Disposizione testamentaria di arbitrato

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La disposizione testamentaria di arbitrato è una clausola inserita nel testamento, con cui il testatore (de cuius) decide che eventuali controversie legate all’eredità vengano risolte tramite arbitrato, piuttosto che nelle sedi giudiziarie tradizionali. L'autonomia del testatore in questo ambito consente di agevolare la gestione delle dispute ereditarie, mantenendo riservatezza e celerità. Sebbene non vi sia un'esplicita regolamentazione legislativa in Italia, sia la giurisprudenza che la dottrina italiana riconoscono la validità di tale clausola in determinate condizioni.

Quadro normativo di riferimento nell'ordinamento italiano

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La disposizione testamentaria di arbitrato si colloca in un ambito complesso del diritto civile italiano, che prevede norme specifiche sulla validità e l’efficacia della clausola arbitrale in ambito successorio. Sebbene l’arbitrato sia generalmente disciplinato dalle norme del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), l’applicazione di tali norme ai testamenti si trova a cavallo tra l’autonomia privata del testatore e i limiti imposti dalle norme imperative. I principali riferimenti normativi includono:

Articolo 808-bis c.p.c. - Arbitrato su controversie non contrattuali [1]

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L’art. 808-bis del Codice di Procedura Civile, introdotto dalla riforma del 2006 [2], estende la clausola compromissoria alle controversie relative a “rapporti non contrattuali”, incluso l’ambito successorio. La norma prevede che le parti possano stabilire in anticipo che le dispute future su rapporti specifici, purché determinati, vengano risolte tramite arbitrato. Nel contesto testamentario, tale disposizione può essere interpretata come una legittimazione della volontà del testatore di imporre l’arbitrato agli eredi per le controversie ereditarie.

Perché la clausola arbitrale sia valida, però, l’oggetto della controversia deve essere determinato, e la convenzione deve essere riportata per iscritto secondo i requisiti formali dell’art. 807 c.p.c. Questi vincoli normativi puntano a garantire che il testatore non possa imporre un arbitrato generico, ma piuttosto una clausola precisa, con un ambito di applicazione ben definito.

Articolo 806 c.p.c. - Compromettibilità delle controversie [3]

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L’articolo 806 c.p.c. disciplina l’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie su diritti disponibili, ma esclude espressamente i diritti indisponibili. La compromettibilità, dunque, è ammessa solo per le controversie in cui le parti abbiano il potere di disporre dei loro diritti. Nel contesto testamentario, questa norma implica che l’arbitrato può essere applicato alle controversie di carattere patrimoniale o ai rapporti disponibili tra eredi, ma non si estende a questioni legate a diritti indisponibili.

La disposizione arbitrale testamentaria deve quindi rispettare questi vincoli, potendo essere valida solo nella misura in cui riguardi diritti che gli eredi o i legatari hanno il potere di negoziare o cedere. Inoltre, l’arbitrato deve rispettare i principi di equità e di protezione dei legittimari.

Articolo 807 c.p.c. - Forma della convenzione arbitrale[4]

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L’articolo 807 c.p.c. richiede che la convenzione arbitrale sia messa per iscritto e che determini chiaramente l'oggetto della controversia. Anche nel caso di una disposizione testamentaria di arbitrato, è necessario che il testatore stabilisca con sufficiente chiarezza l’ambito delle controversie da sottoporre agli arbitri, per evitare l’indeterminatezza che porterebbe alla nullità della clausola. Questa clausola deve specificare, ad esempio, che l’arbitrato riguarda le controversie relative alla divisione ereditaria, all’esecuzione del testamento o alla gestione dei beni ereditari.

Articolo 733 c.c. - Composizione delle quote ereditarie

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L’articolo 733 del Codice Civile consente al testatore di affidare ad arbitri o ad altre persone di sua fiducia la composizione delle quote ereditarie e la stima dei beni. Sebbene l’articolo non parli espressamente di arbitrato, la giurisprudenza ha interpretato questa norma come un’apertura alla possibilità di risolvere le controversie ereditarie con mezzi alternativi alla giustizia ordinaria. Tuttavia, la norma richiede che gli arbitri non agiscano in modo manifestamente iniquo.

Limiti normativi all’autonomia testamentaria: artt. 631, 632 e 549 c.c.

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Gli articoli 631 e 632 c.c. stabiliscono il divieto per il testatore di delegare a terzi la scelta dell’erede o di attribuire a terzi il compito di determinare l’oggetto dei lasciti. Questi articoli sono rilevanti nel contesto dell’arbitrato testamentario, poiché sanciscono il principio di personalità del testamento, cioè l’obbligo per il testatore di esprimere direttamente le proprie volontà senza rimetterle all’arbitrio di un terzo. Tuttavia, tali norme non ostacolano la possibilità di prevedere l’arbitrato, che non interferisce con la scelta dell’erede o con l’oggetto dei lasciti, limitandosi a determinare le modalità di risoluzione delle controversie ereditarie.

L’articolo 549 c.c. aggiunge un ulteriore limite, vietando al testatore di imporre pesi e condizioni che limitino i diritti dei legittimari. La clausola arbitrale non deve costituire un onere tale da violare la quota di legittima; altrimenti, essa sarebbe nulla o potrebbe essere impugnata dai legittimari.

Analisi storica

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La disposizione testamentaria di arbitrato trova le sue radici nel diritto civile italiano, risalendo alla regolamentazione limitativa del Codice Civile del 1865, in cui si limitava la natura del testamento ai soli aspetti patrimoniali. Con le riforme successive, incluso il Codice Civile del 1942, si è ampliato l'ambito delle disposizioni testamentarie, ammettendo anche clausole non patrimoniali.

Ammissibilità della clausola arbitrale

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L’inserimento di una clausola arbitrale in un testamento solleva questioni complesse di ammissibilità legate all’autonomia del testatore, all’applicazione della volontà unilaterale per rapporti giuridici bilaterali e alla tutela dei diritti degli eredi e dei legittimari. Sebbene il legislatore italiano non preveda espressamente la validità della clausola arbitrale testamentaria, la dottrina e la giurisprudenza si sono ampiamente espresse sul tema, con posizioni in parte discordanti.

Autonomia del testatore e limiti alla clausola arbitrale testamentaria

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Uno degli aspetti principali riguarda la capacità del testatore di stabilire in modo vincolante un arbitrato per la risoluzione delle liti tra eredi. L’art. 808-bis c.p.c. consente alle parti di predisporre clausole arbitrali per risolvere controversie non contrattuali, ma non specifica se tale facoltà possa derivare unilateralmente da un testamento. Una parte della dottrina ritiene che, essendo il testamento un atto unilaterale, non potrebbe contenere disposizioni su modalità di risoluzione delle controversie tipicamente legate ad accordi bilaterali. Tuttavia, un altro orientamento dottrinale, sostenuto da alcuni giuristi come Perlingieri[5] e Festi[6], riconosce al testatore il diritto di vincolare gli eredi, soprattutto quando questi accettano espressamente l’eredità con la clausola arbitrale inclusa.

Atto unilaterale e vincolo bilaterale: è possibile?

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Un’altra questione cruciale è la natura unilaterale del testamento e la sua capacità di imporre un vincolo a carattere bilaterale o plurilaterale tra gli eredi. Tradizionalmente, il contratto arbitrale presuppone il consenso delle parti, che si impegnano a risolvere eventuali controversie tramite un arbitro. La clausola compromissoria presente in un testamento, invece, è disposta dal solo testatore e impone una scelta di metodo che non coinvolge il consenso degli eredi, i quali si trovano vincolati a tale clausola. Alcuni autori sostengono che questa mancanza di reciprocità e di consenso renda invalida la clausola arbitrale testamentaria[7]. Tuttavia, secondo altri studiosi, il principio di trasmissibilità dei rapporti giuridici e il trasferimento dell’eredità ex lege consentono al testatore di determinare le modalità di risoluzione delle controversie tra eredi, a patto che questi, accettando l’eredità, accettino anche l’onere dell’arbitrato. [5]

Clausola arbitrale e indeterminatezza dell’oggetto

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La determinazione dell’oggetto della clausola arbitrale è un’altra questione rilevante per l’ammissibilità della clausola testamentaria. L’art. 808-bis c.p.c. richiede che i rapporti non contrattuali oggetto di arbitrato siano chiaramente determinati. In ambito testamentario, la clausola arbitrale dovrebbe specificare con chiarezza che le controversie da risolvere tramite arbitrato riguardino, ad esempio, la divisione ereditaria, l’interpretazione del testamento o questioni patrimoniali fra gli eredi. La mancanza di specificità sull’oggetto della clausola arbitrale potrebbe renderla nulla per indeterminatezza, privando così gli eredi della possibilità di risolvere le liti tramite l’arbitrato. La giurisprudenza richiede che il testatore indichi con precisione le controversie soggette a risoluzione arbitrale per soddisfare il principio di determinatezza previsto dalla legge.

La designazione dell’arbitro da parte del testatore

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Un altro aspetto rilevante riguarda la possibilità per il testatore di designare direttamente l’arbitro nel testamento, pratica che è ammessa ma controversa. La normativa sugli arbitri (art. 810 c.p.c.) consente la designazione dell’arbitro da parte di un terzo, e in questo caso il testatore sarebbe considerato “terzo” rispetto agli eredi, permettendogli così di nominare l’arbitro di sua fiducia. Tuttavia, alcuni autori ritengono che il testatore non possa privare gli eredi della libertà di scelta dell’arbitro, in quanto l’arbitrato dovrebbe essere basato sul reciproco consenso delle parti. Nella pratica, la nomina di un arbitro di fiducia del testatore può offrire vantaggi significativi, soprattutto quando si tratta di persone vicine alla famiglia, capaci di risolvere le liti ereditarie con equità e conoscenza delle dinamiche familiari.

Accettazione dell’eredità e obbligo di arbitrato

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La giurisprudenza sostiene che, accettando l’eredità, gli eredi accettano anche le clausole presenti nel testamento, comprese quelle arbitrali. Questa posizione si basa sul principio che l’accettazione comporta anche il rispetto delle modalità indicate dal testatore per la risoluzione delle controversie ereditarie. Nel caso in cui un erede non accetti la clausola arbitrale, potrebbe rinunciare all’eredità, evitando così di essere vincolato dal testamento. Tuttavia, per gli eredi che accettano, la clausola arbitrale diventa vincolante, inclusa l’eventuale designazione dell’arbitro fatta dal testatore. [8]

Il ruolo dei legittimari

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Un tema critico è l'applicabilità dell'arbitrato ai legittimari, che non possono subire "pesi e condizioni" [9]tali da limitare i loro diritti sulla quota di legittima. Tuttavia, alcuni studiosi sostengono che obbligare i legittimari a risolvere le controversie tramite arbitrato costituisca un limite ingiustificato al loro diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria per tutelare la propria quota di legittima. Tuttavia, un’opinione diffusa sostiene che la clausola arbitrale non costituisca un “peso” o una “condizione” ai sensi dell’art. 549 c.c., poiché non modifica il contenuto sostanziale della quota legittima, ma solo il foro competente per risolvere eventuali liti. Di conseguenza, la clausola arbitrale non violerebbe l’intangibilità della legittima, che rimane garantita nei suoi aspetti patrimoniali.

Trasmissione della clausola arbitrale

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Alla morte del testatore, la clausola arbitrale si trasmette ipso iure agli eredi. Tuttavia, in presenza di più eredi, la sua applicazione richiede un accordo tra questi per attivare la procedura arbitrale, con eventuali disaccordi risolti secondo il principio di maggioranza.

Vantaggi dell’arbitrato nelle liti ereditarie

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L’arbitrato testamentario offre riservatezza, celerità e una gestione delle controversie che rispetta l’autonomia privata, aiutando a mantenere unità familiare e continuità aziendale.

La disposizione testamentaria di arbitrato è considerata uno strumento valido in molteplici scenari successori, soprattutto nei casi complessi in cui la rapidità di risoluzione e la discrezione sono essenziali. La sua applicazione richiede tuttavia cautela e rispetto delle normative vigenti, specialmente in relazione ai diritti dei legittimari.

  1. ^ In merito vd. Mauro Di Marzio, Art. 808 Bis Codice di Procedura Civile - Convenzione di Arbitrato in Materia Non Contrattuale, in DeJure. URL consultato il 17 aprile 2023.
  2. ^ DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 40 – Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.
  3. ^ In merito vd. Mauro Di Marzio, Art. 806 Codice di Procedura Civile – Controversie arbitrabili, in DeJure. URL consultato il 17 aprile 2023.
  4. ^ In merito vd. Mauro Di Marzio, Art. 807 Codice di Procedura Civile - Compromesso, in DeJure. URL consultato il 17 aprile 2023.
  5. ^ a b G. Perlingieri, La disposizione testamentaria di arbitrato, in Rassegna di Diritto Civile, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016. , p. 459 e ss.
  6. ^ Vd. F. Festi, Testamento e devoluzione ad arbitri delle liti tra i successori, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, GIUFFRÈ Editore, 2002. , p.818
  7. ^ V. Putortì, Circolazione della clausola compromissoria: soluzioni giurisprudenziali e profili critici, in Le Corti Fiorentine, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015.
  8. ^ M. Spartano, Disposizioni particolari collegate alla risoluzione con metodi alternativi delle liti successorie (ADR), in Successioni e donazioni, tomo primo, UTET Giuridica, 2017. , 465 ss.
  9. ^ vd. Art. 549 del Codice Civile

Voci correlate

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  • Testamento
  • Successione a causa di morte
  • Arbitrato
  • Clausola compromissoria
  • Atto unilaterale
  • V. Barba, Il contenuto atipico del testamento, in Studio n.114-2020/C, Studi e Materiali, Consiglio Nazionale del Notariato, GIUFFRÈ Editore, 2020.
  • A. Bonafine, Sull'arbitrato “disposto” per testamento, in Rivista dell'Arbitrato, GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE, 2019.
  • G. Bonilini, Autonomia testamentaria e soluzione delle controversie in via arbitrale, in Contratti, IPSOA, Milano, 1999, pp. 630.
  • G. Bonilini, La disposizione arbitrale, La successione testamentaria, in Trattato di diritto successorio, vol. II, Milano, 2009.
  • D. Colangeli, Ulteriori fattispecie di applicazione arbitrale, in I nuovi contratti, vol. I, UTET Giuridica, 2008.
  • G. Musolino, Il testamento e le disposizioni non patrimoniali. Profili di interpretazione alla luce della dialettica fra tipicità e atipicità, in Rivista del Notariato, GIUFFRÈ Editore, 2017.
  • F. Padovini, Testamento e arbitrato, in Rassegna di Diritto Civile, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012.
  • S. Pardini, La clausola arbitrale testamentaria, in Rivista del Notariato, GIUFFRÈ Editore, 1998.
  • G. Passagnoli, Il compromesso. La clausola compromissoria, in La giustizia arbitrale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015.
  • G. Perlingieri, Il «Discorso Preliminare» di Portalis tra presente e futuro del diritto delle successioni e della famiglia, in Diritto delle successioni e della famiglia, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015.
  • G. Perlingieri, La disposizione testamentaria di arbitrato e attività notarile, in Studi e Materiali, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020.
  • G. Schizzerotto, Dell’arbitrato, in GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE, 1988.