Guardia venatoria volontaria

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Voce principale: Caccia in Italia.

La guardia volontaria venatoria (GVV) o guardia giurata volontaria venatoria (GGVV) in caso si tratti di una guardia giurata) è una figura autorizzata a svolgere l'attività di vigilanza sulla caccia in Italia. La figura è prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157; le leggi regionali possono integrare ulteriormente la disciplina della figura ed i compiti.

Requisiti e nomina

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Per ottenere e mantenere la nomina, devono essere altresì membri di un'associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'ambiente,[1] possedere i requisiti previsti dall'articolo 138 del TULPS,[2] e di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni italiane - che stabiliscono norme sulla formazione - previo superamento di esame finale innanzi ad una apposita commissione, la cui composizione è demandata alle regioni medesime[3]

Ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.[4] vengono nominate dal Presidente della Provincia o dal Sindaco della Città metropolitana (o loro delegati) territorialmente competenti, e devono prestare apposito giuramento, innanzi al Sindaco (o suo delegato) del proprio comune di residenza.[5] Infine tale qualifica può esser riconosciuta anche alle guardie particolari giurate.

Le guardie svolgono la propria attività in regime volontario e gratuito, coordinate nelle province in cui operano dai comandi di polizia provinciale o dagli uffici faunistici delle amministrazioni provinciali, ed effettuano controlli sull'attività venatoria, attività anti bracconaggio, e controllo dei permessi per lo svolgimento dell'attività venatoria.

Durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, le guardie volontarie rivestono la qualifica di pubblico ufficiale: è loro consentito chiedere ai cacciatori di fornire le proprie generalità, controllare i documenti (licenza di porto di fucile ad uso caccia, tesserino venatorio e assicurazione), le attrezzature da caccia (incluse le armi da caccia e i richiami), i cani al seguito e il carniere della selvaggina abbattuta. In caso di accertata violazione amministrativa, possono redigere il verbale di accertamento e contestazione (nella sola materia venatoria), notificandolo a mani contestualmente al trasgressore presente in loco. Per quanto riguarda l'efficacia probatoria, il verbale di contestazione costituisce un atto pubblico e fa quindi piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.[6]

Tuttavia, la normativa vigente non attribuisce alle guardie volontarie venatorie la qualifica di agente di polizia giudiziaria, pertanto non possono operare alcun tipo di perquisizione (ad esempio di autoveicoli o immobili) né sequestro amministrativo cautelare di armi, fauna e mezzi di caccia né rilevare alcun illecito di natura penale: in questi casi, le guardie volontarie venatorie devono chiedere l'intervento degli organi di polizia. Alle guardie venatorie volontarie è inoltre vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.[7]

  1. ^ Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, su Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. URL consultato il 10 settembre 2018.
  2. ^ 138 comma 1 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773., su edizionieuropee.it.
  3. ^ Art. 27 comma 4 legge 11 febbraio 1992, n. 157, su edizionieuropee.it.
  4. ^ Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 163, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
  5. ^ Art. 5 legge 23 dicembre 1946, n. 478, su gazzettaufficiale.it.
  6. ^ Articolo 2700 Codice Civile "Efficacia dell'atto pubblico", su brocardi.it.
  7. ^ Polizia Giudiziaria. Guardie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale e funzioni, su lexambiente.it.

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