L'imposta sulle vetture era un tributo comunale abrogato dalla riforma tributaria del 1974.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Il regio decreto n. 3022 del 1866 istituì le imposte sulle vetture pubbliche e su quelle private a favore dello Stato, poi concesse ai comuni con legge 11 agosto 1879, n. 5784. Tali imposte furono prima disciplinate, assieme a quella sui domestici, nel Regolamento 24 dicembre 1870, n. 6173.
Le due imposte furono poi unite con la riforma della finanza locale nel Testo Unico 14 settembre 1931 n. 1175.
Determinazione dell'imposta
[modifica | modifica wikitesto]Erano soggetti all'imposta sulle vetture (art. 137) i possessori ed i concessionari di vetture pubbliche e private tanto per uso proprio che per fini economici o per servizio altrui. Erano considerate vetture pubbliche (art. 139) i veicoli di qualsiasi forma e dimensione coi quali, mediante corrispettivo, si trasportavano persone e/o merci. Erano considerate private tutte le altre.
Le vetture pubbliche, ai fini dell'imposta, erano divise in due categorie: la prima, comprendente quelle che facevano servizio a periodo fisso con destinazione determinata; la seconda, costituita dalle vetture date a noleggio, da rimessa o da piazza che facevano corse eventuali solo se volute dai passeggeri, ed i carri funebri.
La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche era la seguente (art. 141):
Classi di Comuni[1] | Prima categoria | Seconda categoria |
Classe A | L. 150 | L. 120 |
Classe B | L. 120 | L. 100 |
Classe C | L. 100 | L. 80 |
Classe D | L. 80 | L. 70 |
Classe E | L. 70 | L. 60 |
Classe F | L. 60 | L. 50 |
Classe G | L. 50 | L. 40 |
Classe H | L. 40 | L. 30 |
Classe I | L. 30 | L. 20 |
La misura massima dell'imposta sulle vetture private era invece la seguente (art. 144):
Classi di Comuni[2] | Vetture a quattro ruote con due cavalli | Vetture a quattro ruote con un cavallo | Vetture a due ruote |
Classe A | L. 300 | L. 200 | L. 150 |
Classe B | L. 250 | L. 180 | L. 130 |
Classe C | L. 200 | L. 150 | L. 120 |
Classe D | L. 150 | L. 120 | L. 100 |
Classe E | L. 120 | L. 100 | L. 80 |
Classe F | L. 100 | L. 80 | L. 60 |
Classe G | L. 80 | L. 60 | L. 50 |
Classe H | L. 60 | L. 50 | L. 40 |
Classe I | L. 50 | L. 40 | L. 30 |
Le vetture private fregiate di stemmi o lussuose potevano essere tassate in misura doppia.
Esenzioni e riduzioni
[modifica | modifica wikitesto]Erano esenti dall'imposta sulle vetture:
- le vetture appartenenti alla Casa Reale, agli ambasciatori, agenti diplomatici ed agenti consolari delle nazioni estere;
- i veicoli già soggetti alle tasse ciclistiche ed automobilistiche statali;
- le vetture delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, della Croce Rossa e delle associazioni private attrezzate per il trasporto degli infermi;
- le vetture che i fabbricanti o i negozianti tenevano per lo scopo esclusivo del loro commercio.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Le lettere corrispondono alle classi demografiche introdotte dalla riforma tributaria del 1931: A per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; B per quelli non superiori ai 500.000 abitanti; C per quelli non superiori ai 200.000; D per quelli non superiori ai 100.000; E per quelli non superiori ai 60.000; F per quelli non superiori ai 30.000; G per quelli non superiori ai 15.000; H per quelli non superiori ai 10.000; I per quelli con meno di 5.000 abitanti.
- ^ Idem.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Carlo Camusso, Nuovo Codice dei Tributi Comunali, I.T. dei comuni di Empoli, 1931
- Diritto e pratica tributaria a cura dell'Associazione nazionale consulenti tributari, CEDAM, 1931