L’istituto delle perdite su crediti nel reddito di impresa, nel diritto tributario italiano, è disciplinato dall’art.101 comma 5 e comma 5-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (cd.TUIR).
Le perdite su crediti rappresentano una componente negativa del reddito di impresa.
Descrizione
[modifica | modifica wikitesto]L’art.101 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, rubricato “Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite”, si occupa ai commi 5 e 5- bis dei casi in cui si possa dedurre a perdita un credito dai redditi di impresa a fini fiscali.
I crediti di un’impresa costituiscono il diritto della stessa a ricevere una determinata prestazione da un altro soggetto (il suo debitore), sulla base di un contratto o di un’altra fonte prevista dalla legge.
Questo diritto reca con sé il rischio di non essere soddisfatto, e il verificarsi di tale ipotesi influenza la redazione del bilancio d’esercizio, la determinazione del reddito d’impresa e le scelte imprenditoriali di gestione dei crediti stessi.
Secondo l’art.101 comma 5 del Testo Unico Delle Imposte sui Redditi le perdite su crediti sono deducibili nei seguenti casi:
- se le perdite risultano da elementi certi e precisi
- se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
Inoltre la norma specifica le condizioni in cui ricorrono gli elementi certi e precisi che legittimano la deduzione della perdita su crediti:
- il credito è di modesta entità e sia decorso un periodo di tempo di tempo di 6 mesi dal mancato pagamento dello stesso (il credito è di modesta entità quando il suo importo non è superiore a 5.000 euro per le imprese di grandi dimensioni e non è superiore a 2.5000 euro per le altre imprese);
- il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- è stato cancellato il credito dal bilancio in conformità con i principi contabili applicabili.
In ambito fiscale, le perdite su crediti sono dunque riconosciute come deducibili solo a fronte di specifici requisiti di certezza e obiettività, che ne attestino l’effettiva inesigibilità, come la presenza di procedure concorsuali o situazioni equiparabili. Questo approccio non solo protegge l’equilibrio finanziario pubblico, ma assicura che le perdite riportate nei bilanci aziendali riflettano una reale situazione patrimoniale, favorendo una maggiore trasparenza.
Inoltre, la normativa limita la discrezionalità nella valutazione delle perdite, salvaguardando la correttezza e coerenza dei risultati d’impresa, evitando che eventuali discrepanze abbiano effetti distorsivi sugli equilibri fiscali complessivi.
IL comma 5 bis dell’art.101 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede un limite temporale entro cui è possibile la deduzione a perdita dei crediti inesigibili, ossia entro il periodo di imposta in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.