Discussione:Dolo
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Che differenza c'è tra dolo diretto e dolo eventuale? da come sono scritti sembra che siano la stessa cosa, l'unico caso in cui differirebbero è quello in cui l'evento è dato come certo ma non è il motivo specifico della condotta: sarebbe, secondo il testo, dolo diretto.
Io propongo di risolvere l'ambiguità eliminando la voce dolo diretto, e mantenendo la canonica distinzione tra:
- dolo eventuale: evento previsto quantomeno come probabilità, accettazione del rischio del suo verificarsi. Esempio: Tizio, in una strada stretta e dalla banchina cedevole, tampona ripetutamente l'auto di Caio al fine di arrestarne la corsa; l'auto di Caio sbanda e collide con il margine del fossato al lato della carreggiata tanto violentemente che Caio riporta lesioni. In questo caso le lesioni sono imputate a titolo di dolo eventuale.
- dolo intenzionale: l'evento è desiderato dall'agente, che mira direttamente al suo verificarsi. Esempio: Tizio spara a Caio con lo specifico intento di provocarne la morte colpendolo alla tempia.
- dolo specifico: l'azione dell'agente mira a specifici fini, estranei alla fattispecie materiale, ma esplicitati comunque nella fattispecie penale. Esempio: Tizio si impossessa di una cosa mobile altrui al fine di trarne profitto. Il profitto non costituisce un elemento materiale della condotta, nè un evento naturalistico, bensì un fine ulteriore meramente psichico.
Fatemi sapere che ne pensate.
Non sarebbe neanche male scrivere qualcosa sulla collocazione del dolo nella teoria dell'elemento soggettivo.
Serfalco 14:13, 2 gen 2006 (CET)
- Ti consiglio di segnalare la discussione qui, avrà maggiore visibilità.--Ş€ņpãİ-26 - おたく scrivimi 14:24, 2 gen 2006 (CET)
Discussione: Dolo eventuale
[modifica wikitesto]Ho l'impressione che quella del "dolo eventuale" sia una invenzione che, per come è stata recentemente applicata da alcuni magistrati, stravolge sin dalle fondamenta la netta e chiara distinzione di uno dei pilastri del nostro diritto, riconosciuto fra i migliori al mondo. Credo che la maggior parte dei casi teorici od anche reali di "dolo eventuale", debbano più giustamente ascriversi a quello di "colpa cosciente". Non è possibile, infatti, che si introduca un margine di incertezza così ampio fra dolo e colpa, da consentire all'umore, alla personalità od anche alle idee politiche di un magistrato, di varcare impunemente l'insuperabile frontiera tra questi due istituti giuridici. La recente condanna dell'Amministratore Delegato della ThyssenKrupp a 16 anni e 10 mesi di reclusione per il rogo di Torino è l'esempio migliore per rappresentare ciò che voglio dire.
teofilattodeileonzi — Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 93.41.172.73 (discussioni · contributi).
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Se vuoi ti consiglio in privato, per approfondire l'argomento, qualche buon manuale di diritto penale dove troverai tutte le spiegazioni a quanto dici. --KS«...» 17:57, 1 mag 2011 (CEST)