Discussione:Privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in Italia
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la pagina è stata snellita e wikificata. ora sembra ok
Sposto qui un lungo paragrafo presente sulla pagina relativa alla privatizzazione, e che non saprei inserire coerentemente nel testo. Alla vostra valutazione. --Dans (msg) 23:28, 10 mag 2011 (CEST)
Per privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico si intende in primo luogo la modifica delle fonti regolatrici del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e cioè la riconduzione delle stesse dal diritto pubblico al diritto privato (privatizzazione: passaggio alla disciplina privatistica del codice civile).
La modifica delle fonti di disciplina del rapporto non si esaurisce nella privatizzazione (passaggio da una fonte unilaterale pubblicistica ad una fonte unilaterale privatistica, quale il codice civile) ma consiste anche nella contrattualizzazione, e cioè nell'attribuzione alla fonte bilaterale (il contratto collettivo) del compito di disciplinare i più importanti istituti della materia.
In Italia, nei primi anni 90 dello scorso secolo, sull'esempio di quanto già accadeva negli altri Stati europei, il legislatore ha avviato la privatizzazione del rapporto di lavoro, riformando sia il sistema delle fonti che regolano la disciplina dell'impiego nella Pubblica Amministrazione sia la natura giuridica del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.
È con l’articolo 2 della legge delega n. 421 del 1992, attuato dal decreto delegato n. 29 del 1993, che la disciplina delle fonti rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni vira imboccando la strada della privatizzazione e della effettiva contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
La legge chiude quello che in dottrina (D'Antona) è stato definito "il secolo breve del pubblico impiego".
Le riforme sono state oggetto di critiche, da parte di autorevoli commentatori, ed è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 39 Cost. Con sentenza n. 309, in data 16.10.1997, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità: la Corte ha valutato, in particolare, la conformità a Costituzione del mutamento operato nella natura giuridica del rapporto dei dipendenti pubblici, ed ha inoltre rilevato che l’efficacia conferita ai contratti collettivi dalle citate disposizioni, non coincide con l’efficacia erga omnes di cui all’art. 39 Cost., collocandosi invece sul distinto piano delle conseguenze che derivano, per un verso, dal vincolo di conformazione imposto alle amministrazioni e, per l’altro, dal legame che avvince il contratto individuale al contratto collettivo(Corte cost. 16.10.1997, n. 309).
L’innovativa legislazione, pertanto, senza ledere l’art. 39 Cost., si colloca nell’ambito della riserva di cui all’art. 97 Cost., che prevede che i pubblici uffici siano organizzati in base a norme di legge in modo che ne siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità.
Oltre a ciò, il decreto legislativo n. 29 del 1993 si propone di accrescere l’efficienza delle amministrazioni e di razionalizzare il costo del lavoro pubblico: si parla per la prima volta di speditezza, economicità e trasparenza, operandosi con l’articolo 3 la fondamentale cesura tra potere politico e potere gestionale. Il decreto amplia inoltre le responsabilità dei dirigenti e introduce il principio fondamentale della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, con norma che sarà poi rinforzata dall’importante art. 45 del d.lg. n. 80/1998, che reca "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (23 aprile 1998), le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti" (art. 45, d.lg. 31.3.1998, n. 80, Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59, norma trasfusa nell’art. 70, 6° co., d.lg. n. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
È quindi soprattutto sulla dirigenza che lo Stato conta, quale categoria dalla quale attingere nuovi vettori (i dirigenti, appunto) al servizio di una amministrazione riformata, volta ad una maggiore efficienza: a tali scopi si introduce il principio della responsabilità di risultato.
Il rapporto di lavoro, secondo la nuova formulazione, è sorretto dai principi di responsabilità e collaborazione, flessibilità dell’orario di lavoro, limite trimestrale per l’affidamento di mansioni superiori, mobilità e pari opportunità.
La disciplina contenuta nel decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 (cd prima privatizzazione), concernente razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma della delega conferita con l’art. 2 della legge n. 421 del 1992, è stata poi modificata dai decreti delegati correttivi: dal d.lg. n. 396/97, dal d.lg. n. 80 del 1998 (cd seconda privatizzazione) e dal decreto n. 387/98.
Dopo le novelle apportate al d.lg. n. 29/1993 può dirsi che le pubbliche amministrazioni partecipano alla contrattazione collettiva in forza della medesima autonomia che viene esercitata dai datori di lavoro privati.Wikificazione e fonti
[modifica wikitesto]Ho parzialmente wikificato la voce, mancano diverse fonti ed in più la stessa è profondamente da rivedere e sistemare poichè si potrebbe trattare di ricerca non originale. --Niculinux (msg) 22:30, 23 apr 2013 (CEST)
Wikificazione terminata, inserite diverse fonti. --Niculinux (msg) 16:18, 7 lug 2013 (CEST)
Spostamento sezione dlg 150/2009
[modifica wikitesto]Scusate, ma dato che non c'entra con la privatizzazione, perchè non si sposta la sezione === Il d.lgs n. 150/2009 === in Riforma Brunetta? Ho visto che però la voce è stata cancellata, come ho letto qua. --193.206.101.144 (msg) 11:14, 10 giu 2015 (CEST)