Delitto di Malversazione di erogazioni pubbliche | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo II, Capo I |
Disposizioni | art. 316 bis |
Competenza | tribunale collegiale |
Procedibilità | d'ufficio |
Pena | reclusione da 6 mesi a 4 anni |
La malversazione di erogazioni pubbliche, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall'art. 316 bis del codice penale, punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni.
Elemento oggettivo del reato
[modifica | modifica wikitesto]Sussiste il reato di malversazione a danno dello Stato quando un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceve da un ente pubblico o dall'Unione europea finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, e non li utilizza per tale scopo.
Elemento soggettivo del reato
[modifica | modifica wikitesto]Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo generico, ossia la volontà, da parte dell'agente, di sottrarre tali finanziamenti allo scopo previsto originariamente, senza che sia richiesto alcun altro fine specifico[1].
Testi normativi
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Cassazione penale, sez. VI, 6 giugno 2001, n. 29541
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
- Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Reati pubblici ufficiali: malversazione a danno dello Stato art 316 bis cp, su overlex.com, Overlex. URL consultato il 19-05-2009 (archiviato dall'url originale il 20 ottobre 2014).
- M. in overlex.com, su overlex.com. URL consultato il 21 agosto 2009 (archiviato dall'url originale il 2 ottobre 2008).
- M. in directline.it (PDF) [collegamento interrotto], su directline.it.