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Rojelio (dimmi tutto) 12:31, 19 mar 2019 (CET)
Dove posso trovare informazioni e fonti sulla "dichiarazione di estinzione di ogni effetto penale, di cui alla sentenza del Tribunale di Padova, Sez. penale, 5 aprile 2017" e sulla "sentenza di assoluzione per non doversi procedere resa dalla Corte d'Appello di Venezia il 20 settembre 2002"? --Holapaco77 (msg) 23:57, 8 apr 2019 (CEST)
- Buongiorno. I provvedimenti indicati non sono disponibili on line. Ritengo che tali provvedimenti non possano essere pubblicati poiché riguardano le vite anche di altre persone (e il rispetto della loro privacy). Tuttavia, in spirito di cordiale collaborazione - e per la tutela della dignità personale - vi è la disponibilità a incontrarla per dirle come si sono sviluppate le vicende giudiziarie da lei indicate e mostrarle i provvedimenti citati.— Questo commento senza la firma utente è stato inserito da Bud Spencer 2019 (discussioni · contributi) 10:50, 10 apr 2019 (CEST).
- Buongiorno, se ci sono delle inesattezze si possono correggere senza problemi e subito, ma tutte le informazioni inserite nella voce devono avere una fonte verificabile da chiunque (WP:FONTI), cioè non possono essere inserite informazioni "rilasciate a voce". Non è obbligatorio pubblicare on-line le sentenze, ma è sufficiente trovare una fonte esterna "terza" che racconti e spieghi la vicenda (un libro, un articolo di giornale, un pezzo di carta, ecc.). Se c'è stata una "sentenza assolutoria di non doversi procedere della Corte d’Appello di Venezia del 20 settembre 2002", probabilmente ci sarà stato almeno un articolo di giornale che ne abbia parlato: si riesce a recuperarlo? Basterebbe quello.
Invece, in questo altro articolo si parla di un patteggiamento, confermato anche in questo articolo: non può essere cancellata tale informazione, a meno che non ci sia una fonte diversa che smentisca la notizia. La frase inserita "Le vicende penali che hanno coinvolto Maurizio Creuso si sono tutte concluse senza alcuna condanna" non sembra de tutto corretta, perché, se c'è stata una sentenza di patteggiamento, almeno una sentenza c'è. --Holapaco77 (msg) 14:15, 11 apr 2019 (CEST)
- Buongiorno, se ci sono delle inesattezze si possono correggere senza problemi e subito, ma tutte le informazioni inserite nella voce devono avere una fonte verificabile da chiunque (WP:FONTI), cioè non possono essere inserite informazioni "rilasciate a voce". Non è obbligatorio pubblicare on-line le sentenze, ma è sufficiente trovare una fonte esterna "terza" che racconti e spieghi la vicenda (un libro, un articolo di giornale, un pezzo di carta, ecc.). Se c'è stata una "sentenza assolutoria di non doversi procedere della Corte d’Appello di Venezia del 20 settembre 2002", probabilmente ci sarà stato almeno un articolo di giornale che ne abbia parlato: si riesce a recuperarlo? Basterebbe quello.
Capisco la sua preoccupazione di voler dare importanza alle fonti (attendibili o meno) piuttosto che alla verità dei fatti. Purtroppo molto spesso i giornali hanno interesse a pubblicare degli articoli che riguardano la fase delle indagini e non hanno alcun interesse, invece, a raccontare gli esiti processuali di tali vicende. Ne consegue che spesso, come nel caso di specie, al momento della conclusione dell'iter processuale la vicenda in sé, come il suo protagonista, non generi più alcun interesse per l'opinione pubblica. La creazione di una pagina utilizzando fonti di circa trent'anni fa rischia di avere come unico effetto quello di mal rappresentare la realtà. Non entro nel dettaglio della natura del patteggiamento che, come Lei certamente sa, non è in alcun modo paragonabile a una sentenza di condanna. Le ribadisco la piena disponibilità a mostrarle i provvedimenti di cui parlo, cosi come a indicarle i numeri delle citate sentenze. Non vi è alcuna intenzione di eliminare il richiamo alle vicende a cui fanno riferimento gli articoli di giornale da lei utilizzati ma vorrei poter aggiungere gli esiti (che nessun articolo di giornale ha avuto interesse a raccontare). Mi sembra che l'indicazione degli estremi della sentenza (aggiungendo eventualmente anche il numero) e l'assenza di fonti di senso contrario possa essere considerato rispettoso anche delle indicazioni fornite da wikipedia in tema di fonti, ossia di riportare il riferimento completo (credo che la mancanza di una fonte on line non possa essere un buon motivo per impedire l'integrazione di una voce). Diversamente, credo che l'unico effetto che si otterrebbe sarebbe quello di rappresentare in maniera distorta i fatti, con le ovvie conseguenze lesive a danno degli interessati. Le ribadisco, non s'intende omettere quanto raccontato dai giornali dell'epoca ma solamente poter indicare come si sono concluse dette vicende processuali. — Questo commento senza la firma utente è stato inserito da Bud Spencer 2019 (discussioni · contributi) 11:30, 12 apr 2019 (CEST).