Le Costituzioni di Melfi erano un insieme di norme e leggi emanate nel corso del XIII secolo e volte a regolamentare gli aspetti economici e la vita sociale nell'ambito del regno di Sicilia. Furono promulgate il 1º settembre 1231 nella città di Melfi e raccolte nel Liber Augustalis.
Esse costituiscono una tra le manifestazioni della cultura di Federico II di Svevia, pur ricollegandosi per molti aspetti[1] alle precedenti Assise di Ariano già emanate in epoca normanna.[2] Nei decenni successivi i testi normativi subirono alcune modifiche e integrazioni. Nel loro complesso, rappresentano la sintesi delle culture giuridiche dell'epoca normanno-sveva che l'hanno alimentate tra il 1140 e il 1247.
Sessioni preparatorie
[modifica | modifica wikitesto]La raccolta di norme iniziava nel dicembre del 1220, con il piccolo corpus delle venti assisae promulgate dall'imperatore nel Colloquium generale di Capua (Assise di Capua), e si concludeva con le quattro (o cinque) assisae ascritte alla Dieta di Messina (o Assise di Messina) del settembre del 1221.
Il corpus
[modifica | modifica wikitesto]La stesura delle Costituzioni, pensata e avviata già nel 1230, dopo che il sovrano aveva partecipato alle Crociate in Gerusalemme, venne affidata ad un'assemblea legislativa formata dai giuristi più noti dell'epoca quali Pier della Vigna, notaio a Capua, Michele Scoto, filosofo e matematico scozzese, Roffredo di Benevento, nonché abati e arcivescovi di grande cultura come Giacomo Amalfitano, Arcivescovo di Capua, e Berardo di Castacca.
Queste rappresentano un corpo di leggi che partendo dal diritto normanno e dal Corpus Iuris Civilis di Giustiniano sono state adattate al nuovo sistema imperiale e tali da dare allo Stato un'impronta unitaria i cui poteri saranno da quel momento accentrati in una sola persona: l'imperatore. La volontà principale di Federico II era di ristabilire l'autorità imperiale, improntandola all'assolutismo romano, limitando i poteri e i privilegi acquisiti nel tempo dalle locali famiglie nobiliari e dai prelati.[3]
Proemio
[modifica | modifica wikitesto]Il richiamo alle leggi del "Corpus Iuris Civilis" è chiaro fin dal proemio, in cui Federico II si proclama Felix Pius Victor et Triumphator, esattamente come fece Giustiniano nel Proemio delle Istituzioni.[4]
Liber Augustalis, Proemio 1)Imperator Fridericus semper Augustus, Ytalicus Siculus Ierosolomitanus Arelatensis, Felix Pius Victor et Triumphator, |
Molti sono, sempre nel Proemio i richiami alla Bibbia come, per esempio, all'inizio i richiami alla Creazione in cui Dio, considerando l'uomo come la più degna delle creature, forgiata a sua immagine e somiglianza fu destinata a comandare tutte le altre creature (a globo circuli lunaris inferius hominem, creaturarum dignissimam ad ymaginem propriam effigiemque formatam, quem paulo minus minuerat ab angelis, consilio perpenso disposuit preponere ceteris creaturis). Lo scontro con il papa nella Lotta per le investiture radicalizzò maggiormente il testo. Così la reazione di Federico II fu un'accentuazione marcata della sacralizzazione del potere temporale degli imperatori.[5]
Gli elementi culturali e di diritto ai quali si ispirò la novella legislazione erano: il diritto normanno, il mondo romano antico, con il diritto giustinaneo; il diritto germanico; il cristiano, che li pone in accordo fra loro, con il diritto ecclesiastico o canonico[6].
Il Constitutiones
[modifica | modifica wikitesto]Il corpus del Liber sono le Constitutiones Regni Siciliarum, un complesso giuridico che si esplicava attraverso 3 Libri per un totale di 204 constitutiones, ossia 74 nel libro I, 49 nel II e 81 nel III.
Strutturalmente comprendevano quattro organizzazioni dello Stato: lo Stato, in cui si definivano i poteri del sovrano; la Giustizia, affidata al Maestro generale di Giustizia; la Finanza, affidata ai Maestri Camerari; il Feudo. Il potere era pienamente nelle mani dell'imperatore, il quale era affiancato dalla Magna Curia, il consiglio dei principali funzionari imperiali, di cui il «maestro giustiziere» e il «maestro camerario» erano i rappresentanti più autorevoli; dalla Magna Curia dipendevano poi tutti gli altri funzionari.
Lo scopo di tale riorganizzazione legislativa era soprattutto quello di ricercare la pace nel regno, grazie alla quale garantire un progresso dell'economia che potesse incrementare le risorse finanziarie necessarie alla politica imperiale. Le Costituzioni affrontarono per la prima volta il problema sanitario con la regolamentazione delle attività di pulizia delle città (butti) e delle botteghe artigiane conciarie.
Alcune norme proibivano l'ordalia poiché era considerata "irrazionale" e i duelli giudiziari venivano fortemente ridimensionati.[7]
Le Novellae
[modifica | modifica wikitesto]Dal 1231 le norme posteriori al Constitutiones furono aggiunte da giuristi privati come Novae constitutiones, con le Novellae, leggi integrative o sostitutive delle precedenti, attività durata fino alla morte dell'imperatore.
L'attività di revisione e integrazione ebbe inizio già nella assise di Siracusa del 1233, l'ultima nel 1247. Alla morte dell'imperatore nel 1250 le costituzioni attestate dalla vulgata assommavano a 253, ovvero 107 nel libro I, 52 nel II e 94 nel III. [8]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Tommaso Indelli, I Normanni in Italia (PDF), p. 8.
- ^ Centro europeo di studi normanni, I Normanni. Popolo d'Europa 1030-1200, a cura di Mario D’Onofrio, Venezia, Marsilio, 1994, p. 183, ISBN 88-317-5855-1.
- ^ Franco Cardini e Marina Montesano, Storia Medievale, Firenze, Le Monnier Università/Storia, 2006, p. 287 "Si tratta di leggi che dimostravano come Federico avesse appreso appieno la lezione bizantina e tenesse nel massimo conto la tradizione normanna: esse miravano difatti a costituire uno Stato centralizzato, burocratico, tendenzialmente livellatore, insomma già avviato a concezioni che molti hanno reputato "moderne"."
- ^ Francesco Senatore, Medioevo: istruzioni per l'uso, Firenze, Bruno Mondadori Campus, 2008, p. 113 "È di per sé un'imitazione di Giustiniano, che infatti è richiamato nell'intitolazione: Felix Pius Victor et Triumphator si definì tra l'altro Giustiniano nel Proemio delle Istituzioni, una delle parti del Corpus, e in altri suoi provvedimenti."
- ^ Francesco Senatore, Medioevo: istruzioni per l'uso, Firenze, Bruno Mondadori Campus, 2008, p. 111 "La reazione a tale egemonia papale non poteva essere la "laicizzazione" del potere temporale, che era al di là degli orizzonti mentali dell'epoca, ma al contrario la sua accentuata sacralizzazione. Il Proemio ne è la dimostrazione; parole e concetti presi dalla Bibbia."
- ^ Alberto Del Vecchio, La legislazione di Federico II. imperatore, Fratelli Bocca, 1874, p. 19. URL consultato il 24 maggio 2019.
- ^ http://www.stupormundi.it/it/ma-limperatore-svevo-fu-conservatore-o-innovatore
- ^ Le Novelle
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Enrico Mazzarese Fardella, La condizione giuridica della donna nel "Liber Augustalis", 1997, Palermo
- Salvatore Danieli, Gemma Fortini e Franco Tardioli, Le Costituzioni di Melfi di Federico II : in appendice: Testo integrale delle Costituzioni tradotte da Gemma Fortini, Collana storica, Roma, Ed. Nuovi Autori, 1985, p. 221, OCLC 887019231.
- Wolfgang Stürner (ed.): Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien. MGH Const. 2 Suppl. Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1996. ISBN 3-7752-5470-6
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Federico II di Svevia
- Constitutionum Regni Siciliarum
- Magna Curia
- Giustizierato
- Melfi
- Butto (impianto fognario)
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Ortensio Zecchino, Liber Constitutionum, in Enciclopedia Fridericiana, dal sito dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani
- A cura di Giulia Pezzella, Federico II e il Liber augustalis, su Portale Treccani scuola. URL consultato il 21 novembre 2022 (archiviato dall'url originale il 13 aprile 2013).
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