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Occupazione di terreni o edifici - Teknopedia
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Commento: L'attuale voce, dal titolo più generico, dovrebbe concentrarsi sul fenomeno dello squatting e delle occupazioni in tutto il mondo e nel corso della storia, mentre tutte le informazioni riguardanti lo specifico reato nell'ordinamento italiano dovrebbero avere una trattazione autonoma.

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Una protesta del movimento Abahlali baseMjondolo a Durban, in Sudafrica

L'occupazione di terreni o edifici, anche conosciuta con il termine inglese squatting[1], è l'azione di occupare un'area abbandonata il cui occupante o squatter[2], non ne possiede la proprietà, ne l' affitto o comunque non ha il permesso legale di utilizzare. Nel 2003, le Nazioni Unite hanno stimato che nel mondo ci fossero un miliardo di abitanti abusivi e nelle baraccopoli. L'occupazione abusiva si verifica in tutto il mondo, in genere quando le persone trovano edifici o terreni vuoti da occupare per costruire un'abitazione.

Nei paesi in via di sviluppo e nei paesi meno sviluppati, le baraccopoli spesso nascono come insediamenti abusivi. In città africane come Lagos, gran parte della popolazione vive nelle baraccopoli. In India e a Hong Kong ci sono abitanti che vivono sui marciapiedi, così come baraccopoli sui tetti. Gli insediamenti spontanei in America Latina sono noti con nomi come "villa miseria" (Argentina), "pueblos jóvenes" (Perù) e "sentamientos irregulares" (Guatemala, Uruguay). In Brasile, ci sono favelas nelle principali città e spostamenti di massa nelle aree rurali.

Nei paesi industrializzati, sono spesso presenti occupazioni residenziali e anche movimenti di occupazione della sinistra (ma esistono anche occupazioni di destra), che possono essere di natura anarchica, autonomista o socialista. I movimenti di opposizione degli anni '60 e '70 hanno creato "spazi liberi" in Danimarca (ad esempio Christiania), nei Paesi Bassi e in Italia nei centri sociali autogestiti. Ogni situazione locale determina il contesto: in Inghilterra e Galles, si stimava che alla fine degli anni '70 ci fossero 50.000 occupanti abusivi; ad Atene, in Grecia, ci sono occupazioni di rifugiati. In Spagna e negli Stati Uniti, gli anni 2010 hanno visto la nascita di molti nuovi squatter in seguito alla Crisi finanziaria del 2007-2008.

In Italia

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Lo stesso argomento in dettaglio: Reato § Classificazione dei reati nel diritto italiano.

Profili giuridici ed istituti sostanziali

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Delitto di
Invasione di terreni o edifici
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XIII, Capo I
Disposizioniart. 633
Competenza
  • (comma 1) giudice di pace
  • (comma 2) tribunale monocratico[3]
Procedibilità
  • (comma 1) a querela;
  • (comma 2) d'ufficio[3]
Arrestonon consentito
Fermonon consentito
Pena
  • (comma 1) reclusione da uno a tre anni e multa da 103 a 1 032 euro
  • (comma 2) reclusione da due a quattro anni e multa da 206 a 2 064 euro

L'occupazione è configurabile, in diritto civile, tra le modalità di acquisto del diritto di proprietà esclusivamente quando avvenga in buona fede. Il possesso continuativo, per lunghi periodi, di beni immobili conduce a volte, in casi di acquiescenza, all'acquisizione degli stessi, come regolamentato dalle norme sull'usucapione: si tratta di un istituto giuridico che, in ogni caso, si differenzia dall'acquisizione delle cosiddette res nullius, che per definizione, nel diritto italiano, afferiscono solo ai beni mobili.

L'invasione di terreni o edifici, in diritto penale, è un delitto previsto e punito dall'art. 633 del codice penale italiano ai sensi del quale: «Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 103 euro a 1 032 euro. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2 064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.»

Tipicità

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L'invasione di terreni o edifici è un reato comune, di danno e di evento, l'interesse tutelato è "il rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi" (Cass. 5237/85). A forma libera e si realizza ogniqualvolta il soggetto attivo invada un terreno o un immobile senza il consenso di colui che ne sia proprietario o che ne abbia un qualsivoglia diritto di godimento. È un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui si realizza l'ingresso arbitrario nell'altrui fondo o immobile ma, qualora l'occupazione si protragga nel tempo, ha natura permanente; nel qual caso cessa solo "con l'allontanamento dall'edificio o con la sentenza di condanna" (Cass. 49169/03).

Elemento soggettivo

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L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, non necessitando in capo all'agente solo la coscienza e la volontà di invadere un bene altrui ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto.

Aspetti processuali

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La competenza processuale è del Giudice di Pace nei casi previsti dal I co. e quando non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 639 bis. Quest'ultimo specifica infatti che: «Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.»

Nel caso in esame, infatti, poiché l'interesse tutelato dalla norma non è quello del singolo ma della comunità il giudice competente è da individuarsi nel Tribunale monocratico. Discorso analogo vale per la procedibilità, a querela salvo non sussista l'ipotesi di cui al 639 bis c.p. La competenza è di quest'ultimo e il reato è perseguibile d'ufficio altresì quando sussistano l'ipotesi di cui al II comma.

Negli anni più recenti, un nuovo orientamento giurisprudenziale, osservato dal Tribunale di Roma e dalla Corte suprema di cassazione, ha condannato il Governo (nella persona del Ministero dell'interno o della Presidenza del Consiglio dei ministri) al risarcimento dei danni (ex art. 2043 cod. civ.) laddove le istituzioni deputate non abbiano prevenuto o soppresso l'occupazione abusiva[4].

Aspetti sociopolitici

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Simbolo politico dello squatting (occupazione)

Negli anni, in Italia vi sono stati numerosi casi di occupazione di immobili effettuati da più persone per motivi vari. Pur in assenza di dati ufficiali, le stime più affidabili sembrano indicare in 50.000 il numero di immobili occupati su tutta la penisola[4].

Fra le ragioni dell'occupazione spesso vi sono state delle necessità, come la carenza di immobili liberi per la locazione o la povertà e l'impossibilità di pagare l'affitto d'un immobile.

I centri sociali occupati

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Lo stesso argomento in dettaglio: Centro sociale occupato autogestito.

Con il passare degli anni, molti degli immobili occupati sono stati sgomberati. Le attività culturali e sociali create hanno permesso ad alcuni di essere accettati dalle autorità e disciplinati, diventando dei centri sociali autogestiti. Alcuni fra i più conosciuti sono il Forte Prenestino di Roma, l'Isola del Kantiere di Bologna e l'El Paso di Torino in Italia. Sono diventati famosi Christiania e Ungdomshuset a Copenaghen, in Danimarca, e la Kunsthaus Tacheles di Berlino in Germania.[5]

Occupazione di scuole o università

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L'occupazione di scuole o università sussiste, in linea teorica, nell'ambito dell'art. 633 C.p.. Tuttavia in molte occupazioni di scuole o università non è ravvisabile il dolo specifico previsto dalla norma in quanto il fine di tali manifestazioni è individuato esclusivamente nel fare pressione alla controparte per l'accoglimento delle proprie istanze.

La corte di cassazione, il 30 marzo 2000, ha escluso che possa considerarsi invasione di edifici ai sensi dell'art. 633 C.p. "la cosiddetta occupazione studentesca delle scuole" quando gli occupanti non siano estranei al luogo e la loro presenza sia legittima.[6] Ciò significa che non sussiste il reato quando gli occupanti sono iscritti alla medesima scuola (o università) e quando l'occupazione è effettuata durante gli orari di lezione.

Nel caso in cui non sia possibile svolgere normalmente lezione durante "l'occupazione di scuole o università" sussiste il reato di "interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità" (340 C.p.).

Note

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  1. ↑ (EN) Squatting, su Collins English Dictionary. URL consultato il 30 aprile 2020.
  2. ↑ Squatter, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 30 aprile 2020.
  3. 1 2 Anche nel caso di cui all'art. 639 bis.
  4. 1 2 Giuseppe Portonera, The Problem of Squatting in Italy: A New Approach by the Courts, in International Index of Property Rights, vol. 2019, pp. 5-11.
  5. ↑ AA.VV., Comunità virtuali. I centri sociali in Italia, Roma, Manifestolibri, 1994,. ISBN 88-7285-042-8.
  6. ↑ Codice Penale, Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina, su books.google.it.

Bibliografia

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  • Valerio Mattioli, Novanta. Una controstoria culturale, Torino, Einaudi, 2025, ISBN 978-88-06-26623-3.

Voci correlate

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  • Centro Financiero Confinanzas
  • Centro sociale autogestito
  • Massacro di Eldorado do Carajás
  • Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Altri progetti

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Collegamenti esterni

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  • squatter, su Vocabolario Treccani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Modifica su Wikidata
  • (EN) Opere riguardanti Occupazione di terreni o edifici, su Open Library, Internet Archive. Modifica su Wikidata
  • Wikisource art. 633 C.p.
  • Squat.net, sito di riferimento internazionale del movimento degli squatters
V · D · M
Delitti contro il patrimonio nel codice penale italiano
Mediante violenza alle cose
o alle persone
Furto (art. 624) · Sottrazione di cose comuni (art. 627) · Rapina (art. 628) · Estorsione (art. 629) · Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630) · Usurpazione (art. 631) · Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632) · Invasione di terreni o edifici (art. 633) · Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634) · Danneggiamento (art. 635) · Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636) · Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637) · Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638) · Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639)
Mediante frodeTruffa (art. 640) · Frode informatica (art. 640 ter) · Insolvenza fraudolenta (art. 641) · Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642) · Circonvenzione di persone incapaci (art. 643) · Usura (art. 644) · Frode in emigrazione (art. 645) · Appropriazione indebita (art. 646) · Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647) · Ricettazione (art. 648) · Riciclaggio (art. 648 bis) · Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter)
Controllo di autoritàLCCN (EN) sh85127103 · GND (DE) 4159226-8 · J9U (EN, HE) 987007529418405171
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