Cinque Terre Costa de Sera

Da Teknopedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Disambiguazione – Se stai cercando l'omonimo territorio in Liguria, vedi Cinque Terre.
Voce principale: Cinque Terre DOC.
Cinque Terre Costa de Sera
Dettagli
StatoItalia (bandiera) Italia
RegioneLiguria
Resa (uva/ettaro)8,5 t
Resa massima dell'uva70,0%
Titolo alcolometrico
naturale dell'uva
11,0%
Titolo alcolometrico
minimo del vino
11,5%
Estratto secco
netto minimo
15,0 g/l
Riconoscimento
TipoDOC
Istituito con
decreto del
30/11/11  
Gazzetta Ufficiale delnº 295 del 20 dicembre 2011
Vitigni con cui è consentito produrlo
MiPAAF - Disciplinari di produzione vini[1]

Il Cinque Terre Costa de Sera è un vino DOC la cui produzione è consentita in una parte del territorio di Riomaggiore nella provincia della Spezia[1]

Vitigni con cui è consentito produrlo

[modifica | modifica wikitesto]
  • Bosco minimo 40%
  • Albarola fino al 40%
  • Vermentino fino al 40%
  • altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Liguria fino ad un massimo del 20%[1]

Tecniche di produzione

[modifica | modifica wikitesto]
Densità minima 6 250 ceppi/ha)
È vietata ogni pratica di forzatura, ma consentita l'irrigazione di soccorso
Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nella zona prevista per la DOC[1]

Caratteristiche organolettiche

[modifica | modifica wikitesto]
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;
  • profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;
  • sapore: secco, sapido, intenso, gradevole
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;[1]

Informazioni sulla zona geografica

[modifica | modifica wikitesto]

Vedi: Cinque Terre DOC

Vedi: Cinque Terre DOC

Precedentemente all'attuale disciplinare questa DOC era stata:

  • Approvata con D.P.R. 29.05.1973 G.U. 217 - 23.08.1973
  • Modificata con DM 14.10.1989 G.U. 255 - 31.10.1989
  • Modificata con DM 06.09.1999 G.U. 219 - 17.09.1999
  • Modificata con DM 07.03.2000 G.U. 76 - 31.03.2000
  • Modificata con DM 12.10.2007 G.U. 246 - 22.10.2007
  • Modificata con DM 22.04.2008 G.U. 117 - 20.05.2008
  • Modificata con DM 20.10.2009 G.U. 252 - 29.10.2009

Il precedente disciplinare del 1973 prevedeva:

  • resa_uva=8,5 t
  • resa_vino=70,0%
  • titolo_uva=11,0%
  • titolo_vino=11,5%
  • estratto_secco=15,0 g/l
  • vitigno:
  • Caratteristiche organolettiche
    • colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo.
    • odore: intenso, netto, fine e persistente, composito.
    • sapore: secco, sapido, intenso, gradevole.[2]

Abbinamenti consigliati

[modifica | modifica wikitesto]

Pesce di mare, crostacei, molluschi, torte di verdure.

Provincia, stagione, volume in ettolitri

  1. ^ a b c d e [1] Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Disciplinari di produzione vini
  2. ^ Disciplinare di produzione Archiviato il 28 gennaio 2011 in Internet Archive.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]