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== Limiti della cartolarizzazione == |
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In Italia la cartolarizzazione ha dato luogo a cessioni importanti sia da parte degli istituti bancari (soprattutto crediti in sofferenza) sia di enti pubblici. In diverse ipotesi le cartolarizzazioni o i tentativi di porle in essere, hanno dato luogo ad inchieste penali.<ref>Vedi i casi [[Federconsorzi]] per quello che riguardava i crediti verso lo Stato per la Gestione ammassi o, più recentemente, i crediti per la Sanità verso la regione Abruzzo</ref> |
In Italia la cartolarizzazione ha dato luogo a cessioni importanti sia da parte degli istituti bancari (soprattutto crediti in sofferenza) sia di enti pubblici. In diverse ipotesi le cartolarizzazioni, o i tentativi di porle in essere, hanno dato luogo ad inchieste penali.<ref>Vedi i casi [[Federconsorzi]] per quello che riguardava i crediti verso lo Stato per la Gestione ammassi o, più recentemente, i crediti per la Sanità verso la regione Abruzzo</ref> |
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Per gli [[ente pubblico|enti pubblici]] spetta alla [[Corte dei Conti]] certificare la solvibilità del credito e autorizzarne la cartolarizzazione. Gli intermediari che curano il collocamento dei titoli possono accettare garanzie da parte di altri soggetti. |
Per gli [[ente pubblico|enti pubblici]] spetta alla [[Corte dei Conti]] certificare la solvibilità del credito e autorizzarne la cartolarizzazione. Gli intermediari che curano il collocamento dei titoli possono accettare garanzie da parte di altri soggetti. |
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Dopo l'entrata in vigore della Direttiva 2014/59/UE sul ''[[bank run#bail-in|bail-in]]'' bancario, la garanzia deve essere pagata dalle banche a prezzi di mercato, e può essere posta solo sulla ''tranche'' senior delle obbligazioni emesse dalla [[Società Veicolo|società-veicolo]] (o ''[[bad bank]]''), che effettua la cartolarizzazione. <br /> |
Dopo l'entrata in vigore della Direttiva 2014/59/UE sul ''[[bank run#bail-in|bail-in]]'' bancario, la garanzia deve essere pagata dalle banche a prezzi di mercato, e può essere posta solo sulla ''tranche'' senior delle obbligazioni emesse dalla [[Società Veicolo|società-veicolo]] (o ''[[bad bank]]''), che effettua la cartolarizzazione. <br /> |
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Diversamente, la garanzia statale è considerata un "[[aiuti di Stato|aiuto di Stato]]", vietata e sanzionata pesantemente dal [[diritto antitrust]] dell'Unione |
Diversamente, la garanzia statale è considerata un "[[aiuti di Stato|aiuto di Stato]]", vietata e sanzionata pesantemente dal [[diritto antitrust]] dell'Unione Europea, e farebbe scattare il ''bail-in'', la cancellazione o conversione in azioni su almeno l'8 per cento delle passività della banca oggetto di aiuto. |
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Versione delle 16:37, 13 lug 2017
La cartolarizzazione è la cessione di attività e/o passività, beni e/o debiti di privati o di crediti di una società (solitamente una banca) definita tecnicamente originator, attraverso cui si costruiscono emissioni con la trasformazione del bene o del debito/credito (securitization) in titoli obbligazionari, che sono poi collocati presso il pubblico. La tecnica finanziaria è definita nel modello originate-to distribute, antitetico al concetto stesso di banca che invece si basa sul modello originate-to-hold. In sostanza con la cartolarizzazione il rischio di credito viene trasferito dalla banca agli obbligazionisti e la banca libera risorse di capitale.
La tecnica è una elaborazione moderna dell'idea di Johan Palmstruch nel 1647; idea la quale peraltro ha dato origine al moderno sistema banche centrali (fabbriche del debito) e delle banche commerciali, come le conosciamo oggi.
I beni o attività sono ceduti a terzi, e il recupero da parte dei terzi del valore di questi beni o attività dovrebbe garantire la restituzione del capitale e delle cedole di interessi indicate nell'obbligazione. Se tale recupero non è possibile, chi ha comprato titoli cartolarizzati incorre nella perdita sia del capitale versato che degli interessi dovuti.
Per lo più i beni ceduti sono costituiti da crediti, tuttavia possono essere immobili, strumenti derivati o altro. I beni vengono ceduti a società-veicolo (SPV,Special Purpose Vehicle; società cessionaria abilitata ad emettere i titoli in cui sono incorporati i crediti ceduti) che ne versano al cedente il corrispettivo economico ottenuto attraverso l'emissione ed il collocamento di titoli obbligazionari. Le obbligazioni emesse sono divise in classi a seconda del rating (AAA, AA, BBB, BB ecc. fino alla partecipazione azionaria), con un merito creditizio che è minore quanto più è alto il livello di subordinazione nella restituzione del debito obbligazionario.
Funzionamento della cartolarizzazione
Un soggetto, denominato originator, raccoglie sul mercato un certo numero di crediti (esempio interessi sui mutui). L'originator, successivamente trasferirà i crediti ad una Special Purpose Vehicle (SPV) ed entreranno nella sua disponibilità. La SPV riceverà, da quel momento in poi, i pagamenti per gli interessi e per la restituzione del capitale, effettuati da coloro che hanno sottoscritto i mutui. La SPV, per finanziarsi, emetterà obbligazioni che vengono sottoscritte dagli investitori che dispongono di un surplus di liquidità. Queste obbligazioni sono strutturate in tranche, ed a ognuna di esse viene attribuito un rating (dalla AAA alla BB normalmente). Ordinate a partire dalla meno rischiosa, che di conseguenza coincide con la meno redditizia, le tranche si possono distinguere in:
- tranche senior
- tranche mezzanine
- tranche equity
Il pagamento delle tranche avviene a cascata, ossia vengono pagate prima di tutto le tranche meno rischiose (senior) e successivamente le tranche più rischiose (mezzanine ed equity). La suddivisione in tranche permette di distribuire il rischio: le tranche senior, meno rischiose e che garantiscono interessi inferiori, potranno essere sottoscritte da soggetti poco propensi al rischio; le tranche equity permetteranno una maggiore speculazione da parte dell'investitore, a patto che abbia una propensione al rischio maggiore.
Gli interessi pagati dai contraenti dei finanziamenti sottostanti, serviranno a pagare gli interessi passivi delle obbligazioni.
La cartolarizzazione consente ad una banca di trasformare attività per definizione illiquide (come un mutuo) in attività liquide. Questo avviene poiché, trasferendo i finanziamenti alla SPV, otterrà il corrispettivo in denaro (spogliandosi però dal diritto della restituzione del capitale e degli interessi del mutuo), risultando più liquida e consentendole di replicare il processo (concessione di ulteriori mutui e successiva cartolarizzazione degli stessi).
La Special Purpose Vehicle normalmente non è tenuta a rispondere di un eventuale fallimento dell'originator.
In Italia
La legge di riferimento, in Italia, è la legge 130/1999 successivamente modificata all'articolo 7 con l'aggiunta degli articoli 7-bis e 7-ter con la legge n.80 del 14 maggio 2005.
Gli investitori, sottoscrivendo i titoli, accettano una clausola di limited recourse, che vincola la corresponsione delle cedole al rimborso del credito dal quale i titoli dipendono. Si tratta di una operazione rischiosa, per la quale società di rating specializzate valutano la qualità dei titoli obbligazionari, e dunque del credito sottostante, facilitando la valutazione degli operatori interessati.
La cessione può riguardare crediti in sofferenza delle banche, non ancora dichiarati inesigibili e depennati dal bilancio.
La cartolarizzazione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e obblighi del creditore cedente. Restano, quindi, invariati e non modificabili senza il consenso di entrambe le parti, gli obblighi e i diritti del debitore.
Tra le società più attive sul mercato secondario delle cartolarizzazioni ci sono i fondi speculativi in un intreccio molte volte inestricabile di interessi contrapposti.
Cartolarizzazione dei crediti
Nella cartolarizzazione dei crediti si identificano due costruzioni:
- Dualistica: l'operazione è formata da due distinti contratti (cessione di credito del creditore originario alla società di cartolarizzazione più contratto di finanziamento ossia un mutuo erogato dalla società ai sottoscrittori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione), uniti da un collegamento legale.
- Monistica: tra i due momenti c'è un nesso talmente stretto da farla ritenere unica cioè un contratto avente un'unitaria causa quale la cartolarizzazione.
Soggetti del contratto sono il creditore originario, cedente, e i sottoscrittori dei titoli. La società di cartolarizzazione è quindi il tramite attraverso il quale si attua la cessione di crediti dal cedente ai portatori dei titoli.
La cartolarizzazione è una cessione pro soluto, cioè non vi è garanzia della solvenza del debitore ceduto e i rischi gravano sui portatori dei titoli.
Limiti della cartolarizzazione
In Italia la cartolarizzazione ha dato luogo a cessioni importanti sia da parte degli istituti bancari (soprattutto crediti in sofferenza) sia di enti pubblici. In diverse ipotesi le cartolarizzazioni, o i tentativi di porle in essere, hanno dato luogo ad inchieste penali.[1]
Per gli enti pubblici spetta alla Corte dei Conti certificare la solvibilità del credito e autorizzarne la cartolarizzazione. Gli intermediari che curano il collocamento dei titoli possono accettare garanzie da parte di altri soggetti.
Dopo l'entrata in vigore della Direttiva 2014/59/UE sul bail-in bancario, la garanzia deve essere pagata dalle banche a prezzi di mercato, e può essere posta solo sulla tranche senior delle obbligazioni emesse dalla società-veicolo (o bad bank), che effettua la cartolarizzazione.
Diversamente, la garanzia statale è considerata un "aiuto di Stato", vietata e sanzionata pesantemente dal diritto antitrust dell'Unione Europea, e farebbe scattare il bail-in, la cancellazione o conversione in azioni su almeno l'8 per cento delle passività della banca oggetto di aiuto.
Note
- ^ Vedi i casi Federconsorzi per quello che riguardava i crediti verso lo Stato per la Gestione ammassi o, più recentemente, i crediti per la Sanità verso la regione Abruzzo
Voci correlate
Altri progetti
- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «cartolarizzazione»
Collegamenti esterni
- Template:Thesaurus BNCF
- Guida al Mutuo Cartolarizzato, su piazzeaffari.it.
- legge 30 aprile 1999, n. 130, su giustizia.it.
- Legge 14 maggio 2005 n. 80 (che all'Art. 4 modifica la legge precedente con l'introduzione degli Articoli 7-bis e 7-ter), su giustizia.it.
- Reglo - Glossario Regolamentare Multilingue
- Approfondimenti sulle cartolarizzazioni, su centrostudifinanza.it.