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Discussione:Legge 22 maggio 1978, n. 194
Legge 22 maggio 1978, n. 194 | |
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Argomento di scuola secondaria di II grado | |
Materia | storia |
Dettagli | |
Dimensione della voce | 37 885 byte |
Progetto Teknopedia e scuola italiana |
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[modifica wikitesto]Gentili utenti,
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Sezione "aborto da parte di una minorenne"
[modifica wikitesto]La sezione linka un'importante sentenza pubblicata nel febbraio 2016 dal Tribunale di Mantova, unitamente a quattro fonti secondarie, di cui tre giuridiche e una di un'operatore di settore.
In base all'art. 12 della legge 194/1978, la minorenne è tenuta ad esprimere il proprio consenso davanti al giudice tutelare che certifica in atto pubblico autorizzazione la presenza dei requisiti di una scelta libera, consapevole e informata. Fatto fino ad allora non ovvio, la mancata presentazione dell'istante comporta l'automatico rigetto della relativa domanda giudiziale. La sentenza stessa chiarisce che l'istanza può essere ripresentata dopo il rigetto.
Ciò apre ai casi delle assenze giustificabili per legittimo impedimento o causa di forza maggiore. La sentenza non ne fornisce menzione, forse non sussistendo nel caso specifico da essa descritto. Più in generale, la pandemia da COVID-19 ha reso tali situazioni più frequenti e di interesse generale. Ho quindi aggiunto un breve capoverso in merito, che si conclude dicendo che manca ad oggi una specifica giurisprudenza relativa al caso di legittimo impedimento della minore, quali un lutto, una malattia o ricovero ospedaliero concomitanti allo scadere dei novanta giorni prescritti dalla legge come termine massimo per l'effettuazione dell'intervento. In tale caso, il legittimo impedimento rischierebbe di precludere alla madre la possibilità di abortire legalmente.
L'avvio di soluzioni che permettono di svolgere le udienze dei processi civili e penali a distanza, non in presenza all'interno dell'aula del processo, lascia intendere che anche laddove sussista un legittimo impedimento, data la brevità dell'udienza e dati gli strumenti informatici a disposizione, oltre alla possibilità di un rinvio ad altra data utile, il giudice richieda comunque l'audizione della gestante prima di emettere "alla cieca" un provvedimento autorizzatorio di portata decisiva per il fondamentale diritto alla vita della creatura nascente.
Saluti, Micheledisaverio