L'actio exercitoria è un istituto giuridico del diritto romano, volto all'adempimento di un'obbligazione. Presupposto perché un creditore potesse esercitare tale azione è che il debitore fosse stato preposto dal proprio pater familias, se figlio, o dominus, se servo, a dirigere una nave. L'avente potestà, quindi, era un exercitor navis (l'armatore, si direbbe oggi), mentre il figlio o lo schiavo incaricato assumeva il ruolo di magister navis. In tal modo si presupponeva che le obbligazioni contratte dal debitore ricadessero nella sfera giuridica del dominus o del pater familias, proprio in forza del mandato ricevuto precedentemente al governo della nave. In tale modo, il creditore poteva, attraverso l'actio exercitoria, chiedere l'adempimento direttamente al dominus o pater familias.[1]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ www.simone.it, su simone.it. URL consultato il 1º giugno 2012 (archiviato dall'url originale il 24 maggio 2012).
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Antonio Guarino, Diritto privato Romano, Jovane, 2001. ISBN 88-24-31372-8.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 38433 |
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