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[modifica wikitesto]il contratto era sottoposto ad una condizione sospensiva (infatti il diritto al pagamento sarebbe sorto soltanto per effetto della vittoria alla prima causa di evatlo).
Siccome al momento in cui Protagora fece causa la condizione non si era verificata, Protagora avrebbe dovuto perdere e non essere pagato. (nè varrebbe sostenere che al momento della sentenza sarebbe sorto il diritto al pagamento, giacché chi agisce in giudizio per il pagamento di un credito deve chiedere l'accertamento di un diritto già esistente e non che si forma durante il processo).
Successivamente alla sconfitta, Protagora avrebbe potuto far causa ad Evatlo e vincere.
- Questa è una pagina di discussione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--Nick1915 - all you want 03:16, Set 30, 2005 (CEST)
- Beh, all'epoca dei romani, il diritto privato italiano non esisteva nemmeno...Non si può parlare quindi di condizione sospensiva. Comunque tenevo a dire che il paradosso di Aulo Gellio mi ha procurato un 27 all'esame di Istituzioni di Diritto Romano! Leoman3000.