Delitto di Omicidio doloso | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XII, Capo I |
Disposizioni | art. 575 |
Competenza | corte d'assise[1] |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | obbligatorio |
Fermo | consentito |
Pena | reclusione da 21 a 30 anni o ergastolo |
L'omicidio doloso (comunemente omicidio volontario) in diritto penale è il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale che consiste nel provocare volontariamente la morte di un'altra persona. Si distingue in premeditato e non premeditato.
Elemento oggettivo
[modifica | modifica wikitesto]Il fatto è rappresentato dall'evento morte di una persona diversa dal reo, con qualsiasi modalità questo venga realizzato. La sua verifica avviene con l'accertamento del nesso di causalità fra la condotta aggressiva e la morte.
Elemento soggettivo
[modifica | modifica wikitesto]Il coefficiente psicologico è il dolo, tale deve sussistere al momento dell'azione e deve perdurare durante tutta la durata della stessa o finché la condotta aggressiva sia controllabile da parte dell'agente.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Tribunale collegiale per il tentato omicidio.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su omicidio volontario
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) J.E. Luebering, murder, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controllo di autorità | LCCN (EN) sh85088613 · GND (DE) 4040235-6 · BNE (ES) XX525411 (data) · BNF (FR) cb13319142p (data) · J9U (EN, HE) 987007553370805171 · NDL (EN, JA) 00570239 |
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