Il sequestro convenzionale, nel diritto italiano, identifica il contratto mediante il quale due o più persone affidano a un terzo soggetto una cosa o una pluralità di cose, oggetto di controversia tra le parti, affinché siano custodite e restituite a quella parte che ne avrà diritto al termine della controversia (art. 1798 c.c.).[1]
Esecuzione del contratto
[modifica | modifica wikitesto]Il legislatore prevede che, qualora le parti non abbiano disciplinato gli obblighi, i poteri e i diritti degli stessi, questi siano regolate ai sensi dell'art. 1800 c.c.
L'art. 1800 c.c.
[modifica | modifica wikitesto]Si seguono le regole dettate per il contratto di deposito. In caso di pericolo dei beni affidati, il sequestratario può venderle. Quanto prima dovrà informare di tale atto gli interessati. Può verificarsi il caso in cui, per la natura dei beni affidatagli, tale cose siano da amministrare. In questo caso, si dovranno applicare le norme che regolano il mandato.
Liberazione del sequestratario
[modifica | modifica wikitesto]Il sequestratario non può essere liberato da tale contratto prima che sia terminata la controversia, a meno che non vi sia un nuovo accordo delle parti o per giusti motivi (art. 1801 c.c.).
Compenso e rimborso delle spese del sequestratario
[modifica | modifica wikitesto]Il sequestratario ha diritto ad una retribuzione per quanto svolto, a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente. Ha sempre diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del contratto e per l'amministrazione della cosa (art. 1802 c.c.).
Riferimenti normativi
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Per approfondire si veda Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè editore pag. 554.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè editore, 1995. ISBN 8814044880.
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