Utente:Elisarussian/Sandbox

Da Teknopedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Il chilometro zero è una filosofia di consumo che consiste nell'acquisto di prodotti agricoli direttamente dal produttore senza passaggi intermedi.


Il concetto di Chilomero Zero

[modifica | modifica wikitesto]

Per chilometro zero s'intende la distanza percorsa da un alimento dal luogo di produzione a quello di consumo, valutando l'impatto ambientale che esso comporta, in particolare l’emissione di anidride carbonica che va ad incrementare il livello d’inquinamento. Secondo la filosofia del chilometro zero risulta vantaggioso consumare prodotti locali in quanto accorciare le distanze significa aiutare l’ambiente, promuovere il patrimonio agroalimentare regionale e abbattere i prezzi, oltre a garantire un prodotto fresco, sano e stagionale. S’interrompe così quella catena che è nata con la grande distribuzione, che lavora con i grandi numeri, a scapito della riscoperta del rapporto consumatore-produttore. Il “chilometro zero”, essendo sensibile alla riduzione delle energie impiegate nella produzione, oltre a diminuire il tasso di anidride carbonica nell’aria, porta ad un consumo consapevole del territorio, facendo riscoprire al consumatore la propria identità territoriale attraverso i piatti della tradizione. È un modo di opporsi alla standardizzazione del prodotto, che provoca l’aumento della produttività facendo però perdere la diversità. Il sistema del “chilometro zero” si esprime attraverso diversi canali,la modalità di vendita più diffusa è quella che si effettua tramite i distributori automatizzati, tipicamente situati nelle piazze o in altri luoghi pubblici. Molteplici sono gli spazi che vengono adibiti alla vendita diretta per gli agricoltori locali all’interno dei mercati comunali e rionali.



Le origini del marchio “chilometro zero

[modifica | modifica wikitesto]

Si chiama progetto “chilometro zero” l’operazione lanciata da Coldiretti veneto attraverso le quali si vuole convincere gestori di pubbliche mense, chef e grande distribuzione a proporre ai consumatori preferibilmente prodotti stagionali del territorio. Si trovano già i mercatini agricoli distribuiti sul territorio di molte regioni italiane, soprattutto al nord, dove tipicità vengono vendute senza intermediazioni, niente imballaggio e nessun costo di conservazione. Ne è dimostrazione il successo dei distributori automatici di latte crudo, sempre più diffusi perché favoriscono l’acquisto consapevole e la sicurezza del prodotto rintracciabile. Il veneto è la regione che ha dato il via alla campagna per il “chilometro zero” divenendo una legge regionale, la n. 7 del 25 luglio 2008, la prima a livello nazionale nel suo genere. Le finalità di tale legge, espressamente dichiarate nell’articolo 1, sono di incentivare l’utilizzo di prodotti locali nelle attività ristorative affidate ad enti pubblici, incrementando in tale maniera la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.



La Legislazione nazionale e le normative europee relative alla vendita diretta e alla sicurezza agro-alimentare

[modifica | modifica wikitesto]

La vendita diretta dei prodotti agricoli è stata, negli ultimi anni, oggetto di alcuni importanti interventi legislativi che hanno modificato il rapporto tra produttore e consumatore.

La “legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo” (D.Lgs n. 228 del 5 marzo 2001)

[modifica | modifica wikitesto]

Il successo che sta riscuotendo il rinnovato modello di vendita diretta dei prodotti agricoli esprime in modo compiuto il diverso atteggiamento assunto dall’imprenditore agricolo verso il mercato e le opportunità che esso presenta e conferma il crescente interesse del cittadino consumatore che trova nel rapporto diretto con la produzione la condizione ideale per garantirsi prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione. Il punto d’incontro fra domanda e offerta, depurato da una serie di passaggi intermedi, consente all’imprenditore una più adeguata remunerazione del proprio lavoro e al consumatore l’acquisto di prodotti agricoli garantiti a prezzi più accessibili. L’impulso per questa nuova tipologia di vendita è stato dato dal Decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, meglio conosciuto come “legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo”; la disciplina dettata da questa legge contiene profonde innovazioni rispetto alla precedente normativa ed in particolare per la prima volta si considera espressamente “attività agricola” la fornitura di servizi finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale da parte dell’azienda agricola e se ne riconosce pienamente la multifunzionalità. Tra le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs n. 228/2001 in vigore dal 30.06.2001, si segnala la nuova formulazione dell’art. 2135 C.C. che ridefinisce la nozione di imprenditore agricolo, modificando in particolare l’individuazione delle “attività connesse” : “attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalentemente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge” [1] Un’importante novità è rappresentata, inoltre, dalla semplificazione degli adempimenti richiesti per l’esercizio della vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, la cui disciplina, è desumibile dall’articolo 4 del citato Decreto. La “filiera corta” (dal produttore al consumatore) sempre più rappresenta la formula commerciale privilegiata dagli imprenditori agricoli, in ragione degli indubbi vantaggi economici che ne derivano in particolare nel caso in cui si tratti di realtà produttive di piccole e medie dimensioni.


Le norme CE sulla sicurezza alimentare

[modifica | modifica wikitesto]

I modelli europei ed italiani di sicurezza alimentare sono regolati da una legislazione generale: il regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i requisiti generali della legislazione alimentare fissando le procedure nel campo della sicurezza. I recenti regolamenti comunitari costituenti il cosiddetto "pacchetto igiene" approfondiscono e precisano le tematiche della sicurezza alimentare e le modalità di applicazione del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Risultano quindi superate le normative comunitarie in materia di autocontrollo, basate sulla Direttiva 93/43/CEE, abrogata dal Regolamento (CE) 852/2004. Inoltre, l'applicazione del "pacchetto igiene" comporta l'abrogazione totale o parziale di numerose normative specifiche per diversi settori produttivi. [2]


Libro Bianco sulla sicurezza alimentare

[modifica | modifica wikitesto]

Il 12 gennaio 2000 la Commissione Europea presenta il “Libro bianco della Commissione Europea sulla Sicurezza Alimentare”, proponendo di dare una priorità strategica fondamentale ispirata all’esigenza di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare. La strategia è incentrata su cinque elementi chiave:

  • la costituzione di un’autorità alimentare indipendente;
  • l’istituzione di un nuovo quadro giuridico, a livello comunitario, che coprirà l’intera catena alimentare, compresa la produzione di mangimi per animali;
  • l’elaborazione di un quadro comunitario per lo sviluppo e la gestione di sistemi di controllo nazionale;
  • l’incoraggiamento del coinvolgimento dei consumatori nella nuova politica di sicurezza alimentare favorendo il dialogo e l’informazione, con attenzione alle preoccupazioni in tema di sicurezza alimentare ma anchesull’importanza di una dieta equilibrata e sulle ripercussioni a livello sanitario;
  • promuovere gli sviluppi europei in materia di sicurezza alimentare nei contesti internazionali, attraverso i partner commerciali e le organizzazioni internazionali (Codex Alimentaius , Comitato SPS)


  1. ^ D.Lgs n.228/2001 art.1 comma 1
  2. ^ Paoloni L. “Sicurezza alimentare e modelli organizzativi dell’impresa agricola nello scenario della globalizzazione”,articolo pubblicato su Economia e Diritto Agroalimentare n.2,2007, pagg. 57/72.

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]