadino ma un privato dipendente rivestito di pubblica qualifica a mezzo legge dello Stato. Da tale qualifica nasce il primo obbligo (come previsto dall'art 331 codice di procedura penale), ovvero l'obbligo di dare notizia di reato all'autorità giudiziaria (obbligo di denuncia) per tutti i reati procedibili d'ufficio (sia essi prevedano arresto facoltativo -381cpp- o obbligatorio -380 cpp-) di cui viene a conoscenza nell'esercizio o a causa del servizio. (Ribadiamo che questo non perchè sia una guardia giurata in sè ma per via della qualifica -l'ips ha l'obbligo di denuncia al pari del p.u.- art 331 cpp-). Chiarito ciò va aggiunto che il Ministero dell'interno ha esplicitamente stabilito nel "Vademecum operativo D.M. 269/10" alla pagina 36 una serie di obblighi per la gpg che vanno a integrare l'obbligo di denuncia. L'obbiettivo, vista la natura e il fine delle azioni svolte dalle gpg, è una ancor più solida ed efficace cooperazione tra ammistrazioni pubbliche (forze dell'ordine) e amministrazioni private (istituti di vigilanza) nella tutela e salvaguardia del bene pubblico inteso come prevenzione/repressione dei reati. Ho provato a mettere qui il link che riporta al sito della Polizia di Stato e al pdf del sopracitato "Vademecum operativo D.M. 269/10" ma Teknopedia mi avvisa che il sito è in black list (mi chiedo come il sito istituzionale della Polizia di Stato possa essere messo in balck list, mah). A voi l'arduo compito di andare a cercare il pdf del vademecum operativo. Di seguito copio e incollo le parti del testo a pagina 36 così che possiate visionare il contenuto della fonte anche anche da qua. Delineando le differenze tra le attività di portierato e quelle di vigilanza il Ministero stabilisce che: "[..] icompiti di vigilanza attiva – che possono comportare l’uso delle armi, la prevenzione e l’immediata repressione dei reati in concorso con le forze dell’ordine, che ricadono nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli artt.133 e seguenti del t.u.l.p.s….”, ritenendo tali compiti come assimilabili a quelli svolti “…dagli appartenenti alla forze di polizia e distinta, per tale ragione, dalla attività di portierato [..]."
È evidente come il Ministero stabilisca che via sia per le guardie giurate, tra i compiti di vigilanza attiva, non solo un obbligo di prevenire i reati contro il patrimonio vigilato ma anche di reprimerli addirittura "immediatamente". Una analisi giuridica del testo dunque non può portare ad altra conclusione che se per effettuare arresti facoltativi serve la qualifica di ufficiale/agente di polizia giudiziaria le guardie giurate in tali circostanze si limiteranno alla protezione del bene cercando se possibile di recuperarlo (vedi es. furto), diversamente per i reati previsti dal 380 cpp vi è una chiara linea dell'amministrazione pubblica (nell'ottica di collaborazione pubblico/privato poc'anzi citata) di intendere obbligatorio l'intervento di arresto da parte delle gpg che senza ritardo dovranno consegnare il reo alla forza pubblica.
Ergo il testo è corretto così come formulato attualmente. --2A02:B025:12:14A6:1538:7EB5:9C38:1557 (msg) 01:46, 12 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Quello che si può fare, se proprio si vuole fare la distinzione tra la via pubblica e la proprietà privata, è trovare una formulazione della frase dove si specifica che tali "obblighi d'intervento" riguardano solo per i reati commessi a danno del patrimonio vigilato. Es. "[..] purchè tali reati siano commessi a danno dei beni mobili e immobili vigilati; per le restanti casistiche vigono le disposizioni di cui all'art. 383 del codice di procedura penale" --2A02:B025:12:14A6:1538:7EB5:9C38:1557 (msg) 02:29, 12 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Quello che deve essere però chiarissimo ai fini divulgativi è che per quanto riguarda i reati commessi contro il patrimonio vigilato la guardia, a differenza del privato cittadino, non ha facoltà di scegliere se intervenire o meno. Essendo qualificata come incaricato di pubblico servizio, se non intervenisse a tutela del bene, commetterebbe il reato previsto dall'art. 328 codice penale "Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione" che così recita: --2A02:B025:12:14A6:1538:7EB5:9C38:1557 (msg) 02:36, 12 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Art 328 cp: --2A02:B025:12:14A6:1538:7EB5:9C38:1557 (msg) 02:37, 12 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Niente non me lo fa incollare. Googolate se volete leggerlo --2A02:B025:12:14A6:1538:7EB5:9C38:1557 (msg) 02:38, 12 ott 2024 (CEST)[rispondi]
una cosa sono gli obblighi di legge connessi alla figura, ok ma qui si parla di potere di arresto, che è ben diverso; le gpg in questo senso sono privati cittadini, l'arresto da parte dei privati è circoscritto a ben delineate ipotesi, il vademecum operativo del ministero illustra solo aspetti applicativi del d.m 269/2010. Quel "procedono" è improprio, l'esposizione dovrebbe essere più chiara e dettagliata. L'articolo su brocardi.it nel primo messaggio è più che sufficiente a chiarire, il resto è POV. Informatevi e leggete bene. --109.52.224.47 (msg) 01:15, 14 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Il Vademecum Operativo è assimilabile a un testo attuativo relativo al DM 269/10. Il Ministero a pagina 36 scrive testuali parole "i compiti di vigilanza attiva possono comportare l'uso delle armi, la prevenzione e l'immediata repressione dei reati in concorso con le forze dell'ordine, che ricadono nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli artt. 133 e seguenti del t.u.l.p.s, ritenendo tali compiti come assimilabili a quelli svolti agli appartenenti alle forze di polizia e distinta per tale ragione dall'attività di portierato." --151.83.158.151 (msg) 17:48, 14 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Chiedo venie manca una grossa parte della risposta che si è cancellata da sola. Provo a reinserire --151.83.158.151 (msg) 17:50, 14 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Devo riscrivere tutto altrimenti non si capisce cosa volevo dire, amen. Riscrivo --151.83.158.151 (msg) 17:51, 14 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Il Vademecum Operativo è assimilabile a un testo attuativo relativo al DM 269/10. Il Ministero a pagina 36 scrive testuali parole "i compiti di vigilanza attiva possono comportare l'uso delle armi, la prevenzione e l'immediata repressione dei reati in concorso con le forze dell'ordine, che ricadono nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli artt. 133 e seguenti del t.u.l.p.s, ritenendo tali compiti come assimilabili a quelli svolti agli appartenenti alle forze di polizia e distinta per tale ragione dall'attività di portierato." Questo scrive il Ministero dell'Interno. È chiaro che se quanto descritto è dichiarato dallo Stato è poco opinabile, nel senso, è così. Noi non siamo qui a chiederci se il Ministero ha scritto qualcosa di ambiguo, qualcosa di poco chiaro, un testo contrastante altro o peggio un testo scritto male. Noi siamo qui a prendere passivamente atto di quanto riportato nel regolamento. Alla guardia viene richiesto di "reprimere immediatamente i reati in concorso con le forze dell’ordine" e tali azioni "ricadono nel regime di controllo e autorizzazione previsto dagli artt.133 e seguenti del t.u.l.p.s, ritenendo tali compiti come assimilabili a quelli svolti dagli appartenenti alle forze di polizia [..]". Questo è scritto, non possiamo fare finta che non esista. E non sta a noi interpretare l'attuabilità del regolamento. Ci penseranno eventualmente i giudici nelle aule di giustizia analizzando caso per caso. Sulla base del testo si può affermare che se la gpg non può procedere all'arresto previsto dall'art. 381 cpp è tenuta invece a procedere all'arresto previsto dall'art. 380 cpp in un'ottica di collaborazione pubblico/privato. Se questa cosa destabilizza qualcuno o peggio si crede possa ledere qualche diritto, beh, ragazzi io non posso farci niente. Scrivete al Ministero e chiedete chiarimenti su quanto hanno stabilito. Detto questo siate contenti di sapere che se mentre siete in metro vi scippano la borsa o il telefono, se c'è la guardia, è tenuta ad intervenire e consegnare l'aguzzino alla forza pubblica. Ciò non fa della gpg un poliziotto, non fa della gpg un appartenente alle ff.oo ma fa della gpg un professionista che agisce secondo regolamento. Dunque: "Secondo l'ordinamento italiano procedono all'arresto nei casi previsti dall'articolo 380 del vigente codice di procedura penale, ovvero tutti i reati perseguibili di ufficio che prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza da parte della polizia giudiziaria, purché commessi all'interno o ai danni della proprietà vigilata. Per tutte le restanti casistiche vigono le facoltà previste dall'art. 383 codice di procedura penale. --151.83.158.151 (msg) 18:07, 14 ott 2024 (CEST)[rispondi]
eccolo, dal sito della polizia di stato:

https://www.poliziadistato.it/statics/13/vademecum-operativo-definitivo.pdf&ved=2ahUKEwinmcPfv4yJAxXWgf0HHaWzAq4QFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw1l3Qwpi-oSjAhRTvCQHofo

non si parla specificamente di potere di arresto delle gpg.

Edit: il link non si apre, ecco uno funzionante dal sito del ministero dell'interno:

https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/oristano/vademecum-operativo-attuazione-dm-1122010-nr-269

in ogni caso la qualifica di pubblico ufficiale nonché quella di pubblico servizio non significa che si abbia un certo potere di arresto; infatti l'art. 383 c.p.c. parla di "ogni persona". Leggete attentamente. --109.52.224.47 (msg) 01:23, 14 ott 2024 (CEST)[rispondi]

Concordo con l'utente 109.52.224.47, le gpg non sono assimilabili a forze di polizia strictu sensu --37.163.94.208 (msg) 01:48, 14 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Il Vademecum Operativo è assimilabile a un testo attuativo relativo al DM 269/10. Il Ministero a pagina 36 scrive testuali parole "i compiti di vigilanza attiva possono comportare l'uso delle armi, la prevenzione e l'immediata repressione dei reati in concorso con le forze dell'ordine, che ricadono nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli artt. 133 e seguenti del t.u.l.p.s, ritenendo tali compiti come assimilabili a quelli svolti agli appartenenti alle forze di polizia e distinta per tale ragione dall'attività di portierato." Questo scrive il Ministero dell'Interno. È chiaro che se quanto descritto è dichiarato dallo Stato è poco opinabile, nel senso, è così. Noi non siamo qui a chiederci se il Ministero ha scritto qualcosa di ambiguo, qualcosa di poco chiaro, un testo contrastante altro o peggio un testo scritto male. Noi siamo qui a prendere passivamente atto di quanto riportato nel regolamento. Alla guardia viene richiesto di "reprimere immediatamente i reati in concorso con le forze dell’ordine" e tali azioni "ricadono nel regime di controllo e autorizzazione previsto dagli artt.133 e seguenti del t.u.l.p.s, ritenendo tali compiti come assimilabili a quelli svolti dagli appartenenti alle forze di polizia [..]". Questo è scritto, non possiamo fare finta che non esista. E non sta a noi interpretare l'attuabilità del regolamento. Ci penseranno eventualmente i giudici nelle aule di giustizia analizzando caso per caso. Sulla base del testo si può affermare che se la gpg non può procedere all'arresto previsto dall'art. 381 cpp è tenuta invece a procedere all'arresto previsto dall'art. 380 cpp in un'ottica di collaborazione pubblico/privato. Se questa cosa destabilizza qualcuno o peggio si crede possa ledere qualche diritto, beh, ragazzi io non posso farci niente. Scrivete al Ministero e chiedete chiarimenti su quanto hanno stabilito. Detto questo siate contenti di sapere che se mentre siete in metro vi scippano la borsa o il telefono, se c'è la guardia, è tenuta ad intervenire e consegnare l'aguzzino alla forza pubblica. Ciò non fa della gpg un poliziotto, non fa della gpg un appartenente alle ff.oo ma fa della gpg un professionista che agisce secondo regolamento. Dunque: "Secondo l'ordinamento italiano procedono all'arresto nei casi previsti dall'articolo 380 del vigente codice di procedura penale, ovvero tutti i reati perseguibili di ufficio che prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza da parte della polizia giudiziaria, purché commessi all'interno o ai danni della proprietà vigilata. Per tutte le restanti casistiche vigono le facoltà previste dall'art. 383 codice di procedura penale. --151.83.158.151 (msg) 18:06, 14 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Ok, mi sembra una valida interpretazione del quadro normativo, visto che le norme vigenti non disciplinano l’arresto da parte della G.P.G., ma solo - come correttamente dici - l’interpretazione della circolare attuativa del Min. Interno. Solo ai fini della corretta esposizione enciclopedica, non certo per timori o altro, non mi sembra allora corretto scrivere "Secondo l'ordinamento italiano procedono all'arresto…”, visto che il caso non è trattato dalle norme e neppure dalla circolare, e soprattutto che alle G.P.G. non è consentito di portare manette in dotazione[1] (una volta arrestato, cosa fanno, lo legano con i lacci delle scarpe?). Al netto di blog, Facebook e siti di settore, vi sono molti pareri giuridici differenti su fermo e arresto[2] . Sarebbe dunque corretto scrivere, invece, qualcosa come “Nell’ordinamento italiano, l’arresto è disciplinato da … e nel caso di G.P.G…” CITANDO FONTI. --Carlo Dani (msg) 01:37, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Carlo rivedendo e articolando un po' il testo sulla base del tuo imput direi che la versione che metto di seguito può essere grosso modo quella più condivisibile e corretta. Vedi poi se vuoi aggiungere qualcosa: Nell'ordinamento italiano l'arresto è regolamentato dagli artt. 380, 381, 382, 382bis e 383 del vigente codice di procedura penale. Le guardie giurate, secondo quanto stabilito alla pagina 36 del testo attuativo del D.M. 269/10, nelle funzioni di vigilanza attiva sono chiamate a reprimere immediatamente i reati in concorso con le forze dell’ordine. Le gpg, dunque, procedono all'arresto nei casi previsti dall'art. 380 cpp -facoltà prevista anche per i privati cittadini dall'art. 383 cpp-, ovvero tutti i reati perseguibili d'ufficio che prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza da parte della polizia giudiziaria. --151.83.158.151 (msg) 18:50, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
In questo modo chiariamo anche come per casistiche uguali i cittadini hanno facoltà mentre le gpg (se i reati sono commessi a danno del patrimonio vigilato chiaramente) devono intervenire per reprimere il reato. Direi che è soddisfacente e tocca in modo efficace tutti i punti discussi tra noi --151.83.158.151 (msg) 18:54, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
si stanno ripetendo sempre le stesse cose e non ci si ragiona..il vademecum spiega e analizza il decreto, ed interpreta anche alcune norme relative al TULPS ed altre legge non è certo un testo attuativo vero e proprio, basta legger con maggiore attenzione...
... riguardo al fatto che "Detto questo siate contenti di sapere che se mentre siete in metro vi scippano la borsa o il telefono, se c'è la guardia, è tenuta ad intervenire" le gpg possono, ma non sono tenute ad intervenire, in quanto non hanno funzione di tutela dell'ordine pubblico, possono intervenire al pari dei privati quando ricorra la flagranza di reato, (interventi troppo disinvolti potrebbero integrare il reato di usurpazione di funzioni pubbliche) ad esempio le gpg in metro vigilano sulla infrastruttura ed i beni presenti all'interno della stessa, secondo lo spirito delle norme del TULPS già citate... --109.52.130.165 (msg) 02:00, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Lei parla di ordine pubblico dimostrando di non sapere di cosa sta parlando. Mi chiedo quale sia il suo mestiere. Il macellaio? Il postino? Sicuramente nulla inerente la materia trattata. Mi chiedo infatti cosa ci fa sulla pagina delle gpg. L'ordine pubblico con la flagranza di reato non c'entra nulla. L'ordine pubblico è prerogativa dell'autorità di pubblica sicurezza che fa capo al Ministero dell'interno e alle autorità locali e provinciali che sono i Sig.ri Prefetti e Questori. Le autorità di pubblica sicurezza mantengono l'ordine pubblico gestendo (e attraverso) l'opera degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. La tutela della proprietà privata, per inciso, è compito dell'autorità di pubblica sicurezza così come descritto all'art. 1 del TULPS. Indi per cui, semmai, si può affermare che in astratto le gpg ausiliano l'autorità di pubblica sicurezza nella tutela della proprietà privata. E già qui le faccio notare le sue contraddizioni. Tornando ai reati questi sono prerogativa dell'autorità giudiziaria. Al servizio dell'autorità giudiziaria ci sono gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Loro intervengono nella flagranza di reato non per garantire l'ordine pubblico ma per consegnare all'autorità giudiziaria l'esecutore del reato (usando parole povere e spicce molto terra a terra). Il punto focale qui è capire che a differenza del privato cittadino la gpg non ha facoltà di scegliere se tutelare o meno il bene che vigila da un reato; deve intervenite per come può al meglio che può, punto. Il privato agisce ai sensi del 383 in quanto per lui vi è facoltà di scelta di intervento sui reati previsti dal 380. La gpg, se i reati sono commessi a danno dei beni che vigila, agisce direttamente ai sensi del 380 in quanto non ha facoltà di scelta. Sarebbe rifiuto di atti del proprio ufficio/omissione, altro che usurpazione. Non sa di cosa parla mi spiace. Adesso capisco perchè gli amministratori l'hanno bloccata di qua e di la su wikipedia. Perchè lei scrive le cose in base al suo pensiero personale e insiste nel voler avere ragione. La finisca e si faccia una vita invece di farsi bloccare. Saluti cordiali --2A02:B021:11:EEC7:A6A1:C1B4:4062:F17 (msg) 04:09, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
invece di offendere, chi scrive su wikipedia dovrebbe aver un minimo di cognizione di causa...però come al solito chi ci rimette è l'enciclopedia online che reca cose non vere...
ad ogni modo oa versione meglio corretta è questa: [https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Guardia_particolare_giurata&oldid=141524601 qui]. Saluti e buona giornata. --109.52.130.165 (msg) 06:37, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]

L'utente -109.52.130.165 ha perfettamente centrato la questione, spero che uno o più amministratori prendano provvedimenti e ripristinino la versione più formalmente calzante, dato che mi pare di capire che si sia raggiunto il consenso richiesto. --193.206.101.144 (msg) 10:44, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]

mi sembra che i toni di questa discussione siano sbagliati, e comunque fuori dalle regole WP. Tra queste, va ricordato che occorre riportare fatti, con fonti, non interpretazioni della normativa vigente. Da ultimo, la versione di cui si propone il ripristino, di cui sono contrario, oltre a sostenere tesi interpretative, oltre a essere priva di fonti, è anche sgrammaticata. --Carlo Dani (msg) 12:33, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
ecco la parte interessata oggetto del contendere:
Secondo l'ordinamento italiano le guardie giurate - similmente ai privati cittadini - possono pocedere all'arresto in flagranza di reato nei casi previsti dall'articolo 380 del vigente codice di procedura penale italiano, purchè si tratti perseguibili di ufficio, con obbligo di consegna del soggetto interessato alla polizia giudiziaria.
E' corredata di fonti, mon mi pare ci siano errori grammaticali. C'è qualcosa nel resto della voce, ma si può sempre correggere, e tutto si può milgiorare, mi pare sia sottinteso, ma in questa discussione si tratta del potere di arresto delle gpg, non vorrei andare troppo Off-topic. --193.206.101.144 (msg) 13:24, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
E dove sono le fonti? In particolare quelle che riguarderebbero tale possibilità per le G.P.G.? Beninteso, mi sembra ragionevole, ma senza fonti va bene per blog e FB, non per WP. --Carlo Dani (msg) 13:41, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Pensavo l'avessi letto, scusa:
Secondo l'ordinamento italiano le guardie giurate - similmente ai privati cittadini - possono pocedere all'arresto in flagranza di reato nei casi previsti dall'articolo 380 del vigente codice di procedura penale italiano, purchè si tratti perseguibili di ufficio, con obbligo di consegna del soggetto interessato alla polizia giudiziaria.[3] --193.206.101.144 (msg) 14:34, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Non mi era sfuggito, ma la fonte spiega il 380, senza citare le G.P.G.. --Carlo Dani (msg) 14:37, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
le gpg sono comunque privati, bisognerebbe inserire anche il riferimento all'art. 383 cpp per meglio contestualizzare

edit: in qusta verisone c'era: https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Guardia_particolare_giurata&diff=prev&oldid=141524211 ma è stato inspiegabilmente cassato

edit 2: ecco un altro articolo, se può interessare: https://www.forensicnews.it/guardia-giurata-cosa-puo-e-non-puo-fare/#:~:text=I%20casi%20in%20cui%20una,un%20delitto%20perseguibile%20d'ufficio. Basta fare ricerche e leggere.

--193.206.101.144 (msg) 14:40, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]

Ecco, questa fonte dice che la GPG NON può procedere ad arresto. --Carlo Dani (msg) 14:49, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Pensavo posse pacifico, dato che tra le leggi sin'ora citate non vi sono disposizioni in tal senso, capisco che non tutti conoscono il diritto però sarebbe bastato informarsi un po' meglio. Magari aggiugetela alla versione poc'anzi citata. Grazie --193.206.101.144 (msg) 14:54, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Scusa, ma mi sembra contraddittorio ciò che sostieni. Prima sostieni come valida la versione che la gpg può effettuare arresti (ma senza dirette, seco(tua) ndo una interpretazione del , poi riporti una fonte che riporta che la gpg non può effettuare arresti. Al momento mi sembra che l’unica fonte reperita, per quanto anche questa sia una interpretazione delle norme vigenti, riporta che la gpg NON PUÒ ARRESTARE.diritto) --Carlo Dani (msg) 15:23, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Sul nuovo testo toglierei la parte sulle manette in quanto rischia di essere una generalizzazione inesatta. Mi spiego meglio. Le manette ad oggi sono consedarete oggetto di libero porto e vendita. Non vi è alcuna legge che ne vieti il porto, ed il privato, nei casi previsti dal 383, essendo momentaneamente rivestito di funzioni di polizia giudiziria sino all'arrivo delle forze dell'ordine, può se serve anche utilizzarle...il 383 infatti parla di arresto vero e proprio. Per quanto riguarda le gpg le dotazioni sono decise e stabilite da Questore che è libero di decidere cosa la gpg è obbligata ad avere (es. torcia) o cosa invece non può portare. Di tali obblighi o tali divieti il Questore ne deve dare forma scritta nel regolamento unico di servizio che però è provinciale. Quindi cambia di provincia in provincia. Ad esempio a Roma il Questore obbliga le gpg che portano le manette ad averle in "porta manette" chiuso e non aperto. È chiaro che nessuno di noi conosce tutti i regolamenti unici di servizio provincia per provincia. E dove questo divieto non c'è non può chiaramente contrastare una norma di diritto primario come il 383. Ovvero se nel regolamento unico di servizio della provincia "taldeitali" non vi è esplicito divieto del Questore al porto delle manette non può esserci nemmeno divieto di uso nei casi previsti dalla legge per il privato, ovvero il 383 cpp. Meglio togliere quel pezzettino che rischia di essere ambiguo e generalizzare qualcosa che invece è dovuto a decisioni locale delle autorità
Saluti --151.83.158.151 (msg) 16:52, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Oppure, cosa ancor più precisa, si può scrivere in questa forma: "Per quanto riguarda la possibilità di porto e uso delle manette la materia è regolata dalla locale autorità di pubblica sicurezza per mezzo dei regolamenti unici di servizio". --2A02:B025:14:D60E:4AE8:4CC1:DBE3:7B8D (msg) 17:39, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Tra l'altro è chiarito qui che il "privato" in generale per i casi previsti dal 380 può usare mezzi di coercizione fisica come le manette oppure la forza se serve. Lo stesso principio vale per le gpg salvo che appunto non vi sia un esplicito divieto da parte del Questore della provincia sul regolamento unico di servizio. Altrimenti sulla base del principio cardine del diritto penale che dice "tutto ciò che non è vietato da una legge o un regolamento è da considerarsi lecito" anche la gpg nei casi di 383/380 ha facoltà, se provvista e se necessario, dell'uso delle manette.
https://www.laleggepertutti.it/607652_arresto-da-parte-dei-privati-cose-e-come-funziona --2A02:B025:14:D60E:4AE8:4CC1:DBE3:7B8D (msg) 17:48, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Quello che dicevo sui regolamenti questurili è riportato a chiare lettere anche nell'articolo che ha condiviso lei Sig. Carlo. Ovvero non vi è un esplicito divieto di uso delle manette a prescindere in quanto questo divieto non è previsto da nessuna norma, anzi, per il 383 c'è facoltà di utilizzo delle stesse anche da parte delle gpg. Quello che l'autorità di p.s. fa è dare un consiglio ovvero "è meglio di no" ma pur chiarendo anche da parte loro che non vi è un divieto normativo. Infatti come poi spiega l'articolo (e come dicevo io), la palla passa ai Questori che stabiliranno provincia per provincia se mettere il divieto o meno nel regolamento unico di servizio. Ribadisco la necessità o di eliminare la frase generale sul divieto di uso oppure riformulare il concetto spiegando che per il porto e l'uso delle manette la questione è rimandata alla decisione dell'autorità locale di pubblica sicurezza.
Grazie
Di seguito lascio nuovamente url dell'articolo
https://www.altalex.com/documents/news/2017/08/04/la-guardia-particolare-giurata --151.83.158.151 (msg) 18:29, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]
a Carlo Dani: in realtà non c'è contraddizione, la fonte dice che le gog non possono arrestare perché bon è un potere che la legge assegna loro espressamente, ne hanno facoltà alla stregua dei privati, mi sembra chiaro, basta leggere--109.52.130.165 (msg) 21:22, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]

edit: scusate messaggio duplicato, grazie per aver fatto definitivamente chiarezza. --109.52.130.165 (msg) 21:24, 15 ott 2024 (CEST)[rispondi]

Non è affatto chiaro, è il periodo è formulato in modo sbagliato, citando il 383 che non include le G.P.G. nell’ambito soggettivo di applicazione. Più fonti, autorevoli,[2]https://www.forensicnews.it/guardia-giurata-cosa-puo-e-non-puo-fare/#:~:text=La%20guardia%20di%20sicurezza%20privata,per%20la%20relativa%20identificazione%20personale. ritengono che NON possano procedere all’arresto. Modifico la voce in tal senso. --Carlo Dani (msg) 09:12, 19 ott 2024 (CEST)[rispondi]

Uso e porto di manette

[modifica wikitesto]

Prego di discutere qui, prima di modificare, quanto attualmente nella voce. Le prime due fonti, parere giuridico di fonte autorevole e sito di settore, sostiene che porto e uso non sono normalmente autorizzati dai Questori, titolati a farlo, la seconda fonte mostra una non autorizzazione. Se vi sono altre fonti, troviamole, ma ad oggi questo è quanto reperito in fonti. --Carlo Dani (msg) 06:11, 18 ott 2024 (CEST)[rispondi]

Ciao Carlo, le manette sono oggetti di libera vendita e libero porto per tutti, anche per le gpg. Vedi fonte di UGL Sicurezza Civile e articolo de "la legge per tutti". Il loro uso da parte di soggetti non aventi il titolo di "ufficiali/agenti di polizia giudiziaria" è risevato solo al caso di intervento previsto dall'art. 383 cpp ovvero i reati elencati dall'art. 380 cpp. Questo vale tanto per i privati cittadini tanto quanto per le gpg in servizio. Come si appura dalle fonti qui citate. Proverò ad inserire i link delle fonti. Spero di riuscire, non sono molto pratico di questi meccanismi.
https://www.facebook.com/share/p/qJZagUVj3qgvrBDq/ --151.83.158.151 (msg) 17:05, 19 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Altro link a fonte https://www.laleggepertutti.it/694560_manette-si-possono-comprare-e-portare-in-giro --151.83.158.151 (msg) 17:05, 19 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Per quanto riguarda l'uso regolato dai questori per le gpg direi che laddove vi sia un divieto di uso sia inteso ai casi non inerenti l'art. 383 cpp in quanto anche la Cassazione ha stabilito che tutti, privati cittadini compresi, ai sensi dell'art 383 cpp ovvero nei casi previsti dall'art. 380 cpp possono, se necessario, utilizzare mezzi di contezione fisica manette comprese. Il 383cpp è una legge ordinaria dello Stato. I Questori emanano "regolamenti" che sono considerati "atti amministrativi secondari" non aventi forza di legge. Per essere applicati devono rifarsi ad una legge ordinaria (o primaria) dello Stato. Chiaro è che se per il 383 cpp è consentito a tutti di usare mezzi di contenzione questa facoltà non può essere negata a mezzo di atto amministrativo o regolamento. Visto l'argomento delicato e complicato io toglierei proprio quelle 4 righe sulle manette. Sono un di più non indispensabile visto che comunque cambia tutto di provincia in provincia e abbiamo poi la legge che dice una cosa, i regolamenti che ne dicono metà e la giurisprudenza che si mette in mezzo. Si riscjia solo di fare confusione. --151.83.158.151 (msg) 17:14, 19 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Io Carlo me la giocherei così onde evitare confusioni e rischiare di entrare in questioni troppo tecniche potendo sbagliare tutti quanti noi. Le norme dicono che nei casi di 383 cpp chiunque può usare mezzi di contenzione? Perfetto, è un dato.
Le gpg rientrano in questa casistica? Sì, è un dato.
La gpg procede o può procedere ai sensi del 383 cpp? Sì, è un dato.
Se proprio vogliamo scrivere qualcosa elaborerei questa semplice frase che nella sua semplicità riporta i fatti: "per quanto concerne l'uso delle manette durante un eventuale arresto l'utilizzo è consentito esclusivamente nei casi sopraccitati."
Resto comunque dell'idea che è meglio tralasciare l'argomento. Troppo tecnico per valutarlo da 4/5 articoletti online.
Servirebbero dei giuristi esperti in materia.
Facciamo valere il silenzio assenso ovvero se sta bene così anche a te Carlo quelle 4 righe sulle manette restano eliminate. --151.83.158.151 (msg) 17:29, 19 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Ma no, perché il 383 non parla proprio di mezzi di contenzione. Anzi la giurisprudenza che leggo nelle fonti riportate, e in altre, non solo non permette manette o altri mezzi di contenzione, ma neppure il fermo e comunque nulla più che aspettare la forza dell’ordine. Obiettivamente penso che sia non solo un tema controverso, ma che sia volutamente lasciato in ombra dal legislatore. Ma ciò che conta qui sono le fonti e la logica sottostante a quanto riportato nelle voci. Il pezzo che proponi si basa sul fatto che il 383 preveda che “chiunque può usare mezzi di contenzione” (ma non è così [3]https://www.avvocato.it/codice-di-procedura-penale-libro-quinto-titolo-vi-art383/#:~:text=383%20c.p.p.%2C%20che%20prevede%20la,sequestro%20di%20persona%20dell'arrestato.). Quanto alle fonti (siti di settore, articoletti), se mancano, non si può che riportare la norma e le sentenze, cosa che è nell’attuale formulazione, mentre la formulazione che proponi espone una interpretazione, basata su un erroneo presupposto, priva di fonti. --Carlo Dani (msg) 07:28, 20 ott 2024 (CEST)[rispondi]
ciao Carlo, questa fonte di cui lascio il link https://www.laleggepertutti.it/607652_arresto-da-parte-dei-privati-cose-e-come-funziona per esempio dice che nell'arresto previsto dal 383 cpp (arresto del privato) si possono usare manette o altri mezzi di contenzione: --151.83.158.151 (msg) 12:16, 20 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Lo dice infondo all'articolo...non mi fa incollare la partr di testo... --151.83.158.151 (msg) 12:17, 20 ott 2024 (CEST)[rispondi]
il problema più che altro riguardo la regolamentazione della cosa, personalmente accennerei che circa la possibilità di autorizzazione da parte dela questura competente (senza necessariamente specificare anche nella prassi tutte lo vietano) --Thesoberman1 (msg) 01:01, 21 ott 2024 (CEST)[rispondi]
È stato eseguito un altro buon lavoro di miglioramento e organizzazione nell'esposizione e questo può far solo che bene alla pagina. Dunque ottimo lavoro. Detto questo, per quelle 4 righe, lascerei perdere...non è una info indispensabile...possiamo essere tutti soddisfatti del risultato esplicativo e di contenuto raggiunto grazie al contributo di ognuno e va bene così --2A02:B021:8012:783C:AAC3:A5E2:ACE6:C30D (msg) 01:48, 21 ott 2024 (CEST)[rispondi]
Resto comunque del parere che vi sia poca chiarezza e che la info non sia indidpensabile...la descrizione della figura gpg...per com'è ora in pagina...è ben scritta...non la altererei con altro --151.83.158.151 (msg) 12:20, 20 ott 2024 (CEST)[rispondi]