In generale, in ambito giuridico, si definisce fonte del diritto un atto o un fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare l'ordinamento giuridico stesso.
Le «fonti di conoscenza o di cognizione» tuttavia non pongono direttamente norme giuridiche, ma sono lo strumento attraverso il quale le norme prodotte dalle fonti di produzione[1] vengono portate a conoscenza dei consociati[2]. Le fonti di cognizione integrano il requisito della pubblicazione legale della norma oggettiva, dato che si ha specifico riguardo a documenti formati da pubbliche autorità "esclusivamente rivolti al fine di realizzare condizioni di conoscibilità (o di migliore conoscibilità) del diritto oggettivo vigente" (Crisafulli).
Distinguiamo:
- Fonti di cognizione ufficiali come mezzi di conoscenza privilegiata, tra cui annoveriamo: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, bollettini ufficiali delle Regioni, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE), Raccolta degli atti normativi, testi unici compilativi.
- Fonti di cognizione non ufficiali: mezzi di conoscenza (di fatto) che possono essere promanati da pubbliche autorità (per esempio, Regioni o Ministeri), o da soggetti privati (per esempio, case editrici o riviste specializzate).
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Per fonti di produzione s'intendono gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche. Le fonti di produzione si distinguono a loro volta in fonti-atto e fonti-fatto.
- ^ Persone fisiche (cives) o giuridiche inserite in una collettività (Stato ordinamento) da cui promana un ordinamento giuridico
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Vezio Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1993 (2ª ed.).