I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) sono progetti di carattere curricolare[1], che permettono agli studenti di integrare la tradizionale formazione d'aula con periodi formativi presso imprese o enti privati o pubblici convenzionati, ma anche nei laboratori della scuola o in ambienti di simulazione[2]. Per quanto riguarda le attività esterne, le norme prevedono la tutela della salute e sicurezza ed escludono esplicitamente che tali attività si possano configurare come lavoro[3].
Introdotti nel 2019 come evoluzione dell'alternanza scuola-lavoro, realizzati in Italia nelle scuole secondarie di secondo grado di tutti gli indirizzi[4], tali percorsi sono svolti dagli studenti[5] del terzo, quarto e quinto anno e mirano in particolare allo sviluppo di competenze chiave per l'apprendimento permanente con valenza orientante[6]. La valutazione degli apprendimenti acquisiti attraverso i PCTO hanno una ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Sono disciplinati da norme[7] connesse alle riforme della scuola avviate nei primi anni del Duemila, caratterizzate dall'attenzione alla centralità della persona e alla qualità del suo apprendimento, in linea con gli orientamenti europei.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]La riforma Moratti e l'istituzione (2003-2005)
[modifica | modifica wikitesto]In origine le attività sottese al concetto di "alternanza scuola-lavoro" erano prevalentemente svolte su iniziativa delle singole istituzioni scolastiche, attraverso la presentazione di progetti su bando del MIUR e selezionati presso gli uffici scolastici regionali; tali attività vennero poi normate a livello nazionale dalla riforma Moratti (artt. 2 e 4) e regolamentata dal d. lgs. 15 aprile 2005, n. 77, con cui agli studenti è riconosciuta la possibilità di scegliere la frequenza della scuola del secondo ciclo nella modalità dell'alternanza scuola-lavoro[8] (ASL, d'ora in poi), anche se non con carattere di obbligatorietà.
In coerenza con i principi ispiratori della riforma del 2003, le norme riguardanti l'ASL pongono al centro lo sviluppo di competenze che gli studenti possono acquisire anche in ambito non formale, riconoscibili ai fini della valutazione scolastica, ma anche da altri sistemi, valutabili e certificabili attraverso strumenti di trasparenza. L'obiettivo è quello di facilitare l'occupabilità in generale e, nello specifico, favorire la prosecuzione del percorso scolastico, o passaggi al sistema della formazione o dell'apprendistato.
Le modifiche della legge 107/2015
[modifica | modifica wikitesto]L'originaria alternanza scuola-lavoro viene modificata durante il governo Renzi con la legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare all'art. 1, commi 33-43[9]. Tale norma stabilisce la curricolarità dell'ASL, con introduzione dell'obbligatorietà delle esperienze di ASL a tutti i frequentanti del secondo biennio e dell'ultimo anno, annullando quindi di fatto l'ASL come una delle possibili modalità di frequenza della scuola del secondo ciclo indicata dal D.Lgs. 77/2005. Come già previsto da quel decreto, sono compresi gli studenti con disabilità[10], per i quali la scuola deve dimensionare le attività «in modo da promuovere l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro e di accertare, presso l'eventuale struttura esterna, «il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche»[11]. Agli studenti la Legge 107/2015 attribuisce un ruolo attivo, specifico, e responsabilità, in termini di diritti e doveri, nello svolgimento delle attività.
La regolamentazione del 2017
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2017 viene emanato un apposito Regolamento, la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro[12]: qui si prevede, ad esempio, che essi, conclusa l'attività, prendano visione delle relazioni dei tutor e le sottoscrivano, effettuino rapporti sull'esperienza e valutino l'efficacia e la coerenza del percorso rispetto all'indirizzo di studio[13]. Nel Regolamento vi sono inoltre disposizioni sulle modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.
Descrizione
[modifica | modifica wikitesto]L'ordinamento attuale
[modifica | modifica wikitesto]La denominazione «Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» è la formula con cui la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha rinominato l'alternanza scuola-lavoro (ASL)[14] di cui però non abroga le norme[15], ma vi apporta alcune variazioni: diminuisce la durata minima[16] dei percorsi da svolgere nei tre anni - 210 ore per gli istituti professionali, 150 ore per gli istituti tecnici e 90 ore per i licei - e riduce il relativo finanziamento, commisurato alla riduzione delle ore[17].
Con la definizione dei PCTO, nel 2019, si affrontano, tra l'altro, le due questioni aperte dell'ASL: l'una, relativa al riconoscimento, da parte della scuola, degli apprendimenti acquisiti nei percorsi; l'altra, relativa all'ambiguità del riferimento al "lavoro". Le Linee Guida allegate al D.M. 774/2019 forniscono informazioni sul quadro di riferimento e indicazioni sulle modalità di attuazione dei PCTO, riprendendo i contenuti delle norme precedenti, con uno sguardo rivolto ai documenti europei sull'apprendimento permanente e sul riconoscimento delle competenze comunque acquisite[18].
Gli obiettivi
[modifica | modifica wikitesto]Apprendimento di competenze trasversali
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2019 viene definito il quadro di riferimento che rende possibile il riconoscimento, la valutazione e certificazione degli apprendimenti acquisiti nei PCTO: gli specifici risultati sono individuati nelle quattro specifiche competenze chiave, selezionate tra le otto di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente: «la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare, la competenza in materia di cittadinanza, la competenza imprenditoriale, la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali», con le relative articolazioni in capacità[19]. Tali competenze, ritenute necessarie perché le persone possano imparare durante tutto l'arco della vita, a scuola e fuori dal contesto scolastico, sono identificate nelle «soft skills»[20] riconosciute dal mondo del lavoro,«utili alla [...] futura occupabilità»; nel contempo sono presenti, almeno in parte, nel profilo[21] degli indirizzi di studio e collegate alle discipline[22] nella programmazione dei docenti.
Esse diventano in tal modo riconoscibili e valutabili anche nell'esame di maturità, quando nel colloquio[23] si chiede allo studente di «correlare al percorso di studi seguito e al PECUP[24]» le «esperienze svolte nell’ambito dei PCTO».
La trasversalità di queste competenze, riconosciute dalla scuola, dalla società e dal mondo del lavoro, a livello nazionale ed europeo[25], con la loro trasparenza, favorisce la mobilità delle persone, coerentemente con le indicazioni del validazione e certificazione delle competenze - come recepito dal d. lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - indicato dalle Linee Guida PCTO[26] quale riferimento per la valutazione e la certificazione[27].
Orientamento
[modifica | modifica wikitesto]Le competenze chiave per l'apprendimento permanente - «imparare a imparare», sociali e civiche, interculturali, e imprenditoriale - su cui poggia «l'attitudine ad orientarsi» individuate nel 2008 dal Consiglio d'Europa[28] corrispondono alle competenze che si sviluppano attraverso i PCTO.
Mobilitando tali competenze attraverso esperienze sfidanti, le attività dei PCTO progettate dai Consigli di classe fanno emergere le capacità dello studente, gli stili di apprendimento, le vocazioni e gli interessi che non trovano spazio nella lezione d'aula. Nel rappresentare possibili anticipazioni di sbocchi futuri collegati al percorso di studio, i PCTO assumono valenza orientante sia per la prospettiva lavorativa e/o professionale[29], così come per la possibile «prosecuzione degli studi nella formazione superiore[30], anche non accademica»[31].
Fondamentale in tal senso è il ruolo dei tutor, che sostengono gli studenti nel processo di riflessione sull'esperienza, di autovalutazione e di auto-orientamento, utilizzando vari strumenti di osservazione e di documentazione, tra i quali il «portfolio digitale»[32].
Lo sviluppo di «una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma»[33] viene richiesto allo studente nella presentazione dell'esperienza dei PCTO durante il colloquio dell'esame di Stato.
Funzionamento
[modifica | modifica wikitesto]Curricolarità
[modifica | modifica wikitesto]I PCTO si svolgono negli ultimi tre anni di tutti gli indirizzi degli istituti tecnici[34] e dei licei[35] mentre, per gli istituti professionali, è possibile avviare i percorsi dal secondo anno[36]. Le ore svolte nei PCTO realizzati in orario scolastico, anche se in ambiente esterno, sono considerate ore di lezione: i percorsi sono infatti integrati nel percorso scolastico attraverso il «Piano triennale dell'offerta formativa» e la programmazione individuale - disciplinare - dei docenti[37]. Non sono invece considerate ore di lezione, ma solo ore di frequenza del PCTO - se sono pari almeno al 75% del totale - se i percorsi sono attuati durante la sospensione delle lezioni: questi sono ammessi se ciò è richiesto dall’attività progettata[38].
Rispetto alla tradizionale lezione d'aula, i PCTO si contraddistinguono per metodologie riconducibili al learning by doing di Dewey e all'apprendimento esperienziale di Kolb: si prevedono compiti di realtà[39] svolti dagli studenti in contesti educativi esterni, in ambienti di simulazione e nei laboratori scolastici, sino alle aule, favorendo in tal modo lo sviluppo delle competenze trasversali e orientative. Rispetto ai piani di studio, i PCTO non si configurano come materia a sé, né si caratterizzano necessariamente per contenuti specifici, ma coinvolgono più insegnamenti[40], spesso - ma non necessariamente - afferenti all'area di indirizzo. Come nelle normali attività scolastiche, gli studenti perseguono apprendimenti che, essendo coerenti con l’indirizzo di studio e definiti dai docenti nella fase di progettazione, sono oggetto di verifica e di valutazione.
Il tutor della scuola (interno) affianca gli studenti e, in collaborazione con l'eventuale tutor formativo esterno se l'attività si svolge fuori dalla scuola, li sostiene durante lo svolgimento del percorso, non solo nell'esecuzione dei compiti, ma anche attraverso il supporto e l'incoraggiamento alla riflessione sull'esperienza, all'autovalutazione e all'autorientamento.
L'accurata documentazione[41] delle scelte progettuali, delle forme di collaborazione e delle responsabilità degli attori consente il monitoraggio dell'attività e la trasparenza del processo di valutazione e di certificazione.
La scuola inserisce la descrizione delle attività dei PCTO svolte da ciascuno studente nel curriculum dello studente[42], precisamente nella prima sezione, dedicata alle attività svolte «in ambito formale»[43]; diversamente, le «attività professionali» (tirocini extracurricolari, stage, ecc., organizzati da altri soggetti diversi dalla scuola) vanno inserite dallo studente stesso nella terza sezione del documento, destinata alle «attività extrascolastiche»[44].
Personalizzazione
[modifica | modifica wikitesto]Le attività dei PCTO, «compatibilmente con le esigenze organizzative e con la necessità di garantire pari opportunità di formazione», sono personalizzate, «secondo criteri di gradualità e progressività» e in considerazione dello «sviluppo personale, culturale e professionale»[45] degli studenti: sono progettate tenendo presenti le loro attitudini, interessi, stili di apprendimento, oltre alle competenze rilevate in ingresso attraverso un accertamento specifico. Presupposto della personalizzazione è la flessibilità organizzativa e didattica, già prevista dalle norme dell'autonomia scolastica, che consente alle scuole di svincolarsi dalla rigidità della programmazione tradizionale.
Il Consiglio di classe, con l'apporto di ciascun docente, predispone il progetto formativo personalizzato per ciascuno studente, lo condivide con tutte le persone coinvolte, informando adeguatamente studenti e famiglie[46] sulle attività e sugli esiti di apprendimento attesi, coerenti con l'indirizzo di studi.
Nel dare particolare risalto all'aspetto della personalizzazione dei progetti formativi per tutti gli studenti, anche rispetto alla valutazione, si attribuisce alla certificazione delle competenze acquisite attraverso l'alternanza rilasciata ai disabili «l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità»[47].
Il regolamento stabilisce che il PCTO può svolgersi anche all'estero, al fine di arricchire anche le competenze linguistiche dello studente[48].
Attuazione dei PCTO in ambienti di lavoro
[modifica | modifica wikitesto]La scuola individua il soggetto ospitante accertandosi che possegga i requisiti necessari, sotto il profilo formativo e del rispetto delle norme di sicurezza. Sottoscrive con il soggetto ospitante una convenzione, in cui sono indicati compiti e responsabilità di entrambi i sottoscrittori[49], criteri di monitoraggio, provvedimenti nel caso di inosservanza delle regole stabilite. La scuola, per l'aspetto della sicurezza, si occupa della formazione generale degli studenti; sotto il profilo assicurativo, garantisce loro un'assicurazione, presso l'INAIL[50] e un'altra presso una compagnia assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi[51].
Gli studenti sono affiancati dal tutor formativo esterno che collabora con il tutor della scuola (interno) affiancando gli studenti durante lo svolgimento del percorso, nell'esecuzione dei compiti, secondo quanto definito nella convenzione e nel progetto formativo personalizzato.
Finanziamenti per realizzare i PCTO
[modifica | modifica wikitesto]A supporto della realizzazione dei percorsi, le istituzioni scolastiche dispongono annualmente di fondi da utilizzare esclusivamente per i PCTO, relativamente a spese destinate a compensi sia del personale interno, sia di esperti esterni, e per coprire spese assicurative, di trasporto di studenti e di tutor, e di acquisto di biglietti per musei ed eventi previsti dal progetto[52].
Responsabilità
[modifica | modifica wikitesto]La partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei PCTO comporta, da parte di tutti, una precisa assunzione di responsabilità, che viene formalizzata attraverso la sottoscrizione, da parte di ciascuno, di specifici documenti predisposti dall'istituzione scolastica: la convenzione, il progetto formativo personalizzato, il patto formativo, il patto educativo di corresponsabilità.
Responsabilità dell'istituzione scolastica
[modifica | modifica wikitesto]La scuola è responsabile dell'intero processo di attuazione dei PCTO, dalla progettazione, all'organizzazione, alla gestione, alla valutazione dei percorsi[53] ed è responsabile degli apprendimenti degli studenti, sino alla loro certificazione.
La responsabilità della scuola rispetto ai PCTO è assunta, nello specifico, dal dirigente scolastico, in relazione all'organizzazione generale e agli aspetti inerenti alla sicurezza e, per gli aspetti didattici, dai docenti del Consiglio di classe, con il supporto dei Dipartimenti disciplinari.
Per la responsabilità assunta dall'istituzione scolastica, i PCTO attuati in ambiente lavorativo si distinguono da altre attività di scuola-lavoro, quali ad esempio i tirocini extracurricolari: è la scuola ad individuare il soggetto ospitante, a co-progettare con questo l'azione formativa, a coinvolgere attivamente gli studenti, a monitorare costantemente il percorso sino alla valutazione[54], in modo tale che le attività dello studente non si configurino come «addestramento a profili professionali rigidi e duraturi», ma come occasioni per «un approccio riflessivo al mondo del lavoro e alle professionalità entro una prospettiva a lungo termine»[55]. Una specifica responsabilità è assunta dal tutor interno, garante, oltre che della tutela della salute e sicurezza, della qualità formativa del percorso, sulla base di indicatori inizialmente stabiliti con il Consiglio di classe. Il tutor, nell’osservare il processo di apprendimento, accompagna lo studente e lo supporta nel processo di apprendimento; in collaborazione con l'eventuale tutor esterno, monitora l’attività e la frequenza e si relaziona con il Consiglio di classe, al quale restituisce gli esiti elaborando una relazione anche sulla base delle osservazioni dell'eventuale tutor esterno.
Responsabilità della realtà ospitante
[modifica | modifica wikitesto]Il rapporto con il mondo del lavoro e delle professioni è un'opportunità per l'istituzione scolastica quando incontra «realtà dinamiche e innovative» nelle quali realizzare i PCTO: imprese, associazioni di rappresentanza, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e privati, terzo settore, ordini professionali, musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI[56].
In generale, ai soggetti esterni che accolgono gli studenti per i PCTO è attribuita una responsabilità «educativa»[57], che riguarda tutte le fasi di realizzazione, a cominciare dalla co-progettazione e dalle attività formative propedeutiche.
La responsabilità specifica di chi accoglie gli studenti, formalizzata attraverso la convenzione con la scuola, è tendenzialmente circoscritta al periodo di attività svolta nella realtà esterna. Il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un tutor formativo[58] che rispetti le linee concordate con la scuola sotto il profilo educativo e delle regole concordate, ed assegni i compiti definiti nel progetto formativo, finalizzati prioritariamente allo sviluppo di competenze.
Per quanto riguarda la sicurezza, la realtà ospitante eroga, se necessaria, la formazione specifica.
Responsabilità dello studente e delle famiglie
[modifica | modifica wikitesto]Nei contesti esperienziali caratterizzanti i PCTO gli studenti, messi alla prova da situazioni sfidanti, sono incoraggiati ad assumere un ruolo attivo e propositivo. La scelta metodologica di coinvolgere gli studenti quali attori, e non come passivi destinatari, favorisce la consapevolezza e l'assunzione di responsabilità verso l'apprendimento e l'attività, nel suo insieme.
Lo studente, anche in ambiente lavorativo, mantiene il suo status di studente, mentre, limitatamente all'aspetto della sicurezza, assume lo status di lavoratore, come lo assume nei laboratori scolastici. Essendo escluso il rapporto individuale di lavoro[59], non è prevista la retribuzione dello studente, diversamente dall'apprendistato di primo livello - la cui attuazione è possibile anche nella scuola secondaria di secondo grado - in cui lo studente, assunto con contratto di lavoro, acquisisce lo status di studente e di lavoratore[60].
I doveri degli studenti, nel caso di attività svolta in una realtà lavorativa, sono indicati nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro[61]: l'impegno della frequenza, il rispetto delle norme relative alla tutela della salute e la sicurezza, l'obbligo della riservatezza sulle informazioni acquisite. Il mancato rispetto delle regole dà luogo a provvedimenti disciplinari. I contenuti della Carta sono ripresi nelle Linee Guida dei PCTO, dove si dettagliano ulteriormente le modalità della partecipazione degli studenti alle varie fasi dei percorsi, dalla progettazione sino alla valutazione delle attività[62].
L'assunzione di responsabilità da parte di ciascuno studente rispetto al PCTO viene formalizzata prima dell'avvio del progetto, attraverso la sottoscrizione del Patto formativo[63].
Precedentemente, in fase di iscrizione, le informazioni generali sui PCTO sono anticipate nel Patto educativo di corresponsabilità, che è sottoscritto sia dallo studente sia dalla famiglia, chiamata a sostenere e affiancare il figlio nelle sue scelte e durante lo svolgimento dell'esperienza[64].
Questioni dibattute
[modifica | modifica wikitesto]a) Il nodo del riconoscimento degli apprendimenti
[modifica | modifica wikitesto]La prima questione riguarda il modo e i criteri con i quali l'istituzione scolastica possa riconoscere e valutare ciò che gli studenti apprendono nei contesti non formali[65] dell'alternanza: la norma nel 2005 fa riferimento ad apprendimenti «spendibili nel mondo del lavoro», dichiarati «equivalenti»[66] agli apprendimenti dei percorsi scolastici, ma non definiti: mancano infatti i quadri comuni di riferimento, standard[67] e il modello nazionale di certificazione delle competenze, anche se previsto dal D.Lgs. 77/2005[68].
Il «riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito» è «diritto» degli studenti riconosciuto dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro[69].
Sul piano operativo, nel 2015 si comincia a prevedere la possibilità di raccordare le competenze «richieste dal mondo del lavoro» sviluppate in alternanza con «le competenze specifiche disciplinari e trasversali», e di inserire gli apprendimenti dell'alternanza nel Piano dell'offerta formativa della scuola[70]. Nel 2017 l'esperienza di alternanza scuola-lavoro viene collegata «al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi» e diventa oggetto di valutazione nell'ambito del colloquio dell'esame di Stato,[71]. Non è tuttavia esplicitato il quadro di riferimento che consente di riconoscere e valutare gli apprendimenti acquisiti.
b) Il nodo del "lavoro"
[modifica | modifica wikitesto]Il secondo nodo riguarda la necessità di disambiguare il significato del termine "lavoro", presente nella precedente denominazione: questo termine infatti può dare luogo a interpretazioni che vedono l'alternanza come forma di «lavoro minorile», come descritto dalla legge n. 977 del 17 ottobre 1967[72], anche se tale interpretazione viene immediatamente smentita dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 77/2005, con cui si nega che i «periodi di apprendimento in situazione lavorativa» possano costituire «rapporto individuale di lavoro». Nelle norme sull'ASL questo termine si riferisce invece al contesto educativo, lavorativo ma non solo, in cui si attuano i percorsi. Si prevede che le aziende, come le altre realtà esterne, collaborino con le scuole nella co-progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi formativi, ospitando gli studenti «a titolo gratuito»[73].
Con l'obiettivo di incentivare l'incontro delle scuole con le imprese, la Legge 107/2015 prevede l'attivazione on line del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro[74] a cura delle Camere di Commercio; il MISE stanzia contributi da assegnare ai soggetti disponibili ad ospitare studenti in ASL, sulla base di bandi emanati dalle Camere di Commercio[75]. Infine la legge di bilancio 2017[76] stabilisce che le aziende possano godere di una riduzione contributiva «per le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste)».
L'alternanza scuola-lavoro, seppure definita dalle norme come attività didattica[77], dall'opinione pubblica, da alcuni intellettuali e dagli stessi attori coinvolti, è tuttavia non di rado giudicata come attività lavorativa gestita in modo anomalo[78].
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]La difficoltà di individuare realtà esterne è stata spesso indicata come un limite alla realizzazione dell'ASL/PCTO, considerato il numero di studenti chiamati a svolgere tali esperienze.
Il numero degli studenti (anno scolastico 2021-2022)
[modifica | modifica wikitesto]Nell'anno scolastico 2021-2022 hanno diritto a svolgere PCTO, complessivamente, 1560690 studenti delle ultime tre classi delle 5326 sedi di scuole statali secondarie di secondo grado (554591 studenti di classe 3°, 517134 di classe 4°, 488965 di classe 5°); a questi vanno aggiunti gli 86006 delle seconde classi degli istituti professionali e i circa 70000[79] delle 1591 scuole paritarie[80].
I numeri di possibili soggetti ospitanti (2017-2019)
[modifica | modifica wikitesto]Nell'anno 2019, il numero complessivo delle imprese ammontava a 4,4 milioni di imprese non agricole. Escludendo le imprese individuali (oltre il 60% del totale) le possibili imprese ospitanti risultano circa 1800000, di cui la maggior parte sono microimprese, quasi 200000 sono piccole (tra i 10 e i 49 addetti) e 28000 medie e grandi[81].
Previsti come realtà ospitanti sin dal D.Lgs. 77/2005, complessivamente gli enti del terzo settore in Italia nel 2019 ammontano a 362634[82].
Esclusi i musei, nel 2017 si contano 12848 sedi di istituzioni pubbliche[83].
Con almeno una struttura a carattere museale ogni 50 km² e ogni 6000 abitanti, nel 2019 sono complessivamente 4908 tra musei, aree archeologiche, monumenti e ecomusei aperti al pubblico[84].
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Con «curricolo» si intende «qualsiasi documento di indirizzo contenente programmi di studio o uno qualunque degli elementi che seguono: contenuti didattici, obiettivi, obiettivi pedagogici, linee guida sulla valutazione degli alunni/studenti e programmi scolastici», in MIUR - INDIRE - Unità italiana di Eurydice, La lotta all’abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione in Europa. Strategie, politiche e misure, 2014, p. 109.
- ^ MIUR, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Linee guida (ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145), su miur.gov.it., p. 15. Le Linee Guida sono allegate al Decreto Ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019, su miur.gov.it. URL consultato il 24 giugno 2022.(d'ora in poi D.M. 774/2019, Linee guida PCTO).
- ^ D.M. 774/2019, Linee guida PCTO): sulla sicurezza, in particolare, v. p. 31 e seguenti; sulla dimensione didattica curricolare delle attività, tra le varie, v. pp. 19-20 e 21-22. Già il D.Lgs. 77/2005, art. 1, comma 2, esclude esplicitamente che l'alternanza scuola-lavoro possa costituire un «rapporto individuale di lavoro».
- ^ Anche nell'Istruzione e Formazione Professionale, di competenza regionale, si svolgono PCTO «rafforzati», mirati alla professionalizzazione, come modalità di realizzazione del sistema duale: v. Ministero del Lavoro, Sistema duale, su lavoro.gov.it. URL consultato il 3 luglio 2022.
- ^ Le attività di alternanza sono svolte da studenti che hanno compiuto quindici anni: v. Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in materia di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53." (d'ora in poi D.Lgs.77/2005), art. 1, comma 1.
- ^ Raccomandazione del Consiglio (EC) relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, su eur-lex.europa.eu, del 22 maggio 2018, p. 4. URL consultato il 29 giugno 2022.
- ^ Il quadro normativo riguardante i PCTO (2019), evoluzione dell'alternanza scuola-lavoro, è presentato in D.M. 774/2019, Linee guida PCTO, p. 40.
- ^ D.Lgs. 77/2005, cit., art. 1, comma 1.
- ^ Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 33-43, in materia di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
- ^ Un'esperienza svolta da una rete di scuole riguardante il coinvolgimento di studenti disabili in attività di alternanza e orientamento è documentata nella pubblicazione Uno sguardo oltre la scuola, del 2009, a cura del Ministero della Pubblica Istruzione.
- ^ MIUR, Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola, su miur.gov.it, 21 novembre 2015, pp. 14 e 64. URL consultato il 23 giugno 2022.
- ^ Decreto ministeriale 3 novembre 2017, n. 195, in materia di "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro." (d'ora in poi D.M. 195/2017).
- ^ D.M. 195/2017, in particolare art. 4, commi 8 e 12.
- ^ Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, in materia di "Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, art. 1." (commi 784-787), in particolare comma 784.
- ^ In particolare non viene abrogata la norma immediatamente precedente, la L. 107/2015.
- ^ Nella legge si indica il numero minimo di ore che la scuola deve assicurare; ma non si impedisce di realizzare PCTO di durata maggiore.
- ^ La L.107/2015, art. 1, comma 39, stanziava € 100.000.000 annui per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro. Per il finanziamento e le modalità di finanziamento dei PCTO v, ad esempio, Ministero dell'Istruzione, Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ... (PDF), su edscuola.eu, p. 16. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ^ Oltre al Quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 2018, i documenti europei pubblicati prevalentemente nel 2016 e 2017, citati nelle Linee Guida PCTO (pp. 2-6), sono: Il Quadro europeo delle qualificazioni (EQF); Pilastro europeo dei diritti sociali; New Skills Agenda for Europe; QCER2, Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue in ambito europeo; DigComp, Quadro europeo della competenza digitale 2.1; EntreComp.Quadro europeo della competenza imprenditorialità̀. Si fa inoltre riferimento al sistema dei crediti T-VET-EQARF-ECVET-ECTS-EAfA (v. sezione "Documenti europei di riferimento").
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, pp. 14-15. I risultati individuati sono presentati con esplicito riferimento ai documenti e agli strumenti europei.
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, pp. 9 e seguenti.
- ^ Ad esempio, la «capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma», afferente alle competenze trasversali indicate per i PCTO - «personale, sociale e capacità di imparare a imparare» e «imprenditoriale» - è affine alla competenza «saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo» comune a tutti i profili degli Istituti Tecnici, in Profilo educativo, culturale e professionale dello studente [...], punto 2.1, Allegato A al Decreto del presidente della Repubblica 14 aprile 2010, n. 88, in materia di "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."
- ^ Ad esempio, può acquistare una valenza orientante, intrinseca alla capacità «di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini», afferente alla competenza trasversale «personale, sociale e capacità di imparare a imparare» da sviluppare attraverso i PCTO, l'abilità di «redigere il curriculum vitae europeo e simulare colloqui di selezione anche in lingua straniera», prevista per la disciplina Economia Aziendale nel secondo biennio dell'indirizzo «Amministrazione, Finanza e Marketing» - Allegato A1, Direttiva 16 gennaio 2012, Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno. (Direttiva n. 4), su gazzettaufficiale.it, p. 40. URL consultato il 24 GIUGNO 2022.
- ^ O.M. 14 marzo 2022, n. 65, art. 22.
- ^ PECUP è l'acronimo di Profilo Educativo Culturale e Professionale (L. 53/2003 e le norme della riforma scolastica a questa legge collegate.)
- ^ Al punto 19, nella premessa della citata Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2018) si indica l'intento di «cercare di stabilire una concezione condivisa delle competenze che possa prestare sostegno alle transizioni e alla cooperazione tra i diversi contesti di apprendimento».
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 24, dove sono riportati (nota 18) i successivi provvedimenti attuativi.
- ^ D.Lgs 13/2013, art. 8, comma 1: «In conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, [...] , è istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali». A tale scopo è stato predisposto l' Atlante del lavoro e delle qualificazioni, su https://atlantelavoro.inapp.org/index.php. URL consultato il 30 giugno 2019., dove si prevede che i titoli, definiti attraverso le competenze, conoscenze e abilità dei profili di studio, siano associati ad Aree di Attività (AdA), per ciascuna delle quali sono descritte le attività in cui l'AdA è articolata, i risultati attesi e i codici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche e delle professioni.
- ^ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008 - "Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente", su eur-lex.europa.eu, p. 6.
- ^ Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, in materia di "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1"
- ^ Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, in materia di "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione [...], per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione [...], nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato [...]"
- ^ DM 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 8 e p.15.
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 8, p. 16 e p. 24.
- ^ Ministero dell'Istruzione, O.M. 11 marzo 2019, 205, Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato [...] - anno scolastico 2018/2019, art. 19, comma 1., su miur.gov.it, 11 marzo 2019. URL consultato il 2 luglio 2022.
- ^ Decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, articolo 5, in materia di "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" comma 1, e)"
- ^ Decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, articolo 2, in materia di "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.", comma 7"
- ^ Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, articolo 4,comma1;art.5,comma1,e), in materia di "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, in particolare p. 15, p. 17 e p. 18.
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 25 e p. 17 sulle attività svolte in periodi di sospensione delle lezioni: "ad esempio, nei casi in cui le strutture ospitanti siano caratterizzate da attività stagionali".
- ^ Ad esempio, attività afferenti alla tipologia dei PCTO rientrano nelle proposte di Teknopedia alle scuole italiane.
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 19.
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 8.
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 26.
- ^ Una definizione di «apprendimento formale» si trova nel D.Lgs. 13/2013, art. 2, comma 1, b) : «apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari».
- ^ Faq.1 - Carattere generale, 1.3. Com'è strutturato il Curriculum dello studente?, su curriculumstudente.istruzione.it.
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 23.
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 16, p. 17 e p. 28.
- ^ D.Lgs. 77/2005, art. 6.
- ^ https://www.zainettoverde.it/alternanza-scuola-lavoro
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 18, p. 22, p. 28, pp. 31 e seguenti, p. 59.
- ^ INAIL, Circolare n. 44, Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi. (PDF), su inail.it, 21 novembre 2016.
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, pp. 32-33, pp. 34 e seguenti.
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, pp. 23, 24, 38-39.
- ^ Gli esiti della valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, rilevati sulla base di indicatori definiti da INVALSI, Mappa indicatori per Rapporto di Autovalutazione (PDF), su invalsi.it, 2017, pp. in particolare, in Area 3 A) Processi – Pratiche educative e didattiche, punto 3.4. Continuità e orientamento, p. 16-17. URL consultato il 24 giugno 2022. I dati sono annualmente pubblicati nel Rapporto di autovalutazione (RAV), della scuola, all'interno dello spazio a questa destinato, accessibile tramite il Portale del Ministero Scuola in chiaro, su miur.gov.it. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ^ D.M. 195/2017, art. 4, comma 8.
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 8 e p. 9.
- ^ L'elenco delle tipologie di soggetti ospitanti per l'attuazione di PCTO, previsti dalle norme, si è andato arricchendo nel corso del tempo.
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 20 e p. 21.
- ^ Per il tutor esterno non possono essere riconosciuti compensi (D.Lgs. 77/2005, art. 5 comma 3).
- ^ D.Lgs. 77/2005, art. 1, comma 2.
- ^ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 43, in materia di "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 43."
- ^ D.M. 195/2017, cit., art. 4, comma 10.
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, pp. 28 e seguenti.
- ^ Del Patto Formativo esiste fac-simile negli Allegati dell D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 64.
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 8. e p. 17.
- ^ "apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b) - v. Nota 43 -, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese", Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, articolo 2, in materia di "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze [...]"
- ^ D.Lgs. 77/2005, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, b).
- ^ Nel periodo in cui viene emanato in Italia il D.Lgs. 77/2005, l'Europa elabora strumenti per la convalida dell'apprendimento non formale e informale, tra cui, nel 2004, il Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS); nel 2006, pubblica la prima versione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e, nel 2008, del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).
- ^ D.Lgs. 77/2005, art. 3, comma 3, e).
- ^ D.M. 195/2017, art. 4, comma 7.
- ^ MIUR, Attività di Alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola, p. 56.
- ^ Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in materia di "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato [...]", art. 12, comma 2.
- ^ Legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti"
- ^ D.M. 774/2019, Linee Guida PCTO, p. 38.
- ^ Registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro, su scuolalavoro.registroimprese.it. URL consultato il 25 luglio 2022.
- ^ MISE, D.M. 22 maggio 2017, n. 17A04352 (v. sezione di questa voce Collegamenti esterni, "Aspetti riguardanti il rapporto con il mondo del lavoro").
- ^ L. 232/2016, art. 1, comma 308.
- ^ Nel D.Lgs. 77/2005, art. 1, comma 2, i percorsi di ASL si definiscono «periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro».
- ^ Carlo Pallavicini, Lo sfruttamento del lavoro minorile che attende i nostri studenti: come ha funzionato l’alternanza scuola-lavoro nel 2016/2017, in Investireoggi. Quotidiano economico finanziario, 24 agosto 2017. URL consultato il 29 giugno 2022.
- ^ Non essendo riportati i dati per classe, sono stati calcolati i 3/5 del numero complessivo di studenti delle scuole paritarie del secondo ciclo, pari a 116.197.
- ^ Ministero dell'Istruzione, “Focus “Principali dati della scuola - Avvio Anno Scolastico 2021/2022”. Ottobre 2021, pp. 5, 7, 9, 22 e 23 (v. sezione "Collegamenti esterni").
- ^ ISTAT, Rapporto sulle imprese 2021 struttura, comportamenti e performance dal censimento permanente, 2021, p. 11 (v. sezione "Collegamenti esterni").
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- ^ ISTAT, Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche 2017: i principali risultati. (17 dicembre 2019) (v. sezione "Collegamenti esterni").
- ^ ISTAT, L'Italia dei musei. Statistiche today (23 dicembre 2019) (v. sezione "Collegamenti esterni").
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Istruzione in Italia
- Autonomia scolastica
- Esame di maturità in Italia
- Valutazione scolastica in Italia
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikinotizie contiene l'articolo Cambia l'alternanza scuola-lavoro: si riducono le ore e i fondi, sabato 3 novembre 2018
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]Riferimenti europei
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) European credit system for vocational education and training (ECVET), su https://www.cedefop.europa.eu/en. URL consultato il 24 giugno 2022.
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- tutor-spetta-lavorare-anche-destate-un-altro-tassello-sfata-il-mito-dei-3-mesi-di-vacanza-degli-insegnanti/ Alternanza scuola lavoro: docenti lavoreranno anche d'estate. Un altro tassello sfata il mito dei “3 mesi di vacanza degli insegnanti”, su orizzontescuola.it, 31 Mar 2017. URL consultato il 25 giugno 2022.
- Alternanza scuola-lavoro. Spesso è un'inutile perdita di tempo…, su gildavenezia.it, 13 ottobre 2017. URL consultato il 25 giugno 2022.
- Chiara Sgreccia, Per l'alternanza scuola-lavoro servono soldi e personale, non burocrazia, su espresso.repubblica.it, L'Espresso/Repubblica, 2 giugno 2022. URL consultato il 25 giugno 2022.