Discussione:Cancelliere (ordinamento giudiziario italiano)
Correggere: art. 8 R.D. n. 12 del 1941 con art. 4 R. D. n. 12 del 1941.
In ogni caso, la norma va rivista alla luce delle numerosissime abrogazioni e modifiche intervenute nel corso del tempo, pertanto è acclarato che il personale giudiziario non fa più parte dell'ordinamento giudiziario nonostante le affermazioni contenute in qualche manuale di procedura civile. Il tutto va sempre letto in chiave sistemica, poichè il brocardo "in claris legis non fit interpetratio" non è più utilizzabile nel nostro sistema giuridico.
- Sì, ma nel nostro ordinamento (e non solo...) una norma di legge è abrogata o in modo espresso da un'altra norma di legge o in modo tacito, perchè un'altra norma di legge ha disciplinato la stessa materia in modo incompatibile. In ogni caso, l'abrogazione deriva sempre e solo da altra norma di legge sicchè, se si afferma che l'art. 4 (e non 8, come giustamente fatto notare...) del R.D. 12/1941, nella parte in questione, è stato abrogato, bisogna indicare quale o quali norme hanno prodotto questo effetto. A me ne non risultano; certo, posso sbagliare, ma, oltre a "qualche manuale di procedura civile" (che, comunque, è fonte di una certa autorevolezza, sicuramente non inferiore a quella di un commento anonimo...), sembrano pensarla allo stesso modo nei siti di vari uffici giudiziari, ad esempio in quello del Tribunale di Agrigento o della Procura di Bolzano. --Marco Piletta (msg) 13:14, 13 feb 2012 (CET)
Esatto! E' proprio quello che è successo per incompatibilità manifesta con il complesso sistematico normativo vigente, primo fra tutti l'intervenuta contrattualizzazione del personale giudiziario avvenuta fin dal 1993. E' fin troppo evidente che sarebbe un paradosso ovvero un vero absurdum giuridico considerare il medesimo personale come facente parte dell'Ordinamento giudiziario al pari del personale di magistratura e, contestualmente, sottoporlo, come in effetti lo è in modo indiscutibile, ad altro tipo di regime giuslavoristico di tipo privatistico. Ne deriva, quale conseguenza di tale diverso regime sostanziale, che un magistrato ricorre al Giudice amministrativo per tutelare le proprie posizioni in qualità di funzionario dipendente dello Stato, mentre il personale giudiziario ricorre al GdL per effetto del D.Lvo n. 80 del 1998. Per quanto riguarda i commenti - si tratta solo di questo e nient'altro - presenti sui siti web di alcuni Uffici giudiziari, non mi meraviglio affatto dell'errore effettuato dagli stessi Uffici. Anche l'impiego del termine "personale amministrativo", spesso usato nel gergo parlato, non ha nessun fondamento normativo poiché il personale delle "cancellerie e segreterie giudiziarie" (questa è la definizione normativamente corretta) non svolge alcuna funzione "amministrativa". Anzi, l'impiego di questa definizione attribuita al personale giudiziario è espressione della volontà dei magistrati di voler nettamente distinguere gli stessi dal personale delle cancellerie, proprio perché quest'ultimo non fa più parte dell'Ordinamento giudiziario. Sono, inoltre, evidenti i grossolani ulteriori riferimenti alle "qualifiche" (le "qualifiche" sono state sostituite dai "profili professionali" previste dalla contrattazione collettiva del 1999 e dalle "figure professionali" introdotte con la contrattazione 2006-2009) richiamate dal citato tribunale siciliano. Così come è molto riduttivo ricondurre il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sotto l'ombrello concettuale di coloro che "assistono i magistrati". Si tratta di semplificazione gergale da "uomo della strada". Essi, invece, «integrano la Giurisdizione» e ciò rappresenta una notevole differenza sostanziale e concettuale. Si tenga conto che molti magistrati e capo uffici giudiziari conoscono molto poco del regime giuslavorativo del personale giudiziario. In poche parole, i siti dei predetti Uffici non sono affatto attendibili e si sono limitati a citare, anche in modo approssimativo (il personale amministrativo (sigh!) fa parte dell'ordinamento giudiziario), una norma formalmente vigente (l'art. 8 R.D. n. 12 del 1941), ma superata per abrogazione tacita. Sul punto dell'anonimato, mi permetto di dire che si tratta di una scelta legittima e rispettabile poiché non è il nome e cognome che può garantire la qualità e il fondamento delle argomentazioni. Se preferisci, mi chiamo Mario Rossi; sono, forse, ora più credibile? A me non sembra.