Nel diritto penale italiano si parla di delitti di omessa solidarietà[1] con riguardo ad alcune fattispecie di reato sanzionate dal Capo I, Titolo XII (Dei delitti contro la persona), Libro II del codice penale (art. 591 e 593 c.p.).
Principio ispiratore
[modifica | modifica wikitesto]La disciplina si fonda sul dovere di solidarietà, che riflette il principio solidaristico della Costituzione e consiste nell'imposizione di specifici obblighi, il cui mancato adempimento dà vita a reati puramente omissivi.[2] In questo modo si sovverte il modello classico liberale, che vede nel diritto penale uno strumento di repressione dei comportamenti riprovevoli e non di promozione di quelli encomiabili.[3]
La tecnica di reprimere l'omissione rende penalmente lecita la sola condotta doverosa (un ambito di liceità molto ristretto),[4] e sembra voler imporre un modello etico-culturale e di relazioni umane; ciò suscita molte perplessità,[3] come se il diritto penale - oltre a quella di combattere il crimine - assumesse su di sé anche la funzione di formare una società di «buoni samaritani».[5]
La sensazione è rafforzata dal tipo di morale che paiono imporre i delitti di omessa solidarietà; una sorta di «morale dell'eccellere», più che un «normale dovere», com'è evidente dalla fattispecie dell'art. 593 c.p.: chi è gravato di un dovere di soccorso deve adempierlo anche quando risulti per lui gravoso o pericoloso.[3]
Si deve allora ritenere che la tipizzazione di «comandi» positivi sia ammissibile, in diritto penale, solo per rispondere a esigenze di tutela di beni di primissimo rango come la vita e l'incolumità individuale.[6]
Singole fattispecie
[modifica | modifica wikitesto]Omissione di soccorso
[modifica | modifica wikitesto]L'art. 593 c.p. prevede due distinti reati:
- l'omissione di soccorso di minore o incapace, che sanziona la condotta di chi, trovando un fanciullo smarrito o altra persona incapace di badare a sé stessa, non avvisa immediatamente l'autorità;
- l'omissione di soccorso di persona in pericolo, che punisce chiunque, di fronte a una persona umana inanimata[7] o ferita, non le presta assistenza o non avvisa immediatamente l'autorità.
Abbandono di minore
[modifica | modifica wikitesto]La fattispecie di abbandono di minore (art. 591 c.p.) punisce la condotta di chi abbandona una persona minore o incapace di provvedere a sé stessa, della quale abbia la custodia o debba avere la cura.
Aggravanti
[modifica | modifica wikitesto]I delitti di omessa solidarietà sono aggravati se dall'omissione derivano la morte o la lesione personale della vittima.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Cornacchia, p. 330 ss.
- ^ Cornacchia, pp. 330-331.
- ^ a b c Cornacchia, p. 331.
- ^ Cadoppi, p. 30.
- ^ Cadoppi, p. 32; Musco, p. 558.
- ^ Cornacchia, p. 332.
- ^ La persona inanimata dev'essere ancora in vita; Marini, p. 190. Secondo altri, però, la norma copre anche il ritrovamento del cadavere: in questo caso ovviamente non si applicherebbe l'obbligo di prestare soccorso, ma solo quello di avviso; Cadoppi, p. 3.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Alberto Cadoppi, Il reato di omissione di soccorso, Padova, CEDAM, 1993, ISBN 88-13-18248-1.
- Luigi Cornacchia, I delitti contro l'incolumità individuale, in Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, Monduzzi, 1998, ISBN 88-323-5107-2.
- Giuliano Marini, Delitti contro la persona, 2ª ed., Torino, Giappichelli, 1996, ISBN 88-348-6201-5.
- Enzo Musco, Omissione di soccorso, in Digesto delle discipline penalistiche, Torino, UTET, 1994.