Il Municipio nell'ordinamento svizzero corrisponde all'organo esecutivo di un comune.[1] I suoi membri vengono chiamati municipali.
Descrizione
[modifica | modifica wikitesto]Secondo l'ordinamento del Canton Ticino, il Municipio è composto da un numero dispari di membri, fino a un massimo di sette, eletti per quattro anni.[2][3] Il municipio è presieduto dal Sindaco, che ne coordina le attività.[4] La carica di municipale è incompatibile con quella di consigliere di Stato e cancelliere cantonale, di magistrato, e di funzionari cantonali o comunali.[5] A ogni municipale viene assegnata un'area di attività, detta dicastero.[6]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Svizzera – Denominazioni delle principali autorità e dei loro membri (PDF), su bk.admin.ch. URL consultato il 2 agosto 2022.
- ^ Legge organica comunale, Art. 80.
- ^ Legge organica comunale, Art. 88.
- ^ Legge organica comunale, Art. 118.
- ^ Legge organica comunale, Art. 82.
- ^ Legge organica comunale, Art. 90.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Repubblica e Cantone Ticino, Legge organica comunale (LOC), 10 marzo 1987. URL consultato l'8 agosto 2022.