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Seconda Convenzione di Ginevra
Seconda Convenzione di Ginevra | |
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Firma | 12 agosto 1949 |
Luogo | Ginevra |
Efficacia | 21 ottobre 1950 |
Depositario | Consiglio federale svizzero |
Lingue | Francese, Inglese |
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La Seconda Convenzione di Ginevra è l'estensione degli stessi principi della prima convenzione su aree marittime.[1]
Viene ribadito l'obbligo del rispetto e della protezione dei militari feriti, malati o naufraghi facendo uso delle navi ospedale (con compito di soccorrere, curare e trasportare) e delle Unità costiere di salvataggio. Le navi ospedale devono avere croci rosse a fondo bianco per farsi riconoscere e non essere attaccate ma difese.
Ci sono anche gli aeromobili che vengono usati esclusivamente per lo sgombero dei feriti, malati o naufraghi e devono avere accanto ai colori nazionali dipinte croci rosse a fondo bianco.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Le Convenzioni di Ginevra, su bar.admin.ch. URL consultato il 18 settembre 2024.
Voci correlate
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