Utente:Emanuelamod./Sandbox

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IVA in Svizzera

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La Svizzera, nonostante non faccia parte dell’Unione Europea, sottoscrive in larga parte la disciplina della direttiva 2006/112/CE[1] relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e la riporta nella legge federale svizzera concernente tale imposta[2].

Regole speciali ed eccezioni

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Determinate prestazioni non soggiacciono all’IVA o sono gravate dell’IVA solo in maniera limitata.

Così, sono integralmente escluse dall’imposta le prestazioni nei settori della sanità, della formazione, della cultura e della locazione o vendita di immobili. Chi esegue simili prestazioni e acquista a tal fine prestazioni a monte, non può però dedurre l’imposta precedente su questi acquisti nei confronti dell’AFC, tranne se si dichiara disposto a imporre a titolo volontario le prestazioni escluse dall’imposta (cosiddetta opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta).

È prevista un’aliquota ridotta per alcune prestazioni di prima necessità e un’aliquota speciale per alcune prestazioni del settore alberghiero; in entrambi i casi, il contribuente che effettua simili prestazioni può dedurre l’imposta precedente sulle prestazioni a monte.

In Svizzera, alle prestazioni non escluse o esenti dall’imposta, sono applicabili dal 1° gennaio 2018 le seguenti aliquote (es. in caso di esportazione):

Aliquota normale: 7,7 %

Aliquota ridotta: 2,5 %

Aliquota speciale: 3,7 %

Soggetti passivi IVA

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L’obbligo di assoggettarsi, e quindi di conteggiare periodicamente le proprie cifre d’affari con l’AFC[3], è determinato dal volume delle prestazioni non escluse dall’imposta, realizzate annualmente sul territorio svizzero e all'estero. L’impresa deve dichiarare all’AFC di essere contribuente IVA se raggiunge effettivamente il limite della cifra d’affari (100 000 franchi) previsto dalla legge o se è già evidente all’inizio dell’attività imprenditoriale che supererà il limite determinante; in tal caso, l’AFC attribuisce all’impresa un numero IVA.

Più soggetti giuridici che sono legati tra loro da una direzione unica (es. gruppo di società) possono, a richiesta, essere trattati come un unico contribuente (imposizione di gruppo). Ciò significa che le prestazioni effettuate reciprocamente da tali imprese non sono imponibili.

L’assoggettamento entra in considerazione non solo per le imprese individuali o società, ma anche per i servizi delle collettività pubbliche, per le forme di collaborazione temporanea (es. consorzi dell’edilizia) o per le comunità d’acquisto o comunità di spese.

IVA e previdenza sociale in un contesto di robotizzazione

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In considerazione delle difficoltà incontrate nel finanziamento della previdenza sociale, Yves Flückiger e Javier Suarez Cordero[4] hanno suggerito una riforma globale del sistema dell'IVA. Al fine di trattare in modo equo tutti i fattori di produzione (lavoro e investimenti di capitale), essi propongono di introdurre un'imposta sul valore aggiunto lordo dell’impresa (taxe sur la valeur ajoutée brute de l'entreprise), ossia un’imposta neutra nei confronti dei fattori di produzione, in quanto riscossa su ciascuno di essi, compresi gli investimenti di capitale o le esportazioni[4].

Gli autori ammettono che, tuttavia, tale soluzione potrebbe avere alcune criticità: 1. un impatto negativo sulla crescita economica, in quanto penalizzante per alcuni investimenti, che potrebbero subire una doppia imposizione[4]; 2. richiederebbe una revisione completa del sistema globale dell'IVA, in Svizzera e nell'UE, che sembrerebbe difficile da raggiungere, tenendo presenti, ad esempio, le difficoltà di adeguamento delle regole sull'IVA all'economia digitale[5].

Di imposta sul valore aggiunto lordo dell’impresa si parla anche in un rapporto del governo svizzero del 7 dicembre 2018[6]. Il rapporto osserva che, nel contesto della robotizzazione, un metodo alternativo per finanziare la previdenza sociale consisterebbe nell'ampliare la base di calcolo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro al valore aggiunto globale creato dalle singole imprese. Di conseguenza, tutti i fattori produttivi, cioè capitale e lavoro, parteciperebbero al finanziamento della previdenza sociale[7]. Un tale ampliamento della base di calcolo dei contributi previdenziali avrebbe in teoria il vantaggio di essere fiscalmente neutro, non favorendo una tecnologia o un fattore di produzione a scapito di altri. Ciò ridurrebbe il costo della manodopera, e il lavoro diventerebbe più competitivo nei confronti del capitale. L'effetto principale è quello di garantire il finanziamento delle assicurazioni sociali indipendentemente dallo sviluppo dell'economia.

Così come delineate, tali imposte non possono essere considerate vere e proprie robot tax, in quanto non vanno a gravare direttamente sui robot o sul loro utilizzo; piuttosto, ampliano la base dei contributi previdenziali all'intero valore aggiunto per includere i profitti derivanti dall'uso della tecnologia[7].

Il rapporto svizzero assume una posizione critica nei confronti di questo approccio, osservando che una tale riforma andrebbe a tassare di fatto più pesantemente il capitale e il suo reddito, e, così facendo, verrebbero avvantaggiate le imprese ad alta intensità di lavoro e svantaggiati i settori ad alta intensità di capitale[6]. Pertanto, le imprese verrebbero tassate di più o di meno, a parità di profitto, a seconda delle loro scelte tecnologiche e di finanziamento. Inoltre, sempre secondo tale rapporto, queste imposte sono difficili da amministrare, poiché richiedono il calcolo del valore aggiunto globale dell'impresa.

  1. ^ DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, su eur-lex.europa.eu.
  2. ^ RS 641.20, 12 giugno 2009, Legge federale svizzera in materia di "imposta sul valore aggiunto"
  3. ^ Administration fédérale des contributions (Amministrazione federale delle contribuzioni): l'AFC è competente per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta federale diretta, dell'imposta preventiva e di altri tributi federali.
  4. ^ a b c Yves Flückiger e Jose Suarez Cordero, Propositions de réforme du financement de la sécurité sociale en Suisse, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1996
  5. ^ Xavier Oberson, The design of a Robot Tax, Madrid, 5 giugno 2019
  6. ^ a b Consiglio federale svizzero, Une étude prospective sur l’impact de la robotisation de l’économie sur la fiscalité et le financement des assurances sociales, Berna, 7 dicembre 2018
  7. ^ a b Xavier Oberson, Robot Taxes: The Rise of a New Taxpayer, in Bullettin for International Taxation (IBFD), Agosto 2021, p. 375