Delitto di Epidemia | |
---|---|
Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo VI, Capo II |
Disposizioni | art. 438 |
Competenza | corte d'assise |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | obbligatorio |
Fermo | consentito |
Pena | ergastolo |
La diffusione di agenti patogeni nell'ambiente è, nel diritto penale italiano, un delitto contro l'incolumità pubblica. Secondo l'articolo 438 codice penale[1]:
«Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo»
In passato, se dal fatto derivava la morte di persone era prevista la pena capitale ma questa pena è stata eliminata dall'ordinamento italiano e quindi è subentrata la pena dell'ergastolo[2].