Nel diritto civile, si intende per quota di riserva la quota di eredità che la legge riserva al coniuge della persona della cui successione si tratta, ai figli legittimi e ai figli naturali, nonché, in assenza dei figli, agli ascendenti legittimi.
Ciò che resta dell'eredità, detratta la quota di riserva, è la quota disponibile che rappresenta la quota parte di eredità che chi fa testamento può disporre a suo piacimento senza ledere i diritti dei legittimari.
Quote di riserva
[modifica | modifica wikitesto]I legittimari non hanno diritto alla medesima quota ereditaria. La legge distingue a seconda si tratti dei figli, del coniuge o degli ascendenti. In particolare occorre distinguere:
- Se il testatore lascia un solo figlio a questi spetterà la metà del patrimonio ereditario
- Se il testatore lascia più di un figlio, ad essi spetterà una quota pari a due terzi dell'eredità.
- Se il testatore non lascia figli ma solo ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio.
- Se il testatore lascia il solo coniuge, a questo è invece riservata la metà del patrimonio ereditario.
Concorso di legittimari
[modifica | modifica wikitesto]Anche qui occorre distinguere:
- se oltre al coniuge il defunto lascia un figlio, a questi spetterà un terzo del patrimonio, al coniuge un altro terzo.
- se oltre al coniuge vi sono due o più figli, al coniuge spetterà un quarto del patrimonio, ai figli la metà; se il coniuge concorre con gli ascendenti (non essendovi figli), ad esso viene riservato la metà del patrimonio, agli ascendenti spetterà un quarto.
Violazione della quota di riserva
[modifica | modifica wikitesto]Nel caso in cui chi fa testamento violi la quota di riserva utilizzando a suo piacimento più di quanto rientri nella quota disponibile, gli eredi legittimari possono esercitare l'azione di riduzione.