La lex loci protectionis (latino: il diritto del paese di protezione) è una norma giuridica applicata ai casi in materia di violazione della proprietà intellettuale (PI), come ad esempio i diritti d'autore o brevetti.
Essa stabilisce che la legge applicata a tali casi sia del locus protectionis, cioè la legge del paese in cui è richiesta la protezione legale della proprietà intellettuale.[1] Di conseguenza non viene applicata la legge del paese in cui è stata creata o registrata la proprietà intellettuale. In altri termini la lex loci protectionis è la legge del paese nel quale si rivendicano l'esistenza e gli effetti di un diritto soggettivo di proprietà intellettuale.[2]
La lex protectionis loci è generalmente preferita come norma per i casi di diritto di proprietà intellettuale, almeno per quanto riguarda l'esistenza, la validità, la portata e la durata dei diritti.[1] L'articolo 8 (comma 1) del Regolamento Roma 2 dell'Unione europea recita come segue:
- "La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta."
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b (EN) Jan Rosen, Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law, Edward Elgar Publishing, 2012, p. 57, ISBN 9780857938978.
- ^ Angelo Falzea, Paolo Grossi, Enzo Cheli, Renzo Costi, Enciclopedia del diritto, Giuffrè Editore, 1958, p. 123, ISBN 9788814148200.
Voci correlate
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Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Regolamento Roma 2, su eur-lex.europa.eu.
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