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Discussione:Polizia locale
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DOPPIONE INUTILE
[modifica wikitesto]La polizia locale non esiste, è la funzione che svolgono gli enti locali nell'ambito delle materie loro attribuite dalla legge 07 marzo 1986 n.65. Questa voce è un inutile doppione della già esistente polizia municipale. Sarebbe opportuno fare un rinvio a quella voce. Le guardie delle comunità montane, dei consorzi ecc esistono. Vedi per esempio "il consorzio dell'isola" della provincia di Bergamo. Il porto delle armi fuori dal territorio dell'ente non può essere autorizzato poiché i casi per uscirvi sono specificate all'art.4 L.65/1986. Nessuna prefettura può avere dato una indicazione diversa da quelle del ministero dell'interno.
Ed ha ragione lorenzo, vi sono i Vigili che svolgono i compiti di polizia locale secondo i criteri di specializzazione e professionalità
daniele
Posso esibire un parere della Prefettura di Padova che conferma quanto ho scritto più sotto. I servizi di collegamento non devono per forza essere urgenti, non sta scritto da nessuna parte. --Rinaldo (msg) 17:59, 31 ago 2013 (CEST)
critiche alla pagina
[modifica wikitesto]La pagina inerente la Polizia Locale andrebbe migliorata: viene ancora usata la parola "Vigili Municipali" e "Provinciali", e addirittura Vigili delle Comunità! Sono termini inesistenti, occorrerebbe usare il termine "Operatore di Polizia Locale" e di Funzionario e Dirigente a seconda del grado gerarchico ricoperto! Inoltre tra le funzioni di competenza dei "Vigili Municipali" vi rientra anche tutto ciò che riguarda la Polizia Ambientale, quindi TUTTI gli illeciti e reati, di natura penale e amministrativa, che rientrano nelle funzioni di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale-Locale! Infine una recente sentenza stabilisce che le funzioni di Polizia Giudiziaria esercitate dalla Polizia Locale non hanno limitazioni nei confronti di nessun reato... Lorenz89
Le figure professionali Vigili Municipali, Vigili Sanitari, dell'Annona e Vigili Provinciali NON esistono! La legge quadro del 1986 parla di Polizia Municipale ( e Provinciale, istituita qualche anno dopo ), all'interno della quale sono comprese tutte le figure sopra citate! --Lorenz89 (msg) 13:46, 7 set 2012 (CEST)
- ok, se da qui a domani non ci sono obiezioni potrai modificare la voce. --ignis scrivimi qui 15:10, 7 set 2012 (CEST)
Ho tolto l'aggettivo "ausiliario" dalla frase "nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza" in quanto il termine ausiliario non esiste... Inoltre tra i tributi locali vi rientrano anche quelli imposti dalla Regione ( bollo auto per esempio )...--Lorenz89 (msg) 10:10, 2 ott 2012 (CEST)
modifica 14/10/2012 ore 19.32
[modifica wikitesto]Vorrei riformulare la pagina della Polizia Locale in modo più discorsivo e corretto in termini di stile, senza variare i contenuti ma evitando le ripetizioni... E'possibile, siete d'accordo? --Lorenz89 (msg) 19:35, 14 ott 2012 (CEST)
- Va bene. Un consiglio, quando fai modifiche estese, motivale compilando il campo oggetto. :))--151.67.221.76 (msg) 19:37, 14 ott 2012 (CEST)
Per esempio ho notato che un paragrafo era ripetuto due volte, e a mio avviso lo stile era troppo asimmetrico... --Lorenz89 (msg) 19:41, 14 ott 2012 (CEST)
- Se era ripetuto hai fatto bene a toglierlo... :))--151.67.221.76 (msg) 19:47, 14 ott 2012 (CEST)
Modifiche su parte relativa all'armamento
[modifica wikitesto]VERSIONE ATTUALE
Ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale 4 marzo 1987 n. 145 agli operatori di polizia province, comuni, consorziati o in unione di comuni comunità montane, parchi o consociazioni di enti, è consentito il porto dell'arma, secondo i rispettivi regolamenti, oltre il territorio dell'ente ove fanno servizio, per compiti di collegamento (solo per atti urgenti) e rappresentanza (in questo caso la sola sciabola), e comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
VERSIONE PROPOSTA
Ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale 4 marzo 1987 n. 145 al personale dei corpi o servizi di polizia di province, comuni e loro associazioni, consorzi ed unioni, comunità montane, parchi, è consentito il porto dell'arma, secondo i rispettivi regolamenti, oltre il territorio dell'ente ove fanno servizio, per compiti di collegamento e rappresentanza, e comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
In caso di servizi di soccorso o in supporto di altri enti, svolti al di fuori del normale territorio, è facoltà del Sindaco o Presidente di Provincia ricevente di chiedere che il personale sia armato.
Motivazione della variazione
Non è scritto da nessuna parte che il servizio di collegamento riguarda solo gli atti urgenti o che l'unica arma di rappresentanza ammessa sia la sciabola, anzi secondo pareri scritti di diverse prefetture, anche il recarsi presso un altro comune a prelevare mezzi o attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio è da considerarsi "collegamento".