L'abusivo esercizio di una professione è un delitto disciplinato dall'art. 348 del codice penale italiano.
Precetto
[modifica | modifica wikitesto]Tale norma punisce chiunque eserciti una professione per l'esercizio della quale è prevista l'ammissione ed iscrizione a speciali albi o elenchi, senza esserne stato abilitato a norma di legge.
Questa è una tipica norma penale in bianco in quanto, per poter definire con certezza cosa sia lecito o meno, la norma penale ha bisogno di essere integrata da altra norma dell'ordinamento. Nella specie è demandata al diritto amministrativo stabilire quali professioni siano esercitabili con una speciale abilitazione.[1]
Si deve ritenere colpevole di abusivismo:
- chi non è stato abilitato
- chi è in possesso di titolo idoneo, ma non è iscritto all'Albo
- l'iscritto all'Albo che sia stato sospeso o radiato dallo stesso
- il diplomato o laureato e/o abilitato in altro Paese, ma con titolo non riconosciuto dallo Stato italiano.
Il prestanomismo è una forma di abusivismo: a nulla importa se chi concorre al reato sia abilitato e si sia comportato con perizia, prudenza e diligenza.
Testi normativi
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
- Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Giurisprudenza sull'esercizio abusivo della professione medica, su dirittoplus.it.