L'esclusione della prova liberatoria è un istituto giuridico previsto dall'ordinamento penale italiano e regolamentato dall'art. 596 del codice penale.[1] Esso prevede che l'accusato dei delitti di ingiuria e diffamazione non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
L'art. 596, comma terzo, prevede un'eccezione: quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è sempre ammessa nel procedimento penale. A norma del quarto comma, se la verità del fatto è provata o se il fatto ha successivamente determinato la condanna della persona a cui è stato attribuito, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non integrino di per sé stessi il reato di diffamazione. Si fa riferimento a tale eccezione con la locuzione latina exceptio veritatis.
Eccezioni
[modifica | modifica wikitesto]Quando l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale in uno fra i seguenti casi:
- se la persona offesa è un pubblico ufficiale e il fatto a esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
- se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
- se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
Se la verità del fatto è provata, o se per esso la persona a cui il fatto è attribuito è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore della imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per sé stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero dell'articolo 595 comma primo.
Con una formula che riprende tradizioni del codice cavalleresco al tempo dei duelli, il secondo comma ammette tuttavia che «quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo».
La Corte Costituzionale, in data 5 luglio 1973, ha confermato la legittimità di tale normativa.[2]
Per quello che riguarda il web, la Cassazione è però in questo momento orientata a letture meno restrittive della norma,[3] ammettendo la facoltà di dimostrare anche quei fatti che rispettano i criteri richiesti dalla legge sulla stampa, ossia
- rilevanza sociale e interesse pubblico alla divulgazione.
- rispondenza dell'informazione alla verità obiettiva (nei limiti in cui ciò sia accertabile);
- correttezza espressiva (continenza verbale tollerabile in conformità con i correnti livelli di “decenza espressiva”);
- pertinenza, ossia stretta attinenza a questioni di notorietà attuale (fatti di cronaca che hanno subito un determinato riscontro mediatico).
Altri ordinamenti
[modifica | modifica wikitesto]Diritto romano
[modifica | modifica wikitesto]In diritto penale romano, l'espressione latina exceptio veritatis (eccezione di verità) veniva usata per indicare la facoltà di chi era accusato dei reati di ingiuria o di diffamazione (o di altri reati analoghi attinenti) di dimostrare la verità dei fatti attribuiti; alternativamente, si intendeva per essa la causa di giustificazione o di non punibilità dei detti reati.[4][5]
L'espressione rimane in uso nel linguaggio comune come eredità del diritto romano[6].
Diritto statunitense
[modifica | modifica wikitesto]In altri ordinamenti invece, ad esempio in quello statunitense, la facoltà di prova è molto più ampia, quale espressione del diritto di parola.
Testi normativi
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Renato Bricchetti, Codice penale e leggi complementari, Milano, Gruppo Sole24ore, 2010, pag. 244.
- ^ Corte Costituzionale sentenza 103/1973
- ^ Cassazione 25 luglio 2008 n. 31392
- ^ Arrigo Manfredini, La diffamazione verbale nel diritto romano (1979)
- ^ Santalucia, Costantino e i «libelli famosi
- ^ Per un raffronto di metà ottocento tra diritto toscano, romano, austriaco vedi indicazione in [1]
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107.