Diritto dell'antichità
Con diritto dell’età antica si intende l'evoluzione del diritto dalla nascita dell'uomo alle organizzazioni degli ordinamenti giuridici adottati dalle civiltà della storia antica.
Preistoria
[modifica | modifica wikitesto]Sebbene sia certo che il diritto sia stato presente fin dall'inizio della storia dell'uomo non conosciamo con esattezza come si manifestasse nella preistoria, ovvero prima dell'avvento della scrittura. È possibile ipotizzare che la vita e l'organizzazione delle prime tribù umane fossero disciplinate da semplici regole basate su tabù e credenze magico religiose. Con il progressivo sviluppo di queste prime comunità con ogni probabilità iniziò a svilupparsi un senso di proprietà negli individui per gli oggetti, il cibo, i propri figlie e la propria moglie, la casa,... e nel contempo la condanna per le azioni che minavano questi diritti, ovvero il furto, la sopraffazione, l'adulterio.[1][2]
A queste elementari e fondamentali norme sociali presto se ne affiancarono di nuove per affrontare i nuovi problemi e i nuovi casi che vennero a crearsi mano a mano che le società si evolvevano. Così, se una società di cacciatori-raccoglitori necessitava di poche regole, una che comprendeva anche l'agricoltura e l'allevamento ne doveva decisamente averne di più, e una che praticava il commercio di ulteriori ancora e ben più complesse delle prime.[3][2]
Nelle comunità più complesse presto dovette iniziare a sentirsi l'esigenza di struttura queste regole in una forma di vere norme giuridiche, «consistenti in imperativi più o meno precisi a garanzia di determinati beni materiali o morali e nella previsione di appropriate e proporzionate sanzioni». Non essendo ancora nata la scrittura, queste regole venivano trasmesse per via orale spesso sotto forma di massime o proverbi per facilitarne la memoria.[4][2]
Quando le comunità umane iniziarono a diventare di dimensioni sempre maggiori al loro interno emersero gruppi o singoli in grado di esercitare di fatto un potere sugli altri membri e quindi in grado di dettare nuove norme che si affiancarono a quelle di origine popolare. Andò così a delinearsi la figura di un sovrano che incarnava il potere divino.[5][2]
Diritti del mondo cuneiforme
[modifica | modifica wikitesto]Le civiltà del vicino Oriente antico, considerate la "culla della civiltà", furono tra le prime ad utilizzare un sistema di scrittura e questo fu fondamentale anche per la storia del diritto in quanto le norme non dovettero più essere emanate e tramandate solo per via orale. Ciò ha permesso in taluni casi di farle giungere fino ai tempi contemporanei, almeno per quanto riguarda alcuni casi di editti e ordinanze di taluni sovrani.
Le leggi di Lagash
[modifica | modifica wikitesto]I più antichi esempi di interventi normativi da parte di sovrani di cui sia abbia notizia riguardano la città mesopotamica di Lagash e risalgono al XXIII-XXIV secolo a.C.; si trattò perlopiù di disposizioni finalizzate a ristabilire la giustizia in seno alla città, segno di regole già esistenti anteriormente ma che per diversi motivi non erano più state rispettate.[6]
Il primo esempio sono le disposizioni promulgate dal re Entemena che regnò su Lagash tra il 2405 e il 2375 a.C. Da una iscrizione apprendiamo che egli «restituì il figlio alla madre e la madre al figlio» facendo con queste parole intendere che avesse operato un condono dei debiti dei propri sudditi.[7] Alcuni anni dopo uno dei suoi successori, Urukagina, operò per ristabilire la giustizia in un contesto evidentemente degenerato nel tempo dai soprusi della ricca e influente casta sacerdotale; così emise una serie di disposizioni per la protezione delle vedove, degli orfani, per limitare gli abusi di potere, per ridurre le imposizioni fiscali e per "restaurare la libertà" dei suoi sudditi.[8][9]
Similmente a Urukagin dovette operare intorno al 2140 a.C anche Gudea, re della seconda dinastia di Lagash. Egli infatti fu promotore di disposizioni finalizzate a ripristinare la legalità e proteggere gli oppressi.[10]
I "codici" mesopotamici
[modifica | modifica wikitesto]I primi codici sumeri
[modifica | modifica wikitesto]Codice di Ur-Nammu
[modifica | modifica wikitesto]Codice di Lipit-Ishtar
[modifica | modifica wikitesto]Leggi di Eshnunna
[modifica | modifica wikitesto]Il Codice di Hammurabi
[modifica | modifica wikitesto]Leggi neo-babilonesi
[modifica | modifica wikitesto]Assiri e Ittiti
[modifica | modifica wikitesto]Diritto nell'antico Egitto
[modifica | modifica wikitesto]Legge ebraica
[modifica | modifica wikitesto]Diritto greco antico
[modifica | modifica wikitesto]Diritti dell'antichità in Asia
[modifica | modifica wikitesto]Diritto romano
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Saporetti, 1998, p. 22.
- ^ a b c d Diritto, in Dizionario di storia, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.
- ^ Saporetti, 1998, pp. 23-24.
- ^ Saporetti, 1998, p. 23.
- ^ Saporetti, 1998, p. 24.
- ^ Saporetti, 1998, pp. 35-36.
- ^ Saporetti, 1998, p. 32.
- ^ Saporetti, 1998, p. 33.
- ^ Urukagina, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
- ^ Saporetti, 1998, pp. 33-34.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Claudio Saporetti, Antiche leggi : i codici del vicino Oriente antico, Milano, Rusconi, 1998, ISBN 88-18-88057-8, SBN IT\ICCU\REA\0044117.
- Guido Fassò, Antichità e Medioevo, in Carla Faralli (a cura di), Storia della filosofia del diritto, Roma, GLF editori Laterza, 2012, ISBN 978-88-420-6239-4, SBN IT\ICCU\BVE\0584885.
- Andrea Lovato, Salvatore Puliatti e Laura Solidoro Maruotti, Diritto privato romano, Torino, G. Giappichelli Editore, 2014, ISBN 9788834848494.
- Mario Liverani e Clelia Mora (a cura di), I diritti del mondo cuneiforme. (Mesopotamia e regioni adiacenti, ca. 2500-500 a.C.), Pavia, IUSS Press, 2008, ISBN 978-88-6198-025-9, SBN IT\ICCU\PUV\1126391.
- Paola Lambrini, Fondamenti del diritto europeo : manuale istituzionale, Torino, Giappichelli, 2021, ISBN 978-88-921-3983-1, SBN IT\ICCU\BMT\0026141.