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Versione delle 16:43, 13 lug 2017
Il Codice europeo di condotta sul partenariato (CCEP) è un atto delegato[1] che stabilisce le norme comuni per garantire che gli stati membri applichino correttamente i principi della cooperazione nell'organizzazione del partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE).
Scopo del CCEP
Il Codice europeo di condotta sul partenariato è una delle novità salienti nonché uno degli elementi chiave della politica di coesione 2014/2020, perché regolamenta uno dei principi che è parte integrante della politica dei Fondi SIE, il partenariato, il quale implica una stretta collaborazione tra le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, il settore privato, il partenariato economico e sociale in generale.
Nelle precedenti programmazioni l'attuazione del principio di partenariato è avvenuta in modo assai diverso da uno Stato membro all'altro. Per sopperire a questa situazione di non omogeneità la Commissione europea ha fissato degli obiettivi e criteri comuni con il codice europeo di condotta sul principio del partenariato, definendo norme comuni destinate a migliorare la consultazione, la partecipazione e il dialogo con i partner (autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche, sindacati, datori di lavoro, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione) nelle fasi di pianificazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi ESI).
Per il periodo 2014/2020 con l'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 è rafforzato fortemente il requisito di "Partenariato e governance a più livelli" ed è conferito alla Commissione europea il potere di adottare un atto delegato per stabilire un codice di europeo di condotta sul partenariato.
Cosa garantisce il CCEP
Il CCEP sostiene l'applicazione efficace del principio di partenariato e la governance a più livelli. Esso definisce gli obiettivi, i principi e le migliori pratiche.
Nello specifico esso impone agli Stati membri di
- garantire la trasparenza nella selezione dei partner (autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile) che sono nominati membri a pieno titolo dei comitati di sorveglianza dei programmi
- fornire ai partner informazioni adeguate e tempi sufficienti come condizione indispensabile per garantire un corretto processo di consultazione;
- garantire la partecipazione di tutti i partner in tutte le fasi del processo, a partire dalla preparazione e per l'intera l'attuazione, comprese la sorveglianza e la valutazione, di tutti i programmi;
- sostenere il rafforzamento delle capacità dei partner al fine di migliorarne le competenze e le abilità in vista della loro partecipazione attiva al processo;
- rafforzare la capacità istituzionale dei partner attraverso un meccanismo di cooperazione denominato comunità europea di prassi sul partenariato diffondendo adeguatamente gli esempi di buone prassi nell'organizzazione del partenariato.
Quando è entrato in vigore il CCEP
Il Codice europeo di condotta sul partenariato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 74/1 del 14/03/2014
Prima di raggiungere la stesura definitiva si sono svolte delle consultazioni in conformità al paragrafo 4 dell'intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea[2] .
Nello specifico si sono svolte:
- il 25 gennaio e il 21 giugno 2013, due riunioni (debitamente notificate al Parlamento europeo) a cui hanno partecipato gli esperti di tutti gli Stati membri. «Le riunioni hanno consentito di presentare integralmente il progetto di disposizioni della Commissione e di effettuare uno scambio approfondito di opinioni su tutti gli aspetti del progetto. Questo esercizio è consistito nel chiarire l'impostazione della Commissione, ascoltare i pareri degli esperti e di conseguenza perfezionare ulteriormente il testo».[fonte C(2013) 9651 final Bruxelles, 7.1.2014]
- il 5 febbraio e il 19 settembre 2013, due riunioni di dialogo strutturato organizzate dalla Commissione europea «durante le quali il progetto di disposizioni è stato ampiamente discusso con i rappresentanti delle parti economiche e sociali europee, delle organizzazioni non governative (ad esempio responsabili delle questioni ambientali e sociali, delle tematiche relative ai Rom, o delle questioni di genere) e delle associazioni e delle reti che rappresentano le autorità locali e regionali»[fonte C(2013) 9651 final Bruxelles, 7.1.2014]
Poi la Commissione europea ha redatto il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, adempiendo quanto sancito nell'art.5 del Regolamento (UE) N. 1303/2013
Note
- ^ un atto giuridicamente vincolante non legislativo. Tale atto ha il potere di integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo (art. 290 del TFUE).
- ^ è utile consultare il documento redatto dalla Commissione giuridica del PARLAMENTO EUROPEO il 17.04.2013 per comprendere la delega dei poteri legislativi e il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, in particolare la delega conferita agli "Atti delegati" .
Corrispettivo del CCEP in alcune lingue UE
EN: «European code of conduct on partnership (eccp)»
FR: «Code de conduite européen en matière de partenariat (CCP)»
DE: «Europäischen Verhaltenskodex für Partnerschaften»
ES: «Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones»
PT: «Código de conduta europeu sobre parcerias»
Collegamenti esterni
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea TFUE (Versione consolidata), su eur-lex.europa.eu.
- Regolamento generale n.1303/2013, su eur-lex.europa.eu.
- Regolamento delegato n.240/2014, su eur-lex.europa.eu.
- Documento redatto dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo il 17.04.2013 (PDF), su europarl.europa.eu., Relatore: József Szájer