Discussione:Sigillo sacramentale

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 Cattolicesimo
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Citazioni da Catechismo e Codice di Diritto Canonico

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Sia il Catechismo della Chiesa Cattolica che il Codice di Diritto Canonico sono citati come fonti affidabili nel Progetto Cattolicesimo, però io non saprei come citarli appropriatamente ( Copyright © Libreria Editrice Vaticana per entrambi), per cui li propongo qui assieme a un breve "sunto" a parole mie.

Catechismo della Chiesa Cattolica
Parte Seconda, Sezione Seconda, Capitolo Secondo, Articolo 4
1447 (http://www.vatican.va/archive/ITA0014/_P45.HTM#6)
1463,1467 (http://www.vatican.va/archive/ITA0014/_P4D.HTM)

  • Durante i primi secoli, la penitenza era pubblica (ordine dei penitenti). Successivamente diviene "privata".
  • Confessore è vincolato al segreto assoluto (sigillo sacramentale) pena la scomunica.


Codice di Diritto Canonico <br\>Libro Quarto, Parte Prima, Titolo IV
Can. 983, 984 (http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P3D.HTM)

  • Inviolabilità del sigillo sacramentale.
  • Obbligo di segretezza vincola anche interprete o chiunque abbia saputo qualcosa dei peccati dalla confessione.
  • Proibizione al confessore di far uso o avvalersi delle conoscenze acquisite


Codice di Diritto Canonico <br\>Libro Sesto, Parte Seconda, Titolo III <br\>Can. 1388 (http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P51.HTM)

  • Violazione del sigillo sacramentale da parte di un confessore implica la scomunica latae sententia riservata alla Sede Apostolica.
Lo stesso argomento in dettaglio: Latae sententiae.


Cordiali saluti, --RCarmine (msg) 04:24, 5 nov 2011 (CET)[rispondi]

✔ Fatto --RCarmine (msg) 22:30, 4 set 2013 (CEST)[rispondi]

Il confessore non può subordinare l'assoluzione alla consegna alle autorità

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Non mi risulta che, nel caso in cui il penitente confessi di avere commesso un reato grave, il confessore possa subordinare l'assoluzione al fatto di andare a costituirsi alla polizia, può senz'altro consigliarglielo (e, se il penitente ha deciso di fare un passo importante come quello di confessare la sua colpa a un prete, è auspicabile che voglia compiere anche quello di consegnarsi alle autorità), ma non può assolutamente imporlo come condizione, in una confessione c'è spazio solo per il divino e la giustizia umana non ha alcuna influenza. - Zorobabele

Servono fonti per solidificare questa affermazione. Codice di Diritto Canonico 980 chiarisce: "Se il confessore non ha dubbi sulle disposizioni del penitente e questi chieda l'assoluzione, essa non sia negata né differita.". Ossia, se il confessore ha dubbi sulle disposizioni, l'assoluzione può essere differita o negata.
In merito a tale domanda, il direttore di Catholic Answers Jimmy Akins ha scritto questo articolo dove dice (traduco):

«Un sacerdote non può rendere la sua assoluzione condizionale sul confessare un crimine - ossia non può assegnare come penitenza di andare a dire alla polizia (o a chiunque altro) ciò che è stato commesso.»

Questa è una fonte autorevole in materia e dovrebbe bastare. Cambio il testo per riflettere tale fatto. Se qualcuno considera che il confessore può imporre al penitente di consegnarsi o confessare ad altri il suo crimine, suggerisco di discuterbe qui, citando fonti verificabili. Saluti, --RCarmine (msg) 21:53, 4 set 2013 (CEST)[rispondi]

Chiesa Ortodossa, protestantesimo

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Restano da citare due casi fondamentali: - la posizione della Chiesa Ortodossa - la posizione di alcune fra le principali comunità ecclesiastiche protestanti che preservano la pratica (sebbene non riconosciuta come sacramento) della confessione ad un sacerdote. --RCarmine (msg) 23:01, 4 set 2013 (CEST)[rispondi]

✔ Fatto --RCarmine (msg) 21:33, 5 set 2013 (CEST)[rispondi]
L'incipit è però ora errato, perché è stata tolta la parte che si riferiva alle altre confessioni? Così sembra relativo solo alla Chiesa cattolica. --109.53.232.207 (msg) 09:00, 22 mar 2014 (CET)[rispondi]
Ho provato a sistemare, non sono sicuro che sia corretto e come migliorarlo, perché a questo punto riferendosi alle varie confessioni è corretto definirlo sacramento? --109.53.232.207 (msg) 09:11, 22 mar 2014 (CET)[rispondi]
Il sacramento resta sacramento a prescindere. Il sigillo è sacro e inviolabile proprio in quanto si riferisce ad un sacramento. Nelle altre comunità ecclesiali cristiane o di ispirazione cristiana si descrive ciò che essi adoperano, chiarendo che nè si tratta di sacramento, nè è considerato tale da essi. L'inviolabilità di tale "sigillo" è dunque di altro genere, e può forse compararsi con il segreto professionale di dottori, avvocati, etc. e non di un voto vincolante di fronte a Cristo ed alla Chiesa. --RCarmine (msg) 23:31, 27 lug 2014 (CEST)[rispondi]

Sigillo sacramentale è il termine esatto

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Sigillo sacramentale potrà sembrare un termine meno comprensibile a qualcuno, ma è proprio il termine esatto. Neppure il Papa può imporre ad un sacerdote di rompere il sigillo sacramentale, quand'anche da ciò dipendesse la salvezza di tutto l'universo. - Zorobabele

D'accordo con te, e dato che esiste tanto di redirect per segreto confessionale, credo si possa rimuovere il template "da controllare". Saluti, --RCarmine (msg) 23:17, 27 lug 2014 (CEST)[rispondi]
Però non abbiamo delle norme per cui dovremmo usare il termine più utilizzato? Aiuto:Titolo della voce. Dove c'è un chiaro esempio di utilizare Il Passatore invece del termine esatto Stefano Pelloni--109.54.13.161 (msg) 23:33, 16 feb 2015 (CET) p.s. il redirect ci sarebbe comunque anche nell'altro senso (si crea automaticamente con lo spostamento), quindi non è una motivazione per non spostare. --109.54.13.161 (msg) 23:37, 16 feb 2015 (CET)[rispondi]
Inoltre, è il "termine esatto" secondo chi? Per tutte le confessioni (Ortodossia, Cattolicesimo, Protestantesimo, ecc.)? --109.54.13.161 (msg) 23:38, 16 feb 2015 (CET)[rispondi]

Sì, secondo tutte le confessioni cristiane. E qui stiamo parlando di una cosa, non di una persona, per cui a mio parere è più che giusto che si usi il termine ufficiale. - Zorobabele

Si usa il termine più utilizzato quando è corretto, non quando è improprio come nel presente caso.--Vernel222 (msg) 16:54, 20 set 2023 (CEST)[rispondi]

Correzione formale

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Ho corretto un errore grammaticale nel paragrafo "Il Sigillo nel Protestantesimo"

Cito: "Nelle comunità anglicane, la confessione privata include una forma di confidenzialità. Il Codice del 1603, corrispondente alla legge canonica, stabilisce che il ministro a cui vengono confessati peccati segreti non devono mai rivelare a nessuno ciò che è stato loro confessato, sotto pena di irregolarità. Viene fatta tuttavia eccezione per crimini che, secondo le leggi del regno, possono mettere in pericolo la sua stessa vita per averli nascosti.[14] Tuttavia, le Linee Guida per la Condotta Professionale del Clero (2003) dichiarano che non può esservi alcuna rivelazione di ciò che è stato confessato ad un sacerdote, anche dopo la morte del penitente, anche se il comportamento del penitente minaccia gravemente il benessere suo o di altri.[15]."

Ho trasformato al singolare il predicato ed il complemento oggetto della frase in corsivo: "il ministro a cui vengono confessati peccati segreti non deve mai rivelare a nessuno ciò che gli è stato confessato".


Propongo agli utenti che si occupano di questa pagina, una riformulazione tutta al plurale della frase, per una lettura più fresca. Non essendo necessaria, non ho fatto anche questa modifica, che lascio giudicare ai più esperti utilizzatori e "modificatori". Qui sotto la mia proposta:

"Nelle comunità anglicane, la confessione privata include una forma di confidenzialità. Il Codice del 1603, corrispondente alla legge canonica, stabilisce che i ministri a cui vengono confessati peccati segreti non devono mai rivelare a nessuno ciò che è stato loro confessato, sotto pena di irregolarità. Viene fatta tuttavia eccezione per crimini che, secondo le leggi del regno, possono mettere in pericolo la loro stessa vita per averli nascosti.[14] Tuttavia, le Linee Guida per la Condotta Professionale del Clero (2003) dichiarano che non può esservi alcuna rivelazione di ciò che è stato confessato ad un sacerdote, anche dopo la morte del penitente, anche se il comportamento del penitente minaccia gravemente il benessere suo o di altri.[15]."