Il superminimo nel diritto del lavoro italiano, è una voce della retribuzione concordata direttamente tra datore di lavoro e dipendente in sede di assunzione o come integrazione successiva al contratto di lavoro.[1]
È imponibile ai fini contributivi e fiscali, fa parte della retribuzione di calcolo del trattamento di fine rapporto e dev'essere calcolato su tutte le mensilità aggiuntive.
È assorbibile dagli aumenti, salvo diversa indicazione nel contratto e nei seguenti casi:
- variazione per scatti di anzianità;
- variazione di superminimi congelati o dichiaratamente inassorbibili.
Indipendentemente dalla indicazione della sua assorbibilità, la legge italiana non tutela il mantenimento del superminimo in tutte le forme in cui l'azienda e i relativi contratti con i dipendenti cambino titolarità. In caso di fusione o di esternalizzazione di ramo d'azienda, il lavoratore che si trova a dipendere dall'acquirente perde il superminimo in retribuzione e può eventualmente contrattarne uno differente con il nuovo datore di lavoro.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Tratto da www.professionisti24.ilsole24ore.com Archiviato il 5 marzo 2016 in Internet Archive. pag. 4.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Bellomo, Retribuzione sufficiente e autonomia collettiva, Torino, Giappichelli Editore, 2002.
- Fargnoli, La retribuzione, Milano, 2002.