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Legge 7 agosto 1990, n. 241
Legge 7 agosto 1990, n. 241 | |
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Titolo esteso | Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi |
Stato | Repubblica Italiana |
Tipo legge | Legge ordinaria |
La legge 7 agosto 1990, n. 241 è una legge della Repubblica Italiana, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giulio Andreotti e dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, e più volte modificata e aggiornata nel corso degli anni.
La legge, per il contenuto delle sue disposizioni, ha rappresentato una notevole innovazione per l'attività della pubblica amministrazione italiana e più in generale per il diritto amministrativo italiano, introducendo il diritto di accesso agli atti amministrativi in Italia.
Il contenuto
[modifica | modifica wikitesto]Riassumendo il contenuto della legge, esso può essere sintetizzato come segue:
- sono stati introdotti diversi momenti e meccanismi tramite i quali il privato può intervenire nell'attività della pubblica amministrazione;
- introduzione di una disciplina generale dell'istituto della conferenza di servizi;
- i provvedimenti amministrativi devono riportare obbligatoriamente la motivazione "giuridica" (ad eccezione degli atti aventi portata generale ed astratta, come i regolamenti);
- l'autorità amministrativa ha l'obbligo di dare comunicazione o notizia dell'avvio del procedimento amministrativo;
- la previsione dell'esistenza degli interessi legittimi collettivi;
- l'individuazione della figura responsabile del procedimento amministrativo e la previsione dell'obbligo di comunicazione del responsabile agli interessati dal provvedimento amministrativo;
- l'istituzione degli accordi integrativi o sostitutivi tra privati e pubblica amministrazione, come possibilità per sostituire provvedimenti di carattere amministrativo;
- disciplina del silenzio amministrativo nei casi previsti dalla legge;
- l'istituto della denuncia di inizio attività nei casi in cui sia richiesta un'autorizzazione;
- l'introduzione del diritto di accesso agli atti amministrativi in Italia, che prevede la possibilità per i cittadini di avere accesso agli atti della pubblica amministrazione, di poterne prendere visione ed estrazione di copia.
Innovazioni principali
[modifica | modifica wikitesto]Obbligo di adozione di provvedimento espresso
[modifica | modifica wikitesto]Viene formalmente sancito il dovere di conclusione del procedimento tramite l'adozione di un provvedimento espresso, sia che il procedimento abbia avvio da istanza che d'ufficio.[1]
Il legislatore prevede sanzioni a carico dell'amministrazione con l'obbligo di provvedere, ad esclusione dei casi di silenzio amministrativo qualificato e dei concorsi pubblici, al risarcimento del danno ingiusto procurato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, oltre il diritto ad ottenere un indennizzo per il semplice ritardo, secondo quanto previsto dalla legge.[2]
Il diritto di accesso agli atti amministrativi
[modifica | modifica wikitesto]La richiesta di accesso va presentata all'amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. La pubblica amministrazione deve decidere entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. Sono comunque esclusi i documenti coperti da segreto di Stato.
In particolare, riguardo al diritto di accesso, le caratteristiche sono enunciate nel capo V della legge 241/1990:
- la previsione del requisito un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;[3]
- il diritto all'accesso è negato qualora dalla loro divulgazione possa derivare una lesione (...) alla sicurezza e alla difesa nazionale, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche e persone giuridiche;[4]
- l'amministrazione, prima di rispondere positivamente, deve verificare ed informare eventuali controinteressati che potrebbero avere pregiudizio da un eventuale esercizio del diritto d'accesso;
- il successivo art. 25 stabilisce che il giudice amministrativo (ovvero il Tribunale amministrativo regionale, detto TAR, in primo grado e il Consiglio di Stato in appello), sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, peraltro avvalendosi di un rito processuale particolarmente celere con termini dimezzati.
Altre disposizioni di rilievo, come una normazione generale dell'istituto della conferenza di servizi, l'introduzione dell'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo e la creazione della figura del responsabile del procedimento amministrativo e l'individuazione di termini entro i quali un procedimento amministrativo debba concludersi.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241, su edizionieuropee.it.
- ^ Art. 2bis legge 7 agosto 1990, n. 241, su edizionieuropee.it.
- ^ Art 22 legge 7 agosto 1990, n. 241, su edizionieuropee.it.
- ^ Art 24 legge 7 agosto 1990, n. 241, su edizionieuropee.it.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Diritto di accesso agli atti amministrativi in Italia
- Conferenza di servizi
- Procedimento amministrativo
- Pubblica amministrazione italiana
- Responsabile del procedimento amministrativo
- Segreto di Stato (Italia)
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Testo della legge 241 e modifiche successive sul sito Altalex.com, su altalex.com.
- Testo della legge 241 e modifiche successive sul sito Normattiva.it, su normattiva.it.