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voce falsa ed inattendibile
[modifica wikitesto]Ho aseguito con attenzione l'edit war condotta dall'amministratore identificato Gac, che ha più volte censurato le modifiche alla voce fatte da Daniele63. Dopo una serie di verifiche debbo constatare che la voce come protetta dall'amminsitratore Gac è falsa, non attendibile, contraria alla normativa vigente, irreale nei suoi contenuti. Risulta all'archivio 3 che l'amministratore Gac non ha assolutamente, ripeto assolutamente, verificato o controllato quanto era stato sostenuto e tantomeno quanto andava allegando come documentazione il richiedente le modifiche. Nel testo della voce, mera constatazione, emergono anche dei fatti che potrebbero essere qualificati come istigazione a commettere reati (in materia di armi), il che non è propriamente istruttivo. Sono anche andato a verificare che il censurato collabora alla voce dal 2008 in modo proficuo. Tornando alla voce ed alle censure mosse alle modifiche rappresento che a termine di ogni mio intervento viene indicata la fonte giuridica o di giurispudenza. Quindi non le fonti prive di ogni attendibilità indicate dall'amministratore Gac. La voce si fonda equivocando che una proposta di legge del partito delle libertà sia stata approvata e la richiama tale metropoliceman ( vedi http://www.silpol.it/legge_quadro/1testo070201.htm) che si definisce anche studioso della materia. Questa proposta legge non è mai stata depositata in parlamento. La polizia municipale (questa è la definizione che è stabilita dalla legge 07 marzo 1986 n.65) è un servizio che può essere fornito dagli enti locali avvalendosi anche di istituti di vigilanza privata o di privati. Non è obbligatorio per i comuni o le province fornire tale servizio è, ripeto, una facoltà. La polizia municipale non fa parte delle forze di polizia che sono elencate in modo tassativo all'art.16 L.01 aprile 1981 n.121. La polizia municipale non fa parte delle forze dell'ordine che sono indicate al T.U. delle leggi di p.s. e regolamento d'esecuzione, nel Corpo degli agenti di p.s. e dei (Reali) Carabinieri. Il ministro dell'interno ha promulgato una circolare (n.3/1987) in cui dispone le direttive generali in materia stato giuridico del personle e compiti della polizia municipale ai prefetti. La vigilanza sui vigili urbani ed il loro operato è demandata ai prefetti che si avvalgono per ciò dei questori e dei loro ufficiali ed agenti dipendenti dalle questure o dagli uffici periferici, distaccati e sezionali, Successivamente ci sono state ulteriori direttive univoche che sono state circolarizzate. Effettivamente la circolare http://www.piemmenews.it/components/com_ccboard/assets/uploads spiega perfettamente lo stato giuridico dei vigili, ricordando che tali status possono essere attribuiti singolarmente. Nel caso tutte le funzioni e compiti sono attribuiti al singolo vigile, quindi ci sarà un provvedimento del consiglio comunale per quanto di competenza sulla vigilanza stradale e le limitate funzioni di polizia giudiziaria ed un decreto del prefetto (di approvazione ex art.14 tulps) della qualità della funzione ausiliaria di p.s., al vigile viene pure erogata l'indennità prevista all'art.10 L.65/1986. Praticamente,come ben illusta il consiglio di stato, i vigili urbani non sono poliziotti e non hanno gli stessi compiti e neppure l'armamento è loro necessario per svolgere i compiti di polizia municipale (vedi http://www.rivistagiuridica.aci.it/index.php?id=893&doc=5256&no_cache=1). Ritengo meritevole di attenzione quanto sostenuto del censurato daniele63 in ordine alla incompetenza della polizia municipale, per sopravvenuta declaratoria di incostuzionalità del pacchetto sicurezza d.l.92/2008 della sentenza n.115/2011 che lo ha annullato http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=115 (leggi il commento http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/15-/-/516-corte_cost___7_aprile_2011__n__115__pres__de_siervo__rel__silvestri__ordinanze_sindacali_in_materia_di_sicurezza_urbana/) e la conseguente caducazione del d.m. 5.8.2008 dell'allora ministro dell'interno Roberto Maroni. Per capire di ciò che si parla vi posto il commento dell'epoca di un comandante di polizia municipale. Già allora egli aveva ritenuto che effettivamente Quindi non essendo legittima l'invasione della municipalità (sindaco e polizia municipale) nell'ambito delle funzioni di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, di competenza dello stato, è illegittimo sostenere che svolgono servizi di prevenzione e tutela dell'incolumiotà delle persone, dei patrimoni, servizi anti droga, ecc. Peraltro il censurato daniele63 non sapeva che il commento dell'avvocato, sempre portato a supporto delle propria tesi da metropoliceman (questo http://www.ancupm.it/content/zoom.asp?id_news=5) era stato sconfessato dalpacchetto sicurezza che stabilisce, in ogni caso, all'art.7 D.L.92/2008, che " Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio"
"1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalita', con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attivita' investigativa."
Quindi in ogni caso, anche nel periodo in cui era ritenuto legittimo l'intervento della polizia municipale in materie di esclusiva competnza statale, l'attività si concludeva allo stato di flagranza, mentre ogni altra attività successiva era anche allora, di escluiva competenza delle forze di polizia dello stato. Questo delinea una irrisorietà della legge da parte di coloro che, pur marginalmente, sono incaricati di dar rispettare. Irrisorietà della legge avvallata e condivisa da chi amministra la voce. Comunque per tornare alla sostanza della voce la polizia municipale, contrariamente alla statuizione richiamata dall'introduzione, non solo non è elevata a rango autonomo nell'ambito dell'amminsitrazione comunale se costituita in corpo ma il comndante può anche non essere neppure un vigile ma un qualunque impiegato del ruolo dirigenziale dell'ente locale come stabilisce il consiglio di stato con sentenza n.260772013 che vi posto http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22524&dpath=document&dfile=21052013234646.pdf&content=Consiglio+di+Stato,+Sentenza+n.+2607/2013,+Sull%27obbligo+di+motivazione+degli+atti+di+macroorganizzazione+-+stato+-+documentazione+-+ (leggi anche il commento http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-06-03/polizia-locale-essere-guidata-065027.shtml?uuid=Ab1fAc1H. La stessa sentenza stabilisce che il requisito dell'approvazione di agente di p.s. non è necessaria per espletare tale incarico ma è necessaria adeguata preparazione professionale. Chiunque legge dovrebbe riflettere che sul significato di tale conclusione di una sentenza in ambito amministrativo. Il comandante della polizia municipale è un vigile e non necessita di ulteriori titoli ma di una specifica competenza professionale che non è a questi titoli riconducibile ma è autonoma. Tornando a noi e stabilito che in primo luogo vi è il provvedimento amministrativo che legittima l'attività o l'incarico, abbiamo stabilito che il provvedimento amministrativo può essere illegittimo. Quindi la voce di wikipedia sostenendo delle affermazioni che sono contrarie alle conclusioni riportate in sentenza da parte degli organi a ciò deputati, giudici, sostiene delle illegittimità. E' interessante che il censurato daniele63 abbia riportato la sentenza a sezioni unite della s.c.cassazione con commento del dott. montanari, invisa agli stessi vigili urbani, perchè stabilisce il loro inquadramento. vedi http://www.anvu.it/areaprotetta/marescialli.pdf e l'inesistenza delle mansioni nell'ambito dei servizi di competenza dello stato (pubblicfa sicurezza, poliziaa giudiziaria e compiti di polizia stradale) come erroneamente riportato nella voce di wikipedia (leggi funzioni di p.s.). la sentenza delle sezioni unite è identica a quella del consiglio di stato,sez.IV, n.44/2005 Reg.Dec. cui vi rinvio alla lettura su un sito sindacale dei vigili urbani http://www.siapol.it/ftp/CDStato44-2005.pdf Ho trovato utilissima, invece, la sentenza che stabilisce che "Il nostro ordinamento non prevede nemmeno, in via generale, che l’agente di polizia municipale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, debba necessariamente far uso delle armi, in quanto l’art. 5, comma 5, della L. 65/1986 contempla la dotazione e, quindi, l’utilizzo delle armi esclusivamente per gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali sia conferita dal Prefetto la qualità di agente di pubblica sicurezza. " (Cons. St., sez.III, 10.07.2013, n.04843). Questo determina una generale revisione da parte del competente ufficio centrale di tutti i relativi regolamenti adottati ai sensi del d.m. 145/1987 e di conseguenza la revoca dell'arma assegnata. Mi ha fatto specie che nessuno abbia conoscenza che per istituire un reparto o una specializzazione debbono essere prima essere conseguite delle abilitazioni. Non solo delle abilitazioni ma anche frequentare dei corsi di aggiornamento e di specializzazione presso le scuole o istituti individuati da leggi e regolamenti. Per fare le investigazioni scientifiche si deve, prima, frequentare un corso, superare un esame per conseguire un brevetto (vedi a solo titolo d'esempio http://www.focus.it/cultura/curiosita/Come_si_entra_nella_Polizia_scientifica_C39.aspx) a cui non sono ammessi i vigili urbani. Dalla voce di wikipedia appare che si abilitano tra loro. Per conseguire la specializzazione nei servizi di polizia stradale si deve frequentare il centro addestramento poliiza stradale di cesena. A questo sono ammesse anche aliquote di vigili ai quali viene rilasciato un attestato di abilitazione per alcuni servizi. Non esistono corsi per cinofili della polizia municipale o sommozzatori. Le scuole per gli appartenenti alle Forze di polizia sono nettuno e firenze per i cinofili anti sommossa, ricerca esplosivi, ricerca persone, ricerca stupefacenti della polizia e dei carabinieri. Un altra scuola, che abilita in via esclusiva anche alla ricerca di stupefacenti sulle persone, è quella della guardia di finanza a viterbo. Vi lascio la potestà di verificare di persona attraverso il web. La voce risulta un decanto offensivo per la legge che deve essere rispettata. La vvoce risulta un offesa alle determinazioni degli organi di giustizia compoetenti a partire dalla Corte Costituzionale. E' un offesa all'intelligenza ed al diritto. Adesso mentre Gac cercherà di capire se vi è una corrispondenza tra chi scrive e chi ha cassato, gli anticipo che on c'è nessuna correlazione.
--176.200.231.43 (msg)
Commento
[modifica wikitesto]- Naturalmente tu non sei Daniele63, vero?
- Casualmente sei capitato su questa voce: una su un milione. Che combinazione :-)
- Non esiste nessuna edit war col sottoscritto; non sono mai intervenuto nel merito della voce ma ho semplicemnte ripristinato versioni precedenti ad interventi non condivisi
- Altri utenti si sono lamentati ed opposti alle modifiche da te (176.200.231.43 o Daniele63) proposte
- Che la voce sia falsa è una tua affermazione. Dimostra che hai ragione e la voce verrà cambiata. Nessun problema.
- La voce non è affatto protetta come dici tu; ogni utente di wikipedia può modificarla
- Non ho ne verificato, ne controllato il contento della voce perché non è mio compito ma di chiunque voglia intervenire.
Regole
[modifica wikitesto]Suggerisco, a chi inserisce copiosi interventi come quello sopra, di fare un ripassino delle regole di wikipedia e del ruolo che hanno gli amministratori i quali non intervengono - in questi casi - nel merito delle questioni. Qui tutto funziona in base al consenso: se una voce non piace o si ravvisano degli errori prima se ne discute portando fonti terze verificabili da tutti, e poi si operano le modifiche. Teknopedia è aperta agli esperti di ogni materia ma non si basa sulle competenze, bensì sulle fonti. Fra i diversi concetti da studiare a fondo c'è, fra l'altro, quello relativo al divieto di fare campagne.--Ale Sasso (msg) 23:57, 24 mag 2014 (CEST)
modifiche
[modifica wikitesto]Salve a tutti, sono uno tra coloro che vogliono sostenere daniele63. Oggi sono un poco esausto dagli avvenimenti elettorali ma domani provvedo a modificare la voce. Credo che non hanno capito che basta mettere i collegamenti dei riferimenti ad ogni modifica. Comunque la voce è piena di informazioni diciamo non esatte, per dire un eufemismo. Se qualcuno deve dire qualcosa lo dica adesso o taccia per sempre!
--Carlourbano1 (msg)
- Spiacente ma questo CU parla chiaro. Questo giochino di crearsi utenze multiple per fingere di parlare a più voci si chiama tentativo di alterazione del consenso ed è una delle cose meno tollerate in assoluto su Teknopedia. Caro Daniele63, in questo modo ottieni solo di non far trovare nessun ascolto alle tue obiezioni, comprese quelle possibilmente fondate - e rischi molto seriamente di giocarti l'utenza. Tanto per cominciare, il blocco di un mese che ti era stato comminato, viene ora esteso a 3 per evasione e tentata alterazione del consenso. Insisti così, e il blocco può molto concretamente diventare infinito. Come ti ho già spiegato in altra sede, questo è un progetto privato che ha le sue regole e se tu accetti di collaborare, devi accettare anche tali regole. Se tali regole non ti stanno bene, ti ricordo che Teknopedia non è obbligatoria. Grazie per non farlo più.--L736El'adminalcolico 08:16, 27 mag 2014 (CEST)
- Vecchio problema: due fratelli, due amici in ufficio, due studenti dallo stesso centro di calcolo, due professori dalla stessa scuola scrivono sostenendosi (è naturale). Come risposta, Teknopedia li accusa senza prove (se non il fatto ovvio che il range di IP è lo stesso) e li blocca entrambi. Non è pensabile fare di meglio ? Qui sopra leggo un lungo intervento con osservazioni non banali e concetti interessanti: Daniele 64 e fino a prova contraria gli utenti che scrivono dal suo ufficio (non è difficile immaginare di che tipo di ufficio si tratti) si interessano di polizia municipale. Non riusciamo ad aiutarli meglio di cosi ? Prima di muovere accuse di alterazione del consenso, non possiamo almeno individuare quale è il consenso che si vuole alterare ? Se ci fosse un dibattito a più voci con sostenitori di diverse tesi contrastanti, sarebbe da evidenziare che il supporto a una delle tesi arriva da uno stesso IP, ma qui, quale è il dibattito in corso ?--EH101{posta} 23:39, 27 mag 2014 (CEST)
- Qui non si tratta di sostenere nessuno. Esiste una voce che come tutte può essere migliorata. Esistono utenti, alcuni dei quali amministratori, che vigilano in base alle loro capacità e competenze per gestire le voci e migliorarle o quanto meno non peggiorarle. Qualcuno può migliorare la voce? Cerchiamo di permetterglielo. Però chi arriva tenga presente che abbiamo delle regole ed a volte l'essersi fidati troppo è stato pagato caro. Qui possiamo "ospitare" interi uffici di PM che vogliano dare una mano qualificata. Ho letto a volo l'intervento, e mi rendo conto che nella sua interezza è difficile da gestire. Facciamo così: prepariamo un piano di lavoro qui sotto, con punti da modificare e modifiche proposte con nota (messa anche alla buona, poi si aggiusta) in modo da capire bene tutti. E riguardo all'entità dei blocchi, valutiamo bene se non sia il caso di far calare meglio i volenterosi (che però devono anche capire le nostre regole) nel meccanismo invece di allontanarli. Sono cerchiobottista? Si, perchè "enciclopedia collaborativa" vuol dire proprio dare un colpo al cerchio ed uno alla botte. Si vince insieme e si perde da soli. --Pigr8 La Buca della Memoria 00:25, 28 mag 2014 (CEST)
- Vecchio problema: due fratelli, due amici in ufficio, due studenti dallo stesso centro di calcolo, due professori dalla stessa scuola scrivono sostenendosi (è naturale). Come risposta, Teknopedia li accusa senza prove (se non il fatto ovvio che il range di IP è lo stesso) e li blocca entrambi. Non è pensabile fare di meglio ? Qui sopra leggo un lungo intervento con osservazioni non banali e concetti interessanti: Daniele 64 e fino a prova contraria gli utenti che scrivono dal suo ufficio (non è difficile immaginare di che tipo di ufficio si tratti) si interessano di polizia municipale. Non riusciamo ad aiutarli meglio di cosi ? Prima di muovere accuse di alterazione del consenso, non possiamo almeno individuare quale è il consenso che si vuole alterare ? Se ci fosse un dibattito a più voci con sostenitori di diverse tesi contrastanti, sarebbe da evidenziare che il supporto a una delle tesi arriva da uno stesso IP, ma qui, quale è il dibattito in corso ?--EH101{posta} 23:39, 27 mag 2014 (CEST)
EH no, EH101: esiste una cosa che si chiama WP:CONSENSO e una cosa che si chiama anche "meat-puppeting". Quando in una discussione intervengono persone che operano chiaramente dalle stesse (ti faccio notare l'uso del plurale) identiche postazioni, anche a distanza di pochi minuti, e si presentano come utenze multiple, nella "migliore" delle ipotesi siamo nel campo del meat-puppeting, nella peggiore nel sock. In entrambi i casi, si configura comunque alterazione del consenso. Ti ricordo inoltre, visto che forse ti sfugge, che il CU non si basa solo sugli indirizzi IP ma su tutta una serie di dati tecnici e non tecnici, e in questo caso la pistola non solo è fumante ma la canna è pure rovente. Anche perché, cosa molto interessante, i contributi provengono da più postazioni diverse: dato questo che non è mica tanto compatibile con l'affermazione che si tratta di colleghi che operano solo dallo stesso ufficio. E che non combacia del tutto con un'altra serie di spiegazioni, in gran parte diverse peraltro da quelle che ha espresso in pubblico, che Daniele63 mi ha comunicato per altre vie. Ci sono almeno tre utenze apparentemente distinte che operano tutte dalle stesse postazioni diverse, "non coincidenti con la stessa locazione" (ti suggeriscono qualcosa questi dati?), guarda caso tutti con gli stessi toni e le stesse argomentazioni. E ti posso assicurare che non sono stato l'unico CU a controllare i dati, nel caso in questione, e mi sento più che confidente nel risultato dell'analisi. Ti ricordo che il tentativo di alterazione del consenso è una violazione dei WP:PILASTRI, così come lo è usare toni non consoni. Quindi: che sia uno o che siano tre, qua il meat-puppeting c'è tutto. Rileggiti le policy per cortesia. E soprattutto: se non sei in possesso di tutti i dati e di tutte le informazioni del caso, forse sarebbe opportuno che ci riflettessi un po' su prima di partire lancia in resta in questo modo. --L736El'adminalcolico 08:37, 31 mag 2014 (CEST)
sostenitore
[modifica wikitesto]Bhe anche noi sosteniamo che avete scritto una voce che non corrisponde alla realtà. Non abbiamo cani antdroga, sommozzatori, elicotteri, pistole, ecc. ma siamo il riferimento della nostra comunità. Siamo e ci sentiamo vigili urbani. Ci sembra che ci sia chi ne molto su questo argomento. Ci piace, è documentato. E' vero che non tutti i comuni hanno il vigile (non il corpo ma neppune un vigile) perchè non è obbligatorio per il comune. Peccato qui in umbria ci sono molti sostenitori. Noi siamo dodici, quanto vale? Uno? bene uno in più. Ci ha fatto sapere della discussione un amico - collega di pavia, che ha ripreso molti concetti. Quindi due. Contattiamo altri. Cambiate la vace. Per l'amico censurato: fatti forza!
--158.148.139.35 (msg)
- Non parliamo di censure, per cortesia, e in quanto vigili urbani (fidandosi che chi scrive sia effettivamente un membro dei vigili urbani e non un troll che ha voglia solo di mettere zizzania) sapete bene che vi sono delle regole, un codice della strada, e che siete tenuti a farle rispettare dai vostri superiori. Ci sono Vigili più tolleranti ed altri meno, chi pensa che un automobilista che passa ai 70 km/h in un tratto dove il limite è 50 km/h alle volte può essere solo una disattenzione e non una sfida all'autorità (se non un effettivo pericolo). Un admin ha lo stesso compito, farsi carico delle regole che la comunità si è data ed interpretarle personalmente nel miglior modo possibile. Analogamente ci sono admin che si fidano e quelli che non si fidano affatto, gli uni perché forse non ancora "scottati" da un utenza troppo insistente nel proseguire di testa sua e chi invece avendone incontrati diversi è un po' più prevenuto. mettiamo che vi sia la necessità di chiudere al traffico velocemente una strada perché deve passare una manifestazione (potenzialmente dificile) e che vi siano stati messi per tempo degli avvisi di divieto di sosta... può anche essere che chi ha lasciato l'auto in sosta sia in casa da una settimana con una bronchite e 39 di febbre, che l'avviso non l'abbia visto, ora se gli rimuovono l'auto con il carro attrezzo sono i vigili che sono ...severi...? Può anche darsi ma loro stavano facendo un servizio, mica te l'hanno fatta rimuovere perché gli stavi antipatico! Morale, non colpevolizziamo eccessivamente gli admin, nessuno censura nessuno perché non ha senso, ma come diceva Pigr8 qui sopra ci sono delle regole che almeno un po' bisogna conoscere per potersi muovere e non scambiare la frase "enciclopedia libera" per "scrivo quel che mi pare e come mi pare" (anche se sono corrette). Ergo, se ci si fida gli uni degli altri (ma la fiducia la si deva anche conquistare) si può migliorare la voce senza che vi siano inutili scontri. :-)--Threecharlie (msg) 23:50, 28 mag 2014 (CEST)
vedo che vengono riportate esclusivamente sentenze che mettono in risalto dei "limiti" nell'attività della pol mun,quasi a voler sminuire a tutti i costi, tralasciandone molte altre che affermano il contrario. Ecco alcuni esempi (evidenziato in grassetto il riferimento alle sentenze) che riguardano principalmente le pronunce riguardo la competenza di polizia giudiziaria per ogni reato. Ogni qual volta si è dibattuto sulla competenza del pol mun e si è eccepita specificatamenbte l'incompetenza su certi reati l'orientamento è sempre il medesimo (estensivo). Per affermare la presunta limitazione a derminati settori si fa riferimento ad una sentenza a sez unite in cui il tema dibattuto non riguarda affatto la competenza... Secondo l'art. 57 c. 2 lett. c) c. p.p. sono agenti di polizia giudiziaria le guardie delle province e dei comuni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza quando sono in servizio. Dal tenore della disposizione non emerge alcuna limitazione funzionale, ma solo una delimitazione di tempo e di luogo. Il medesimo contenuto normativo esprime l'art. 5 c. 1 lett. a) e c) dell'ordinamento di polizia municipale, approvato con L. 7 marzo 1986 n. 65, nel quale l'ambito territoriale di appartenenza e i limiti delle attribuzioni - vale a dire, la natura dei poteri attribuiti - costituiscono solo presupposti e non limiti delle funzioni di polizia giudiziaria (Cass., Sez. I, 18 gennaio 1996 n. 553, ric. Citera), che riguardano potenzialmente ogni genere di reati (Cass., Sez. I, 26 aprile 1994 n. 1193, ric. Perina; Sez. III, 7 novembre 1995 n. 3289, ric. D'Alessandris) e non sono suscettibili di essere ristrette ai reati che ledono interessi comunali (Cass. Pen., sez. III, 16 marzo 2000, n. 1207); (nello stesso tenore : Cass. Pen., Sez. 1°, 30 ottobre 1992, Pignatiello; Cass., Sez. V, 8 febbraio 1993 n. 1869, ric. Ferrara; Cass. Pen. Sez. VI, 28 settembre 2009, n. 38119; Corte di Appello di Bologna del 16 marzo 2009, n.852. ). A questa si aggiunge la recente Cass. Sez. III n. 20274 del 28 maggio 2012 “"Ai sensi della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 e dell'art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b) la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all'accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria" C'è anche volendo il TAR DEL VENETO SENTENZA N. 00635/2014 REG.PROV.COLL. N. 01892/2013 “Secondo tale prevalente giurisprudenza il vigile urbano è agente di polizia giudiziaria, a norma della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5, esclusivamente nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, da intendersi, come detto, quale attuale esplicazione di attività lavorativa preventivamente determinata dal comando, mentre è ufficiale di polizia giudiziaria, sempre nei limiti anzidetti, il responsabile del corpo o gli addetti al coordinamento ed al controllo.” poi la recente (Cass. Pen. Sez. V, 26 giugno 2013, n. 47088) che ha ritenuto valida la qualifica di pg fuori dal servizio in occasione di un arresto.. CONSIGLIO DI STATO , con sentenza n.2607 del 16 aprile 2013 LA POL MUN svolge anche "svolge funzioni di “polizia di sicurezza” intese come “"consistenti in misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni”
aggiungo inoltre "“la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che gli appartenenti al corpo di polizia municipale sono agenti della forza pubblica ed in quanto tali possono rendersi autori del delitto di rifiuto o ritardo di obbedienza di cui all'art. 329 cod. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 38119 del 25/06/2009, Rv. 244674, Gorpia) (Cass. pen. Sez. VI, Sent., 13-05-2010, n. 18300).— Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 93.151.7.105 (discussioni · contributi) 12:01, 29 mag 2014 (CEST).
Limiti ed ignoranza
[modifica wikitesto]Leggo quest'ultimo intervento e vedo che il simpatico estensore dimostra di non aver nessuna nozione di ciò che afferma. Premesso che nessuno, credo, accusi gli amministratori di fare il loro lavoro ma leggo anche che più partecipaanti hanno sollevato una questione semplice: è una voce di diritto e quindi bisogna attenersi a questo.
Nel caso in specie il diritto che viene accampato è quello di legittimità.
Non a caso vedo, a parte il minestrone dell'ultimo intervento giurisprudenziale, in precedenza è stato fatto riferimenmto a senmtenze del Giudice Amministrativo (d'ora innanzi G.A.) del più alto consesso.
Il Giudice Amministrativo è il giudice di legittimità cioè stabilisce se un atto o provvedimento amministrativo è conforme alal legge, non ha i caratteri di abuso di potere, di eccesso di potere o di illogicità.
E' bene sapere che ogni modifica di legge o di regolamento, ad eccezione delle delle ordinanze della Corte costituzionale, debbono essere sottoposte al vaglio del Consiglio di Stato che deve emettere il suo parere vincolante.
Nel caso in specie il G.A. stabilisce "Si evince infatti chiaramente dal complessivo impianto della l.65/1986 (“Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”) e del D.M. 145/1987 (“Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”), che lo status di agente di pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell’agente di polizia municipale.. " (Cons. St., sez.III, 10.07.2013, n.04843) cioè indica ove l'attività di polizia municipale ha la sua legge e regolamento.
Quindi il riferimento di diritto deve essere fatto al contenuto di queste norme di legge, poi se qualcuno le reputa offensive o superate attenderemo quelle nuove. Non si può indicare una soluzione futuribile ma non attuale perchè l'attuale soluzione non ci piace.
Il riferimento al G.A. mi sembra non sia stato casuale perchè questo Consesso non può contraddirsi con le proprie decisioni precedenti e nel 2013 la sentenza le richiamaa partire dalla fondante massima "La giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di affermare che le competenze attribuite dall’ordinamento (artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65)al corpo di polizia municipale “consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull’osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori ” e che “ a queste attività di aggiunge l’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza” (Cons. St., sez. V, 12.8.1998, n. 1261).
Il G.A. stabilisce se ci sono le condizioni di legittimità.
Quindi non mi pare ci siano discussioni sull'attività legittima.
Le discussioni vertono sull'opportunità di indicare nella voce delle attività che non appaiono come legittime, non sono omogenee tra gli appartenenti ai vari corpi di polizia muniicpale e costituiscono attività "eccezionali" e non ordinarie.
Vedo anche che ci sono riferimenti a sentenze che sono indicate senza che il suo autore abbia alcuna cognizione di quel stabiliscono rispetto a ciò che sostiene.
Il CONSIGLIO DI STATO, con sentenza n.2607 del 16 aprile 2013 ha solo stabilito che il comune di follonica non poteva effettuare un macro organizzazione degli uffici accorpando quello della polizia municipale ad altri e sarebbe stato meglio anche leggere il resto e non solo un paragrafo equivocando il tutto.
Le sentenze vanno lette, capite ed inserite ne loro contesto.
La sentenza della S.C.Cassazione Sez. 6, Sentenza n.38119 del 25/06/2009 stabilisce "Il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza può avere come destinatario anche il vigile urbano, purchè lo stesso non espleti un'attività meramente amministrativa." per essersi, una vigilessa bresciana, rifiutata di eseguire un posto di controllo e dei controlli ad esercizi commerciali.
Stabilisce che il vigile urbano (vigilessa nel caso in specie) può essere sanzionato con una norma che si applica in ambiti gerarchizzati quando non indichi i motivi del proprio rifiuto, non che i vigili urbani fanno parte della forza pubblica.
Per quanto è il resto neppure lo commento.
Il fine di wikipedia è definire in modo fedele ed indipendente una voce, se una cosa è legittima è un conto, se è illegittima sarebbe opportuno non indicarla.
Saluti da brescia.— Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 176.201.5.11 (discussioni · contributi) 01:04, 31 mag 2014 (CEST).
- Grazie, intervento illuminante e mi permetto di sottolineare quanto qui sopra ha concluso: Il fine di wikipedia è definire in modo fedele ed indipendente una voce, se una cosa è legittima è un conto, se è illegittima sarebbe opportuno non indicarla.. Riusciamo però a mettere le basi su cui iniziare? Cosa c'è di pubblicato e difficilmente interpretabile, nel senso di un punto di vista che estrapola un concetto anche molto diverso da altri?--Threecharlie (msg) 07:54, 31 mag 2014 (CEST)
- Ribadisco un punto: caro Daniele63, lo sai benissimo che sei bloccato e che non potresti intervenire nemmeno come IP, come hai appena fatto con questi interventi anonimi. Sei già stato bloccato per tre mesi per reiterata evasione del blocco, dobbiamo bloccare anche il range IP? E questa "simpatica" abitudine di dare dell'ignorante a chi non la pensa come te (anche quando sei tu quello che dimostra una profonda non conoscenza di quel che dice, sai bene a cosa mi riferisco), ti mette dritto dritto sulla strada di WP:Utenti problematici. Grazie.--L736El'adminalcolico 08:25, 31 mag 2014 (CEST)
- Io mi sarei francamente stufato di leggere interventi-fiume, oltretutto scritti in un italiano traballante, sempre ad opera dello stesso, polemico utente. Abbiamo altri contributori significativi che prendono parte a questa discussione o possiamo passare ad altro?--Ale Sasso (msg) 09:15, 31 mag 2014 (CEST)
- Ribadisco un punto: caro Daniele63, lo sai benissimo che sei bloccato e che non potresti intervenire nemmeno come IP, come hai appena fatto con questi interventi anonimi. Sei già stato bloccato per tre mesi per reiterata evasione del blocco, dobbiamo bloccare anche il range IP? E questa "simpatica" abitudine di dare dell'ignorante a chi non la pensa come te (anche quando sei tu quello che dimostra una profonda non conoscenza di quel che dice, sai bene a cosa mi riferisco), ti mette dritto dritto sulla strada di WP:Utenti problematici. Grazie.--L736El'adminalcolico 08:25, 31 mag 2014 (CEST)
polizia municipale
[modifica wikitesto]non entro nel merito di quanto su esposto per la palese contrarietà del medesimo utente avverso l'istituzione oggetto della pagina. Mi limito solo a dare tre interventi per rispondere a tre punti finora emersi:
1- la polizia locale, dal 1993, è servizio "ESSENZIALE": Art. 1. dm 28/5/1993- I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti: servizi connessi agli organi istituzionali; servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; servizi connessi all'ufficio tecnico comunale; servizi di anagrafe e di stato civile; servizio statistico; servizi connessi con la giustizia; servizi di polizia locale e di polizia amministrativa; servizio della leva militare; servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; servizi di istruzione primaria e secondaria; servizi necroscopici e cimiteriali; servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile; servizi di fognatura e di depurazione; servizi di nettezza urbana; servizi di viabilita' e di illuminazione pubblica.
Quanto sopra alla luce dell'ex artt 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, la quale prevede che i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali.
Inoltre si dà atto che alla luce del Decreto Legge 95/2012 convertito nella legge 135/2012, ultimo tassello relativo ai vincoli per gli enti locali in materia di servizi associati, si introduce per i piccoli comuni l'obbligo di mettere in unione o in convenzione le funzioni fondamentali, definite appunto dalla normativa : i servizi amministrativi, finanziari e contabili; i servizi pubblici di interesse generale e trasporti; il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; la protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi; i rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; i servizi sociali; l’edilizia scolastica e servizi scolastici; la polizia municipale e polizia amministrativa locale; la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici. I nuovi obblighi sono accompagnati da misure di carattere sanzionatorio
2- la discussione del simpatizzante che si definisce "vigile urbano" è palesemente fittizia.
E' chiaro che il servizio è vario e disomogeneo, con realtà estremamente sviluppate, con i veri nuclei e reparti riportati nella "voce" e altre meno sviluppate.
3- in merito all'utilizzo delle armi, quali bastone estensibile e spray oc, c'è poco da dire, inutili i riferimenti espressi sopra.
Sono strumenti di autotutela e non classificati come armi e molti corpi ne sono ormai dotati poichè tale dotazione è prevista dalle varie Leggi Regionali in materia.
--Metropoliceman (msg) 14:31, 31 mag 2014 (CEST)
polizia municipale
[modifica wikitesto]Per completezza preciso che presto servizio in qualità di Agente di Polizia Locale presso un ente del Nord con arma d'ordinanza e strumenti di autotutela (spray OC e bastone estensibile, dopo aver sostenuto il relativo addestramento) partecipando in prima persona ad attività operative elencate nella voce (con in ausilio cani antidroga di altri comandi di P.L.). --Metropoliceman (msg) 14:49, 31 mag 2014 (CEST)
- Altro sock con tanto di pagina utente caricata proprio come Daniele63 (discussioni · contributi) (e cancellata da altro admin in quanto non appropriata: gli admin possono verificare). Direi che tra abuso di utenze multiple, comportamenti e atteggiamenti molto "spigolosi" se non da attacco personale, e ripetute evasioni del blocco, siamo pericolosamente vicini ad entrare in WP:Utenti problematici. --L736El'adminalcolico 15:13, 1 giu 2014 (CEST)
- L736, lascia perdere i problematici per ora, anche se a rigor di termini hai perfettamente ragione. Io invito i nostri potenziali contributori a valutare una cosa con molta attenzione. Voi ritenete di avere la competenza per migliorare la voce? Bene, dimostratelo scrivendo, non pretendete di postare le imbeccate qui e che poi arrivi qualcuno a fare il lavoro sporco al posto vostro. Qui dentro ci sono anche ingegneri, avvocati, professionisti di tutti i campi, esperti, gente che ha portato una divisa per anni magari in posti un poco più caldi di una scrivania o un incrocio, però non mettiamo il curriculum, facciamo parlare le fonti e i ragionamenti. Io sto seguendo la discussione semplicemente per evitare che qualcuno applichi le regole che abbiamo togliendovi la possibilità di dare il vostro contributo che in verità ci sarebbe utile. Ora però le chiacchiere stanno a zero, mettete le mani alla voce seriamente, o facciamola finita (io per lo meno mi chiamo fuori). --Pigr8 La Buca della Memoria 16:18, 1 giu 2014 (CEST)
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Questione di localismo infondata
[modifica wikitesto]Buongiorno, provvedo a rimuovere l'avviso di localismo in quanto la polizia municipale non altro che un appellativo che identifica un tipo di polizia locale. --Nicolaliguori2 (msg) 12:16, 13 feb 2020 (CET)
Unire con altre pagine e infondatezza logo col pegaso
[modifica wikitesto]Ciao, sarebbe il caso di unire la pagina alle pagine Polizia Locale e Polizia locale (Italia), che sostanzialmente dicono la stessa identica cosa. Anzi, formalmente parlando, la nomenclatura corretta è proprio "Polizia municipale", prevista dalla L. 65/1986; il diverso nome dipende da leggi o regolamenti regionali, che comunque fano sempre riferimento al servizio di polizia municipale. Faccio inoltre notare che questo fantomatico logo col pegaso, come descritto in pagina, non esiste formalmente: esiste laddove riconosciuto da regolamenti locali e, ovviamente, valevoli solo nell'ambito territoriale degli Enti locali che li hanno emessi (pochi), ma assolutamente non è un simbolo della polizia municipale. La polizia municipale, al di là del cartello (le cui caratteristiche sono descritte negli allegati del codice della strada), non ha un simbolo valevole a livello nazionale. --NachTeknopedia (msg) 19:47, 10 apr 2024 (CEST)